Oggetto del Consiglio n. 266 del 20 dicembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 266/69 - Concessione di contributi per l'impianto di stabilimenti industriali in Valle d'Aosta ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a continuare la discussione sulla seguente proposta concernente la concessione di contributi per l'impianto di stabilimenti industriali in Valle d'Aosta ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 e 20 dicembre 1969:
Con leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 sono state approvate provvidenze intese a promuovere e a favorire l'impianto di stabilimenti industriali in Valle d'Aosta mediante la concessione di contributi regionali.
Sono state istruite presso l'Assessorato Regionale Industria e Commercio le domande presentate dalle sotto indicate imprese, tendenti ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle citate leggi regionali.
1) La Ditta CHOPONT ITALO - SUISSE S.p.A., con sede in Pont-Saint-Martin, Via Cascine, ha presentato in data 13 dicembre 1968 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese di acquisto del terreno destinato all'installazione di uno stabilimento per la produzione di cioccolato, caramelle e pastigliaggi e nelle spese di costruzione dello stabilimento stesso.
La domanda è corredata dei prescritti documenti, dati, notizie e atti d'impegno. Le informazioni fornite dalle banche circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale dell'impresa sono favorevoli.
L'impresa ha sede nella Regione ed è iscritta al n. 30767 del Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio.
La Società ha documentato l'acquisto di mq. 24.608 di terreno, con una spesa complessiva, comprese le spese accessorie, di lire 34.257.110 (L. 1.392 per mq.).
La superficie coperta dello stabilimento è di mq. 5628, di cui mq. 672 riservati agli uffici. La superficie adibita a piazzale di sosta e di manovra è di mq. 4.500 circa. Lo stabilimento è stato dotato di impianto di condizionamento dell'aria che, mantenendo nell'interno dello stabilimento una temperatura costante, consente di effettuare le lavorazioni durante tutto l'anno.
Le spese di costruzione e di attrezzatura dello stabilimento indicate e documentate dalla Società ammontano complessivamente a lire 475.340.847, così ripartite: fabbricati lire 207.509.739; impianti elettrici lire 20.174.245; impianti termici lire 50.026.089; macchinari lire 183.329.769; attrezzatura varia lire 7.525.423; automezzi lire 1.230.000; mobili e macchinari d'ufficio lire 5.545.582.
L'attività produttiva è iniziata il 20.8.1968. Per l'esercizio finanziario che ha avuto inizio col 1° luglio 1969 è prevista una produzione di kg. 400.000 di cioccolato e kg. 200.000 di caramelle. Per gli esercizi successivi si ritiene possa aversi un aumento della produzione di circa il 15%.
La Società opera commercialmente su tutto il territorio nazionale ed ha inoltre iniziato rapporti con l'estero.
Il personale occupato nello stabilimento è attualmente di circa 90 unità, di cui 18 impiegati.
Le misure dei contributi regionali potrebbero corrispondere a lire 30.000.000, pari a circa l'87,5% del costo del terreno (lire 1.219 per mq.) e a lire 45.000.000, pari a circa il 9,5% delle spese sostenute per la costruzione dello stabilimento, per un ammontare complessivo di lire 75 milioni.
Alla concessione e liquidazione dei contributi si deve provvedere alle condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 e, cioè, le prime due rate, nella misura complessiva di lire 50.000.000, pari a circa il 67%, subito, in quanto il nuovo stabilimento è già entrato in funzione; la terza rata di lire 25.000.000, a saldo, un anno dopo il versamento delle precedenti due rate.
2) La Ditta ST. ROCH di ROSSET C. & LEVI N. S. n. c., con sede in Quart, frazione Villair, ha presentato in data 31 dicembre 1968 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8 nelle spese di acquisto del terreno destinato all'installazione di uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti tipici della Valle d'Aosta (génépy St. Roch, grappa, acquavite di frutta), di liquori in genere e di sciroppi e nelle spese di costruzione e di attrezzatura dello stabilimento stesso.
La domanda è corredata dei prescritti documenti, dati, notizie e atti d'impegno.
Le informazioni avute circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale dell'impresa sono favorevoli.
L'impresa ha sede nella Regione ed ha presentato domanda di iscrizione al Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio.
La Società ha documentato l'acquisto di mq. 3.698 di terreno, con una spesa complessiva, comprese le spese accessorie, di lire 4.918.700 (lire 1.330 per mq.).
L'area coperta dallo stabilimento è di mq. 1.700 circa, mentre parte della restante superficie e destinata a piazzali di sosta e di manovra.
Le spese di costruzione dello stabilimento sono state indicate dalla Ditta complessivamente in lire 85.000.000, di cui oltre lire 13.000.000 per l'acquisto di macchinari.
Della produzione annua, prevista in 250.000 bottiglie, per un corrispettivo di lire 300 milioni, il 50% verrà venduto in Valle d'Aosta e l'altro 50% verrà immesso sui mercati nazionale ed estero.
Si prevede che il personale occupato nello stabilimento possa raggiungere le 19 unità così ripartite: organo direttivo n. 2, impiegati n. 2, operai specializzati n. 3, manovali n. 12.
La Ditta ha già ottenuto dalla Regione, ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 72 del 29.5.1957 e n. 155 del 24.6.1967, un contributo per il pagamento degli interessi su un mutuo bancario di lire 25.000.000, contratto ai fini della parziale copertura della spesa suddetta.
Le misure dei contributi regionali potrebbero corrispondere a lire 4.700.000, pari a circa il 95,5% del costo del terreno (lire 1.271 per mq.) ed a lire 6.000.000, pari al 10% delle spese sostenute per la costruzione dello stabilimento, diminuite dell'ammontare del mutuo suindicato, per un complesso di lire 10.700.000.
Alla concessione e liquidazione dei contributi si dovrebbe provvedere alle condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 e, cioè, la prima rata di lire 3. 200. 000, pari a circa il 30%, ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dello stabilimento, la seconda rata di lire 4.300.000, pari a circa il 40%, all'inizio del funzionamento del nuovo stabilimento e la terza rata di lire 3.200.000, a saldo, un anno dopo il versamento della seconda rata.
3) La Ditta CORGNATI Giuseppe, con sede in Nus, via Aosta n. 22, ha presentato domanda intesa ad ottenere il contributo previsto dalla legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese sostenute per l'ampliamento e l'ammodernamento del proprio stabilimento industriale, destinato alla lavorazione del legname.
La domanda è corredata dei prescritti documenti, dati, notizie e atti d'impegno. Le informazioni avute circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale dell'impresa sono favorevoli.
L'impresa ha sede nella Regione ed è iscritta al numero 8700 del Registro delle Ditte tenuto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio.
Le spese per la costruzione di capannoni, per l'attrezzatura degli stessi e per l'acquisto di macchinari e impianti vari è stata complessivamente indicata in lire 91.147.741.
I nuovi impianti sono destinati alla lavorazione di legname esotico, che viene venduto a falegnamerie e imprese di costruzione soprattutto valdostane o svizzere.
Si prevede che la produzione passerà dagli attuali 4.000 metri cubi annui a 6.000, mentre la manodopera occupata nello stabilimento dovrebbe passare dalle attuali 30 unità a 46, con un incremento di circa il 50%.
La misura del contributo regionale potrebbe corrispondere a lire 9.000.000, pari a circa il 9,8% delle spese sostenute per l'ampliamento dello stabilimento.
Alla concessione e liquidazione del contributo si dovrebbe provvedere alle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 21 agosto 1962 n, 20 e all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 e, cioè, la prima rata di lire 2.700.000, pari a circa il 30%, ad avvenuta ultimazione dei lavori di ampliamento suindicati, la seconda rata di lire 3.600.000, pari a circa il 40% all'inizio del funzionamento dei nuovi reparti dello stabilimento e la terza rata di lire 2.700.000, a saldo, un anno dopo il versamento della seconda rata.
4) La Ditta A.S.P.A. S. a. s., con sede in Champdepraz, frazione Fabbrica, ha presentato in data 10 marzo 1969 domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 nelle spese di acquisto del terreno destinato all'installazione di uno stabilimento per la produzione di prefabbricati e precompressi in cemento armato e nelle spese di costruzione e di attrezzatura dello stabilimento stesso.
La domanda è corredata dei prescritti documenti, dati, notizie ed atto d'impegno. Le informazioni attinte circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale dell'impresa sono favorevoli.
La Società ha documentato l'acquisto di mq. 15.534 di terreno, con una spesa complessiva comprese le spese accessorie di lire 9.209.300 (lire 592 per mq.).
La superficie coperta dello stabilimento è attualmente di mq. 1.100, ma è previsto l'ampliamento dello stabilimento, con raddoppio della superficie coperta.
Una vasta area è destinata alla necessaria stagionatura e al deposito dei manufatti in cemento.
Le spese di costruzione e di attrezzatura dello stabilimento indicate dall'impresa ammontano a circa lire 60.000.000.
L'impresa ha già iniziato l'attività ed opera, per il momento, solo sul mercato nazionale, ma sono previsti sbocchi nei mercati francese e svizzero, grazie alla favorevole ubicazione dello stabilimento.
Per il momento dovrebbero trovare occupazione nella fabbrica 12 unità (attualmente sono in numero di 8), che aumenteranno in seguito all'attuazione del previsto programma di sviluppo dell'attività produttiva.
La Ditta ha già ottenuto dalla Regione, ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 72 del 29.5.1957 e n. 155 del 24.6.1967, un contributo per il pagamento degli interessi su un mutuo bancario di lire 40 milioni, contratto ai fini della parziale copertura della spesa suddetta.
Le misure dei contributi regionali potrebbero corrispondere a lire 7.000.000, paria circa il 92,2% del costo del terreno (lire 451 per mq.), e a lire 1.000.000, pari al 5% delle spese sostenute per la costruzione dello stabilimento, diminuite dell'ammontare del mutuo suindicato, per un complesso di lire 8.000.000.
La concessione e la liquidazione dei contributi potrebbe avvenire alle condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 e all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 8 e, cioè, le prime due rate nella misura complessiva di lire 5.600.000, pari al 70%, subito, in quanto il nuovo stabilimento è già entrato in funzione; la terza rata di lire 2.400.000, a saldo, un anno dopo il versamento delle precedenti due rate.
La Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio ha esaminato le domande delle Ditte sopraindicate ed ha espresso, in via di massima, parere favorevole all'accoglimento delle domande stesse, formulando le proposte risultanti nella presente relazione, da sottoporre all'esame e alle decisioni del Consiglio.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di approvare la concessione alle seguenti Imprese industriali dei contributi straordinari regionali a fianco di ciascuna Impresa indicati, ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8:
a) Ditta CHOPONT ITALO - SUISSE S.p.A., con sede in Pont-Saint-Martin, Via Cascine: contributo di lire 30.000.000 (trenta milioni) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di lire 45.000.000 nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di lire 75.000.000 (settantacinque milioni);
b) Ditta ST. ROCH di ROSSET C. & LEVI N., con sede in Quart, frazione Villair: contributo di lire 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di lire 6.000.000 (sei milioni) nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di lire 10.700.000 (diecimilionisettecentomila);
c) Ditta CORGNATI Giuseppe, con sede in Nus, via Aosta n. 22: contributo di lire 9.000.000 (nove milioni) nelle spese di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento;
d) Ditta A.S.P.A. S.a.s., con sede in Champdepraz, frazione Fabbrica: contributo di lire 7.000.000 (sette milioni) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di lire 1.000.000 (un milione) nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di lire 8.000.000 (otto milioni).
2) di approvare la spesa complessiva di lire 102.700.000 (centoduemilionisettecentomila) da finanziare con impegno al capitolo 487 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Contributi straordinari ad aziende industriali in applicazione delle leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi per la liquidazione alle Ditte suddette delle rate dei contributi di cui al numero 1), secondo le modalità previste dalle citate leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8.
Il Presidente, MONTESANO, ricorda che, durante la discussione svoltasi nella seduta pomeridiana di ieri sull'argomento di cui si tratta, il Consigliere Caveri aveva proposto di assumere un provvedimento distinto per quanto riguarda la concessione del contributo previsto a favore della Ditta Corgnati Giuseppe.
Invita, pertanto, l'Assessore competente a rispondere in merito alla proposta del Consigliere Caveri.
Il Consigliere MANGANONI ricorda che nella seduta di ieri, in sede di esame della proposta di Giunta concernente la concessione di contributi straordinari alle Imprese industriali di cui si tratta, aveva osservato che il prezzo di acquisto dei terreni per l'installazione degli impianti industriali in questione variava da un massimo di 1300 lire ad un minimo di 600 lire al mq., mentre poco tempo addietro la Giunta aveva proposto di acquistare certi terreni per la costruzione dell'Istituto Psico-Medico-Pedagogico, in Comune di Sarre, ad un prezzo di L. 3.500 al mq., ricorda di avere chiesto il parere dell'Assessore alla Sanità su tale differenza di prezzo. Ricorda ancora di avere proposto di fare una inserzione pubblicitaria sui giornali locali, nella quale si rendesse noto che l'Amministrazione Regionale intende acquistare una determinata area di terreno, in una zona che potrebbe andare da Saint-Pierre a Chambave, per la costruzione del predetto Istituto e si invitassero i proprietari interessati a fare offerte alla Regione, in modo da evitare possibili speculazioni da parte di intermediari.
Chiede quindi che gli sia data risposta in proposito.
Riferendosi poi alla richiesta, fatta dal Consigliere Chabod, di prendere in considerazione la possibilità di installare un impianto industriale nella zona di Villeneuve e Saint-Pierre, riferisce di avere già fatto analoga richiesta in sede di Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio, alla quale aveva anche precisato che il Comune di Villeneuve aveva già previsto nel Piano Regolatore un'area da adibire a tale scopo.
L'Assessore ALBANEY fa presente che sulla proposta ora in discussione la Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio ha a suo tempo espresso, ad unanimità di voti, parere favorevole. Fa presente che in tale Commissione sono rappresentati tutti i Gruppi politici presenti nel Consiglio Regionale. Riferendosi alla richiesta fatta dal Consigliere Caveri, osserva che, con deliberazione n. 1147 in data 28.4.1965, l'allora Presidente della Giunta, Avvocato Caveri, aveva proposto un contributo nel pagamento di mutui contratti dalla Ditta Corgnati per l'esecuzione di opere relative allo stabilimento industriale della Ditta Corgnati, senza sollevare alcuna questione sulla situazione finanziaria della Ditta stessa. Ammette che la Ditta Corgnati, molti anni or sono, si era trovata in difficoltà finanziarie, ma fa presente però che si è ripresa in seguito e che ora si trova in una situazione finanziaria tale che meriti di essere presa nella dovuta considerazione da parte del Consiglio, tenuto anche presente che con gli investimenti che la Ditta stessa intende ora fare si creeranno 15 o 16 nuovi posti di lavoro nella zona di Nus.
Al Consigliere Germano risponde che la somma che l'Amministrazione Regionale dovrà versare alla Ditta S. Roch, di Rosset e Levi - a titolo di contributo nel pagamento di interessi per mutui bancari contratti per il finanziamento della propria attività industriale - ammonterà a circa 4.100.000, mentre l'importo dell'analogo contributo che sarà corrisposto alla Ditta A.S.P.A. ammonterà a circa 5.500.000.
Al Consigliere Manganoni risponde che tutte le osservazioni da lui fatte non sono altro che la ripetizione quasi letterale di osservazioni già fatte in sede di discussione della deliberazione consiliare n. 235 nella seduta dell'8 dicembre 1968, concernente un oggetto analogo a quello ora in discussione.
Al Consigliere Chabod risponde che la Giunta prende atto della sua richiesta per la installazione di un impianto industriale nella zona di Saint Pierre e Villeneuve, compatibilmente con il carattere turistico della zona e con i suggerimenti della Commissione consultiva per la programmazione.
L'Assessore MAPPELLI, in risposta alle osservazioni fatte dal Consigliere Manganoni, ricorda che la Giunta si era impegnata a rivedere l'intera questione concernente l'acquisto dei terreni da destinare alla costruzione dell'Istituto Psico-Medico-Pedagogico e che farà quanto riterrà più opportuno, in modo che il problema sia risolto con quel senso di prudenza e di serietà che il caso richiede.
Il Consigliere FOSSON rileva che il provvedimento deliberativo testé citato dall'Assessore Albaney si riferiva alla concessione di un contributo regionale alla Ditta Corgnati per il pagamento degli interessi su mutui contratti per l'attività industriale, il che è cosa ben diversa dalla concessione di contributi in conto capitale per l'ampliamento degli impianti industriali della Ditta stessa.
Fa presente, infatti, che nei casi di mutui sono gli stessi Istituti bancari ad assumere le necessarie garanzie finanziarie sui loro clienti e, pertanto, il rischio di dette operazioni ricade tutto sugli Istituti bancari e non già sull'Amministrazione Regionale che interviene solo con un contributo nel pagamento degli interessi.
Aggiunge che, mentre i mutui sono in genere concessi per opere già ultimate, i contributi regionali in conto capitale nel campo dell'industrializzazione sono concessi e liquidati con acconti a lavori non ultimati.
Ritiene pertanto che la proposta, fatta dal Consigliere Caveri, di esaminare la situazione finanziaria delle varie Ditte indicate nella proposta in esame, in particolare la situazione finanziaria della Ditta Corgnati, sia una proposta da prendere in considerazione.
Per quanto riguarda il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio sulla proposta di cui si tratta, osserva che le Commissioni consiliari esprimono dei pareri non vincolanti per il Consiglio e che i membri di Commissioni possono eventualmente esprimere un diverso parere in sede di Consiglio per essere venuti, nel frattempo, a migliore conoscenza di vari o nuovi elementi di giudizio su alcuni casi in esame.
A proposito del problema della mano d'opera disponibile e della mancanza di mano d'opera locale specializzata, osserva che, se è vero che in Valle d'Aosta può anche essere difficile trovare mano d'opera specializzata o qualificata, ciò è dovuto essenzialmente al fatto che i giovani lavoratori qualificati o specializzati usciti dagli Istituti professionali esistenti nella Regione sono costretti ad emigrare fuori della Valle d'Aosta per trovare un lavoro confacente al loro grado di preparazione, e ciò con grave danno economico per la Regione anche perché le spese per la loro istruzione professionale gravano sul bilancio regionale.
Ricorda che di questo aspetto della situazione egli ebbe già occasione di parlare in sede di Commissione consultiva per la Programmazione e in sede di Consiglio allorquando, nello scorso mese di novembre, si discusse del problema della Cogne.
Ricorda infatti che in tale occasione egli ebbe a dire che la Società Cogne non praticava per nulla una politica aziendale favorevole all'assorbimento delle giovani forze lavorative specializzate locali uscite dai vari Istituti regionali, perché in genere i diplomati valdostani venivano dalla Cogne impiegati nei lavori più pesanti, mentre per lavori più qualificati ed anche più remunerativi veniva sovente assunto del personale proveniente da località fuori Valle e non sempre dotato di idonei titoli di studio o di specializzazione specifica.
Fa presente che le considerazioni di cui sopra dovranno essere tenute presenti dalla Commissione consiliare per l'Industria e Commercio per la predisposizione della nuova legge regionale in materia di incentivazione della industrializzazione della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MANGANONI osserva che la Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio ha espresso parere favorevole alla proposta in discussione perché si trattava di applicare una legge regionale in vigore, nonostante le note carenze della legge stessa.
Ribadisce, pertanto, la necessità di modificare la predetta legge regionale per eliminarne le carenze riscontrate, soprattutto per collegare l'importo dei contributi regionali con il numero dei nuovi posti di lavoro da creare con i nuovi stabilimenti.
A proposito della questione dell'acquisto dei terreni, fa presente all'Assessore Mappelli di avergli fatto due precise domande, ottenendo però una risposta evasiva.
Chiede, pertanto, che si dia risposta alle due domande poste all'Assessore Mappelli.
Monsieur le Conseiller CAVERI relève que les Commissions permanentes du Conseil expriment sur les arguments qui sont soumis à leur examen tout simplement des avis qui n'engagent pour rien le Conseil, parce que le Conseil est toujours libre de décider comme il veut.
Il observe donc que, pour le Conseil, le fait que la Commission permanente pour l'Industrie et Commerce ait exprimé à l'unanimité un avis favorable à l'approbation de la proposition en discussion n'a aucune valeur remarquable.
En ce qui concerne la différence entre les contributions de l'Administration Régionale pour le payement des intérêts sur les emprunts faits par les entreprises pour la construction des nouveaux établissements et les contributs "in conto capitale" alloués à ces entreprises, il pense de n'avoir rien à ajouter, parce que Monsieur le Conseiller Fosson a été très clair à ce sujet.
Il insiste, par conséquent, sur sa proposition de séparer la question de l'entreprise de Monsieur Corgnati de celle des autres entreprises, étant donné que le Groupe de l'Union Valdôtaine est favorable à allouer des contributions aux autres entreprises.
Il fait présent que sa position vis-à-vis de l'entreprise de M. Corgnati n'a rien de personnel, mais qu'elle est due à une question de principe qui ne devrait pas permettre à l'Administration Régionale d'assigner des fonds aux entreprises qui ne donnent pas de suffisantes garanties du point de vue financier.
Il ajoute que, si la Junte n'est pas disposée à accepter sa proposition, le Groupe de l'Union Valdôtaine, avec les réserves du cas, votera quand même en faveur de la proposition en examen.
Il Consigliere BANCOD dichiara di essere sempre stato favorevole all'incentivazione della industrializzazione in Valle d'Aosta, però in quelle zone veramente depresse ove vi è una forte disponibilità di mano d'opera locale ed ancorando la concessione dei contributi regionali previsti in tal senso al numero dei nuovi posti di lavoro da creare; aggiunge di avere sempre sostenuto anche la necessità di istituire nei nuovi stabilimenti industriali dei corsi di addestramento per la qualificazione della mano d'opera locale.
Dichiara che, per la scelta delle attività industriali da sussidiare, si dovrebbe dare la precedenza alle industrie che utilizzano materie prime locali.
Per quanto riguarda la questione della Ditta Corgnati, di Nus, nonostante alcune perplessità già manifestate anche in sede di Commissione consiliare per l'Industria e Commercio, dichiara di essere favorevole alla concessione alla Ditta stessa del proposto contributo perché, con i nuovi investimenti, la Ditta medesima creerà circa 16 nuovi posti di lavoro per la mano d'opera locale.
Raccomanda, però, alla Giunta di attenersi alle norme vigenti di legge per la erogazione dei contributi di cui si tratta, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e gli adempimenti posti a carico delle Ditte interessate.
Il Consigliere SAVIOZ, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del Consigliere Fosson sulla forzata emigrazione dei giovani lavoratori valdostani e soprattutto dei diplomati verso altre zone d'Italia ed anche verso l'estero, rileva che tale fenomeno è sovente da porsi in relazione anche ad altre ragioni e, precisamente, al fatto che sovente il posto che i giovani lavoratori potrebbero trovare in Valle d'Aosta risulta aleatorio, almeno a lungo termine, al fatto che la remunerazione del lavoro in Valle d'Aosta, soprattutto nel settore alberghiero, risulta inferiore, talora anche del 50%, alla remunerazione di un analogo lavoro svolto in altre zone d'Italia e all'estero ed, infine, al fatto che le condizioni generali del lavoro, riguardanti soprattutto i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, sono migliori altrove che non in Valle d'Aosta.
Fa presente che tali considerazioni sono il frutto di una sua lunga esperienza in questo campo di attività, esperienza che gli fa concludere che molto sovente in Valle d'Aosta succede che i lavoratori locali, che hanno tutti in genere una attività secondaria che consente loro una certa autonomia decisionale, abbandonino o rifiutino dei posti di lavoro in loco a favore di lavoratori provenienti da altre Regioni d'Italia per andare a cercare migliori posti di lavoro all'estero o in altre zone industrializzate d'Italia.
Fa presente che questo fenomeno si è accentuato soprattutto dopo l'apertura dei due trafori alpini del Monte Bianco e del Gran San Bernardo che ha reso più facili i rapporti con la Svizzera e la Francia e ritiene che il fenomeno stesso assumerà, nel tempo, dimensioni ancora maggiori.
Dichiara che tale constatazione desta serie preoccupazioni, perché il fenomeno immigratorio dalle Regioni più depresse d'Italia verso la Valle d'Aosta, conseguente al fenomeno emigratorio valdostano, non potrà non creare seri problemi di ordine sociale all'Amministrazione Regionale, come è già avvenuto in tante altre Città industriali del nord d'Italia.
Ritiene, pertanto, necessario studiare con molta attenzione il problema della incentivazione della industrializzazione in Valle d'Aosta, per evitare che i lamentati inconvenienti abbiano a continuare e ad aggravarsi nella nostra Regione.
L'Assessore ALBANEY, riferendosi alla richiesta testé fatta dal Consigliere Caveri, dichiara di non poter accogliere tale richiesta e chiede che sia posta in votazione la proposta della Giunta.
Fa presente che le informazioni avute circa la serietà, la capacità finanziaria e la correttezza commerciale della Ditta Corgnati sono del tutto favorevoli e che, pertanto, detta Impresa merita di essere aiutata come tutte le altre.
Aggiunge ancora che le modalità previste per la liquidazione del contributo da concedere all'Impresa in questione, come precisato nella relazione trasmessa ai Signori Consiglieri, sono tali da costringere la Ditta interessata al rispetto di tutti gli adempimenti posti a suo carico.
Dichiara, infine, di aver apprezzato molto le osservazioni fatte dal Consigliere Bancod, al quale assicura che la Giunta non è disposta a scendere con la Ditta Corgnati ad alcun compromesso, ma che intende far rispettare dalla Ditta medesima le norme delle leggi regionali che disciplinano la materia della concessione di contributi per la incentivazione della industrializzazione in Valle d'Aosta.
Il Consigliere TONINO osserva che le norme legislative regionali in vigore non obbligano le imprese che costruiscono nuovi impianti in Valle d'Aosta ad assumere un certo numero di operai per poter ottenere i previsti contributi regionali.
Fa presente che questa è appunto una delle carenze riscontrate nella attuale legislazione regionale in materia, carenza alla quale si dovrebbe ovviare nel nuovo disegno di legge ora allo studio da parte della Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio.
Dichiara che, per il momento, non vi è altro da fare che approvare la concessione dei contributi di cui alla proposta in esame, perché i medesimi si riferiscono a domande regolarmente presentate ed istruite in base alle norme vigenti.
Il Consigliere POLLICINI dichiara che anche la maggioranza consiliare è convinta della necessità di rivedere l'attuale legislazione regionale in materia di incentivazione degli insediamenti industriali in Valle d'Aosta e chiede che il Consiglio lasci il tempo alla Commissione consiliare competente di elaborare un nuovo testo di legge in tal senso.
Aggiunge che, con il nuovo testo di legge, si cercherà di ovviare alle carenze riscontrate e di evitare gli inconvenienti lamentati.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta stessa.
IL CONSIGLIO
richiamate le leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);
DELIBERA
1) di approvare la concessione alle seguenti Imprese industriali dei contributi straordinari regionali a fianco di ciascuna Impresa indicati, ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8:
a) Ditta CHOPONT ITALO-SUISSE S.p.A. con sede in Pont-Saint-Martin, Via Cascine: contributo di L. 30.000.000 (trenta milioni) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di L. 45.000.000 nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di L. 75.000.000 (settantacinque milioni);
b) Ditta ST. ROCH di ROSSET C. & LEVI N. con sede in Quart, fraz. Villair: contributo di L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di L. 6.000.000 (sei milioni) nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di L. 10.700.000 (diecimilionisettecentomila);
c) Ditta CORGNATI Giuseppe, con sede in Nus, Via Aosta, n. 22: contributo di L. 9.000.000 (nove milioni) nelle spese di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento;
d) Ditta A.S.P.A. S.a.s., con sede in Champdepraz, fraz. Fabbrica: contributo di L. 7.000.000 (sette milioni) nelle spese di acquisto del terreno e contributo di L. 1.000.000 (un milione) nelle spese di costruzione dello stabilimento, per un ammontare totale di L. 8.000.000 (otto milioni);
2) di approvare la spesa complessiva di L. 102.700.000 (centoduemilionisettecentomila) da finanziare con impegno al capitolo 487 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Contributi straordinari ad aziende industriali in applicazione delle leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi per la liquidazione alle Ditte suddette delle rate dei contributi di cui al numero 1), secondo le modalità previste dalle citate leggi regionali 21.8.1962 n. 20 e 11.3.1968 n. 8.
