Oggetto del Consiglio n. 135 del 30 ottobre 1957 - Verbale

OGGETTO N. 135/57 - ADESIONE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO - PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO SULLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER IL TRAFORO STRADALE DEL GRAN SAN BERNARDO - DELEGA ALLA GIUNTA.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di adesione della Regione Valle d'Aosta alla costituzione della Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo nonché la proposta di dare parere favorevole, per quanto di competenza della Regione allo schema di Convenzione da stipularsi fra l'Italia e la Svizzera per il traforo stradale del Gran San Bernardo, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Sono state iniziate a Roma, fra le competenti Delegazioni Italiana e Svizzera, discussioni in merito allo schema di progetto di Convenzione da stipulare fra l'Italia e la Svizzera per il traforo stradale del Gran San Bernardo (vedasi allegato schema di Convenzione).

L'Assessore regionale alle Finanze, Geom. Bionaz, è stato designato quale rappresentante della Regione Valle d'Aosta in seno alla Delegazione Italiana incaricata di discutere il testo di tale convenzione.

Sono state contemporaneamente condotte, a Torino, le trattative per la costituzione della Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo, che dovrà provvedere all'esecuzione dei progettati lavori in territorio italiano.

La Società dovrebbe essere costituita con un apporto iniziale di capitale azionario stabilito in Lire 200.000.000, successivamente elevabile entro il periodo di un anno.

In base al progetto finanziario, il capitale della costituenda Società Italiana dovrebbe essere sottoscritto per il 50% da privati e per il 50% dagli Enti pubblici che hanno partecipato alle trattative per la costituzione della Società (Provincia di Torino; Regione Autonoma della Valle d'Aosta; Comune di Torino e Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino).

Con deliberazione d'urgenza adottata dalla Giunta regionale in data 9-9-1957, n. 387, sottoposta alla ratifica del Consiglio, è stata già approvata l'adesione in via di massima della Regione alla costituenda Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo.

Come da accordi intercorsi tra gli Enti interessati, la predetta Società Italiana dovrebbe essere costituita sollecitamente secondo le norme risultanti dagli allegati Statuto e Atto costitutivo, dai quali risulta che il capitale sociale iniziale di Lire 200.000.000 è diviso in n. 20.000 azioni, di nominali L. 10.000 cadauna, da assumere e sottoscrivere nelle seguenti proporzioni:

- Società per Azioni FIAT - con sede in Torino: n. 10.000 azioni, pari a Lire 100 milioni;

- Regione Autonoma della Valle d'Aosta: n. 2.500 azioni, pari a Lire 25.000.000;

- Provincia-di Torino: n. 3.500 azioni, pari a Lire 35.000.000;

- Comune di Torino: n. 3.500 azioni, pari a Lire 35.000.000;

- Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino: n. 500 azioni pari a Lire 5.000.000.

Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrebbe essere composto di 15 Consiglieri.

Alla Regione Valle d'Aosta sarebbe riservata la nomina di due Consiglieri.

Per quanto riguarda il progetto tecnico ed i dati tecnico-finanziari per l'esecuzione del traforo stradale e del tronco di raccordo autostradale fra la galleria e la strada statale n. 27, si fa riferimento all'allegato estratto dalla relazione generale al progetto predisposto dal Sindacato Italiano per il Traforo del Gran San Bernardo ed agli annessi planimetria e disegni delle opere.

È superfluo sottolineare l'importanza della progettata opera nei riflessi dello sviluppo della economia della Regione e delle comunicazioni internazionali.

La Regione Valle d'Aosta, che è direttamente interessata alla realizzazione di tale grandiosa opera, deve necessariamente entrare a far parte della costituenda Società e portare il suo contributo per la realizzazione dell'opera.

Si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) - di approvare l'adesione della Regione Valle d'Aosta alla costituzione della Società Italiana per il traforo stradale del Gran San Bernardo (SITRAB), con sede in Torino, secondo le norme e condizioni risultanti dagli allegati schemi di atto Costitutivo e di Statuto della Società medesima;

2°) - di finanziare la spesa di Lire 25 milioni, prevista a carico regionale per la sottoscrizione di n. 2.500 azioni, quale quota regionale del capitale azionario iniziale della Società SITRAB, mediante istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario del nuovo capitolo 161 bis "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo", con lo stanziamento iniziale di Lire 25.000.000, previo prelievo di eguale importo dal capitolo 40 del predetto bilancio "Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese";

3°) - di dare delega alla Giunta regionale per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione, per l'approvazione dei testi definitivi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società SITRAB (con eventuali modificazioni da concordare tra gli Enti interessati), per la designazione dei rappresentanti regionali nella Società medesima, per la sottoscrizione dei capitale azionario sociale di spettanza della Regione, nonché per la approvazione e la liquidazione delle relative spese, da imputare al sopramenzionato nuovo capitolo di spesa (capitolo 161 bis) del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi per i prossimi esercizi finanziari:

4°) - di dare parere favorevole, per quanto di competenza della Regione, al soprariportato schema di Convenzione da stipularsi fra l'Italia e la Svizzera per il traforo stradale del Gran San Bernardo.

SEGUONO i 4 allegati trasmessi a suo tempo ai Signori Consiglieri:

1) - schema di Atto costitutivo della costituenda Società Italiana per il traforo stradale del Gran San Bernardo -

2) - schema di Statuto della costituenda Società predetta -

3) - estratto della relazione generale al progetto tecnico predisposto dal Sindacato italiano per il traforo del Gran San Bernardo, con annessi planimetria e disegni -

4) - schema di Convenzione da stipulare tra l'Italia e la Svizzera per il traforo del Gran San Bernardo.

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ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

Art. 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO SOC. p. AZ." colla sigla "SITRAB".

La Società ha sede in Torino.

Art. 2

La Società ha per oggetto la costruzione del Traforo del Massiccio del Gran San Bernardo del versante italiano per la metà della lunghezza totale del traforo stesso, giusta progetti tecnici predisposti dai Sindacati italiani e svizzeri per la realizzazione del traforo; la costruzione del tronco stradale di accesso dalla Strada nazionale all'imbocco del traforo e di tutte quelle altre opere, nessuna esclusa od eccettuata, che saranno necessarie per l'effettuazione del progetto stesso, nonché la gestione dell'esercizio del traforo e dei suoi annessi quali in via esemplificativa i servizi accessori al funzionamento del traforo, oleodotti, cavi diversi, edifici per i differenti servizi pubblici e privati, e ciò in base a concessione che sarà accordata dal Governo italiano e per tutta la durata della stessa.

La gestione dell'esercizio del Traforo e dei suoi annessi, come sopra indicati in via esemplificativa, potrà essere condotta anche a mezzo di apposita Società, avente la sua sede in Svizzera, a cui la Società qui costituita parteciperà sottoscrivendo la metà del capitale.

Art. 3

Per raggiungere i suoi scopi la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale dal Consiglio di Amministrazione, al quale conferito ogni più ampio potere al riguardo.

Cosi potrà anche assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società e ditte aventi scopi affini o analoghi.

Art. 4

Con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione la Società potrà istituire filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in relazione alle necessità aziendali e disporne la soppressione.

Art. 5

La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre dell'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 6

La Società è costituita sotto l'osservanza e l'esatto adempimento dello statuto che si allega a questo atto sotto la lettera... per farne parte integrante, previa lettura datane ai comparenti da me Notaio.

Art. 7

Il capitale sociale è di L. 200.000.000 diviso in 20.000 azioni di nominali L. 10.000 cadauna, e viene assunto e sottoscritto nelle seguenti proporzioni:

- FIAT Soc. p. Az. con sede in Torino

n. 10.000 azioni pari a

L. 100.000.000

- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

n. 2.500 azioni pari a

L. 25.000.000

- PROVINCIA DI TORINO

n. 3.500 azioni pari a

L. 35.000.000

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI TORINO

n. 500 azioni pari a

L. 5.000.000

- COMUNE DI TORINO

n. 3.500 azioni pari a

L. 35.000.000

Detto capitale potrà essere aumentato sino a Lire 2.000.000.000 con deliberazione da prendersi dal Consiglio di Amministrazione entro un anno dall'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese a' sensi dell'art. 2443 C.C.

Art. 8

Del capitale come sopra assunto e sottoscritto è stato effettuato il versamento dei tre decimi in complessive Lire....... ai sensi dell'art. 2329 C.C. come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca d'Italia sede di....... in data.......che debitamente firmata da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera.......

I residui decimi verranno versati a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 15 membri.

A termini dell'art. 2458 del Codice Civile, alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta è riservata la nomina di due Consiglieri, alla Provincia di Torino di due Consiglieri, al Comune di Torino di due Consiglieri ed alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino di un Consigliere.

Di conseguenza il primo Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali viene composto nel modo seguente:

.......

.......

a Presidente viene nominato il Sig. .......

Art. 10

La rappresentanza della Società spetta al Presidente Sig........

Art. 11

Il Collegio Sindacale è composto di 5 Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

A termini dell'art. 2458 C.C. alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino, alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino, è riservata la nomina di un Sindaco Effettivo per ciascun Ente.

A Sindaci Effettivi per il primo triennio sono nominati i Signori

.......

.......

eleggendo Presidente del Collegio il Sig. .......

e determinando l'emolumento annuo globale in Lire ....... di cui Lire ....... al Presidente.

A Sindaci Supplenti sono nominati i Signori.......

Art. 12

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31-12-1958.

Art. 13

Si dà atto ad ogni effetto che gli Amministratori ed i Sindaci come sopra nominati si trovano nelle condizioni volute dalla legge per ricoprire le rispettive cariche.

Art. 14

Il Presidente Sig. ....... ed il Consigliere Sig. ....... vengono separatamente delegati ad introdurre al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le modifiche e le varianti che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione della presente costituzione, a compiere tutti gli atti ed operazioni occorrenti alla legale costituzione della Società e a ritirare a suo tempo dalla Banca d'Italia sede ....... i tre decimi del capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca d'Italia stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo. Tutte le spese e tasse del presente atto consequenziali e relative sono a carico della Società.

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SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

STATUTO

Titolo 1°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO Soc. p. AZ." colla sigla "SITRAB".

Art. 2

La Società ha sede in Torino.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società potrà anche altrove istituire filiali, succursali, uffici staccati, o rappresentanze in relazione alle necessità aziendali e disporne la soppressione.

Art. 3

La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione sino al 31 dicembre dell'anno 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La Società potrà anche essere sciolta anticipatamente con deliberazione della Assemblea dei Soci.

Titolo II°

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società ha per oggetto la costruzione del traforo del Massiccio del Gran San Bernardo dal versante italiano per la metà della lunghezza totale del traforo stesso; la costruzione del tronco stradale di accesso dalla strada nazionale all'imbocco del traforo, e di tutte quelle altre opere, nessuna esclusa od eccettuata, che saranno necessarie per l'effettuazione dell'opera, nonché la gestione dell'esercizio del traforo e dei suoi annessi, quali, in via esemplificativa, i servizi accessori al funzionamento del traforo, oleodotti, cavi diversi, edifici per i differenti servizi pubblici e privati, e ciò in base a concessione che sarà accordata dal Governo italiano e per tutta la durata della stessa.

La gestione dell'esercizio del traforo e dei suoi annessi, come sopra indicati in via esemplificativa, potrà essere anche affidata ad apposita società, avente la sua sede in Svizzera, a cui la Società qui costituita parteciperà sottoscrivendo la metà del capitale.

Art. 5

Per raggiungere i suoi scopi la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui, e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale in conformità di quanto delibererà il Consiglio di Amministrazione, al quale è conferito ogni più ampio potere al riguardo.

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società e ditte aventi scopi affini od analoghi.

TITOLO III°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

OBBLIGAZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è fissato in Lire 200 milioni, diviso in numero 20.000 azioni indivisibili da Lire 10.000 cadauna e potrà essere elevato in una o più volte sino al massimo di Lire 2 miliardi, con deliberazione da prendersi dal Consiglio di Amministrazione entro un anno dall'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2443 del C.C.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti anche mediante emissione di azioni di preferenza o privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

La Società potrà emettere obbligazioni, con le richieste autorizzazioni, anche a sensi del terzo comma dell'art. 2410 C.C.

Art. 8

Le azioni sociali sono nominative.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee generali.

Le azioni non potranno trasferirsi al portatore anche se consentito dalla legge, né comunque essere cedute se non con la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Titolo IV°

ASSEMBLEE

Art. 9

L'Assemblea generale legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli Azionisti e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

Art. 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da questi delegata nella sede sociale o in altro luogo purché nelle regioni del Piemonte o della Valle d'Aosta.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse costituita per difetto del numero degli intervenuti e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro 30 giorni dalla prima mediante nuovo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega da un altro Socio che abbia del pari diritto di intervenirvi, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli Azionisti presenti od i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza. Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione della Assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano in proprio o per procura almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione invece l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentano più del terzo del capitale sociale. Tuttavia sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della Società, l'emissione di azioni privilegiate, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 16

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea si terrà sempre conto delle azioni degli Amministratori, nonché di quelle rappresentate da qualsiasi Azionista che per qualsivoglia ragione si astenesse dal voto.

Art. 17

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accettate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio quando ciò sia prescritto dalla legge. Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Titolo V°

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di 15 membri.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Con esplicito richiamo all'art. 2458 del C.C., alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta è riservata la nomina di due Consiglieri, alla Provincia di Torino di due Consiglieri, al Comune di Torino di due Consiglieri, alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino di un Consigliere.

È in facoltà del Consiglio di provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato, fermo restando il diritto agli enti pubblici dianzi indicati per la surrogazione dei rappresentanti dagli stessi designati.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza. dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare tosto l'Assemblea per le nuove nomine.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

Ogni Consigliere dovrà prestare cauzione vincolando o facendo vincolare tante azioni nominative della Società, oppure titoli nominativi emessi e garantiti dallo Stato che rappresentino al valore nominale almeno la cinquantesima parte del capitale sociale.

Tale cauzione non potrà in ogni caso superare in valore nominale la somma di lire duecentomila.

Il vincolo cauzionale non potrà essere tolto finché l'Assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui il Consigliere è rimasto in carica.

Art. 20

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti, fissandone eventualmente i compensi. Nomina altresì un Segretario il quale potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

In caso di assenza del Presidente ne faranno le veci i Vice Presidenti, cominciando dal più anziano d'età.

Il Presidente e i Vice Presidenti rimangono in carica per la durata del mandato Consiliare e possono essere rieletti.

Il Consigliere di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, eccettuate quelle concernenti la redazione del bilancio, gli aumenti e la riduzione del capitale sociale, ad un Comitato Direttivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, e da due Amministratori, fissandone, se lo riterrà opportuno, i relativi compensi.

Compito di tale Comitato è altresì disporre i lavori del Consiglio e deliberare su tutte le questioni urgenti, salvo ratifica del Consiglio stesso, ove si tratti di materia fuori della delega di cui al comma precedente.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'assemblea.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione, sottoscrivendo la metà del capitale sociale, alla Società per la gestione dell'esercizio del Traforo e dei suoi annessi prevista dall'art. 4.

Il Consiglio avrà quindi, fra l'altro, ed a titolo indicativo e non tassativo, il potere di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; di acquistare, vendere, permutare, di acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, di rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità; di deliberare su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado, di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso Amministrazioni pubbliche e private senza eccezione di sorta e, quindi, in particolare. presso la Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, ed ogni altro Ufficio sia pubblico che privato.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione designerà tra i suoi membri gli incaricati di rappresentare la Società presso il Governo italiano e il Governo svizzero allo scopo di informarli affinché possano esercitare i necessari controlli.

Designerà altresì i due Amministratori che, con il Presidente, faranno parte della Commissione mista italo-svizzera incaricata di trattare gli affari comuni alle due Società concessionarie.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera o telegramma indicanti l'ordine del giorno, spediti a domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso di un giorno.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si farà constatare mediante processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale, questi documenti saranno autenticati dal Presidente o da chi ne fa le veci in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Titolo VI°

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, spettano disgiuntamente al Presidente ed ai Vice Presidenti.

Art. 26

Il Consiglio potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, o ad altri Consiglieri, tanto congiuntamente che separatamente.

Il Consiglio inoltre potrà nominare Direttori e Procuratori, scegliendoli anche fuori del Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.

Titolo VII°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è composto di 5 Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

A termine dell'art. 2458 C.C., alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino, alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino, è riservata la nomina di un Sindaco Effettivo per ciascun Ente.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Titolo VIII°

BILANCIO ED UTILI

Art. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- 5% a fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto o in parte diversamente.

Art. 30

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili saranno prescritti a favore della Società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

Titolo IX°

GIURISDIZIONE

Art. 31

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli Azionisti.

Titolo X°

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

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ESTRATTO DELLA RELAZIONE GENERALE AL PROGETTO TECNICO PREDISPOSTO DAL SINDACATO ITALIANO PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

Il problema di sottopassare in galleria il massiccio del Gran S. Bernardo è stato oggetto di studi e proposte sin dal 1839. In generale i progettisti si sono dedicati allo studio di gallerie di base situate a quote non superiori a 1600 m. e ciò è naturale se si pensa che solo recentemente sono stati realizzati i mezzi idonei per mantenere la percorribilità delle strade di montagna anche nei mesi invernali. Non manca però l'esempio di una audace proposta avanzata nel 1850 per il traforo di una galleria lunga m. 2250 sotto il colle di Menouve, ad est del Gran S. Bernardo, alla quota di 2320 m. La proposta venne accolta favorevolmente dalla Confederazione, ed i lavori vennero persino iniziati sotto la direzione dell'ingegnere sardo Gualini, ma poi furono abbandonati per insufficienza di mezzi finanziari.

Un'altra proposta del 1873, dovuta agli ingegneri Lefèvre e Dordaz, riguardava un traforo alla quota 1815 lungo m. 5.800, destinato ad una progettata ferrovia Martigny-Aosta.

Altre proposte furono fatte in seguito, tra le altre quella dell'ingegner Vauthéleret, che porta la data del 1884 e prevede la costruzione di una galleria di valico della lunghezza di m. 9500 alla quota di 1620 m.

Proposte più recenti hanno tutte per oggetto la costruzione di gallerie di notevole lunghezza, che sotto passano il Col Ferret, ad ovest del Gran S. Bernardo, per dirigersi sempre su Martigny, affermando cosi, sebbene con altre soluzioni, la opportunità di creare un buon collegamento stradale tra la Valle d'Aosta e il Valais.

In tal senso concludevano i progetti dell'ingegner Chauvie di Torino (1936), e quello dovuto al professor Jelmoni.

Come si è osservato, tutti gli studi che sono stati fatti sinora (tranne quelli di carattere ferroviario alpino cosi cari al turismo svizzero) denotano la preoccupazione dei progettisti di mantenere gli imbocchi a quota abbastanza bassa per avere maggiori possibilità da poter difendere le strade d'accesso dai forti innevamenti.

Attualmente prevalgono altri concetti, dovuti all'introduzione di nuove strutture stradali, che impediscono del tutto l'innevamento degli accessi e che permettono quindi di portare i trafori a quote elevate, raccorciandone la lunghezza e, quel che più conta, permettendo l'apertura di camini di ventilazione che rassicurano anche i più scettici circa la sicurezza dell'esercizio.

Purtroppo queste soluzioni non sono sempre possibili, come è caso di altri trafori nei quali i ghiacci e la conformazione stessa del massiccio impediscono di spingere gli imbocchi a quota maggiore, rendendo inevitabili lunghissime gallerie con le conseguenti gravi incognite della ventilazione.

È tuttavia da osservare che l'adozione delle strutture antineve implica la costruzione di tronchi stradali con piano viabile largo abbastanza per ammettere il comodo e sicuro incrocio dei veicoli e con assoluta esclusione dei tornanti.

Queste caratteristiche, unitamente alle pendenze non superiori al 5% (tollerato il 6%per brevi tratti), son proprio quelle che furono determinate dalla Convenzione di Ginevra del 16 settembre 1950 per le strade di grande comunicazione, categoria III: piano viabile di m. 10,50, riducibile eccezionalmente a m. 9, curve di raggio non inferiore a 200 m. (eccezionalmente 100 m.).

D'altra parte, si è già osservato che il problema degli accessi è di primissimo piano nello studio di questi valichi destinati ad un fortissimo transito, non solo turistico, e quindi la radicale trasformazione o la costruzione ex novo delle tratte immediatamente a valle degli imbocchi sino alla quota di 1500-1600 m. (prese in relazione alle caratteristiche delle zone come limite inferiore dei grandi innevamenti) è un problema che in qualunque modo bisogna risolvere.

Se poi si considera che da queste nuove strade dovrà essere escluso il traffico non motorizzato, viene la conseguenza che esse costituiranno dei veri e propri tronchi autostradali. Il che, del resto, facilita la risoluzione del problema sul piano economico, in quanto il traffico ammesso potrà essere assoggettato a pedaggio come già nelle gallerie.

Considerando Martigny come origine della nuova via per Aosta-Ivrea-Torino, è opportuno notare che la strada cantonale del Valais sino a Bourg St. Pierre è in piena trasformazione.

Da Bourg St. Pierre all'imbocco sarà invece costruito fin d'ora un tronco di strada nuova coperta, che probabilmente in un secondo tempo si estenderà anche a valle del paese sino alla quota 1500. Questo tronco elimina i tornanti della strada esistente sino all'imbocco della galleria che si apre a quota 1905 s.m.

Si è detto che l'imbocco svizzero si trova a quota 1905; si deve precisare che la detta quota è fissata in relazione al livello che prenderanno le acque del serbatoio idroelettrico in costruzione nelle immediate vicinanze.

La quota 1905 ha poi una ovvia ripercussione sulla quota dello sbocco in territorio italiano che, per necessità di pendenze, non può essere situato a quota molto inferiore.

Planimetricamente l'imbocco svizzero si trova presso la località Cantine d'en Haut ed il tracciato della galleria si svolge in rettifilo per 2890 m. sino ad un punto che è sulla per, Cicale del primo grande tornante verso il passo, in località Jardin du Valais.

Qui si apre un camino di ventilazione alto 370 m. e prende origine il secondo ramo della galleria, lungo anch'esso 2890 m., che sbocca in territorio italiano alla quota 1875, in sponda sinistra del torrente San Bernardo, in faccia alla pietra chilometrica 26 della strada statale n. 27 che si svolge in sponda destra.

Le pendenze in galleria sono 2% dal lato svizzero e 1,25% dal lato italiano con un colmo di corrispondenza del camino a quota 1911.

All'uscita in territorio italiano la nuova strada sorpassa il vallone in ponte viadotto e raggiunge il grande piazzale di stazionamento, formato in sponda destra coi materiali di risulta della galleria, sul quale prenderanno posto i fabbricati necessari ai vari servizi statali e turistici, cosi come farà la Svizzera nell'analogo piazzale ottenuto mediante riempimento presso l'imbocco Nord.

Dal piazzale italiano, la strada si svolge in direzione Sud, fiancheggiando la SS. 27 a livello leggermente inferiore, sino ad un punto in cui si presentano le condizioni favorevoli per sottopassare la strada statale e proseguire quasi orizzontalmente, contornando il bastione boscoso che costituisce la fiancata orografica sinistra della vallata del torrente Artanavaz.

È lungo questa fiancata che la nuova strada si snoda con ampie curve e dolci pendenze sino al torrente Artanavaz, dove un ampio risvolto la riporta in direzione Est sino ad incontrare il torrente S. Bernardo sotto l'abitato di St. Rhémy.

Dopo aver sovrapassato il torrente con una piccola opera, l'autostrada si inserisce nella Strada statale 27 a quota 1540 ai piedi dell'ultimo tornante in direzione di St. Oyen.

La lunghezza del tronco è di circa m. 9670 e la larghezza del piano viabile di m. 9 oltre due piccole cunettine murate di m. 0,25 ciascuna all'interno dei montanti della copertura. La pendenza si mantiene inferiore al 5%.

Dobbiamo ora dar conto della sezione addotta per la galleria. Trattandosi di una galleria stradale, la formazione e le dimensioni del vano non dipendono solamente dalla sagoma d'ingombro dei veicoli, ma anche dalla necessità della ventilazione.

Le previsioni del traffico fanno salire a 290.000 il numero dei veicoli che attraverseranno la galleria nel 1961, anno presumibile del primo esercizio.

Circa la distribuzione nell'anno si può ammettere la seguente:

8 ore senza traffico

180 giorni

12 ore 10 veicoli/ora

21.600

4 ore 20 veicoli/ora

14.400

8 ore 10 veicoli/ora

6.800

85 giorni

12 ore 25 veicoli/ora

25.500

4 ore 100 veicoli/ora

34.000

8 ore 15 veicoli/ora

12.000

100 giorni

12 ore 80 veicoli/ora

96.000

4 ore 200 veicoli/ora

80.000

TOTALE DEI PASSAGGI ANNUI

290.300

La ventilazione dovrà dunque essere predisposta per il traffico di 200 veicoli/ora, supponendo anche punte massime di 250 passaggi per ora. In base a tale traffico occorrerà provvedere alla ventilazione sia con immissione di aria fresca sia con la aspirazione dell'aria viziata. Poiché si intende di garantire la massima sicurezza si adotterà la ventilazione trasversale utilizzando allo scopo il vano libero situato al di sopra dell'impalcata che si trova appeso a m. 4,30 sopra il piano viabile, vano la cui superficie risulta di mq. 15,5.

La galleria avrà un piano viabile di m. 7,50 (il che consente l'eccezionale sorpasso di un veicolo in sosta per avaria) con altezza libera di m. 4,30. Anche il transito di pulmanns e di autocarri è pertanto assicurato. Ai lati del piano viabile è sistemato un marciapiede di cm. 80 e un cordone di cm. 30.

Sono previste nicchie tipo ferroviario ogni 50 m. alternate e nicchioni di ricovero ogni 300 m.

Nel passaggio dalla viva luce esterna a quella interna, forzatamente meno intensa, e viceversa, l'occhio del guidatore subisce una crisi di adattamento che è opportuno ridurre al minimo di intensità e durata.

Il rimedio è quello di illuminare molto intensamente le zone di galleria prossime agli imbocchi, diminuendo gradatamente le luci man mano che si va verso la metà della galleria.

(OMISSIS: segue planimetria e disegni annessi)

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Roma 19-9-1957

P.S. = Projet suisse

P.I. = Projet italien

CONVENTION

entre l'Italie et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation d'une communication routière à travers le massif du Grand Saint Bernard.

Préambule: Texte à établir ultérieurement.

Art. 1 (1er alinéa P.S. plus 1er alinéa P.I.).

Les Hautes Parties contractantes conviennent d'assurer une communication routière entre les territoires suisse et italien par la construction d'un tunnel sous le Grand Saint Bernard.

A cet effet elles s'engagent à concéder chacune pour la partie de sa compétence respective aux deux sociétés anonymes prévues à l'article suivant l'exécution du percement du tunnel du Grand Saint Bernard sur la base du projet technique définitif qui aura été approuvé par les Autorités compétentes des deux pays.

Elles s'engagent également à confier l'exploitation du tunnel aux deux Sociétés.

Art. 2 (P.S. plus art. 8 P.I.)

La construction de l'ouvrage visé à l'art. 1 sera confiée à une société suisse et à une société italienne, qui exécuteront chacune la moitié de la longueur totale du tunnel, tandis que la construction des deux tronçons routiers d'accès sera assurée par les deux sociétés sur les territoires nationaux respectifs.

L'exploitation de l'ouvrage visé à l'art. 1 sera confiée à une entreprise unique créée sous forme de société anonyme par les deux sociétés, prévues au 1er alinéa du présent article, lesquelles souscriront chacune par moitié le capital social.

La Société anonyme visée à l'alinéa 2 du présent article aura son siège légal en Suisse. Le conseil d'administration, les autres organes administratifs et la direction de la société se composeront par moitié de ressortissants suisses domiciliés en Suisse et par l'autre moitié de ressortissants italiens.

Le Président du Conseil d'Administration, nommé pour cinq ans, sera alternativement italien et suisse.

Il aura la voix prépondérante.

Le personnel d'exploitation et d'entretien comprendra en principe, à grade égal, autant d'Italiens que de Suisses.

Par dérogation, le personnel chargé de la ventilation pourra être du personnel spécialiste que la Société agréera sans être tenu par la règle de l'alinéa précédent.

Art. 3 (art. 3 P.I. plus art. 10 P.I. plus art. 14 P.I.)

Le Gouvernement italien et le Gouvernement suisse se concerteront sur les dispositions de la concession accordée par chacun d'eux et du cahier des charges qui s'y trouvera annexé, ainsi que sur toute modification des concessions mentionnées à l'article 2.

Ils s'efforceront de fixer de part et d'autre des dispositions aussi semblables qu'il sera possible et n'y apporteront par la suite de modifications qu'après s'être concertés.

Les concessions prévues à l'article 2 prendront fin soixante-dix ans après la date fixée de commun accord entre les Gouvernements italien et suisse dès la réception des travaux.

Art. 4) - Lorsque les concessions prendront fin, le tunnel deviendra de propriété commune et indivisible de l'Etat italien et du Canton du Valais et sera exploité en commun par les deux Parties contractantes à égalité de droits et de charges.

Les modalités de la gestion commune feront l'objet d'un accord préalable entre les deux Gouvernements.

Art. 5) - (P.I.)

Les eaux et les minéraux utiles trouvés au cours de la construction de l'ouvrage seront attribués d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel la découverte aura été faite, quelle qu'ait été la Société inventrice.

Art. 6) - (nouveau texte remplaçant art. 7 P.I. et art. 8 P.S.).

La perception de droits de passage à travers le tunnel par la société concessionnaire sera réglée par un accord entre les Autorités compétentes des deux Pays.

Art. 7 - (art. 9 P.S.)

La frontière italo-suisse à l'intérieur du tunnel sera fixée par l'intersection de l'axe du tunnel avec la verticale abaissée d'un point du tracé de la frontière à ciel ouvert.

La commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse sera chargée par les deux Gouvernements d'effectuer les opérations nécessaires en vue de la fixation et de la démarcation de la frontière à l'intérieur du tunnel.

Art. 8 (art. 11 P.I.)

Les questions monétaires, fiscales, douanières, de police et sociales soulevées par la construction et l'exploitation du tunnel feront l'objet d'accords particuliers entre le Gouvernement italien et le Gouvernement suisse.

Art. 9 (art. 13 P.S.)

Une commission mixte italo-suisse sera constituée dès l'entrée en vigueur de la présente convention. Elle sera composée de quatre membres suisses et de quatre membres italiens nommés par les gouvernements respectifs, qui pourront se faire assister d'experts. Le président, qui sera alternativement choisi parmi les membres suisses et italiens, sera désigné par la commission elle-même; il n'aura pas voix prépondérante.

La commission mixte aura pour tâche de contrôler l'exécution des travaux relatifs à la construction de l'ouvrage, d'en surveiller l'exploitation et d'aplanir toute difficulté pouvant résulter de l'application de la présente convention.

Art. 10 (art. 14 P.S.)

En cas de différend entre les délégations suisse et italienne au sein de la commission mixte prévue à l'art. 13, il y aura lieu de recourir à la décision des deux Gouvernements.

La commission mixte adressera aux deux Gouvernements chaque année, ou plus fréquemment si le besoin était, un compte rendu documenté sur son activité.

En cas d'urgente, la commission mixte est autorisée à ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité. En cas d'extrême urgence, le président en charge de la commission mixte aura pouvoir d'agir en lieu et place de la commission.

Art. 11 (art. 15 P.I.)

Tout différend entre les deux Gouvernements au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera réglé conformément aux dispositions prévues par le traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu à Rome le 20 septembre 1924 entre l'Italie et la Suisse.

Art. 12 (art 17 P.I.)

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à .......

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che l'importante argomento in discussione non ha bisogno di particolare illustrazione, perché ad ogni Consigliere è stata inviata una relazione chiara ed esauriente, documentata con i seguenti allegati: schema di Atto costitutivo e schema di Statuto della costituenda Società Italiana per il traforo stradale del Gran San Bernardo; estratto dalla relazione generale al progetto tecnico predisposto dal Sindacato italiano per il traforo del Gran San Bernardo (con annessi planimetrie e disegni) e schema di convenzione da stipulare tra l'Italia e la Svizzera per il traforo del Gran San Bernardo.

Ritiene, tuttavia, opportuno ricordare, in questa occasione, che la Regione ha sempre sostenuto e svolto una politica favorevole a tutti i trafori alpini della Valle.

Rammenta, per quanto riguarda il traforo del Gran San Bernardo, che, in un primo tempo, i promotori dell'iniziativa ritenevano di poter finanziare totalmente l'opera con capitali privati.

Riferisce che soltanto in un secondo tempo, - e precisamente in occasione della riunione tenutasi nel corrente anno a Etroubles ed alla quale intervennero pure i rappresentanti dei Cantoni Svizzeri favorevoli al traforo, - i promotori gli riferirono che era loro intendimento di finanziare la spesa prevista per la realizzazione della parte dell'opera sul versante italiano per metà con capitali della Società FIAT e per l'altra metà con fondi versati dai seguenti Enti Pubblici: Provincia di Torino, Comune di Torino, - Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Torino, - e Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Comunica che, anche di fronte a questa nuova impostazione finanziaria del problema, la Giunta, - fedele al principio che è stato sempre sostenuto dalla Regione, - ha ritenuto di aderire alla richiesta dei promotori e, con deliberazione assunta in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio, ha dato in via di massima l'adesione della Regione autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo.

Fa presente che tale deliberazione era inserita nell'elenco dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dalla Giunta, che dovevano essere ratificati dal Consiglio nella passata adunanza del 5 ottobre 1957, ma che il Consiglio non ha potuto esaminare per mancanza di tempo.

Rileva che il Consiglio è chiamato oggi a ratificare detta deliberazione di Giunta e a deliberare l'adesione della Regione alla costituzione della Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo.

Informa che l'Assessore alle Finanze, Bionaz è stato designato quale rappresentante della Regione in seno alla Delegazione italiana incaricata di discutere e di predisporre nei suoi particolari lo schema di Convenzione da stipulare fra l'Italia e la Svizzera per il traforo del Gran San Bernardo.

Precisa che tale Convenzione, pur non essendo ancora stata approvata, è stata ugualmente trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, affinché essi avessero un'idea esatta e completa della situazione.

Fa presente che ulteriori e maggiori chiarimenti sull'argomento in discussione potranno essere forniti dall'Assessore Bionaz.

L'Assessore BIONAZ comunica di aver preso parte, quale rappresentante della Regione Valle d'Aosta, alle varie riunioni tenutesi, prima a Torino, poi a Roma ed infine a Stresa, per la proposta di Convenzione da stipulare fra l'Italia e la Svizzera per il traforo stradale del Gran San Bernardo e per le proposte di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Società Italiana per il traforo stradale del Gran San Bernardo.

Per quanto riguarda l'esecuzione della parte dell'opera sul versante italiano, conferma che i promotori dell'iniziativa intendevano, in un primo tempo, far fronte all'intera spesa con capitali privati e che soltanto in un secondo tempo i promotori chiesero agli Enti pubblici interessati, e quindi anche alla Regione Valle d'Aosta, se intendevano aderire all'iniziativa e concorrere nella spesa.

Informa che la Giunta regionale rispose subito affermativamente e che, data l'urgenza, provvide, con una deliberazione assunta in via d'urgenza, a dare l'adesione di massima della Regione alla costituenda Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo.

Accenna quindi brevemente alle discussioni avvenute fra la Delegazione italiana e quella svizzera in merito allo schema di progetto di Convenzione da stipulare fra l'Italia e la Svizzera per il traforo in questione, precisando che è stato raggiunto un pieno accordo fra le due Delegazioni sul progetto di convenzione, salvo per quanto riguarda la premessa, che è attualmente allo studio da parte del Comitato svizzero.

Comunica che le due Delegazioni si riuniranno nuovamente quanto prima per approvare il testo definitivo della Convenzione. Accenna pure brevemente alle discussioni avvenute in merito agli schemi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della costituenda Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo, rilevando che entrambi i predetti schemi sono suscettibili di eventuali lievi modifiche.

Accenna, infine, al dépliant recante la relazione generale al progetto dei lavori per il traforo nonché agli altri allegati atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, per cui il Consiglio è in possesso di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulle proposte della Giunta.

Riferisce che, in un primo tempo, la Società italiana aveva in programma di limitare il proprio capitale sociale a sole L. 200 milioni perché pensava di fare fronte alle spese per i lavori con prestiti bancari da contrarre in Svizzera ad un tasso assai vantaggioso. Fa presente che tale idea è stata, però, abbandonata perché gli istituti bancari svizzeri richiedevano garanzie fideiussorie da parte dei Cantoni svizzeri, i quali, a loro volta, richiedevano garanzie fideiussorie da parte delle Amministrazioni pubbliche italiane. Aggiunge che la questione venne ancora più complicata dal fatto che, da parte svizzera, si pretendeva una garanzia oro.

Comunica di aver sostenuto il concetto che la Valle d'Aosta preferiva versare una somma per l'acquisto di un determinato numero di azioni sociali e non ricorrere ad un prestito fatto all'estero da garantirsi con fideiussione regionale il cui rilascio incontrava difficoltà dal punto di vista amministrativo.

Osserva che tale suo punto di vista fu condiviso dagli altri Enti pubblici italiani, per cui fu inserita nell'articolo 7 dello schema di Atto costitutivo una disposizione in base alla quale il capitale sociale iniziale di 200 milioni potrà essere aumentato sino a L. 2 miliardi con deliberazione da prendersi dal Consiglio di amministrazione entro un anno dall'iscrizione della Società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2443 C.C.

Rileva che le Società hanno la possibilità di emettere obbligazioni per un importo pari all'ammontare del capitale sociale e che la costituenda Società italiana potrà contrarre prestiti obbligazionari per l'importo di 2 miliardi, avendo così a disposizione la somma complessiva di 4 miliardi per il finanziamento della sua parte di opera, il cui costo è previsto in L. 4.700.000.000, di cui L. 2 miliardi per la costruzione della galleria e la rimanenza per la costruzione della strada di accesso, dalla strada nazionale all'imbocco della galleria.

Precisa che rimarrebbe quindi ancora da finanziare la spesa di L. 700.000.000 alla quale verrà fatto fronte in qualche modo.

Comunica che, in base al progetto finanziario, il capitale della costituenda Società verrebbe sottoscritto per metà (cento milioni) dalla FIAT e per metà (cento milioni) dagli Enti pubblici italiani che hanno partecipato alle trattative per la costituzione della Società, nelle seguenti misure:

Provincia di Torino

L. 35.000.000

Comune di Torino

L. 35.000.000

Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino

L. 5.000.000

Regione autonoma della Valle d'Aosta

L. 25.000.000

Fa presente che la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha chiesto di poter sottoscrivere un numero di azioni uguale e quello sottoscritto dal Comune e a quello sottoscritto dalla Provincia di Torino, nonché di avere la parità di rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione della Società nei confronti dei predetti due Enti.

Osserva che è stata riconosciuta tale parità di rappresentanza alla Valle d'Aosta.

Si riserva di fornire eventuali altri chiarimenti, a richiesta dei Signori Consiglieri.

Il Consigliere DIEMOZ dichiara quanto segue:

"Mi consenta questo On. Consiglio di manifestare, attraverso la mia modesta voce, la riconoscenza del Comitato Traforo Gran San Bernardo e delle popolazioni della Valle stessa, al Presidente Avv. Bondaz, all'Assessore alla Finanze Geom. Bionaz e a tutti i componenti la Giunta, per la decisiva adesione alla soluzione di questo grande problema dell'epoca che, analogamente a quello del Monte Bianco, viene oggi ufficialmente accolto dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e inserito nel programma di quelle grandi opere, particolarmente care al cuore di tutti i Valdostani.

Sapevo di non mentire affermando decisamente che, al momento opportuno, la Valle avrebbe dato, anche per il Traforo del Gran San Bernardo, la sua entusiastica adesione e prezioso contributo.

Non sarebbe costruttivo riesumare oggi, nei loro dettagli, le inevitabili divergenze polemiche e i dubbi sorti nella scia del cammino percorso; come superfluo sarebbe commentare quelli che saranno i benefici che ne deriveranno dallo stesso momento in cui verrà dato il via ai lavori.

La importante decisione che oggi l'Amministrazione regionale prenderà, con l'adesione all'inizio di questa storica opera, rappresenta una pietra miliare per la nostra Valle.

Scendiamo perciò compatti, con serenità d'animo, obiettività e fiducia nel campo concreto, mirando ad un solo scopo: la realizzazione dell'opera.

Con tale spirito mi permetto ribadire il mio concetto, più volte espresso in occasione degli incontri di Torino-Etroubles-Martigny-Sion ecc., e cioè che tale problema non deve subire ulteriori ritardi né tanto meno essere rimandato ad altre generazioni.

La sua realizzazione, Signori, incombe senza alcun dubbio alla nostra generazione, poiché la via ininterrotta del progresso esige che le distanze si accorcino sempre più e ciò allo scopo di rendere più agevoli, per quanto possibile, i contatti diretti fra i popoli e sviluppare, attraverso questi, il benessere generale e l'ideale democratico.

I Romani dicevano: "Verba volant et scripta manent" (le parole volano e gli scritti rimangono). Io, invece, dico: "Verbo volant et facta manent" (le parole volano ed i fatti rimangono).

Rivolgo, quindi, un caldo appello ai miei colleghi Consiglieri di maggioranza e di minoranza, affinché dalla loro unanime adesione scaturisca la realtà dei fatti e l'alba di una nuova sorgente di ricchezza per la nostra cara ed incomparabile Valle d'Aosta".

Il Consigliere MANGANONI dichiara di essere lieto che la Regione Valle d'Aosta partecipi in forma ufficiale alle trattative per le convenzioni per il traforo del Gran San Bernardo.

Rammenta di aver espresso, a suo tempo, in sede di Consiglio il suo rammarico per il fatto che non vi fosse un rappresentante della Regione alle riunioni del Comitato di iniziativa per il traforo del Gran San Bernardo alle quali intervenivano in forma ufficiale il Sindaco di Torino, il Presidente della Provincia di Torino, i rappresentanti della Delegazione svizzera ed altre personalità.

Pur rilevando che a tali riunioni partecipava il Consigliere Diemoz, osserva che il Consigliere stesso non aveva ricevuto alcun mandato ufficiale dall'Amministrazione regionale.

Ricorda che per il traforo del Monte Bianco la Regione si era impegnata a concorrere al finanziamento delle spese per l'importo di un miliardo di lire e questo prima ancora che si costituisse la Società italiana, mentre invece per quanto riguarda le trattative per il traforo del Gran San Bernardo, non si è inizialmente partecipato alle riunioni del Comitato di iniziativa e alle varie trattative intercorse fra i vari Enti interessati.

Osserva che la Valle d'Aosta è direttamente interessata alla realizzazione del traforo del Gran San Bernardo e che il Consigliere Diemoz si è sempre attivamente interessato alla soluzione del problema del traforo del Gran San Bernardo.

Dichiara, quindi, di essere rimasto alquanto stupito che la Giunta abbia nominato, quale rappresentante della Regione Valle d'Aosta in seno alla Delegazione italiana, l'Assessore Bionaz e non il Consigliere Diemoz, al quale spetta la doverosa riconoscenza della Valle d'Aosta per tutto quanto ha fatto per il traforo di cui si tratta.

Conclude, auspicando che l'Amministrazione regionale faccia tutto quanto è nelle sue possibilità per la sollecita realizzazione del traforo del Gran San Bernardo.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che i Consiglieri della sinistra sono assai lieti che anche il problema del traforo del Gran San Bernardo si avvii ormai verso una soluzione concreta.

Ritiene che il Consiglio debba oggi esprimere al Consigliere Diemoz i suoi sentimenti di soddisfazione e di riconoscenza per il suo attivo interessamento e per la sua partecipazione all'iniziativa e alle trattative per la soluzione dell'importante problema.

Passando, quindi, all'esame degli allegati inviati ai Signori Consiglieri, rileva che la Società FIAT avrebbe praticamente la costituenda Società in mano in quanto, anche se il capitale sociale viene sottoscritto per metà dalla Società FIAT e per metà dagli Enti Pubblici interessati alla realizzazione dell'opera, di fatto però detta Società FIAT potrà fare designare otto sui 15 membri del Consiglio di amministrazione della costituenda Società, mentre agli Enti pubblici è risei vaca la designazione di sette Consiglieri.

Fa presente che, all'atto pratico, per la nomina del Presidente prevarrà la Società FIAT, che avrà nel Consiglio di amministrazione otto Consiglieri su quindici e che la questione è ancora più preoccupante per il fatto che l'articolo 20 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato direttivo composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da due Amministratori.

Osserva che bisogna evitare sin da ora la possibilità che il capitale privato (Soc. FIAT) abbia la prevalenza sul capitale sottoscritto dagli Enti pubblici e propone, quindi, di stabilire la parità di rappresentanza nel Consiglio di amministrazione fra gli Enti pubblici e la Società FIAT, modificando il tal senso lo Statuto della costituenda Società.

L'Assessore BIONAZ, rispondendo al Consigliere Manganoni, osserva che il Consigliere Diemoz non è stato sostituito, ma continua tuttora a fare parte della Delegazione italiana quale membro del Comitato di Iniziativa, mentre l'Assessore alle Finanze fa parte della Delegazione italiana quale rappresentante della Regione Valle d'Aosta per designazione della Giunta regionale.

Risponde, quindi, al Consigliere Chabod Renato sulla questione del riconoscimento della parità di rappresentanza fra gli Enti pubblici e la Società FIAT in seno al Consiglio di amministrazione della costituenda Società Italiana.

Per quanto riguarda la questione della parità di rappresentanza fra gli Enti pubblici e la Società FIAT, premesso che l'articolo 18 dello Statuto fa esplicito richiamo all'articolo 2458 del Codice Civile, rileva che la Regione Autonoma della Valle di Aosta, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, - la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino -, oltre ai 7 Consiglieri a cui hanno diritto, concorrono altresì alla nomina degli altri 8 membri del Consiglio di amministrazione, il che significa che gli Enti pubblici, e non la Società FIAT, hanno la prevalenza di rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione.

Il Consigliere CHABOD Renato osserva che il sistema adottato nel terzo e quarto comma dell'articolo 2 dello schema di "Convention entre l'Italie et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation d'une comunication routière à travers le massif du Gran Saint Bernard" dà una garanzia di parità assoluta circa la rappresentanza delle due Società.

Rileva che nella citata Convenzione è stabilito che la Società italiana e quella svizzera avranno la parità assoluta di rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della costituenda terza Società da costituire per la successiva gestione della galleria stradale, in quanto tale Consiglio di amministrazione dovrà essere composto" par moitié de ressortissants suisses domiciliés en Suissse et par moitié de ressortissants italiens". Rileva, inoltre, che il Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta Società di gestione dovrà essere nominato per cinque anni "alternativement italien et suisse" e "il aura la voix prépondérante".

Rivolge quindi viva raccomandazione all'Assessore Bionaz e alla Giunta di voler vedere se sia ancora possibile adottare un analogo sistema nello Statuto della costituenda Società italiana.

Segue discussione in merito fra il Consigliere CHABOD Renato e l'Assessore BIONAZ, il quale assicura che farà tutto il possibile per ottenere quanto proposto dal Consigliere Chabod Renato, pur ribadendo il parere che attualmente sono gli Enti pubblici, non già la FIAT, ad avere la preponderanza per la designazione dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dalla costituenda Società italiana.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quanto segue:

"Siamo qui per cercare di trovare la via migliore e, cioè, la via che tuteli maggiormente i nostri interessi.

Ricordo, anzitutto, al Consigliere Manganoni che la posizione assunta dalla Regione è sempre stata molto chiara e, per convincersene, basta dare uno sguardo ai verbali del Consiglio regionale che riportano le discussioni fatte a suo tempo dal Presidente della Giunta e dagli Assessori per quanto riguarda il problema del traforo del Gran San Bernardo. La realtà è che il Comitato di iniziativa per il traforo del Gran San Bernardo, costituitosi a Torino molti anni addietro, era in contatto con il Comitato di iniziativa della Valle del Gran San Bernardo, con sede a Etroubles, presieduto dal Consigliere Diemoz. Questi Comitati promotori avevano sempre dichiarato che per la realizzazione dell'opera non avevano bisogno di denaro pubblico ed avevano precisato che questa impresa si differenziava appunto da quella del traforo del Monte Bianco per il fatto che. mentre il traforo del Monte Bianco veniva finanziato con denaro pubblico erogato a fondo perduto, il traforo del Gran San Bernardo sarebbe stato finanziato interamente con capitale privato.

In realtà, mai nessuno, durante la nostra presente legislatura, è venuto a chiedere un qualche cosa alla Regione Valle di Aosta, che non è stata mai invitata a partecipare a qualche riunione ufficiale.

Soltanto ultimamente il Comitato promotore venne da me e disse che per la realizzazione dell'opera vi era necessità anche di denaro pubblico, perché con il solo capitale privato non si poteva sopperire alla prevista spesa. In tale occasione il Prof. Grosso aggiunse che la Provincia di Torino, come pure il Comune di Torino, erano disposti a dare la loro adesione all'iniziativa e mi prospettarono l'opportunità che anche la Regione Valle di Aosta facesse altrettanto.

Il concetto espresso dal Prof. Grosso era che gli Enti pubblici, qualora avessero stabilito di entrare a fare parte della costituenda Società, avrebbero dovuto essere in condizione di parità con il capitale privato.

Il concetto della parità era stato, quindi, concordato fin da quel momento.

Per quanto riguarda il Consigliere Diemoz, ha già detto l'Assessore Bionaz che non è mai stato sostituito, perché egli ha sempre fatto parte e fa parte tuttora del Comitato promotore; dirò ancora che l'Assessore Bionaz non rappresenta ancora la Regione nella costituenda Società italiana, perché i rappresentanti della Regione devono ancora essere nominati. L'Assessore Bionaz è stato dalla Giunta soltanto incaricato di prendere i necessari contatti a Roma, essendo stata la Regione invitata ufficialmente dal Ministero degli Esteri a prendere parte alle trattative che ebbero luogo a Roma per la stesura dello schema di Convenzione internazionale.

Le questioni in ordine alla parità di rappresentanza le abbiamo già esaminate anche noi ed abbiamo pensato che, applicandosi le disposizioni del Codice civile, non è escluso che si possa, in ipotesi, ottenere qualche cosa di più della parità di rappresentanza al capitale sottoscritto dagli Enti pubblici. Infatti, la Regione Valle di Aosta, la Provincia di Torino, il Comune di Torino - e la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino -, oltre ai sette rappresentanti a cui hanno diritto in seno al Consiglio di Amministrazione concorrono, altresì, unitamente al capitale privato, alla nomina degli altri otto membri del Consiglio di Amministrazione della Società italiana: è evidente, però, che soltanto se vi sarà l'accordo fra gli Enti pubblici si potrà conseguire un determinato risultato; in caso contrario, il risultato sarà diverso.

Evidentemente è anche consacrata la parità di capitale, perché il capitale sociale è costituito da due miliardi, di cui un miliardo sottoscritto dalla Società FIAT e l'altro miliardo distribuito fra gli Enti pubblici predetti.

Noi accettiamo le raccomandazioni che ci sono state fatte sul concetto della parità, perché era già nel nostro intendimento di fare tutto il possibile in tal senso; vedremo che cosa si potrà fare nelle trattative per gli accordi sulle persone che dovranno essere nominate a far parte del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società.

Certamente si farà tutto il possibile, ma naturalmente non si può ignorare che pars magna di questa Società è la FIAT. Noi faremo il possibile per adeguare la realtà pratica al principio informatore della parità che è consacrato nello Statuto".

Il Consigliere CHABOD Renato ribadisce che il sistema adottato con la Convenzione internazionale assicura la parità assoluta di rappresentanza alle due parti interessate ed auspica che tale sistema possa essere applicato anche nello Statuto della Costituenda Società italiana.

Riferendosi, quindi, alla relazione dell'Assessore Bionaz sul progetto di costruzione del traforo del Gran San Bernardo, rileva che è stata prevista una spesa di Lire 4 miliardi 700 milioni per la realizzazione dell'opera, il che corrisponderebbe ad una spesa media di Lire 400.000.000 per chilometro di galleria e di strada.

Chiede se la somma di lire 4 miliardi 700 milioni sarà sufficiente per finanziare tutti i lavori previsti nel progetto, compresi i ponti.

L'Assessore BIONAZ, riferisce brevemente sulle spese previste per ogni singola categoria di opere riportate in progetto, informando: che le spese per le opere in galleria ammontano complessivamente, compresi gli imprevisti, a Lire 2.130.000.000; che le spese per le opere per il raccordo stradale alla galleria ammontano a Lire 2.260.000.000; che è prevista la spesa di Lire 310 milioni per spese generali ed altre; cioè in totale Lire 4.700.000.000.

Comunica che, secondo quanto gli è stato assicurato dai progettisti tale cifra sarebbe sufficiente per finanziare l'esecuzione dell'intera opera progettata.

Il Consigliere MANGANONI, - pure ammettendo che in un primo tempo la Regione non sia stata invitata ufficialmente ad aderire all'iniziativa per il traforo del Gran San Bernardo, - osserva che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto farsi parte attiva e chiedere che la Regione potesse partecipare alle trattative per il traforo del Gran San Bernardo, in quanto la realizzazione di questa opera è di grande interesse per i Valdostani.

Per quanto riguarda la costituenda Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo, fa presente che sarebbe auspicabile che la sua sede venisse stabilita in Aosta, anziché in Torino.

Il Consigliere CHABOD Renato rileva che al capoverso 3°) dello schema di deliberazione riportato in calce alla relazione si propone: "di dare delega alla Giunta regionale per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione, per l'approvazione dei testi definitivi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società SITRAB (con eventuali modificazioni da concordare tra gli Enti interessati), per la designazione dei rappresentanti regionali nella Società medesima, per la sottoscrizione del capitale azionario sociale di spettanza della Regione, nonché per l'approvazione e la liquidazione delle relative spese ecc.".

Esprime parere che l'approvazione dei testi definitivi dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società SITRAB e la designazione dei rappresentanti regionali nella Società medesima debbano essere riservate al Consiglio regionale. Propone, quindi, che la disposizione di cui al citato capoverso 3°) sia opportunamente modificata nel senso di dare delega alla Giunta soltanto per l'adozione dei rimanenti altri provvedimenti deliberativi di esecuzione.

L'Assessore BIONAZ osserva che molto probabilmente si addiverrà al più presto alla costituzione della Società italiana per cui potrebbe mancare la possibilità e il tempo materiale per riportare in Consiglio i testi definitivi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società.

Rileva che sarebbe deprecabile che la costituzione della Società italiana dovesse essere rinviata per causa di ritardi dovuti alla Regione della Valle d'Aosta e per questioni di competenza a deliberare; osserva che il mandato già conferito ai propri organi esecutivi dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino sono ancora più ampi del mandato da conferire alla Giunta regionale con la proposta delega di cui al menzionato n. 3 della deliberazione in discussione.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che, preso atto delle ragioni addotte dall'Assessore Bionaz è disposto a recedere dalla richiesta che all'approvazione dei testi definitivi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società SITRAB provveda il Consiglio e non la Giunta per delega.

Conferma, però, la richiesta intesa ad ottenere che la designazione dei rappresentanti regionali nella Società SITRAB sia fatta dal Consiglio, perché tale designazione non riveste carattere di urgenza e perché è possibile provvedervi, eventualmente, nella odierna adunanza.

Segue breve discussione fra i Consiglieri CHABOD Renato, MANGANONI, SAVIOZ, l'Assessore BIONAZ ed il Presidente della Giunta, BONDAZ.

Il Vice Presidente, PASQUALI, osserva che normalmente viene data delega agli organi esecutivi per il perfezionamento e l'approvazione degli atti costitutivi della Società.

Per quanto riguarda la designazione di rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione della Società SITRAB, rileva che potrebbe avvenire che la Regione debba designare con urgenza i propri rappresentanti.

Esprime quindi il parere che la questione in discussione possa essere risolta inserendo le parole "in via d'urgenza" fra le parole ''per la designazione" e le parole "dei rappresentanti regionali". Propone, pertanto, tale modifica aggiuntiva allo schema di delega alla Giunta.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di concordare, sulla proposta del Vice Presidente Pasquali.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione delle proposte della Giunta, di cui allo schema di deliberazione riportato in calce alla relazione, con l'aggiunta proposta dal Vice Presidente Pasquali alla delega di cui al n. 3

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, BONDAZ;

concordando sulla proposta di adesione della Regione Valle d'Aosta alla costituzione della Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

Delibera

1°) di approvare l'adesione della Regione Valle d'Aosta alla costituzione della Società Italiana per il Traforo stradale del Gran San Bernardo (SITRAB), con sede in Torino, secondo le norme e condizioni risultanti dai soprariportati schemi di Atto Costitutivo e di Statuto della Società medesima;

2°) di finanziare la spesa di lire 25.000.000, prevista a carico regionale per la sottoscrizione di n. 2.500 azioni, quale quota regionale del capitale azionario iniziale della Società SITRAB, mediante istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario del nuovo capitolo 161 bis "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo", con lo stanziamento iniziale di Lire 25.000.000, previo prelievo di eguale importo dal capitolo 40 del predetto bilancio "Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese";

3°) di dare delega alla Giunta regionale per la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione, per l'approvazione dei testi definitivi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società SITRAB (con eventuali modificazioni da concordare tra gli Enti interessati), per la designazione in via di urgenza dei rappresentanti regionali nella Società medesima, per la sottoscrizione del capitale azionario sociale di spettanza della Regione, nonché per l'approvazione e la liquidazione delle relative spese, da imputare al sopramenzionato nuovo capitolo di spesa (capitolo 161 bis) del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi per i prossimi esercizi finanziari;

4°) di dare parere favorevole, per quanto di competenza della Regione, al soprariportato schema di Convenzione da stipularsi fra l'Italia e la Svizzera per il traforo stradale del Gran San Bernardo.

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