Oggetto del Consiglio n. 130 del 5 ottobre 1957 - Verbale
OGGETTO N. 130/57 - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI LA THUILE DI DERIVARE ACQUA DA SORGENTE ALIMENTANTE IL TORRENTE ORGERE, IN COMUNE DI LA THUILE, NELLA MISURA DI MODULI 0,07 (LITRI/ SEC. 7) PER ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Comune di La Thuile di derivare acqua da una sorgente alimentante il torrente Orgère, in Comune di La Thuile, nella misura di moduli 0,07 (litri/sec. 7) per alimentazione dell'acquedotto comunale:
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Con domanda 14 aprile 1954 il Sindaco del Comune di La Thuile ha chiesto la subconcessione di derivare acqua da una sorgente sita a quota mt. 1928 s.l.m., sul torrente Orgère, in Comune di La Thuile, nella misura di mod. 0,07, occorrenti all'approvvigionamento potabile della propria popolazione nonché per usi domestici, abbeveraggio di bestiame, alimentazione di lavatoi e estinzione di eventuali incendi.
La domanda è corredata dal progetto a firma degli Ingg. Attilio Trasino e Gaetano Bonnet, bollato in data 24-2-1954.
La sorgente in parola non è specificatamente inscritta nell'elenco delle acque pubbliche; però non vi è dubbio che appartiene al torrente Orgère (inscritto al n. 162 dell'elenco delle acque pubbliche della ex provincia di Aosta) perché fa parte delle sorgenti che alimentano il torrente, nel quale decade direttamente, in sponda sinistra, dopo breve percorrenza, pressoché tutta su roccia viva.
La domanda, a stretto rigore, non avrebbe potuto essere ammessa ad istruttoria, in quanto incompatibile con la domanda 14 maggio 1948 presentata alla Amministrazione regionale dalla Società Edison, di Milano, per l'utilizzazione del bacino della Dora di Verney a scopo idroelettrico, già istruita dall'Ufficio Acque della Regione ed anzi già oggetto di parere da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP.; per cui, a termini dell'art. 10 del T.U. 11-12-1933 n. 1775, non avrebbe potuto essere ammessa la domanda ad istruttoria neppure in concorrenza eccezionale.
Va rilevato, peraltro, che la modesta richiesta di derivazione di lit/sec. 7 non avrebbe potuto influire sul bilancio idroelettrico della utilizzazione Edison, per cui, in considerazione del suo alto interesse sociale, si è fatto appello alla comprensione della Società Ovesticino, avente causa della Soc. Edison, affinché non facesse eccezioni alla messa in istruttoria della domanda del Comune.
La Società Ovesticino ha aderito alla richiesta, come da nota 16-12-1953 n. 402/743/ST.
Dati i precedenti suddetti, si è perciò provveduto all'istruttoria della domanda con l'ordinanza n. 27 in data 5-2-1955 del Presidente della Giunta regionale, pubblicata all'albo pretorio del Comune di La Thuile dal 28 marzo al 12 aprile 1955 e con il deposito, reso noto con l'ordinanza stessa, della domanda del Comune e dei relativi atti di progetto presso l'Ufficio regionale Acque e Miniere, per il suddetto periodo di giorni 15 a disposizione di chiunque avesse interesse a prenderne visione.
La pubblicazione dell'ordinanza, una copia della quale venne inviata al Ministro ai LL.PP., all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, all'Assessorato Agricoltura e Foreste (Comando del Corpo Forestale Valdostano) all'Amministrazione dei Canali demaniali Cavour, a Torino, e alla Società Ovesticino, di Novara, è avvenuta regolarmente all'albo pretorio del Comune di La Thuile senza dar luogo a rilievi.
In sede di visita locale d'istruttoria, avvenuta regolarmente il giorno 4-5-1955, non sono state formulate opposizioni; solamente l'Ing. Torrione Annibale, rappresentante della Società Ovesticino, di Novara, ha confermato il contenuto della lettera 16-12-1953 sopra citata, riservandosi di presentare entro un termine di 30 giorni le eventuali deduzioni, per il fatto che parte dei lavori risultavano già eseguiti, deduzioni che sono state poi presentate con memoriale 21-6-1955, con il quale veniva eccepito che la portata richiesta di litri/sec. 7 era da ritenersi eccessiva per i fabbisogni potabili e domestici del Comune di La Thuile, ma si dichiarava di rimettersi alle decisioni che l'Amministrazione della Regione riteneva di prendere in merito.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, dovendosi tener conto del continuo incremento turistico del Comune di La Thuile, ha ritenuto ammissibile la dotazione d'acqua richiesta di lit/sec. 7, che già sin d'ora risulta necessaria per fronteggiare le eccezionali affluenze di turisti durante le ferie di ferragosto.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere è stato il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, di Torino, ed il Magistrato per il Po, di Parma.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa attuarsi senza restrizione, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere al Comune di La Thuile di derivare da sorgente sgorgante in sponda sinistra del torrente Orgère, in Comune di La Thuile, la quantità di acqua costante e continua di mod. 0,07 (lit/sec. 7), da destinare agli usi potabili, civici e domestici del Comune di La Thuile.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo la modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare.
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di La Thuile.
3°) di ordinare e di accertare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del regolamento sulle Acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920, n. 1285 e della legge 21 gennaio 1949 n. 8, somme da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico".
b) Lire 2.000 (due mila) da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 e a termini del capo terzo lettera K dell'art. 16 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione.
c) lire 15.000 (quindici mila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
(OMISSIS: segue disciplinare di subconcessione, riportato in calce alla deliberazione)
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Il Consigliere NICCO Giulio raccomanda all'Assessore ai Lavori Pubblici di voler disporre per l'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche nella Regione.
L'Assessore VESAN comunica che l'Ufficio regionale delle acque sta già provvedendo agli atti per l'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche.
L'Assessore ARBANEY raccomanda che nell'aggiornare l'elenco delle acque pubbliche si proceda con la massima cautela, per non incorrere nuovamente nell'errore a suo tempo commesso allorquando fu compilato il primo elenco in cui sono state classificate come acque pubbliche, acque di torrenti che la maggior parte dell'anno sono in secca.
Segue discussione, alla quale prendono parte il Consigliere NICCO Giulio e gli Assessori BIONAZ e VESAN, i quali dichiarano di concordare sulla necessità di procedere con cautela all'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche nonché di seguire criteri restrittivi, anche per evitare danni all'economia agricola locale.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, e concordando sulla sua proposta;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
Delibera
1°) di subconcedere al Comune di La Thuile di derivare da sorgente sgorgante in sponda sinistra del torrente Orgère, in Comune di La Thuile, la quantità di acqua costante e continua di mod. 0,07 (lit/sec. 7), da destinare agli usi potabili, civici e domestici del Comune di La Thuile. Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte del Sindaco del Comune di La Thuile;
3°) di ordinare e di accertare l'introito e il deposito delle seguenti somme:
a) - Lire 1.000 (mille) pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del regolamento sulle Acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della Legge 21 gennaio 1949 n. 8, somme da versarsi alla Tesoreria della Regione (Succursale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico".
b) - Lire 2.000 (duemila) da depositarsi presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949 n. 8 ed a termini del capo terzo lettera K dell'art. 16 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 sulle acque, a garanzia degli obblighi che il Comune subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione.
c) - Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre spese analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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DISCIPLINARE DI SUBCONCESSIONE
DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI ALLA CUI OSSERVANZA DOVRÀ ESSERE VINCOLATA LA SUBCONCESSIONE DI CAPTARE ACQUA DI SORGENTE SUL TORRENTE ORGERE, IN COMUNE DI LA THUILE PER USI POTABILI, CHIESTA DAL COMUNE DI LA THUILE PER USI POTABILI DOMESTICI E CIVICI.
Art. 1°
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA
La quantità d'acqua da derivare in Comune di La Thuile, da sorgente sgorgante in sponda sinistra del torrente Orgère, sul versante del Monte Belleface Basso, resta fissata in misura continua e costante di mod. 0,07 (litri secondo 7).
L'acqua è destinata agli usi potabili, civici e domestici del Comune di La Thuile.
Art. 2°
MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA
L'impianto potabile del tipo a gravità, avrà la presa a quota 1928 circa, attuata mediante galleria in roccia della sezione di mq. 7,00, entro la quale sono ricavate la vasca di raccolta e le successive vasche di calma e di carico.
La vasca di raccolta delle acque pioventi dal cielo della galleria è ottenuta sbarrando per una certa altezza la galleria con travatura in muratura.
Le successive vasche di calma e di carico rispettivamente di mt. 6,00x1,10 la prima e di mt. 0,75x1,10 la seconda, alte sul fondo mt. 1,15, sono ambedue in cemento armato.
L'acqua della vasca di raccolta stramazzerà dalla traversa di sbarramento nella vasca di calma, e da questa nella vasca di carico.
Appositi canali, laterali alle vasche di calma e di carico, consentono di portare all'esterno della galleria le acque di troppo pieno, tracimanti dagli sfioramenti delle vasche.
Le opere suddette, già eseguite, in conformità del progetto a firma Ingg. Attilio Trasino e Gaetano Bonnet, costituito da una relazione tecnica, da una planimetria e da due tavole di disegno bollate in data 24 febbraio 1954, dovranno essere mantenute tali.
Art. 3°
CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
Dalla camera di carico di cui al precedente articolo 2 si diparte il primo tratto della condotta principale adduttrice dell'acqua, costituito da una tubazione metallica bitumata internamente, del diametro di mm. 50, provvista di saracinesca di regolazione, e va a far capo ad una prima vasca di interruzione, per riduzione della pressione della condotte. Segue un secondo tratto della tubazione di mm. 53,4, facente capo ad una seconda vasca interruttrice, ancora per riduzione della pressione della condotta. Da questa vasca la tubazione, con diametro di mm. 70, si porta alla vasca di compenso in frazione Pont Serrand; quindi, con sezione variabile da mm. 80 a mm. 70, la tubazione si porta alla derivazione per la sorgente Golette, per proseguire infine sino alla Cabina di manovra nel Capoluogo. Le dette opere di conduzione dell'acqua, già eseguite, dovranno pure essere mantenute in conformità del progetto di cui al precedente articolo 2.
Art. 4°
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Affinché la portata di subconcessione della derivazione non abbia ad essere superata fin dalla sua origine, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di presentare all'Amministrazione regionale, per l'approvazione relativa, il piano di modulazione della portata alla presa entro mesi tre dalla data di notifica del Decreto di subconcessione.
Entro mesi quattro dalla data di notifica della approvazione del piano di modulazione, la ditta subconcessionaria dovrà provvedere ad eseguire le opere del piano stesso.
Art. 5°
GARANZIA DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere necessarie per attraversamento di strade, torrenti, canali, scoli e simili, nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto, quali risultano dal progetto.
Per i sotto attraversamenti con le condotte dell'impianto di strade e di torrenti, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.
Art. 6°
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Poiché le opere attinenti all'impianto dell'acquedotto risultano già costruite, non occorre stabilire dei termini per la loro costruzione.
Art. 7°
COLLAUDO DEI LAVORI
Eseguita la visita di collaudo da parte dell'Ufficio regionale Acque, questi, qualora non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato. Nella eventualità che l'Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche, prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilirà quindi, se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno autorizzarsi la continuazione dell'esercizio dell'acquedotto.
Art. 8°
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per anni trenta (30) successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
Art. 9°
CANONE
Trattandosi di derivazione di acqua ad usi pubblici e, cioè, domestici e di igiene, nessun canone è dovuto a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.
Art. 10°
DEPOSITI
La Ditta subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione presso la filiale di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) versamento di Lire 2.000 (duemila) pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della Legge 21-1-1949 n. 8, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
b) versamento di Lire 1.000 (mille) pari al minimo prescritto dalla Legge citata al comma a), per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di Legge 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici.
Art. 11°
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte. le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche.
Art. 12°
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di La Thuile.
Aosta, li
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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