Oggetto del Consiglio n. 18 del 30 gennaio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 18/70 - Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, concernente provvidenze per promuovere lo sviluppo delle Cooperative di Meccanizzazione Agricola.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione del seguente Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, concernente provvidenze per promuovere lo sviluppo delle Cooperative di Meccanizzazione Agricola, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 gennaio 1970:

La legge indicata in oggetto, come spesso accade per quasi tutti i provvedimenti interessanti l'agricoltura, non ha praticamente avuto applicazione durante i primi due anni della sua entrata in vigore, nonostante che ne fosse data adeguata diffusione della sua conoscenza fra gli agricoltori.

Successivamente si è assistito ad una graduale entrata in funzione della legge, ad un crescente numero di domande presentate da cooperative di meccanizzazione agricola.

Il fatto è da considerarsi senz'altro positivo perché da un lato dimostra la validità della legge e dall'altro lascia bene a sperare per il raggiungimento dei fini che si prefigge la legge stessa.

Tuttavia la massiccia presentazione delle domande ha posto due inderogabili necessità: un maggiore impegno finanziario della Regione e la utilità di fare sì che l'applicazione delle norme venga effettuato in modo che il pubblico denaro sia speso per il raggiungimento dei fini voluti dal legislatore.

La esperienza acquisita in un quinquennio di applicazione ha indicato la necessità di regolamentare alcuni punti principali fissati dalla legge.

In pratica il regolamento che si sottopone all'esame del Consiglio Regionale è risultato dalla esperienza pratica effettuata nella applicazione del provvedimento che tende ad imbrigliare e a indirizzare la norma verso alcuni fondamentali obiettivi:

1°) Assicurare che l'uso delle macchine e delle attrezzature agricole per le quali le cooperative hanno goduto del contributo regionale nelle spese di acquisto sia effettuato veramente in forma cooperativa nell'interesse e nel rispetto di tutti i soci con parità di diritti.

L'assenza di questa condizione viene a fare cadere ogni giustificazione nella concessione dei cospicui contributi e sminuisce se non annulla completamente la efficacia della legge e dello spirito di cooperazione.

Tecnicamente viene a cessare o quanto meno a diminuire la continuità e il pieno impegno delle capacità lavorative delle attrezzature acquisite.

2°) Attraverso ad una maggiore diffusione fra gli agricoltori delle zone interessate della iniziativa di costituzione di una cooperativa di meccanizzazione agricola si vuole dare la possibilità a tutti gli agricoltori che lo desiderano di aderire alla cooperativa, di portare il loro contributo nella redazione dello Statuto. Ciò da un lato dovrebbe assicurare la costituzione di cooperative su organici comprensori agricoli e dall'altro coordinare e regolare il sorgere delle cooperative stesse in modo da evitarne già sul nascere una eccessiva frammentazione e anormale aumento nel loro numero. Il regolamento, a questo fine, propone infatti che per la concessione dei contributi gli statuti debbano essere approvati dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste il che si traduce in un vero e proprio preventivo riconoscimento delle cooperative stesse. Riconoscimento che è concesso soltanto quando esistano quei requisiti di organicità, di funzionalità senza dei quali le cooperative non avrebbero alcuna possibilità di una sana esistenza.

3°) La esperienza ha consigliato, sul piano tecnico, di concedere i contributi alle cooperative soltanto per quelle macchine e quelle attrezzature che per le loro caratteristiche tecniche e la loro potenzialità diano sicuro affidamento di poter essere usate efficacemente in forma cooperativa. Si tratta perciò di macchine e attrezzature le cui possibilità di impiego superano la cerchia aziendale e possono quindi avere un uso appunto collettivo per varie aziende agrarie. Le attrezzature invece di più modesta capacità lavorativa ed il cui uso si è dimostrato di carattere molto personale e aziendale, bene che vengano sussidiate con il consueto provvedimento riservato ai conduttori di singole aziende agrarie. Ciò è giustificato sia sul piano tecnico che su quello finanziario. Il regolamento che si propone indirizza l'applicazione della legge in questo senso.

In conclusione si ritiene che il regolamento rispetti fedelmente i principi della legge regionale 14 agosto 1962, n. 18, consenta di intervenire in favore di serie iniziative cooperative dove la volontà dei soci è veramente quella di usare in comune macchine e attrezzature agricole al di fuori di ogni altro ingiustificato calcolo speculativo.

È pur vero che le norme del regolamento impongono talora alcuni obblighi piuttosto impegnativi per le cooperative. Tali obblighi però si ritiene serviranno soltanto a scoraggiare iniziative non valide o che non abbiano i requisiti fissati dalla legge regionale, o si prefiggano fini diversi da quelli di una sana cooperazione, per le vere cooperative, il regolamento invece lungi dal frapporre ostacoli, le porrà nelle condizioni di funzionare tecnicamente ed amministrativamente corretto. In definitiva la regolamentazione che si propone contribuisce a creare sul nascere i presupposti di una sana ed efficiente funzionalità.

L'Assessore MAQUIGNAZ illustra e commenta la relazione sopra riportata precisando le ragioni e le considerazioni che hanno indotto l'Assessore all'Agricoltura e Foreste a sottoporre all'approvazione del Consiglio un Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, concernente provvidenze per promuovere lo sviluppo delle cooperative di meccanizzazione agricola.

Informa che il regolamento in questione ha avuto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura già nella seduta del 24 aprile 1969, ma di aver tardato a portare la questione in Consiglio perché intendeva approfondire alcuni punti su cui nutriva certe perplessità.

Comunica che il regolamento è stato esaminato nuovamente dalla predetta Commissione consiliare nella sua ultima riunione - nella quale però non era presente la maggioranza dei componenti della stessa - e che tale riunione si è conclusa con la proposta di apportare un emendamento all'art. 4 e due emendamenti all'art. 5 e precisamente:

Art. 4

- Inserimento, dopo il primo comma, del seguente emendamento che diventa quindi secondo comma:

"Nel caso di Consorzio già costituito ed avente un comprensorio molto ampio, per cui l'applicazione del 1° comma del presente articolo sia pregiudizievole ai fini tecnici, economici e funzionali, il Consorzio può chiedere la suddivisione del comprensorio. Tale suddivisione, ai soli fini della meccanizzazione agricola, deve essere approvata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste e dal Consorzio stesso".

Art. 5

- Penultimo periodo: soppressione delle parole: "particolarmente onerosa";

- ultimo periodo: soppressione dell'intero periodo "Sono comunque escluse le macchine motrici ed operatrici di uso aziendale con potenza inferiore ai 18 hp.").

Segue discussione sull'argomento alla quale prendono parte il Consigliere Fosson e l'Assessore Lustrissy, i quali fanno notare che scopo della legge regionale 14.8.1962 n. 18 era quello di promuovere lo sviluppo delle cooperative di meccanizzazione agricola, scopo che è stato ottenuto in parte con la costituzione di alcune cooperative.

Rilevano che con il regolamento sottoposto oggi all'esame del Consiglio si vuole ovviare agli inconvenienti riscontrati in sede di pratica applicazione della citata legge e assicurarsi che i benefici di cui alla menzionata legge vadano effettivamente a favore di gruppi di agricoltori e non di agricoltori singoli, come è avvenuto in passato con la costituzione di cooperative fittizie.

Su richiesta del Consigliere Chabod l'Assessore Maquignaz precisa che i richiedenti i contributi di cui alla legge 14 agosto 1962 n. 18 che risulteranno avere presentato domanda prima dell'entrata in vigore del regolamento in questione dovranno attenersi alla disposizione di cui all'articolo 10 del regolamento stesso.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla discussione di carattere generale, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del Regolamento stesso.

Articoli 1 - 2 - 3 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con l'inserimento del secondo nuovo comma proposto dall'Assessore Maquignaz (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 5 - Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con gli emendamenti soppressivi proposti dall'Assessore Maquignaz al penultimo periodo (soppressione delle parole: "particolarmente onerosa") ed all'ultimo periodo (soppressione dell'intero periodo: "Sono comunque escluse le macchine motrici ed operatrici di uso aziendale con potenza inferiore ai 18 HP") - (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i dieci articoli del Regolamento in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato testo di Regolamento nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Lustrissy e Manganoni, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato Regolamento di applicazione della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, concernente provvidenze per promuovere lo sviluppo delle Cooperative di meccanizzazione agricola:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Presidenza della Giunta Regionale

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

il seguente Regolamento regionale:

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1962 N. 18, SULLE PROVVIDENZE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.

Art. 1

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, i Comitati promotori o chiunque prenda iniziativa di costituire Cooperative di meccanizzazione agricola o Consorzi di miglioramento fondiario aventi come scopo anche quello dell'attuazione della meccanizzazione agricola in comune, prima della costituzione, devono provvedere a depositare, per la durata di trenta giorni, presso le Segreterie dei Comuni interessati, la bozza di Statuto e la planimetria del comprensorio in scala 1/10.000.

Dell'avvenuto deposito deve essere dato avviso a tutti coloro che possono essere interessati, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune interessato e in tutte le località nelle quali abitualmente vengono pubblicate norme ed avvisi per conto del Comune, in modo che tutti possano prenderne visione e formulare eventuali osservazioni scritte da presentare presso la segreteria del Comune stesso, entro il suddetto termine di trenta giorni.

Trascorso il termine di cui sopra, il Presidente della Cooperativa o del Consorzio, trasmetterà all'Assessorato Agricoltura e Foreste la documentazione suddetta, compreso il referto di pubblicazione a firma del Segretario comunale, le osservazioni e gli eventuali ricorsi.

Art. 2

Lo Statuto delle Cooperative di meccanizzazione agricola o dei Consorzi di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, deve essere preventivamente approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

I soci titolari di aziende (per i terreni ricadenti nel comprensorio della Cooperativa o del Consorzio) non possono beneficiare di contributi previsti dalle provvidenze regionali o statali nell'acquisto individuale di macchine ed attrezzi agricoli già oggetto di acquisto da parte della Cooperativa o del Consorzio.

Art. 4

Ai fini della concessione dei contributi ai sensi della legge 14.8.1962 n. 18 non può essere approvato lo Statuto di Consorzi di meccanizzazione agricola fra conduttori di terreni inclusi nei comprensori di Consorzi già costituiti e funzionanti a tale scopo.

Nel caso del Consorzio già costituito ed avente un comprensorio molto ampio, per cui l'applicazione del 1° comma del presente articolo sia pregiudizievole ai fini tecnici, economici e funzionali, il Consorzio può chiedere la suddivisione del comprensorio. Tale suddivisione, ai soli fini della meccanizzazione agricola, deve essere approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste e dal Consorzio stesso.

Le Cooperative e Consorzi già costituiti e funzionanti non possono ricusare l'ammissione tra i propri soci dei conduttori di terreni inclusi nei loro comprensori, a meno che l'Assemblea Generale dei soci non si pronunci contro l'ammissione con voto sfavorevole dei 2/3 dei Soci.

Le norme di cui sopra debbono essere riportate negli Statuti delle Cooperative e dei Consorzi.

Art. 5

Sono ammissibili al contributo previsto dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18 le macchine e le attrezzature tecnicamente ed economicamente idonee ad un pieno impiego ed utilizzazione nel comprensorio e che non siano di uso strettamente aziendale. Sono ammesse a contributo le seguenti macchine ed attrezzature:

- trattori con potenza di 18 HP ed oltre, con tutta l'attrezzatura connessa (rimorchio, aratro, fresa, ecc.);

- molini frangitutto;

- pressaraccoglitrici;

- elevatori;

- spandi letame;

- spandi liquame;

- attrezzature semoventi per trattamenti antiparassitari;

- argani per aratura meccanica;

- ogni altra macchina ed attrezzatura di sicura utilizzazione interaziendale e che trovi comunque piena giustificazione ed impiego continuativo nel comprensorio.

Art. 6

I mezzi meccanici a motore da utilizzare per la lavorazione di terreni, per i trasporti e la raccolta di prodotti sono emessi a contributo nella misura massima complessiva di 4 HP per ogni ettaro di terreno coltivato a prato, seminativo, frutteto o vigneto.

Art. 7

Le Cooperative di meccanizzazione agricola o i Consorzi di Miglioramento Fondiario aventi per fini la meccanizzazione agricola devono tenere aggiornati ed esibire in sede di controllo i seguenti libri e registrazioni contabili, i cui stampati e modelli verranno consegnati dall'Assessorato Agricolture e Foreste all'atto dell'approvazione dello Statuto:

1) Libro dei soci con l'indicazione, per ogni socio, delle generalità, della superficie e della quota di partecipazione;

2) Libro contabile comprendente: l'inventario delle macchine ed attrezzature con tutti i movimenti effettuati per acquisti e vendite; la situazione di cassa con tutti i movimenti di denaro;

3) Raccolta in ordine cronologico dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui venga accertato che le Cooperative od i Consorzi non funzionino secondo le norme sulla cooperazione, l'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste revoca il provvedimento di approvazione dello Statuto e propone alla Giunta Regionale il recupero dei contributi liquidati.

Art. 8

Per ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, devono essere presentati i seguenti documenti:

- Domanda (in bollo da £. 400) diretta all'Assessorato Agricoltura e Foreste firmata dal Presidente della Cooperativa e del Consorzio, con l'impegno a non distogliere l'uso dei macchinari da quello previsto per un periodo di anni 8.

- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

- Planimetria in scala 1:10.000 del comprensorio con colorazione delle particelle di proprietà dei soci aderenti alla Cooperativa o al Consorzio.

- Copia del verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale dal quale risulti l'elezione del Consiglio di Amministrazione e copia del verbale di Consiglio per la nomina del Presidente e del Tesoriere.

- Copia del verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale dal quale risulti l'approvazione dell'acquisto delle attrezzature, della legge preventivata e l'autorizzazione al Presidente ad inoltrare domanda all'Amministrazione Regionale per la richiesta del contributo e per la firma dei mandati.

- Offerte da parte di almeno due Ditte fornitrici relative all'acquisto delle macchine e delle attrezzature.

- Piano di ripartizione tra i consortisti delle quote del 20% della spesa occorrente per gli acquisti e del 10% per quote di ammortamento e gestione a carico dei consortisti, con dimostrazione dell'avvenuto impegno da parte dei soci mediante firma a lato del piano di ripartizione stesso.

- Elenco dei consortisti riportante, per ognuno, i beni condotti a titolo di proprietà od in affitto, con indicazione della partita catastale, foglio e numero di mappa per ogni singola particella con relativa superficie e tipo di coltura. L'elenco deve essere firmato dal Presidente della Cooperativa o Consorzio.

L'affitto deve essere comprovato dal contratto o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

- Stato di famiglia dei consortisti.

- Copia del verbale del Consiglio di Amministrazione da cui risulti: la disponibilità di locali idonei al ricovero delle attrezzature, con allegato un documento attestante la proprietà se trattasi di locali sociali o il contratto in caso di affitto; la nomina del personale addetto alla guida e alla manutenzione delle macchine agricole, con le rispettive generalità e numero del patentino.

Art. 9

I libretti di circolazione e qualsiasi documento comprovanti la proprietà o l'acquisto delle macchine agricole oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18 devono essere intestati alla Cooperativa o al Consorzio.

Art. 10

Le domande di contributo ai sensi della legge regionale 14 agosto 1962 n. 18, presentate prima della data di approvazione del presente regolamento ed in fase di istruttoria, devono essere regolarizzate mediante la presentazione dei documenti indicati nell'articolo 8. Per le stesse domande non sono applicabili le norme di cui all'articolo 5 del presente regolamento.