Oggetto del Consiglio n. 110 del 24 giugno 1970 - Verbale

OGGETTO N. 110/70 - Legge regionale recante: "Modificazioni alle leggi regionali 11 maggio 1965, n. 4 e 29 luglio 1968, n. 19, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili".

Il Presidente, MONTESANO, richiama l'attenzione del Consiglio sugli oggetti numeri 3 e 5 dell'ordine del giorno dell'adunanza, concernenti proposte di provvedimenti legislativi recanti "Modificazioni alle leggi regionali 11 maggio 1965 n. 4 e 29 luglio 1967 n. 19, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili".

Fa presente che dette proposte di provvedimenti legislativi, corredate da apposita relazione, sono state trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Allegato all'oggetto n. 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RIGUARDANTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11.5.1965 N .4 E 29.7.1967 N. 19, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Con legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 veniva autorizzata la concessione a favore dei ciechi civili, nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato assegno di accompagnamento nella misura di lire 5.000 mensili, successivamente elevato a lire 10.000 mensili, con decorrenza dal 10 gennaio 1967.

Tale forma di assistenza si è dimostrata inadeguata per cui si rende necessario che il Consiglio Regionale provveda ad elevare la misura dell'assegno suddetto da lire 10.000 a lire 15.000 mensili.

Il sottoscritto aveva già predisposto, quale Assessore regionale alla Sanità, il necessario disegno di legge regionale che non poté essere inoltrato all'approvazione del Consiglio in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970.

Poiché il Consiglio ha approvato tale bilancio preventivo, il sottoscritto Consigliere presenta alla Presidenza del Consiglio, per l'ulteriore corso, la proposta di legge in questione.

Aosta, lì 9 giugno 1 970

F.to: A. MAPPELLI

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ............ N. .......: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1965 N. 4 E 29 LUGLIO 1967 N. 19, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento", previsto a favore dei ciechi civili dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 e determinata in Lire diecimila mensili dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1967 n. 19, è aumentata a Lire quindicimila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in annue Lire ottomilioni, sarà imputata sul capitolo 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1970 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire sedici milioni a Lire ventiquattromilioni.

Per l'anno finanziario 1970, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da Lire sedicimilioni a Lire ventiquattromilioni mediante prelievo della somma di Lire ottomilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Allegato all'oggetto n. 5

OGGETTO: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1965 N.4 E 29 LUGLIO 1967 N. 19, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Ing. Carlo Benzo, richiama alla Giunta la legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 con la quale è stata autorizzata la concessione ai ciechi civili, nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento" e stabilito nella misura di lire 5.000 mensili.

Richiama, inoltre, la legge regionale 29 luglio 1967 n. 19, con la quale la misura dell'assegno mensile predetta è stata elevata da lire 5.000 a lire 10.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Informa che attualmente fruiscono di tale forma di assistenza regionale n. 108 ciechi civili e che sono in corso di istruttoria e definizione n. 20 domande.

Fa quindi presente l'opportunità che la misura dell'assegno di cui sopra sia adeguatamente elevata in relazione all'aumentato costo della vita e allo scopo di dare un sostanziale aiuto economico alla categoria dei minorati della vista della Valle d'Aosta i quali, per la loro infermità, necessitano, per la maggior parte dei casi, di assistenza e cura continua.

In relazione a quanto sopra propone di aumentare da lire 10 mila a lire 15.000 mensili l'assegno mensile regionale sopraindicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1970, e di elevare da lire 50 mila a lire 70.000 mensili l'attuale limite previsto di reddito superiore al quale gli interessati non possono fruire dell'"assegno di accompagnamento".

LA GIUNTA

prende atto di quanto sopra, concordando, unanime, sulla proposta dell'Assessore Dr. Ing. Carlo Benzo di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale, le allegate modificazioni alle leggi regionali 11.5.1965 n. 4 e 29 luglio 1967 n. 19, dando atto, inoltre, che la maggiore spesa annua di lire 8.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dal proposto aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1970, è già stata prevista e finanziata in apposito stanziamento di spesa del bilancio di previsione dalla Regione per l'anno 1970 (Cap. 206: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento"). La copertura della maggiore spesa annua di cui si tratta risulta, pertanto, assicurata anche per gli anni successivi.

Il Presidente MONTESANO, con l'accordo dei proponenti, propone di discutere congiuntamente la proposta di legge presentata dal Consigliere MAPPELLI e il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

Illustrano l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO e il Consigliere MAPPELLI, che propone degli emendamenti.

Intervengono l'Assessore BENZO e il Consigliere TONINO, che propone un emendamento.

Risponde l'Assessore BENZO.

Intervengono i Consiglieri BALESTRI, SAVIOZ, ai quali risponde l'Assessore BENZO.

Intervengono il Consigliere MAPPELLI, l'Assessore BENZO e il Consigliere TONINO.

Il Presidente, MONTESANO, dato atto che il Consigliere Mappelli ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, sui singoli articoli del disegno di legge di iniziativa della Giunta, con l'emendamento sostitutivo all'articolo 2 proposto dall'Assessore BENZO.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: trentadue;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Tonino.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle leggi regionali 11 maggio 1965 n. 4 e 29 luglio 1967 n. 19, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili:

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Disegno di legge regionale n.5

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............... n. .....: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1965 N. 4 E 29 LUGLIO 1967 N. 19, CONCERNENTI LA ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento", previsto a favore dei ciechi civili dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 e determinata in lire diecimila mensili dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967 n. 19, è aumentata a lire quindicimila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, già modificato con l'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 22, è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 1° gennaio 1970:

Non possono fruire dell'assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

""a) risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

b) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;

c) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco;

d) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.""

Art. 3

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in annue lire ottomilioni, sarà imputata sul capitolo 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1970 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni.

Per l'anno finanziario 1970 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni mediante prelievo della somma di lire ottomilioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì