Oggetto del Consiglio n. 134 del 13 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 134/70 - Assistenza infanzia illegittima - Aumento delle misure dei sussidi, dei compensi e premi di allevamento dei minori illegittimi assistiti dalla Regione ai sensi di legge.

L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di aumento delle misure dei sussidi, dei compensi e premi di allevamento dei minori illegittimi assistiti dalla Regione ai sensi di legge, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 13 luglio 1970:

La Regione deve provvedere, per legge, al servizio ex-provinciale di assistenza all'infanzia illegittima. Il numero dei bambini attualmente assistiti e di quelli che si prevede di dover assistere nel 1970 e la relativa previsione di spesa risultano dai seguenti dati statistici:

a) ASSISTITI MEDIANTE SUSSIDIO ALLE MADRI:

nel 1° anno di età

n. 25

nel 2° anno di età

n. 34

n. 231

nel 3° anno di età

n. 16

dal 4° al 15° anno di età

n. 156

b) RICOVERATI IN ISTITUTI:

n. 79

Totale

n. 310

L'articolo 1 del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza agli illegittimi, nel fissare i criteri preferenziali da adottare per l'assistenza agli illegittimi, stabilisce che si debba provvedere:

- mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i propri figli;

- mediante ricovero o mantenimento dei fanciulli nei Brefotrofi od in altri appositi Istituti;

- mediante ricovero, possibilmente insieme alle madri, quando sono poppanti o mediante il collocamento a baliatico ed in allevamento esterno presso famiglie di tenutari.

L'articolo 3 del R.D. 29 dicembre 1927 n. 2822, che approva il Regolamento per l'esecuzione del predetto R.D.L. 8.5.1927 n. 798, stabilisce che le misure dei sussidi da corrispondere alle madri che allattino e allevino i figli nell'interno del Brefotrofio o a domicilio, nonché la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori, sono determinate in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Secondo l'articolo 25 il predetto Regolamento, alla madre che riconosca il figlio ammesso alla pubblica assistenza spetta pure, se povera, un congruo sussidio.

La vigilanza sull'allevamento dei minori illegittimi è affidata, a' sensi del R.D.L. 8.5.1927 n. 798, ai Sindaci dei Comuni di residenza dei minori stessi; la vigilanza sanitaria dei minori medesimi è affidata ai Medici condotti, i quali debbono anche prestare gratuitamente le cure sanitarie eventualmente occorrenti.

L'Amministrazione Regionale, preoccupandosi di controllarne periodicamente le condizioni di allevamento dei minori illegittimi, effettua il controllo a mezzo delle incaricate Assistenti Sanitarie Visitatrici del locale Comitato dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia (O.N.M.I.) e a mezzo delle Assistenti Sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, le quali visitano periodicamente i minori stessi.

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 41 in data 7 aprile 1954, stabiliva le misure seguenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, dei vari sussidi e premi per l'assistenza all'infanzia illegittima.

a) Sussidio mensile alle madri che allattano e allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età: lire 5.000 mensili

durante il 2° anno di età: lire 4.000 mensili

durante il 3° anno di età: lire 3.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età: lire 2.000 mensili

b) Premio di riconoscimento alle madri:

per il 1° figlio nel 1° anno di età: lire 20.000

per il 1° figlio nel 2° anno di età: lire 10.000

per il 2° figlio nel 1° anno di età: lire 10.000

per il 2° figlio nel 2° anno di età: lire 5.000

Per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età: lire 5.000, pagabili in due rate, metà all'atto di riconoscimento e metà dopo un anno.

c) Premi di legittimazione:

nel 1° anno di età lire 30.000

nel 2° anno di età lire 20.000

nel 3° anno di età lire 15.000

dal 4° all'8° anno di età lire 10.000

Le misure suddette erano state adottate modificando quelle in vigore dal 1° gennaio 1948.

In considerazione dell'avvenuto aumento del costo della vita dal 1954 in poi e al fine di aggiornare le prestazioni assistenziali in relazione alle spese per le più elementari necessità di vita di un bambino, si rende necessaria la revisione delle misure dei predetti sussidi e premi alle madri nubili.

Quanto sopra premesso e tenute presenti le condizioni ambientali ed economiche locali;

ritenuto opportuno di seguire i criteri adottati in materia dalle Province;

la Giunta propone che il Consiglio Regionale

deliberi

1°) di approvare, - a parziale modificazione di quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 41 in data 7 aprile 1954 -, le sottoriportate tariffe e misure dei sussidi di baliatico da corrispondere dal 1° luglio 1970 alle madri nubili che allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto, nonché dei premi di riconoscimento e di legittimazione dei minori assistiti dalla Regione a' sensi di legge:

a) Sussidi mensili alle madri che allattano ed allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età lire 10.000

durante il 2° anno di età lire 7.000

durante il 3° anno di età lire 5.000

dal 4° al 15° anno di età lire 4.000

b) Premi di riconoscimento alla madre:

Per il 1° figlio nel 1° anno di età lire 30.000

Per il 1° figlio nel 2° anno di età lire 20.000

Per il 2° figlio nel 1° anno di età lire 20.000

Per il 2° figlio nel 2° anno di età lire 10.000

Per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età: lire 10.000

c) Premi di legittimazione:

Nel 1° anno di età lire 40.000

Nel 2° anno di età lire 30.000

Nel 3° anno di età lire 20.000

Nel 4° anno di età lire 15.000

2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in complessive lire 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila), da imputare al capitolo 138 ("Gestione Servizio Assistenza Illegittimi") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Intervengono i Consiglieri SAVIOZ, TONINO, CAVERI e BALESTRI.

Risponde l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Prende la parola il Consigliere CAVERI.

IL CONSIGLIO

- ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento delle misure dei sussidi, dei compensi e premi di allevamento dei minori illegittimi assistiti dalla Regione ai sensi di legge;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);

DELIBERA

1°) di approvare, a parziale modificazione di quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 41 in data 7 aprile 1954 le sottoriportate tariffe e misure dei sussidi di baliatico da corrispondere dal 1° luglio 1970 alle madri nubili che allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto, nonché dei premi di riconoscimento e di legittimazione dei minori assistiti dalla Regione a' sensi di legge:

a) Sussidi mensili alle madri che allattano ed allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età lire 10.000

durante il 2° anno di età lire 7.000

durante il 3° anno di età lire 5.000

dal 4° al 15° anno di età lire 4.000

b) Premi di riconoscimento alla madre:

Per il 1° figlio nel 1° anno di età lire 30.000

Per il 1° figlio nel 2° anno di età lire 20.000

Per il 2° figlio nel 1° anno di età lire 20.000

Per il 2° figlio nel 2° anno di età lire 10.000

Per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età: lire 10.000

c) Premi di legittimazione:

Nel 1° anno di età lire 40.000

Nel 2° anno di età lire 30.000

Nel 3° anno di età lire 20.000

Nel 4° anno di età lire 15.000

2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in complessive lire 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila), da imputare al capitolo 138 ("Gestione Servizio Assistenza illegittimi") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.