Oggetto del Consiglio n. 168 del 30 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 168/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti".

L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 luglio 1970:

Con l'articolo 12 della legge regionale 28.6.1962 n. 13 fu prevista la spesa annua di Lire 125 milioni per l'attuazione dei provvedimenti per il risanamento del bestiame di cui alla stessa legge.

Alla data dell'approvazione della legge regionale sopracitata, il relativo stanziamento di Lire 125.000.000 era stato determinato anche tenendo conto dei fondi che lo Stato avrebbe dovuto assegnare alla Regione per l'attuazione della bonifica sanitaria del bestiame in base a emananda legge dello Stato in materia. Però, in realtà, se la Regione, nell'attuazione della bonifica sanitaria del bestiame ha potuto ottenere degli annuali interventi finanziari dall'applicazione, da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di alcune leggi concernenti la concessione di contributi in conto capitale e di mutui per l'acquisto di bestiame risanato, nulla ha invece ottenuto dal Ministero della Sanità in applicazione della legge statale per la bonifica sanitaria del bestiame in campo nazionale.

Le spese annue per l'attuazione della bonifica sanitaria sono aumentate in misura notevole; tale aumento è stato graduale durante questi ultimi anni ed è stato determinato dalle seguenti cause:

1°) Percentuali di infezione quasi sempre abbastanza elevate anche nelle zone in cui l'opera di risanamento è iniziata da qualche anno, oppure recrudescenza di infezioni in zone in cui si era raggiunta una situazione sanitaria soddisfacente.

Pertanto il numero degli animali da destinare all'abbattimento incide notevolmente nell'aumento della spesa annua per l'attuazione della bonifica sanitaria del bestiame.

2°) Allargamento delle "isole" di risanamento per venire incontro alle numerose richieste degli allevatori di molti Comuni, il che comporta inevitabilmente un aumento degli animali abbattuti.

3°) Difficoltà di isolamento degli animali risanati, sia per la mancata tempestiva eliminazione di animali riconosciuti infetti, sia per il ritardato controllo di animali che poi si rivelano infetti, sia infine per ragioni di pascolo, di svernamento, dí commercio, ecc.

Tali situazioni possono portare ad un aumento del rischio di infezione per gli animali risanati.

4°) Aumento del personale addetto alla bonifica sanitaria in conseguenza dell'allargamento delle zone risanate.

Necessità di maggiori controlli, di più accurate disinfezioni e di potenziamento del Laboratorio diagnostico veterinario, che attua pure la schedatura di tutti gli animali sottoposti a bonifica.

5°) Adeguamento dei compensi al personale incaricato, aumento delle spese generali, dell'attrezzatura e medicinali necessari alle indagini diagnostiche e alle cure delle bovine infette da mastite.

Bisogna, inoltre, tener presente che per ragioni sanitarie è necessario giungere al più presto ad attuare la bonifica sanitaria in tutto il territorio della Regione, allo scopo di evitare il continuo contatto fra animali risanati e animali infetti.

D'altra parte, una volta iniziata la bonifica sanitaria è necessario continuare a tenere sotto controllo tutti gli animali con periodicità annuale, eseguendo le prove diagnostiche ritenute più opportune per scoprire eventuali nuovi casi di malattia. Altrimenti, in assenza di controlli, si ritornerebbe in poco tempo alla situazione esistente nel periodo precedente la bonifica, perdendo completamente tutto il risultato conseguito con le notevoli spese erogate per l'opera di risanamento.

Pertanto, è necessario continuare annualmente i controlli nei Comuni in cui è stata iniziata la bonifica sanitaria negli scorsi anni ed eliminare le bovine eventualmente trovate infette. Altrimenti, tralasciando i controlli si ritornerebbe in pochi anni a percentuali di bestiame infetto uguali o anche maggiori a quelle dalle quali si era partiti.

Tenuto conto che la spesa per l'attuazione della bonifica sanitaria del bestiame è per la prosecuzione della stessa nelle zone in cui non è ancora stata iniziata si è stabilizzata sui 450-500 milioni annui, si propone di autorizzare la spesa annua di Lire 450 milioni circa, modificando l'articolo 12 della legge regionale 28.6.1962 n. 13.

A tale scopo è stato predisposto e viene proposto all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale.

Intervengono i Consiglieri FOSSON e CAVERI.

Replica l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Germano, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti:

(SEGUE: disegno di legge regionale n.17)

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Disegno di legge regionale n. 17

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................. N. ........: AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1962 N. 13, RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DELLA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

È autorizzata, a decorrere dall'anno 1970, la spesa annua complessiva di Lire quattrocentoventi milioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, sul risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

A tal fine è approvata la maggiore spesa annua di Lire duecentonovantacinque milioni, da finanziare sull'apposito capitolo n. 362 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire duecentonovantacinque milioni, è approvato l'aumento da Lire centoventicinque milioni a Lire quattrocentoventi milioni dello stanziamento annuo del precitato capitolo n. 362 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 del bilancio stesso: " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " (spese in conto capitale, allegato F).

ART. 2

All'approvazione e liquidazione delle spese per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste.

ART. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li