Oggetto del Consiglio n. 215 del 9 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 215/70 - Centro regionale di Medicina preventiva. Modificazioni alle vigenti norme riguardanti le prestazioni professionali da parte di medici specialisti.

L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazioni alle vigenti norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti presso il Centro di Medicina preventiva della Regione, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 in data 12 luglio 1965, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

I Medici specialisti liberi professionisti incaricati addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione hanno inoltrato richiesta all'Amministrazione regionale tendente ad ottenere la modificazione delle vigenti norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali effettuate presso il Centro suddetto, norme approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 12 luglio 1965.

Tale richiesta tende ad ottenere un adeguamento del trattamento economico e la retribuzione per un periodo di congedo ordinario annuale.

La Giunta ritiene opportuno di accogliere la richiesta di cui si tratta, in quanto l'attuale trattamento di incarico concesso ai Medici specialisti è da ritenersi ormai inadeguato ed in quanto il Centro di Medicina Preventiva, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, rimane aperto durante l'intero periodo annuale.

Inoltre, è necessarie potenziare ancora il predetto Centro, specie per quanto si riferisce ai settori dell'oculistica, dell'ortopedia, dell'igiene mentale e della cardio-reumatologia; ne deriva anche la necessità di corrispondere un adeguato compenso al Medico Regionale che sovraintende ai servizi del Centro e ne coordina l'attività ed i programmi di funzionamento.

La spesa annua derivante dalle attuali proposte a carico del bilancio regionale può essere finanziata all'apposito capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione relativo alle spese per il funzionamento del predetto Centro.

La Giunta propone quindi che:

il Consiglio Regionale

- preso atto di quanto sopra,

deliberi

1°) di approvare le sottoriportate modificazioni alle vigenti norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 in data 12 luglio 1965:

a) L'articolo 1 delle precitate norme è modificato come segue:

"Il Centro di Medicina Preventiva Regionale effettua accertamenti diagnostici, con finalità di profilassi, nei confronti della popolazione in età pre-scolastica e scolastica, avvalendosi dei servizi specialistici appresso indicati:

1) Servizio otorinolaringologico e audiologico, comprendente anche l'audiometria neonatale, per la profilassi dell'adenoidismo, delle malattie otorinolaringoiatriche in genere, delle dislalie o dei disturbi emendabili del linguaggio;

2) Servizio di oculistica, con annesso servizio di ortottica, per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dello apparato visivo;

3) Servizio medico-psico-pedagogico per il controllo dello sviluppo psico-somatico, comprendente anche l'orientamento professionale e la elettroencefalografia;

4) Servizio di odontoiatria e di ortodonzia per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dentarie;

5) Servizio cardioreumatologico;

6) Servizio ortopedico per la profilassi delle malformazioni dello scheletro e dell'apparato locomotore in genere.

Fa parte inoltre dei servizi del Centro di Medicina Preventiva Regionale, con proprie finalità di indagine e di assistenza nei confronti di tutta la popolazione, il Servizio di igiene mentale".

b) L'articolo 2 delle precitate norme è modificato come segue:

"I servizi di cui al precedente articolo sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, appositamente incaricati, dai quali direttamente dipendono le équipes di lavoro.

Il Medico Regionale controlla e coordina l'attività del Centro, stabilisce i programmi di funzionamento dei Servizi, in accordo con i Sanitari specialisti, previa intesa con l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e sentito l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per quanto di competenza".

c) L'articolo 5 delle precitate norme è modificato come segue:

"Per le prestazioni professionali specialistiche, di cui ai precedenti articoli, la Regione, con decorrenza dal 1° novembre 1970, corrisponderà ai Medici specialisti un compenso mensile lordo di incarico da determinare in base alle ore di servizio effettivamente svolte, per un numero massimo di quattordici ore settimanali e per il compenso orario lordo riportato nella seguente tabella:

Ore settimanali

Compenso mensile lordo massimo

Compenso orario lordo

1

20.000

5.000

2

38.500

4.812

3

56.500

4.708

4

73.800

4.613

5

90.750

4.537

6

106.950

4.456

7

122.550

4.377

8

136.700

4.272

9

150.350

4.176

10

164.400

4.110

11

178.450

4.050

12

192.250

4.009

13

206.250

3.966

14

220.000

3.928

Al Medico Regionale, Dirigente del Centro, con decorrenza dal 1° novembre 1970, sarà corrisposto un compenso mensile lordo rapportato alla retribuzione per numero dieci ore settimanali di prestazioni specialistiche di cui al comma precedente.

Ai compensi orari lordi di cui sopra saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita praticate dallo Istituto Nazionale Assistenza Malattia".

d) L'articolo 9 delle precitate norme è modificato come segue:

"Ai Medici specialisti incaricati, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, è concesso un congedo annuale retribuito di complessivi ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi regolarmente retribuiti".

e) Il 5° comma dell'articolo 13 delle precitate norme è modificato come segue:

"L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dal Medico specialista incaricato raggiunga le quattordici ore settimanali.

2°) di dare atto che le spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva, previste in lire 24.000.000 (ventiquattro milioni) annue, graveranno sul capitolo 707 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva ecc.,"), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi".

Intervengono i Consiglieri TONINO e BALESTRI.

Risponde l'Assessore BENZO.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO;

richiamata la deliberazione consiliare n. 111 in data 12 luglio 1965;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

1°) di approvare le sottoriportate modificazioni alle vigenti norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti presso il Centro di Medicina preventiva della Regione, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 in data 12 luglio 1965:

a) L'articolo 1 delle precitate norme è modificato come segue:

"Il Centro di Medicina Preventiva Regionale effettua accertamenti diagnostici, con finalità di profilassi, nei confronti della popolazione in età prescolastica e scolastica, avvalendosi dei servizi specialistici appresso indicati:

1) Servizio otorinolaringologico e audiologico, comprendente anche l'audiometria neonatale, per la profilassi dell'adenoidismo, delle malattie otorinolaringoiatri che in genere, delle dislalie e dei disturbi emendabili del linguaggio;

2) Servizio di oculistica, con annesso servizio di ortottica, per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dell'apparato visivo;

3) Servizio medico-psico-pedagogico per il controllo dello sviluppo psico-somatico, comprendente anche l'orientamento professionale e la elettroencefalografia;

4) Servizio di odontoiatria e di ortodonzia per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dentarie;

5) Servizio cardioreumatologico;

6) Servizio ortopedico per la profilassi delle malformazioni dello scheletro e dell'apparato locomotore in genere.

Fa parte inoltre dei servizi del Centro di Medicina Preventiva Regionale, con proprie finalità di indagine e di assistenza nei confronti di tutta la popolazione, il Servizio di igiene mentale".

b) L'articolo 2 delle precitate norme è modificato come segue:

"I servizi di cui al precedente articolo sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, appositamente incaricati, dai quali direttamente dipendono le équipes di lavoro.

Il Medico Regionale controlla e coordina l'attività del Centro, stabilisce i programmi di funzionamento dei Servizi, in accordo con i Sanitari specialisti, previa intesa con l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e sentito l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per quanto di competenza".

c) L'articolo 5 delle precitate norme è modificato come segue:

"Per le prestazioni professionali specialistiche, di cui ai precedenti articoli, la Regione, con decorrenza dal 1° novembre 1970, corrisponderà ai Medici e Psicologi specialisti un compenso mensile lordo di incarico da determinare in base alle ore di servizio effettivamente svolte, per un numero massimo di quattordici ore settimanali e per il compenso orario lordo riportato nella seguente tabella:

Ore settimanali

Compenso mensile lordo massimo

Compenso orario lordo

1

20.000

5.000

2

38.500

4.812

3

56.500

4.708

4

73.800

4.613

5

90.750

4.537

6

106.950

4.456

7

122.550

4.377

8

136.700

4.272

9

150.350

4.176

10

164.400

4.110

11

178.450

4.050

12

192.250

4.009

13

206.250

3.966

14

220.000

3.928

Al Medico Regionale, Dirigente del Centro, con decorrenza al 1° novembre 1970, sarà corrisposto un compenso mensile lordo rapportato alla retribuzione per numero dieci ore settimanali di prestazioni specialistiche di cui al comma precedente.

Ai compensi orari lordi di cui sopra saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita praticate dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia".

d) L'articolo 9 delle precitate norme è modificato come segue:

"Ai Medici specialisti incaricati, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, è concesso un congedo annuale retribuito di complessivi ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi regolarmente retribuiti".

c) Il 5° comma dell'articolo 13 delle precitate norme è modificato come segue:

"L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dal Medico specialista incaricato raggiunga le quattordici ore settimanali.

2°) di dare atto che le spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva, previste in lire 24.000.000 (ventiquattro milioni) annue, graveranno sul capitolo 707 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva ecc..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi".