Oggetto del Consiglio n. 146 del 10 dicembre 1956 - Verbale
OGGETTO N. 146/56 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA E PER LA COLTIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA. - INCARICO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO NOMINATA CON DELIBERAZIONE N. 22 IN DATA 6 APRILE 1955.
Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, invita il Consiglio a procedere all'esame della proposta di nomina di una Commissione consiliare di studio per l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, in relazione alle norme degli articoli 2 (lettera i) 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
LEGGE.................................N.............: NORME PROCEDURALI PER LA RICERCA E PER LA COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.
Articolo 2
Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione.
Articolo 3
I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione può rilasciare per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.
Articolo 4
I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.
Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e sulla decadenza dai permessi di ricerca decide la Giunta regionale.
Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria, e sulla decadenza dalle subconcessioni nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale.
Articolo 5
Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere dirette all'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e miniere).
I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni e gli altri gravami fiscali di spettanza della Regione, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.
Articolo 6
Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -, in conformità alle norme di legge e di regolamento.
Articolo 7
Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreto:
1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere;
2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento delle miniere di cui la Regione è concessionaria;
3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria;
4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricerca mineraria nei casi e secondo le norme di legge;
5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei subconcessionari, nei casi e secondo le norme di legge;
6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;
7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione.
Articolo 8
Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere a beneficio della Regione, a' sensi del terzo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini previsti dalla legge.
Articolo 9
I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie non sono validi senza la preventiva autorizzazione della Regione.
Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione, previa richiesta motivata.
Articolo 10
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quanto segue:
"Il Consiglio sa che all'articolo 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è stabilito che le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per 99 anni. Praticamente, in detto articolo è sancito lo stesso principio già stabilito nei precedenti articoli 6, 7 e 8 per quanto riguarda la concessione alla Regione delle acque pubbliche della Valle d'Aosta. In questa materia nulla si era fatto sino ad oggi in campo regionale.
La Giunta ha constatato, specialmente in questi ultimi tempi, che il Distretto Minerario di Torino del Corpo delle Miniere continua sistematicamente a mettere in istruttoria ed a rilasciare delle concessioni per ricerche minerarie in Valle di Aosta. La Giunta ha protestato per tali concessioni ed ha avuto la sorpresa di ricevere dal Corpo delle Miniere una risposta che ritiene assolutamente infondata dal punto di vista giuridico, per cui ha già inoltrato ricorso in via amministrativa al Ministero competente per l'annullamento delle concessioni per ricerche minerarie in Valle d'Aosta rilasciate dai Distretto Minerario di Torino.
Il predetto Distretto Minerario riconosce che la Regione ha avuto la concessione novantanovennale delle miniere ma limitatamente ai giacimenti di cui sia stata accertata l'esistenza e la coltivabilità. Noi riteniamo che questa affermazione sia nel modo più assoluto infondata, dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista giuridico, e pertanto ci siamo premurati di predisporre un disegno di legge regionale con il quale si viene a superare ogni questione e ogni diatriba, come già è stato fatto nella materia delle subconcessioni di acque pubbliche.
Riteniamo che il disegno di legge che regola la materia della subconcessione di miniere debba essere accolto dagli organi ministeriali in quanto è fondata su precise disposizioni dello Statuto regionale.
A me non interessa, - e lo dico per rispondere a quanto ha detto il Consigliere Manganoni durante la trattazione dell'oggetto n. 145 -, che un progetto di legge regionale sia in un primo tempo rinviato; a me interessa che questo progetto di legge venga varato, anche se in un secondo tempo, quando sia accertato che è giuridicamente fondato e dia veramente a Cesare quello che è di Cesare, cioè dia alla Regione quello che è della Regione.
Tutti i disegni di legge che questa Amministrazione regionale ha presentato dal 1955 ad oggi sono stati accolti e le relative leggi sono state varate; ricordo pure che le poche cause che abbiamo fatte si sono concluse favorevolmente per la Regione, ma per raggiungere questo scopo bisogna che le cause intentate ed i disegni di legge approvati siano giuridicamente fondati.
Il progetto di legge in discussione si riconduce alla forma delle leggi già presentate nella materia delle acque e dette norme che regolamentano la materia dell'articolo 11 del nostro Statuto. Non ho bisogno di ricordare al Consiglio l'importanza di questa materia.
Voi sapete che in Valle d'Aosta si stanno facendo delle ricerche di carattere minerario, specialmente per quanto riguarda l'uranio ed il torio, in particolare nella Valgrisanche.
Quindi è necessario che sia emanata questa legge al più presto, perché voi sapete che noi abbiamo il diritto di subconcedere per novantanove anni.
Voi sapete pure che nella voce "miniere" sono comprese, oltre alle miniere vere e proprie, anche le acque termali. Ai sensi dell'articolo 4 dello schema di disegno di legge regionale di cui si tratta, noi avremo il diritto di dichiarare la decadenza delle concessioni di utilizzazione delle miniere per inadempienza e nei casi previsti dalla legge.
Per tali ragioni mi pare di poter raccomandare caldamente al Consiglio l'accoglimento di questo disegno di legge.
Il Consiglio nomini pure, se lo ritiene opportuno, una Commissione consiliare per lo studio e la elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle di Aosta. La Commissione, in tal caso, avrà il suo compito facilitato perché potrà prendere come base di studio il disegno di legge già predisposto e potrà quindi espletare con sollecitudine il suo mandato. L'essenziale è che si approvino al più presto norme legislative regionali nella materia in discussione, per ovviare ai gravi inconvenienti che potrebbero derivare dalla mancanza di tali norme.
A questo proposito mi permetto di esprimere un concetto basilare. Oggi che i problemi essenziali di carattere finanziario e organizzativo sono risolti, il Consiglio regionale deve, secondo il mio modesto avviso, orientarsi verso una maggiore attività legislativa per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di norme legislative regionali, che comporta come conseguenza l'applicazione dell'articolo 51 dello Statuto regionale, in base al quale anche nelle materie attribuite alla competenza della Regione, sino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Vi sono, però, delle leggi dello Stato che si attagliano anche alle necessità della nostra Regione.
Sta di fatto, comunque, che oggi possiamo accelerare la nostra attività legislativa sia nelle materie indicate all'articolo 2 dello Statuto per le quali abbiamo la potestà legislativa primaria, sia nelle materie indicate nel successivo articolo 3, per le quali abbiamo la potestà di emanare norme legislative secondarie e di attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni particolari della nostra Regione.
Evidentemente bisogna fare soltanto le leggi che sono veramente necessarie perché, come già ho detto, ci sono delle leggi dello Stato che vanno bene anche per noi. È bene che facciamo al più presto un "corpus iuris" di leggi della Valle d'Aosta, come si sta facendo nelle altre Regioni autonome. Vediamo però che nel "corpus iuris" delle altre Regioni autonome vi sono molte leggi che non sono altro che leggi formali o di procedura e su questo non concordo pienamente.
Noi dobbiamo fare delle leggi sostanziali nelle materie nelle quali abbiamo la potestà legislativa, delle leggi che siano più rispondenti alle necessità particolari della nostra popolazione che non le leggi generali dello Stato".
Monsieur le Conseiller FERREIN souligne la nécessité d'établir par une loi régionale des dispositions concernant la procédure à suivre pour la recherche, l'exploitation et l'utilisation des minières.
Il déclare d'être de l'avis que le Conseil pourrait discuter et approuver séance tenante le projet de loi en question, sans que l'on doive renvoyer la question à l'examen d'une Commission.
Il Consigliere NICCO Giulio esprime il suo compiacimento al Presidente della Giunta, Bondaz, per aver fatto predisporre il disegno di legge regionale in questione, con cui si dettano norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.
Prende atto che già, la Giunta si è orientata nel senso di sottoporre il disegno di legge al preventivo esame di una commissione consiliare di studio, rilevando che nel disegno di legge si tratta di permessi per ricerche minerarie e di subconcessioni che la Regione può rilasciare per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere. Osserva che nello Statuto speciale regionale, oltre che della disciplina della utilizzazione delle miniere (art. 3), materia nella quale la Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione, si parla anche di acque minerali e termali (art. 2 lett. i), materia per la quale la Regione ha la potestà legislativa primaria.
Dichiara di essere, però, dell'avviso che la questione delle acque minerali e termali debba essere disciplinata con legge a parte.
In relazione all'articolo 6 del disegno di legge regionale in questione chiede se alla istruttoria delle domande di permesso per ricerche minerarie e delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere si provvederà con personale regionale qualificato oppure con delega dell'istruttoria al Corpo Statale delle Miniere. Esprime il dubbio che il personale regionale sia attualmente in grado di svolgere tutte le mansioni e le competenze che sono devolute in materia di miniere all'Ufficio Minerario, all'Ufficio Geologico ed ai Servizi di Statistica generale.
Lamenta che lo Statuto regionale non dia alcun potere legislativo alla Regione in materia di cave che influiscono sensibilmente sull'economia della Valle, poiché danno un gettito che si aggira sui 400 milioni all'anno.
Rileva che l'articolo 11 dello Statuto regionale non fa alcun cenno alla questione dei permessi per ricerche minerarie, mentre invece tale diritto viene ripetutamente ribadito nel disegno di legge regionale predisposto a cura della Giunta.
Esprime, quindi, il timore che per tale ragione il predetto disegno di legge possa essere rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Osserva, d'altra parte, che la questione dei permessi di ricerche minerarie è da considerarsi intimamente legata con la questione della subconcessione delle miniere e fa presente che è, pertanto, indispensabile per la Regione di avere la facoltà di concedere i permessi per le ricerche minerarie.
Conclude, ripetendo che i Consiglieri della sinistra sono del parere che il disegno di legge regionale in questione debba essere sottoposto all'esame di una Commissione consiliare di studio.
Il Consigliere MANGANONI dichiara di concordare pienamente su quanto detto dal Consigliere Nicco Giulio. Osserva che, data l'urgenza di approvare al più presto norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, la Commissione consiliare di studio dovrebbe ultimare i suoi lavori entro breve termine.
Dichiara, altresì, di concordare sull'affermazione, fatta dal Presidente della Giunta, Bondaz, circa la necessità che il Consiglio regionale si orienti verso una maggiore attività legislativa.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, in risposta ai rilievi fatti dal Consigliere Nicco Giulio, comunica che nel predisporre il progetto di legge regionale in questione, si è fatto esplicito riferimento, oltre che all'articolo 3 lettera e) dello Statuto regionale (Disciplina della utilizzazione delle miniere) anche all'articolo 2 lettera i) (acque minerali e termali) e questo perché il R. D. 29-7-1927 n. 1443, n. 1728, - che disciplina la ricerca e la coltivazione delle miniere nel territorio dello Stato, - comprende nella voce miniere, tanto le miniere vere e proprie quanto le acque minerali e termali. Dà quindi lettura del seguente stralcio dell'articolo 2 del predetto R. D.:
"Le lavorazioni indicate nell'articolo 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria:
a) la ricerca e la coltivazione di minerali metalliferi, di minerali di arsenico e di solfo, di grafite, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose, di fosfati, di sali alcalini semplici e complessi e loro associati, di caolino, di bauxite, di magnesite, di fluorina, di baritina, di talco, di absesto, di marna di cemento, di sostanze radioattive;
b) la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali; ...(omissis)..."
Rileva quindi che la questione delle acque minerali e la questione delle miniere potrebbero anche essere disciplinate con una unica legge regionale. Osserva che, purtroppo, in materia di cave il nostro Statuto regionale non dà alla Regione alcun potere normativo, neanche di carattere secondario o di integrazione.
Circa il timore del Consigliere Nicco Giulio che il disegno di legge regionale in questione possa essere restituito senza visto di legittimità dal Presidente della Commissione di Coordinamento perché nell'articolo 11 dello Statuto regionale non si parla di permessi di ricerche minerarie, dichiara che il Consiglio regionale deve sostenere il principio che nel più è compreso il meno.
Osserva, infatti, che se le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per 99 anni, è indubbio che per poter subconcedere una miniera o una sorgente di acqua minerale o termale, bisogna prima fare le necessarie ricerche e sapere dove esistono le miniere o sorgenti minerali e termali.
Rileva che l'articolo 11 dello Statuto regionale stabilisce, al terzo comma, che "sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione".
Rileva che spetta alla Regione e non più allo Stato, fino alla scadenza della concessione novantanovennale di concedere i permessi per le ricerche minerarie.
Dichiara che giustamente, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge regionale è stata inserita la seguente disposizione:
"I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione può rilasciare per la coltivazione ed utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive".
In relazione al quesito posto dal Consigliere Nicco Giulio in merito al personale da adibire alla istruttoria delle domande per permessi di ricerche minerarie (art. 6) e delle domande di subconcessione per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere, osserva che si tratta di una semplice questione di esecuzione, che sarà esaminata ad avvenuta emanazione della legge regionale.
Ricorda di aver proposto che il disegno di legge fatto predisporre dalla Giunta sia sottoposto al vaglio di una Commissione consiliare di studio e raccomanda che di questa Commissione siano chiamate a far parte persone aventi una certa quale competenza in materia.
Rammenta poi che la Commissione consiliare ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti per la elaborazione del testo definitivo del disegno di legge regionale.
Il Presidente della Giunta, Bondaz, propone che il Consiglio, anziché nominare una nuova commissione, demandi alla già nominata Commissione consiliare di studio per le acque e l'elettricità l'incarico dello studio e dell'elaborazione del disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.
I Consiglieri NICCO Giulio e MANGANONI dichiarano di concordare sulla proposta fatta dal Presidente della Giunta.
Il Presidente, PAREYSON, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di cui sopra del Presidente della Giunta, Bondaz.
Procedutosi, per alzata di mano, alla votazione sulla proposta
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
Delibera
di affidare alla Commissione consiliare di studio per le acque pubbliche e l'elettricità, nominata con deliberazione numero 22 in data 6 aprile 1955, l'incarico dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta, in relazione alle norme degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
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