Oggetto del Consiglio n. 280 del 15 maggio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 280/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso Istituti ed Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".
Con la legge regionale 19 giugno 1978, n. 35, era stata autorizzata la proroga, per l'anno 1978, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, per l'ammontare di lire due miliardi, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Saint-Christophe, per la concessione alla predetta Cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente, per sconto cambiali dirette e per operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha richiesto il rinnovo per l'anno 1979 della garanzia fideiussoria.
I motivi che hanno giustificato, per il passato, la concessione della garanzia fideiussoria di cui si tratta sussistono tutt'ora e, per tali motivi, si ritiene giustificata la proposta di rinnovo della garanzia fideiussoria stessa per l'anno 1979 nell'importo di lire due miliardi e con le stesse modalità precedentemente accordate.
Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio, il sottoriportato disegno di legge regionale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 69
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ................................. N. ....... : Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso Istituti e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
ART. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "Fontina".
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
ART. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
ART. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1979, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La relazione è già stata fatta dall'Assessore durante la trattazione del punto n. 11. Ci sono Consiglieri che intendono prendere la parola? Allora comincio a mettere in approvazione per alzata di mano.
Articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articoli 2, 3 e 4. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Proclamo l'esito della votazione concernente il disegno di legge n. 69, iscritto al punto 12 dell'ordine del giorno:
Presenti: 21
Votanti: 21
Maggioranza: 11
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 69.
Dolchi (P.C.I.) - Si passa alla trattazione del punto n. 13.
