Oggetto del Consiglio n. 57 del 6 aprile 1956 - Verbale
OGGETTO N. 57/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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RELAZIONE
La flora spontanea concorre a creare la bellezza naturale, l'aspetto e le caratteristiche ambientali particolari delle varie zone e località di montagna.
Deve quindi essere incoraggiata e promossa ogni iniziativa intesa a divulgare la conoscenza e il rispetto della flora alpina, che va, purtroppo, soggetta a sempre più grave e vasta distruzione ad opera di raccoglitori di mestiere o per lucro e ad opera di escursionisti e di turisti.
Varie specie di flora alpina sono, infatti, soggette da anni ad una intensa raccolta, fatta spesso mediante dannosi sradicamenti, con grave pregiudizio per la riproduzione, specialmente nelle zone facilmente accessibili.
Buona protezione è assicurata alla flora alpina, oltre che alla fauna alpina, nella vasta zona compresa nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in cui vigono e sono fatte severamente rispettare speciali norme protettive.
Per le zone poste fuori del perimetro del Parco Nazionale medesimo non è attualmente possibile alcun efficace intervento protettivo, data la mancanza di norme di carattere generale in materia.
Si rende, quindi, necessaria la emanazione di norme regionali atte a limitare in Valle d'Aosta la indiscriminata e dannosa raccolta dei fiori alpini e a vietare, limitare e disciplinare la raccolta di varie specie di piante spontanee in alcune zone alpine aventi particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico.
Le specie di piante spontanee da dichiararsi protette non sono molte, in quanto si tratta generalmente di quelle piante più vistose e di qualità rare, che vengono raccolte in quantità ad opera degli escursionisti e dei raccoglitori di mestiere.
Le rimanenti numerose piante, più piccole e meno vistose, anche se molto rare, non abbisognano di particolare protezione perché sono generalmente ignorate o, comunque, poco ricercate e poco raccolte.
Le piante spontanee per le quali è ora maggiormente sentita la necessità di una protezione legale in Valle d'Aosta sono le seguenti:
1 - LEONTOPODIUM ALPINUM (Stella Alpina Edelweiss);
2 - ARTEMISIA (Assensi Alpini e Genepì);
3 - GENTIANA LUTEA, PUNCTATA E PURPUREA (Genziana gialla, punteggiata e purpurea);
4 - CYPRIPEDIUM CALCEOLUS (Sabot de Vénus);
5 - NIGRITELLA NIGRA (Orchis vanillé - Orchis in genere);
6 - AQUILEGIA ALPINA (Ancolie des Alpes);
7 - DAPHNE MEZERELM (Daphne Gnéorum);
8 - ERYNGIUM ALPINUM (Chardon Bleu);
9 - LILIUM MARTAGON (Lis Martagon);
10 - ANEMONE ALPINA (Anémone des Alpes);
11- LILIUM BULBIFERUM;
12 - CICLAMEN EUROPAEUM.
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L'elenco delle piante spontanee da dichiararsi legalmente protette dovrebbe, secondo le modalità previste dall'annesso disegno di legge regionale, essere approvato e tenuto opportunamente aggiornato, in relazione alle accertate necessità.
All'elenco delle piante protette dovrà essere data ampia pubblicità mediante ogni possibile mezzo di divulgazione, compresa la stampa e la distribuzione di opuscoli illustrati atti a diffondere la conoscenza e il rispetto della flora alpina in generale e di quella dichiarata protetta in particolare.
Un precedente disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 21 settembre 1954, è stato rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale ha comunicato di ritenere illegittime e arbitrarie le disposizioni concernenti la possibilità della conciliazione, in via amministrativa, di contravvenzioni per le quali non poteva essere stabilito dal Consiglio il minimo dell'ammenda e trattandosi, comunque, di disposizioni relative alla materia penale, sottratta alla competenza normativa della Regione.
Nell'annesso nuovo disegno di legge, opportunamente modificato con poche variazioni di forma, le menzionate disposizioni concernenti la possibilità della conciliazione, in via amministrativa, delle contravvenzioni sono state soppresse.
Il nuovo disegno in esame non dovrebbe, quindi, più incontrare ostacoli in sede di controllo di legittimità.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PROGETTO DI LEGGE REGIONALE approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza dellì Legge regionale 1956, n. NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: |
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE PROJET DE LOI REGIONALE approuvé par le Conseil régional dans la séance du Loi régionale 1956 n. DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE. Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante: |
Articolo 1 La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine, deve essere salvaguardata e rispettata. Sono soggette a particolare protezione, ai fini della presente legge, le specie di piante spontanee dichiarate protette ed iscritte nell'elenco previsto al successivo articolo 2. |
Article 1 La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect et des cachets de certaines zones et localités de montagne. Sont objet de protection particulière, aux termes de la présente loi, les espèces de plantes spontanées qui sont déclarées protégées et qui sont inscrites dans la liste prévue par le successif article 2. |
Articolo 2 Su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico. I decreti presidenziali di approvazione e di modificazione dell'elenco di cui al precedente comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione.
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Article 2 Sur proposition faite par l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et sur avis favorable de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt particulier au point de vue touristique ou botanique. Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste, citée au paragraphe précédent, seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placardés aux tableaux d'affichage de toutes les Maisons communales de la Région. |
Articolo 3 Il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme di cui all'articolo precedente, può dichiarare protette, ai sensi della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate zone aventi particolare interesse turistico o botanico. |
Article 3 Le Président de la Junte régionale, selon les dispositions de l'article précédent, peut déclaré protégées, d'après la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones ayant un intérêt touristique ou botanique particulier. |
Articolo 4 Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 2, sono vietati: a) il danneggiamento, anche parziale, delle piante (rottura, sradicamento, distruzione); b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi; c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.); d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette. |
Article 4 Pour assurer le respect des plantes spontanées reconnues et comprises dans la liste prévue par le précédent article 2, il est interdit: a) endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction); b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules ; c) de cueillir dans un but lucratif, d'accaparement et de commerce (expédition, achat et vente) les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.); d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées. |
Articolo 5 Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso. |
Article 5 Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement du dit Parc National. |
Articolo 6 La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi: a) per scopi scientifici o didattici; b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali; c) per uso medicamentoso o per distillazione. |
Article 6 La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes et tubercules, des plantes spontanées qui ont été déclarées protégées, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des terrains: a) dans des buts scientifiques ou didactiques; b) pour des manifestations organisées à l'occasion de fêtes locales; c) pour l'usage médicamenteux ou pour la distillation. |
Articolo 7 L'autorizzazione alla raccolta di piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea, di durata non superiore ad un anno, da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale per il Turismo. La licenza per l'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette. |
Article 7 L'autorisation pour la cueillette de plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire, la validité duquel ne devra être supérieure à une année, que délivrera, sur demande des intéressés, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme. Ce permis, qui autorise la cueillette, devra être délivré seulement si de tette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanées locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées. |
Articolo 8 Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione o la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente. Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità della autorizzazione, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta. |
Article 8 Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'âge, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne. Dans le permis d'autorisation à la cueillette, en plus des notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la dorée de la validité de l'autorisation, la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité où est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée cette dernière. |
Articolo 9 Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti - è pure necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea, da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8.
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Article 9 Pour la cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par les lois spéciales et les règlements en vigueur - il faut une autorisation donnée par un permis temporaire spécial que l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8. |
Articolo 10 Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge. |
Article 10 Pour la cueillette de plantes spontanées, dont la protection est déclarée, de plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des organes et des agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi. |
Articolo 11 La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee sono esercitati dagli agenti giurati dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale. |
Article 11 La surveillance pour l'observation des dispositions de, la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation de la cueillette des plantes spontanées sont exercés par les agents assermentés de l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts, par ceux qui appartiennent aux Corps Armés de Police et par les agents assermentés de la Police locale. |
Articolo 12 I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale. Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata. In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente. Gli agenti scopritori, nel trasmettere le denunzie e i verbali delle contravvenzioni all'Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste. |
Article 12 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et sont punis aux termes des disposition du Code pénal. Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré. Dans le cas de contravention certifiée, les agents doivent aussi procéder à la saisie des plantes ou du matériel ramassé, abusivement. Les agents, en transmettant les dénonciations et les procès verbaux des contraventions à l'Autorité judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts. |
Articolo 13 In caso di infrazioni alle norme per la protezione delle piante spontanee protette, il proprietario del terreno in cui avviene la raccolta deve invitare, personalmente o per mezzo dei suoi incaricati, i contravventori a sospendere la raccolta, segnalando nel contempo le infrazioni alle predette norme al Comune o al più vicino posto di Polizia. |
Article 13 Dans les cas d'infractions aux dispositions pour la protection des plantes spontanées protégées, le propriétaire du terrain dans lequel on en fait la cueillette doit inviter, lui même ou au moyen de personnes chargées par lui, les contrevenants à suspendre la cueillette en signalant en même temps les infractions aux susdites dispositions à la Commune ou au plus proche poste de Police. |
Articolo 14 Gli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione e del Turismo debbono promuovere, con opportuni mezzi e opuscoli illustrativi, la conoscenza e il rispetto della flora alpina della Valle d'Aosta e, in particolare, della flora spontanea protetta ai sensi della presente legge. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei Collegi della Valle d'Aosta, debbono essere, ogni anno, illustrati agli alunni gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea. |
Article 14 Les Assessorats régionaux à l'Instruction Publique et au Tourisme doivent encourager, par des moyens adaptes et des brochures divulgatrices, la connaissance et le respect de la flore des montagnes de la Vallée d'Aoste et, tout spécialement, de la flore spontanée protégée aux termes de la présente loi. Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d'Aoste on doit, chaque année, illustrer aux élèves les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée. |
Articolo 15 La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, |
Article 15 La présente loi entrera en vigueur le quinzième Jour successif à celai de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne. Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. Aoste, |
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, informa che un primo progetto di legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, già approvato dal precedente Consiglio nell'adunanza del 5 agosto 1954 (oggetto n. 83), era stato rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento con alcune osservazioni.
Comunica che un secondo progetto di legge regionale riguardante tale materia approvato, con alcune modificazioni, sempre dal precedente Consiglio nella seduta del 21 settembre 1954 (oggetto n. 136), era stato rinviato senza visto di legittimità dal Presidente della Commissione di Coordinamento il quale rilevò che in questo secondo progetto di legge regionale erano stati bensì emendati, come da suggerimenti, gli articoli 2, 11 e 12, ma era stato lasciato immutato l'articolo 13, ciò che comportava, dopo la modificazione del primo capoverso dell'articolo 12, l'arbitrarietà della conciliazione delle contravvenzioni per le quali non era stabilito il minimo dell'ammenda.
Chiarisce che, in sostanza, mentre nel primo disegno di legge si faceva riferimento per le contravvenzioni al codice penale, ciò che era corretto, nel secondo disegno di legge si stabiliva la possibilità di una conciliazione al di fuori di quelle che sono le norme del codice penale.
Dichiara che, effettivamente, la Regione non ha la possibilità di legiferare in materia di contravvenzioni e che, di conseguenza, il predetto disegno di legge è stato ora opportunamente modificato con alcune piccole variazioni di forma, per cui non dovrebbe più incontrare alcuna opposizione in sede di controllo di legittimità.
Conclude, raccomandando al Consiglio di approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.
Il Consigliere MANGANONI ritiene, per quanto riguarda l'art. 12, che sarebbe opportuno precisare l'articolo del Codice penale, anziché fare semplicemente richiamo alle sanzioni previste dal Codice penale, perché è bene che la persona che viola la legge sappia subito la sanzione di cui è passibile.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che numerosi sono gli articoli del Codice penale che contemplano sanzioni per i contravventori alle norme per la protezione della flora spontanea e che quindi sarà l'Autorità giudiziaria a stabilire, caso per caso, quale delle varie sanzioni previste dal Codice penale deve essere applicata nei confronti dei trasgressori.
Il Vice Presidente, PASQUALI, premette che intende fare una precisazione per quanto riguarda l'elenco delle piante spontanee da dichiarare legalmente protette, affinché i Consiglieri che non facevano parte del precedente Consiglio non trovino strano che detto elenco abbia qualche diversità in confronto agli elenchi delle piante dichiarate protette in altre zone alpine.
Comunica, quindi, che la Commissione consiliare di studio nominata dal precedente Consiglio, da lui presieduta, aveva ritenuto opportuno di non includere in elenco alcune piante spontanee protette in Svizzera, in Danimarca e nel Trentino Alto Adige, perché in Valle d'Aosta sono molto diffuse e non è il caso di dichiararle legalmente protette.
Comunica, inoltre, che la predetta Commissione consiliare aveva pure ritenuto opportuno di non includere in elenco alcune piante spontanee che sono rarissime ed hanno un interesse scientifico, perché sono talmente microscopiche che il turista nemmeno le scorge e se qualche scienziato eventualmente le ricercasse, lo farebbe per scopi scientifici, per cui sarebbe perfettamente inutile di mettere un vincolo su tali piante spontanee.
Pone in rilievo che, per rendere maggiormente efficace la legge in esame e raggiungere lo scopo che il Consiglio intende conseguire, è necessario che, a cura degli Assessorati competenti, sia data la massima pubblicità alle piante dichiarate protette, provvedendovi sia a mezzo di cartelloni, sia a mezzo di opuscoli illustrati, atti a diffondere la conoscenza ed il rispetto della flora alpina dichiarata protetta.
Il Consigliere SAVIOZ informa che nei Comuni dell'Alta Valle e, in particolare, a Valsavaranche, Valgrisanche e Cogne, vi sono persone che, durante la stagione estiva, raccolgono fiori ed erbe aromatiche che poi vendono alle distillerie, alle farmacie, ecc., ricavandone un discreto guadagno che serve ad arrotondare il loro misero bilancio familiare.
Ritiene che la legge in discussione non dovrebbe togliere alle suddette persone una delle poche fonti di guadagno, vietando loro la raccolta di erbe aromatiche e medicinali.
L'Assessore ARBANEY informa che per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali è necessaria una speciale licenza temporanea, che viene rilasciata dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.
Riferisce che, in considerazione del fatto che la raccolta delle piante medicinali costituisce un certo quale cespite di guadagno per le persone che abitano in montagna, è stato ultimamente tenuto un corso, nel Comune di La Thuile, sulle piante medicinali.
Osserva che negli opuscoli che saranno distribuiti per diffondere la conoscenza delle piante spontanee dichiarate protette si potrebbe anche fare un accenno alle piante medicinali, informando che per la loro raccolta occorre, come già detto, una speciale licenza da rilasciarsi dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.
Il Consigliere NICCO Giulio rileva l'opportunità che nei cartelloni e negli opuscoli i fiori siano messi bene in risalto con il loro colore naturale e con l'esatta indicazione della loro denominazione.
Raccomanda poi che i cartelloni siano collocati bene in vista nei posti più frequentati dai turisti e, in particolare, nei punti di sosta e di fermata dei pullman.
Il Consigliere NORAT informa che è intendimento anche dell'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso di stabilire alcune restrizioni per quanto riguarda la raccolta di fiori nel territorio del Parco stesso, per porre un freno agli abusi commessi da parte di persone che raccolgono irrazionalmente fasci di fiori.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che i rilievi formulati dai Signori Consiglieri hanno già formato oggetto di esame a suo tempo da parte della Commissione consiliare di studio e sono stati già concretati in particolari disposizioni di legge.
Richiama, ad esempio, l'attenzione dei Consiglieri sull'articolo 5 del disegno di legge, il quale dice testualmente: "nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso".
Richiama ancora l'attenzione sui successivi articoli 6 e 14.
Dichiara che non vi è dubbio sulla necessità che sia data la più ampia pubblicità, mediante ogni mezzo possibile di divulgazione (cartelli, opuscoli illustrati, stampa, ecc.), alla legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta, con particolare riguardo alle piante spontanee che saranno dichiarate protette.
Si fa menzione che prendono pure la parola sull'argomento in discussione i Consiglieri BARMASSE e BENETTI.
Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del disegno di legge stesso.
Si dà atto che i singoli articoli del disegno di legge vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare con votazione segreta il testo del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
richiamate le precedenti deliberazioni consiliari n. 83 in data 5 agosto 1954, n. 136 in data 21 settembre 1954;
visti gli articoli 2 lettera d) e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti numero trenta; scrutatori i Consiglieri: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);
Delibera
di approvare, ai sensi degli articoli 2 lettera d) e 31 dello Statuto speciale della Regione, l'emanazione della seguente legge regionale recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta:
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1 approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza dellì 6 aprile 1956 Legge regionale..........................1956, n. NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: |
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE PROJET DE LOI REGIONALE N. 1 approuvé par le Conseil régional dans la séance du 6 avril 1956 Loi régionale ..........................1956 n. DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DE LA FLORE SPONTANEE EN VALLEE D'AOSTE. Le Conseil régional a approuvé; Le Président de la Junte régionale promulgue la loi suivante: |
Articolo 1 La flora spontanea, in quanto concorre a creare la bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e località alpine, deve essere salvaguardata e rispettata. Sono soggette a particolare protezione, ai fini della presente legge, le specie di piante spontanee dichiarate protette ed iscritte nell'elenco previsto al successivo articolo 2. |
Article 1 La flore spontanée doit être protégée et respectée parce qu'elle participe à la création de la beauté naturelle des lieux et de l'aspect et des cachets de certaines zones et localités de montagne. Sont objet de protection particulière, aux termes de la présente loi, les espèces de plantes spontanées qui sont déclarées protégées et qui sont inscrites dans la liste prévue par le successif article 2. |
Articolo 2 Su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste e su parere favorevole della Giunta, il Presidente della Giunta regionale approva e modifica, con suo decreto, l'elenco delle piante spontanee dichiarate protette in tutto il territorio della Regione e delle piante spontanee dichiarate protette in determinate zone e località di particolare interesse dal punto di vista turistico o botanico. I decreti presidenziali di approvazione e di modificazione dell'elenco di cui al precedente comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei Comuni della Regione. |
Article 2 Sur proposition faite par l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts et sur avis favorable de la Junte, le Président de la Junte régionale approuve et modifie, par son arrêté, la liste des plantes spontanées qui sont déclarées protégées sur tout le territoire de la Région et des plantes spontanées déclarées protégées dans certaines zones et localités d'un intérêt particulier au point de vue touristique ou botanique. Les arrêtés présidentiels d'approbation et de modification de la liste, citée au paragraphe précédent, seront publiés dans le Bulletin Officiel de la Région et placardés aux tableaux d'affichage de toutes les Maisons communales de la Région. |
Articolo 3 Il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme di cui all'articolo precedente, può dichiarare protette, ai sensi della presente legge, tutte le piante spontanee in determinate zone aventi particolare interesse turistico o botanico. |
Article 3 Le Président de la Junte régionale, selon les dispositions de l'article précédent, peut déclarer protégées, d'après la présente loi, toutes les plantes spontanées dans certaines zones ayant un intérêt touristique ou botanique particulier. |
Articolo 4 Ai fini del rispetto delle piante spontanee dichiarate protette e comprese nell'elenco di cui al precedente articolo 2, sono vietati: a) il danneggiamento, anche parziale, delle piante (rottura, sradicamento, distruzione); b) l'estirpazione di radici, di rizomi, di bulbi e di tuberi; c) la raccolta a scopo di lucro, l'incetta ed il commercio (spedizione, acquisto e vendita) delle piante e di parte di esse (fiori, radici, ecc.); d) la raccolta di fiori per uso personale in numero superiore ad una dozzina di esemplari per ciascuna specie di piante protette. |
Article 4 Pour assurer le respect des plantes spontanées reconnues et comprises dans la liste prévue par le précédent article 2, il est interdit: a) endommager, même partiellement, les plantes (rupture, déracinement, destruction); b) d'extirper les racines, les rhizomes, les bulbes et les tubercules; c) de cueillir dans un but lucratif, d'accaparement et de commerce (expédition, achat et vente) les plantes ou leurs parties (fleurs, racines, etc.); d) de cueillir des fleurs pour un usage personnel en nombre supérieur à une douzaine d'exemplaires de chaque espèce de plantes protégées. |
Articolo 5 Nella zona del Parco Nazionale del Gran Paradiso, compresa nel territorio della Valle d'Aosta, sono osservati i particolari maggiori divieti o restrizioni stabiliti nel regolamento del Parco Nazionale stesso. |
Article 5 Dans la zone du Parc National du Grand Paradis, comprise dans le territoire de la Vallée d'Aoste, on doit observer les défenses et les restrictions spéciales fixées par le règlement du dit Parc National. |
Articolo 6 La raccolta, con o senza radici, rizomi, bulbi e tuberi, di piante spontanee dichiarate protette, può essere autorizzata in via eccezionale e in misura limitata, salvo il consenso dei proprietari dei fondi: a) per scopi scientifici o didattici; b) per manifestazioni organizzate in occasione di feste locali; c) per uso medicamentoso o per distillazione. |
Article 6 La cueillette, avec ou sans racines, rhizomes, bulbes et tubercules, des plantes spontanées qui ont été déclarées protégées, peut être autorisée exceptionnellement et dans une mesure limitée, avec le consentement des propriétaires des terrains: a) dans des buts scientifiques ou didactiques; b) pour des manifestations organisées à l'occasion de fêtes locales; c) pour l'usage médicamenteux ou pour la distillation. |
Articolo 7 L'autorizzazione alla raccolta di piante spontanee protette è data con speciale licenza temporanea, di durata non superiore ad un anno, da rilasciarsi, a domanda degli interessati, dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa con l'Assessore regionale per il Turismo. La licenza per l'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale né ad alcuna specie di piante spontanee protette. |
Article 7 L'autorisation pour la cueillette de plantes spontanées protégées est accordée au moyen d'un permis temporaire, la validité duquel ne devra être supérieure à une année, que délivrera, sur demande des intéressés, l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts en accord avec l'Assesseur régional au Tourisme. Ce permis, qui autorise la cueillette, devra être délivré seulement si de tette cueillette il ne résultera aucun dommage ou préjudice à la flore spontanées locale ni à aucune autre espèce de plantes spontanées protégées. |
Articolo 8 Nella domanda per il rilascio della licenza di autorizzazione alla raccolta debbono essere precisati: il cognome e il nome, la dimora abituale, l'età, l'occupazione o la professione del richiedente nonché lo scopo della raccolta ed il ramo scientifico o didattico cui si dedica il richiedente. Nella licenza di autorizzazione alla raccolta, oltre alle notizie di cui al precedente comma, debbono essere precisati anche: la durata di validità della autorizzazione, la quantità e la specie di piante che possono essere raccolte, la zona o la località in cui è ammessa la raccolta ed eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinata la raccolta. |
Article 8 Dans la demande pour obtenir le permis d'autorisation à la cueillette on doit préciser: le nom et le prénom, le domicile habituel, l'âge, l'occupation ou la profession du demandeur, le but de la cueillette et la discipline scientifique ou didactique à laquelle il s'adonne. Dans le permis d'autorisation à la cueillette, en plus des notices dont il est question au paragraphe précédent, on doit aussi préciser: la dorée de la validité de l'autorisation, la quantité et l'espèce de plantes qu'on peut cueillir, la zone ou la localité où est permise la cueillette et les conditions et prescriptions auxquelles est subordonnée cette dernière. |
Articolo 9 Per la raccolta delle piante spontanee officinali e medicinali - subordinata all'osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti - è pure necessaria l'autorizzazione data con speciale licenza temporanea, da rilasciarsi dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8. |
Article 9 Pour la cueillette des plantes spontanées officinales et médicinales, - qui est subordonnée à l'observation des dispositions et prescriptions prévues par les lois spéciales et les règlements en vigueur - il faut une autorisation donnée par un permis temporaire spécial que l'Assesseur régional à l'Agriculture et Forêts délivrera d'après les modalités prévues par les précédents articles 7 et 8. |
Articolo 10 Per la raccolta di piante spontanee dichiarate protette e di piante spontanee officinali e medicinali, i raccoglitori debbono recare seco e presentare in visione la licenza di autorizzazione a richiesta degli organi ed agenti incaricati della vigilanza e del controllo per l'osservanza delle norme della presente legge. |
Article 10 Pour la cueillette de plantes spontanées, dont la protection est déclarée, de plantes officinales et médicinales, les ramasseurs doivent porter sur eux et présenter le permis d'autorisation à la demande des organes et des agents chargés de la surveillance et du contrôle pour le respect des dispositions de la présente loi. |
Articolo 11 La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge ed il controllo sul possesso delle licenze di autorizzazione alla raccolta delle piante spontanee sono esercitati dagli agenti giurati dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, dagli appartenenti ai Corpi Armati di Polizia e dagli agenti giurati della Polizia locale. |
Article 11 La surveillance pour l'observation des dispositions de, la présente loi et le contrôle sur la possession du permis d'autorisation de la cueillette des plantes spontanées sont exercés par les agents assermentés de l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts, par ceux qui appartiennent aux Corps Armés de Police et par les agents assermentés de la Police locale. |
Articolo 12 I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal Codice penale. Ai contravventori recidivi non può essere rilasciata licenza di autorizzazione alla raccolta per almeno cinque anni e viene ritirata la licenza eventualmente già rilasciata. In caso di accertata contravvenzione, gli agenti scopritori debbono anche procedere al sequestro delle piante o del materiale raccolto abusivamente. Gli agenti scopritori, nel trasmettere le denunzie e i verbali delle contravvenzioni all'Autorità giudiziaria, debbono darne notizia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste. |
Article 12 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont dénoncés à l'Autorité judiciaire et sont punis aux termes des disposition du Code pénal. Aux contrevenants récidivistes on ne délivrera plus de permis d'autorisation pour la cueillette pendant cinq ans et on leur retirera le permis délivré. Dans le cas de contravention certifiée, les agents doivent aussi procéder à la saisie des plantes ou du matériel ramassé, abusivement. Les agents, en transmettant les dénonciations et les procès-verbaux des contraventions à l'Autorité judiciaire, doivent en faire part à l'Assessorat régional à l'Agriculture et Forêts. |
Articolo 13 In caso di infrazioni alle norme per la protezione delle piante spontanee protette, il proprietario del terreno in cui avviene la raccolta deve invitare, personalmente o per mezzo dei suoi incaricati, i contravventori a sospendere la raccolta, segnalando nel contempo le infrazioni alle predette norme al Comune o al più vicino posto di Polizia. |
Article 13 Dans les cas d'infractions aux dispositions pour la protection des plantes spontanées protégées, le propriétaire du terrain dans lequel on en fait la cueillette doit inviter, lui-même ou au moyen de personnes chargées par lui, les contrevenants à suspendre la cueillette en signalant en même temps les infractions aux susdites dispositions à la Commune ou au plus proche poste de Police. |
Articolo 14 Gli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione e del Turismo debbono promuovere, con opportuni mezzi e opuscoli illustrativi, la conoscenza e il rispetto della flora alpina della Valle d'Aosta e, in particolare, della flora spontanea protetta ai sensi della presente legge. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e nei Collegi della Valle d'Aosta, debbono essere, ogni anno, illustrati agli alunni gli scopi delle norme vigenti in materia di protezione della flora spontanea. |
Article 14 Les Assessorats régionaux à l'Instruction Publique et au Tourisme doivent encourager, par des moyens adaptes et des brochures divulgatrices, la connaissance et le respect de la flore des montagnes de la Vallée d'Aoste et, tout spécialement, de la flore spontanée protégée aux termes de la présente loi. Dans les écoles publiques de tout ordre et degré et dans les collèges de la Vallée d'Aoste on doit, chaque année, illustrer aux élèves les buts des dispositions en vigueur en matière de protection de la flore spontanée. |
Articolo 15 La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Aosta, |
Article 15 La présente loi entrera en vigueur le quinzième Jour successif à celai de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région. La présente loi sera insérée dans le Recueil Officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin de la Région. La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne. Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région. Aoste, |
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