Oggetto del Consiglio n. 8 del 27 gennaio 1956 - Verbale

OGGETTO N. 8/56 - STIPULAZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI LIRE 1.676.000.000 CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE, CON SEDE IN ROMA, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE PER OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di assunzione da parte della Regione di un mutuo passivo di lire 1.676.000.000 con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il finanziamento di spese per opere pubbliche straordinarie, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Nell'adunanza delli 9 novembre 1955 (oggetto n. 165), il Consiglio regionale approvava, in via di massima, la proposta di contrattazione di un mutuo passivo a lunga scadenza per il finanziamento di un programma di opere e di lavori di pubblica utilità di carattere straordinario, delegando alla Giunta di perfezionare le trattative con i vari Istituti di credito e di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio concrete proposte in merito alla contrattazione del mutuo di cui si tratta ed ai progetti esecutivi delle opere e dei lavori di pubblica utilità da finanziare con il menzionato mutuo.

Fra i vari Istituti di credito interpellati per la stipulazione del mutuo di cui si tratta, si è dichiarato disposto a concedere il mutuo a lunga scadenza il solo Consorzio di Credito per le opere pubbliche, che può effettuare l'operazione mediante emissioni di obbligazioni al 6%, trentennali, di cui il Consorzio stesso corrisponderebbe il controvalore in contanti, in ragione di lire 89,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio di interessi.

Per conseguire un realizzo effettivo corrispondente a lire 1.500.000.000, il mutuo dovrebbe essere, quindi, assunto dalla Regione per l'importo nominale arrotondato di lire 1.676.000.000.

Il mutuo dovrebbe essere ammortizzato in 36 annualità costanti, comprensive di capitale e dell'interesse scalare al saggio del 6,75%, da corrispondersi a rate bimestrali uguali, non scontate.

La Regione garantirebbe l'operazione mediante il rilascio di delegazioni di pagamento sui cespiti di entrata previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, delegazioni che dovranno essere soddisfatte dal Tesoriere regionale con la clausola del non riscosso per riscosso.

La Giunta, ritenuta conveniente l'operazione,

propone

al Consiglio di approvare la stipulazione del mutuo di cui si tratta, in conformità alle clausole e condizioni del seguente schema di deliberazione, con delega alla Giunta per l'adozione di ogni successiva deliberazione di esecuzione ai fini della stipulazione del mutuo passivo di cui si tratta.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Premesso che la Regione intende risolvere in modo sollecito e definitivo il problema della viabilità principale in Valle d'Aosta;

ritenuto che, a tale scopo, è stato elaborato e sarà attuato un vasto piano di lavori stradali straordinari, fra i quali sono compresi i lavori e le opere per il completamento della sistemazione e bitumatura degli ultimi tronchi delle seguenti strade: Pont St. Martin-Gressoney; Verrès-Champoluc; Châtillon-Breuil; Aymavilles-Cogne; Pont Suaz-Charvensod-Pila; La Palud-Planpincieux;

tenuto presente che la spesa necessaria, per la realizzazione dei lavori stradali straordinari di cui si tratta ammonta a complessive lire 1.300.000.000 circa;

considerato, inoltre, che la Regione intende provvedere alla costruzione di una centrale del latte in Aosta, con annesso piccolo caseificio e impianto di refrigerazione, nonché alla costruzione di altri caseifici con magazzini in altre località della Valle, con una spesa prevista in lire 200.000.000 circa;

considerato che al finanziamento delle menzionate spese di carattere straordinario la Regione intende provvedere mediante la stipulazione di un mutuo passivo, a lunga scadenza, di lire 1.500.000.000 con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma;

considerato che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche è disposto ad addivenire alla concessione di un mutuo di lire 1 miliardo 676.000.000 in un pari capitale nominale di proprie obbligazioni 6% trentennali ed alle seguenti altre condizioni principali:

- saggio d'interesse del 6,75% in ragione di anno;

- ammortamento in 30 annualità costanti, da versarsi a rate bimestrali uguali non scontate;

- garanzia sulle quote dei tributi erariali attribuite alla Regione, a norma della legge 29 novembre 1955, n. 1179, con rilascio di delegazioni di pagamento su tali cespiti di entrata;

considerato che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche si è, altresì, dichiarato disposto a versare alla Regione, in luogo delle obbligazioni rappresentanti l'importo del mutuo, una somma in contanti pari al netto ricavo di un collocamento delle obbligazioni medesime al prezzo di lire 89,50 per ogni lire 100 di capitale nominale, salvo conguaglio di interessi in rapporto alla data di godimento delle obbligazioni, cosicché il predetto importo nominale del mutuo di lire 1.676.000.000 consentirà un realizzo in contanti corrispondente al fabbisogno effettivo per la spesa da finanziare con l'assunzione del mutuo;

Delibera

A) di addivenire all'assunzione, con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di un mutuo di lire 1.676.000.000 (un miliardo seicento settanta sei milioni), con la destinazione indicata nelle premesse, e di approvare le seguenti condizioni principali dell'operazione:

1) il mutuo sarà concesso dal detto Consorzio in un pari capitale nominale di proprie obbligazioni 6% trentennali, in luogo delle quali sarà, peraltro, versata alla Regione una somma in contanti corrispondente al netto ricavo di un collocamento del suddetto capitale nominale di lire 1 miliardo 676.000000 di obbligazioni, sulla base di un prezzo di 89,50% (salvo conguaglio di interessi in rapporto alla data di godimento delle obbligazioni);

2) la concessione del mutuo da parte del Consorzio è subordinata a che la Regione sia in grado di addivenire alla stipulazione del relativo contratto - in base ad atto deliberativo debitamente approvato - entro il termine del 31 marzo 1956, essendo, in diversa ipotesi, in facoltà del Consorzio stesso di non fare luogo al concretamento della operazione, e restando stabilito che il controvalore in contanti, alle condizioni sopra specificate, delle obbligazioni rappresentanti l'importo del mutuo sarà calcolato alla data di stipulazione del contratto di mutuo, qualora questa abbia luogo prima dello scadere del termine come sopra fissato, ed alla suddetta data del 31 marzo 1956, nella eventualità che essa non potesse aver luogo entro tale termine ed il Consorzio fosse disposto ad effettuare ugualmente l'operazione, nell'un caso e nell'altro con bonifico a favore della Regione sullo ammontare del detto controvalore - fino alla data della effettiva erogazione, che avrà luogo allorché il contratto di mutuo sarà stato perfezionato con gli adempimenti di legge - di un interesse di conto corrente in misura pari a quella dell'interesse che, nello stesso periodo, sarà corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto corrente ordinario del Consorzio medesimo;

3) il saggio d'interesse del mutuo di lire 1.676.000.000 viene stabilito in misura del 6,75% in ragione di anno ed il mutuo stesso sarà ammortizzato - con decorrenza che va a quella del godimento delle obbligazioni - mediante 30 annualità costanti di lire 131.686.932 ciascuna, comprensive di una quota di capitale e dell'interesse scalare al suddetto saggio del 6,75% da corrispondersi in bimestralità uguali, non scontate, di lire 21.947.822 ciascuna, pagabili entro il giorno 22 dei mesi pari;

4) il pagamento delle suddette annualità di ammortamento e di interessi del mutuo sarà garantito sulle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, per il che la Regione assume verso l'Istituto mutuante i seguenti obblighi;

a) di vincolare e delegare pro solvendo e non pro soluto a favore del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, per tutta la durata del mutuo, una quota annua di lire 131.686.932 sui proventi dei detti cespiti di entrata, pari all'ammontare dell' annualità di ammortamento ed interessi dovuta per il servizio del mutuo, come al precedente paragrafo 3);

b) di dare in carico al Tesoriere regionale - a valere sui versamenti mensili da effettuarsi alla Regione dalla Intendenza di Finanza di Aosta, giusta il disposto dell'art. 6 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 - il pagamento all'Istituto mutuante, e per esso alla Filiale di Aosta della Banca d'Italia, delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento ed interessi del mutuo e di emettere a tal fine una serie di delegazioni di pagamento sui cespiti vincolati corrispondenti al periodo di ammortamento del mutuo e contenenti la specificazione delle dette rate bimestrali e delle relative scadenze;

c) di far accettare da ciascun Tesoriere regionale le delegazioni di cui al precedente paragrafo b) afferenti il periodo della rispettiva gestione, con obbligo di pagare direttamente all'Istituto mutuante le rate bimestrali specificate nelle delegazioni medesime, con la clausola del non riscosso per riscosso;

d) di stipulare con il Tesoriere regionale una convenzione aggiuntiva al vigente contratto generale di tesoreria per l'assunzione, da parte di esso Tesoriere, degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi b) e c), e di inserire specificatamente tali obblighi in ogni futuro contratto generale di tesoreria, che la Regione stipulerà entro il periodo di ammortamento del mutuo;

e) di provvedere a tutto quanto altro possa occorrere perché la quota dei tributi erariali attribuiti alla Regione, come sopra delegata a favore dell'Istituto mutuante, sia dal Tesoriere regionale puntualmente ed integralmente corrisposta all'Istituto stesso, con diritto di prelazione erga omnes, restando, peraltro, espressamente inteso che, qualora il Tesoriere regionale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente la Regione, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte dell'Istituto mutuante;

f) di garantire su altri idonei cespiti, da accettarsi dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, quanto a questo dovuto qualora si manifestasse la impossibilità o la insufficienza della garanzia sui cespiti delegati, in qualunque momento e per qualsiasi circostanza, non esclusa la riduzione o cessazione che, di fatto o di diritto, avvenga dei cespiti stessi;

5) nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa, compresa quella di forza maggiore, delle rate di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite, saranno dovuti dalla Regione all'Istituto mutuante, oltre le rate scadute, anche gli interessi di mora nella misura del 9% annuo;

6) l'inadempienza da parte della Regione a qualsiasi obbligo, derivante dal contratto di mutuo, determinerà la risoluzione espressa di quest'ultimo a danno della Regione medesima, con la conseguenza che l'Istituto mutuante, - in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza, costituita dal mancato pagamento delle bimestralità di ammortamento alle scadenze stabilite, e dopo un preavviso di 60 giorni, nel caso di inadempienza di altra natura, - potrà reclamare il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito, aumentato delle somme dovute nell'eventualità del riscatto anticipato come precisato nel successivo paragrafo 7), il tutto con gli interessi moratori fino alla data del soddisfacimento e con risarcimento di danni e spese;

7) è riservata alla Regione la facoltà di procedere al riscatto anticipato del mutuo, al termine di ciascun anno intero di ammortamento del mutuo stesso, mediante corresponsione in contanti del residuo debito alla data del riscatto, aumentato di un premio del 1%.

Nel caso che intendesse effettuare il riscatto, la Regione dovrà farne richiesta scritta all'Istituto mutuante con sei mesi almeno di preavviso, e non oltre il novantesimo giorno precedente la data di effetto del riscatto stesso, dovrà versare la somma dovuta come al comma precedente nel conto corrente ordinario di esso Istituto mutuante presso la Banca d'Italia, Sede di Roma, sulla quale somma verrà liquidata alla Regione, per il periodo riflettente anticipato versamento, un interesse in misura pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto corrente predetto;

8) le spese notarili inerenti al contratto di mutuo, successive e dipendenti, nonché quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi all'Istituto mutuante e per le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Regione;

9) qualora una imposta, tassa o aggravio qualsiasi venisse a colpire l'Istituto mutuante, comunque e sotto qualunque forma, in dipendenza dei rapporti inerenti e conseguenti all'operazione di cui trattasi, la Regione provvederà ad effettuargliene l'immediato rimborso, per tutta la durata dell'onere stesso, e senza obbligo di esso Consorzio di contestarne la legittimità;

B) di dare espresso mandato al Signor Presidente della Giunta regionale, Avv. Dr. Vittorino Bondaz, di stipulare con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche il relativo contratto di mutuo, con facoltà di convenire tutte le altre condizioni necessarie al concretamento della operazione, ferme in ogni caso quelle, come sopra deliberate, concernenti l'ammontare, il limite massimo del tasso di interesse, la garanzia e la durata del mutuo;

C) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successiva deliberazione di esecuzione ai fini della stipulazione del mutuo passivo di cui alle premesse.

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CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

n. AG/19443/7 Roma, 3 gennaio 1956

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - Divisione Finanze - AOSTA

Mutuo per opere pubbliche.

Si fa riferimento alla lettera di codesta Amministrazione n. 12138/4 del 14 dicembre u. s..

In via di massima e fatte salve le definitive determinazioni del proprio organo deliberativo, questo Consorzio si dichiara disposto a concedere il mutuo richiesto da codesta Regione per il finanziamento della spesa di lire 1.500 milioni per lavori stradali e per la costruzione di una centrale del latte.

L'operazione verrebbe effettuata in nostre obbligazioni 6% trentennali, di cui questo Consorzio corrisponderebbe il controvalore in contanti in ragione di lire 89,50 per ogni lire 100 di capitale nominale, salvo conguaglio di interessi. Per conseguire un realizzo effettivo corrispondente al segnalato fabbisogno, il mutuo dovrebbe pertanto essere assunto da codesta Regione per l'importo nominale arrotondato di lire 1.676.000.000.

Il mutuo potrà essere ammortizzato mediante 30 annualità costanti, comprensive di capitale e dell'interesse scalare al saggio del 6,75%, da corrispondersi a rate bimestrali uguali non scontate, senza che a codesta Regione faccia carico alcun onere tributario, in relazione al trattamento fiscale in vigore, né di altra natura (eccezion fatta dei soli onorari e spese notarili per la stipulazione del contratto di mutuo).

La garanzia dell'operazione dovrà essere costituita mediante rilascio di delegazioni di pagamento sui cespiti di entrata previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le quali delegazioni dovranno essere soddisfatte dal tesoriere regionale con la clausola del non riscosso per riscosso. A tal fine sarà necessario che codesta Regione stipuli con il proprio tesoriere un apposito atto aggiuntivo al contratto generale di tesoreria, per l'assunzione dell'obbligo suddetto da parte del tesoriere medesimo.

Si rimette, qui allegato, uno schema della deliberazione da assumersi dal Consiglio regionale per la contrattazione del mutuo, unitamente all'elenco degli altri documenti all'uopo occorrenti. I moduli per le delegazioni di pagamento saranno rimessi in epoca più prossima alla stipulazione dell'atto di mutuo, per la quale si stabilisce il termine del 31 marzo 1956.

Codesta Amministrazione è pregata di voler dare, a giro di posta, il proprio benestare al contenuto della presente.

IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr. Ing. A. Cucchiarelli

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ELENCO DEI DOCUMENTI

per la contrattazione del mutuo con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche

1) - Copia autentica (in duplice esemplare) della deliberazione consiliare per la assunzione del mutuo, conforme al modello allegato, corredata degli estremi della pubblicazione e dell'approvazione, se richiesta dalla legge o da regolamenti. Qualora l'assunzione del mutuo venga deliberata dalla Giunta, su approvazione di massima e per delega del Consiglio, occorreranno le copie autentiche delle delibere dei due organi.

2) - Elenco nominativo dei componenti il Consiglio regionale e, se del caso, della Giunta, vistato dal Presidente della Regione.

3) - Copia semplice in forma amministrativa del vigente contratto di tesoreria.

4) - Copia autentica di una convenzione speciale da stipularsi tra la Regione ed il Tesoriere, per l'assunzione, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di soddisfare con la clausola del non riscosso per riscosso le delegazioni di pagamento sui cespiti d'entrata di cui agli articoli 2 e 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

5) - Certificazione dell'Intendenza di Finanza di Aosta, dalla quale risulti l'ammontare dei ruoli per il 1954 dei tributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge n. 1179 ed il gettito per lo stesso anno di quelli di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

6) - Le delegazioni di pagamento sui proventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 1179, delle quali dovranno essere state accettate dal Tesoriere quelle afferenti il periodo di gestione in corso.

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L'Assessore BIONAZ rammenta che sulla necessità e sulle finalità del mutuo in questione si è già parlato ampiamente e lungamente nella seduta del 9-11-1955 e anche nell'adunanza del mattino, in sede di esame del bilancio di previsione della Regione dell'esercizio 1956, bilancio sul quale, alla parte "uscita", sono state iscritte le previsioni di spesa di lire 1.300.000.000 per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie e di L. 200.000.000 per il finanziamento di opere interessanti l'agricoltura.

Rileva che, nella menzionata adunanza del 9-11-1955, il Consiglio aveva approvato, in via di massima, la proposta di approvazione di un mutuo passivo a lunga scadenza per le finalità alle quali ha accennato ed aveva delegato alla Giunta di perfezionare le trattative con i vari Istituti di credito e di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio concrete proposte in merito alla contrattazione del mutuo di cui si tratta e dei progetti esecutivi delle opere di pubblica utilità da finanziare con il menzionato mutuo.

Comunica che la Giunta, già prima della menzionata deliberazione consiliare, aveva iniziato contatti con vari Istituti di credito, trattative che, dopo la decisione assunta dal Consiglio nella citata adunanza del 9-11-1955, sono state continuate ed accelerate.

Informa che la Giunta ha interpellato, oltre agli Istituti bancari locali, anche molti altri Istituti di credito, la maggior parte dei quali ha risposto negativamente, trattandosi della concessione di un mutuo a lunga scadenza, il che non era consentito dagli statuti dei singoli Istituti bancari.

Precisa che l'unico Istituto col quale la Regione ha potuto continuare nelle trattative, giungendo ad un accordo positivo, è il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, con sede in Roma, Istituto il cui compito è proprio quello di finanziare l'esecuzione di opere pubbliche mediante concessione di mutui a lunga scadenza.

Fa presente che detto Istituto si è dichiarato disposto a concedere il mutuo di lire 1.500.000.000 richiesto dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, alle condizioni indicate nella relazione soprariportata e di cui le più importanti sono le seguenti:

1) il mutuo sarà concesso dal detto Consorzio in un pari capitale nominale di proprie obbligazioni 6% trentennali, in luogo delle quali sarà, peraltro, versata alla Regione una somma in contanti corrispondente al netto ricavo di un collocamento del suddetto capitale nominale di lire 1 miliardo 676.000.000 di obbligazioni sulla base di un prezzo di lire 89,50% (salvo conguaglio di interessi in rapporto alla data di godimento delle obbligazioni);

2) il saggio di interesse del mutuo viene stabilito in misura del 6,75% in ragione di anno ed il mutuo stesso sarà ammortizzato mediante trenta annualità costanti di lire 131.686.932 ciascuna, comprensiva di una quota di capitale e dell'interesse scalare al suddetto saggio del 6,75%;

3) garanzia sulla quota dei tributi erariali attribuiti alla Regione a norma della legge 29-11-1955, n. 1179, con rilascio di delegazioni di pagamento su tali cespiti di entrate.

Fa presente che la questione riveste carattere d'urgenza, in quanto, in caso di decisione favorevole del Consiglio, le pratiche devono essere perfezionate entro il termine del 31-3-1956.

Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti, su richiesta dei Signori Consiglieri.

Il Consigliere MANGANONI premette che non intende ripetere, a proposito del mutuo, quanto ha già avuto occasione di osservare nell'adunanza del mattino.

Dichiara di non potere, però, fare a meno di rilevare che il saggio di interesse richiesto in lire 6,75% dall'Istituto mutuante è assai forte. Dichiara, inoltre, che, moltiplicando per trenta (annualità) la somma di lire 131.686.932 (importo di ogni annualità) risulta che l'Amministrazione regionale viene a sostenere una spesa di lire 3 miliardi 900.000.000 per un mutuo di lire 1 miliardo 500.000.000 per la durata di anni 30, cifra che è assai rilevante.

Informa che, ciò nonostante, egli non è contrario alla stipulazione del mutuo in questione, anche perché è certo che la Giunta abbia fatto tutto quanto ha potuto per ottenere un mutuo alle condizioni meno onerose.

L'Assessore MASCHIO osserva che i mutui concessi dall'Istituto San Paolo, di Torino, vengono a costare ben il 9,25%, calcolando tutte le spese.

Rileva, quindi, che le condizioni praticate alla Regione dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di Roma, sono migliori.

Il Vice Presidente, PASQUALI, rileva che, effettivamente, se si fanno i calcoli come li ha fatti il Consigliere Manganoni, senza tener conto del fatto che il mutuo viene fatto per la durata di anni 30, si hanno in, apparenza delle cifre astronomiche. È cosa notoria, egli dice, che il capitale, anche se prestato ad un basso tasso di interesse, si raddoppia relativamente in pochi anni. Quindi, bisogna tener presente che, nel presente caso, il mutuo è concesso per 30 anni. Per rendersene conto, egli dichiara, basta fare un ragionamento molto semplice: stipulando un mutuo di un miliardo e mezzo, al tasso 8,78%, fra interessi e rata di ammortamento, alla fine dei 30 anni si sono pagati integralmente gli interessi e si è estinto il mutuo, per cui, in fondo, l'8,78%, se può sembrare elevato riferito al solo saggio di interesse, per quanto non sia elevatissimo, comprende invece la percentuale di ammortamento; il prestito, anche se rimane sempre oneroso, è però adeguato al costo della moneta in Italia.

Non dimentichiamo, aggiunge ancora, che il mutuo, essendo stipulato per 30 anni, vi è un altro fattore che incide e cioè la svalutazione della moneta.

L'Assessore BIONAZ precisa che il tasso richiesto dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di Roma, se non è basso, non è però esagerato; riferisce che, in rapporto al costo del denaro in Italia, il mutuo risulta concesso a condizioni normali. Sottolinea che anche allo Stato stesso, che è in grado di dare le necessarie garanzie, il denaro viene a costare il 6,50%.

Accenna, in proposito, alla recente emissione di buoni del Tesoro, del valore nominale di L. 97,50, al tasso d'interesse del 5%, e pone in rilievo che, tenuto conto del fatto che il 0,50% corrisponde ai premi di sorteggio e calcolando le varie spese che lo State sostiene (provvigioni alle Banche, collocamento dei buoni del Tesoro, spese di propaganda) che ammontano a circa il 2% del capitale, praticamente, per lo Stato, ogni buono del Tesoro viene ad essere ridotto da 1000 a 900.

Accenna pure ai mutui fatti da altri Istituti, quale, ad esempio, l'IRI, che emette obbligazioni al 7,75% e dà il 0,50% per provvigioni alle Banche per il collocamento delle azioni, spese di pubblicità, ecc., per cui ogni azione viene a costare circa l'8%.

Cita pure, ad esempio, la Società Marzotto, rilevando che le azioni emesse da detta Società costano già all'atto della emissione, senza i premi, il 6,96%; per cui, tenendo conto delle spese per provvigioni alle Banche per il collocamento delle azioni, si arriva all'8%, il che corrisponde al tasso normale.

Rileva che sono pochi gli Stati, come la Svizzera e gli Stati Uniti, in cui sia possibile ottenere denaro a minor costo.

Informa che l'unico Istituto, oltre al Consorzio di Credito per opere pubbliche, di Roma, con il quale sarebbe stato conveniente addivenire alla contrattazione di un mutuo, è la Cassa Depositi e Prestiti, che forse concede prestiti ad un tasso inferiore, ma fa presente che la Cassa Depositi e Prestiti, con la quale la Giunta è entrata in trattative, in questo momento non si trova nella possibilità di concedere il mutuo dovendo già far fronte agli obblighi rilevanti che varie leggi (ad esempio la legge Tupini) le impongono.

Ritiene che possa costituire titolo di garanzia per il Consiglio regionale il sapere che il Consorzio di Credito per le opere pubbliche è l'Istituto che ha concesso mutui rilevantissimi alle Città di Milano e di Torino e recentemente anche alle Ferrovie dello Stato, i cui amministratori sono particolarmente oculati e competenti in campo finanziario; per cui, se essi hanno creduto opportuno di stipulare con il predetto Istituto il mutuo al quale si è accennato è perché essi hanno constatato che le condizioni poste erano accettabili e convenienti.

Conclude, dichiarando che è, quindi, con tutta tranquillità che la Giunta sottopone all'esame ed alla approvazione del Consiglio la proposta formulata nella relazione soprariportata, che, a suo parere, costituisce l'unica soluzione che si possa adottare per il finanziamento del vasto programma di opere pubbliche.

Le Conseiller Madame PERRUCHON veuve CHANOUX rappelle d'avoir déjà dit quelque chose dans la séance de la matinée au sujet de l'emprunt en question, qu'elle approuve pleinement, tout en remarquant, cependant, que, si la Région avait obtenu une répartition des impôts plus favorable, il n'aurait pas été nécessaire de faire un emprunt.

Il Consigliere MANGANONI fa la seguente dichiarazione di voto, a nome dei Consiglieri della sinistra

"Noi votiamo a favore di questo mutuo, anche se oneroso e se il relativo importo servirà per la maggior parte alla costruzione di strade di gran turismo.

Noi siamo favorevoli alla stipulazione di mutui perché i mutui danno la possibilità di finanziare l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, il che si concreta, in ultima analisi, in lavori per i disoccupati.

Rivolgiamo, però, invito alla Giunta affinché, o con le somme che la Regione deve ancora riscuotere dallo Stato o con il provento di altri mutui, dia al più presto inizio anche ai lavori di costruzione di strade delle colline e dei villaggi dei vari Comuni della Valle d'Aosta, strade che potranno avere, in un prosieguo di tempo, anche un interesse turistico".

Le Conseiller Madame PERRUCHON veuve CHANOUX, ayant constaté que dans le programme des travaux publics, qui seront financés moyennant l'emprunt, était comprise aussi la route Pont Suaz-Charvensod-Pila, demande si la Junte entend aussi se référer au tronçon de route encore en construction pour le raccordement routier de la zone de Pila.

Segue discussione in merito, alla quale prendono parte, oltre al Consigliere Signora PERRUCHON Vedova CHANOUX, il Consigliere MANGANONI, il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore BIONAZ, il quale precisa che il tronco di strada, al quale ha accennato il Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, non è compreso fra le opere che saranno finanziate con il mutuo, in quanto già incluso in altro programma di opere da finanziarsi ai sensi e con i benefici della Legge Tupini.

Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di votare a favore del mutuo proposto dalla Giunta, in quanto si riserva di chiedere l'accensione di altro mutuo per il finanziamento di altri lavori di pubblica utilità.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta formulata dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

premesso che la Regione intende risolvere in modo sollecito e definitivo il problema della viabilità principale in Valle di Aosta;

ritenuto che, a tale scopo, è stato elaborato e sarà attuato un vasto piano di lavori stradali straordinari, fra i quali sono compresi i lavori e le opere per il completamento della sistemazione e bitumatura degli ultimi tronchi delle seguenti strade: Pont St. Martin-Gressoney; Verrès-Champoluc; Châtillon-Breuil; Aymavilles-Cogne; Pont Suaz-Charvensod-Pila; La Palud-Planpincieux;

tenuto presente che la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori stradali straordinari di cui si tratta ammonta a complessive lire 1.300.000.000 circa;

considerato, inoltre, che la Regione intende provvedere alla costruzione di una centrale del latte in Aosta, con annesso piccolo caseificio e impianto di refrigerazione, nonché alla costruzione di altri caseifici con magazzini in altre località della Valle, con una spesa prevista di lire 200 milioni circa;

considerato che al finanziamento delle menzionate spese di carattere straordinario la Regione intende provvedere mediante la stipulazione di un mutuo passivo, a lunga scadenza, di lire 1.500.000.000 con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di Roma;

considerato che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche è disposto ad addivenire alla concessione di un mutuo di lire 1.676.000.000 in un pari capitale nominale di proprie obbligazioni 6% trentennali ed alle seguenti altre condizioni principali:

- saggio d'interesse del 6,75% in ragione di anno;

- ammortamento in 30 annualità costanti, da versarsi a rate bimestrali uguali non scontate;

- garanzia sulle quote dei tributi erariali attribuite alla Regione, a norma della legge 29 novembre 1955, n. 1179, con rilascio di delegazioni di pagamento su tali cespiti di entrata;

considerato che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche si è, altresì, dichiarato disposto a versare alla Regione, in luogo delle obbligazioni rappresentanti l'importo del mutuo, una somma in contanti pari al netto ricavo di un collocamento delle obbligazioni medesime al prezzo di lire 89,50 per ogni lire 100 di capitale nominale, salvo conguaglio di interessi in rapporto alla data di godimento delle obbligazioni, cosicchè il predetto importo nominale del mutuo di lire 1.676.000.000 consentirà un realizzo in contanti corrispondente al fabbisogno effettivo per la spesa da finanziare con l'assunzione del mutuo;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero ventotto);

Delibera

A) - di addivenire all'assunzione con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di un mutuo di lire 1.676.000.000 (un miliardo seicento settanta sei milioni), con la destinazione indicata nelle premesse, e di approvare le seguenti condizioni principali dell'operazione:

1) il mutuo sarà concesso dal detto Consorzio in un pari capitale nominale di proprie obbligazioni 6%. trentennali, in luogo delle quali sarà, peraltro, versata alla Regione una somma in contanti corrispondente al netto ricavo di un collocamento del suddetto capitale nominale di lire 1 miliardo 676.000.000 di obbligazioni, sulla base di un prezzo di 89,50% (salvo conguaglio di interessi in rapporto alla data di godimento delle obbligazioni);

2) la concessione del mutuo da parte dei Consorzio è subordinata a che la Regione sia in grado di addivenire alla stipulazione del relativo contratto - in base ad atto deliberativo debitamente approvato - entro il termine del 31 marzo 1956, essendo, in diversa ipotesi, in facoltà del Consorzio stesso di non far luogo al concretamento della operazione e restando stabilito che il controvalore in contanti, alle condizioni sopra specificate, delle obbligazioni rappresentanti l'importo del mutuo sarà calcolato alla data di stipulazione del contratto di mutuo, qualora questa abbia luogo prima dello scadere del termine come sopra fissato, ed alla suddetta data del 31 marzo 1956, nella eventualità che essa non potesse aver luogo entro tale termine ed il Consorzio fosse disposto ad effettuare ugualmente l'operazione, nell'un caso e nell'altro con bonifico a favore della Regione sull'ammontare del detto controvalore - fino alla data della effettiva erogazione, che avrà luogo allorché il contratto di mutuo sarà perfezionato con gli adempimenti di legge - di un interesse di conto corrente in misura pari a quella dell'interesse che, nello stesso periodo, sarà corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto corrente ordinario del Consorzio medesimo;

3) il saggio d'interesse del mutuo di lire 1.676.000.000 viene stabilito in misura del 6,75%, in ragione di anno, ed il mutuo stesso sarà ammortizzato - con decorrenza coeva a quella del godimento delle obbligazioni - mediante 30 annualità costanti di lire 131.686.932 ciascuna, comprensiva di una quota di capitale e dell'interesse scalare al suddetto saggio del 6,75%, da corrispondersi in bimestralità uguali, non scontate, di lire 21.947.822 ciascuna, pagabili entro il giorno 22 dei mesi pari;

4) il pagamento delle suddette annualità di ammortamento e di interessi del mutuo sarà garantito sulle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, per il che la Regione assume verso l'Istituto mutuante i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare pro solvendo e non pro soluto a favore del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, per tutta la durata del mutuo, una quota annua di lire 131.686.932 sui proventi dei detti cespiti di entrata, pari all'ammontare della annualità di ammortamento ed interessi dovuta per il servizio del mutuo, come al precedente paragrafo 3);

b) di dare in carico al Tesoriere regionale - a valere sui versamenti mensili da effettuarsi alla Regione dalla Intendenza di Finanza di Aosta, giusta il disposto dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1955, numero 1179 -, il pagamento all'Istituto mutuante, e per esso alla Filiale di Aosta della Banca d'Italia, delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento ed interessi del mutuo e di emettere a tal fine una serie di delegazioni di pagamento sui cespiti vincolati corrispondenti al periodo di ammortamento del mutuo e contenenti la specificazione delle dette rate bimestrali e delle relative scadenze;

c) di far accettare da ciascun Tesoriere regionale le delegazioni di cui al precedente paragrafo b) afferenti il periodo della rispettiva gestione, con obbligo di pagare direttamente all'Istituto mutuante le rate bimestrali specificate nelle delegazioni medesime, con la clausola del non riscosso per riscosso;

d) di stipulare con il Tesoriere regionale una convenzione aggiuntiva al vigente contratto generale di tesoreria per l'assunzione, da parte di esso Tesoriere, degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi b) e c), e di inserire specificatamente tali obblighi in ogni futuro contratto generale di tesoreria, che la Regione stipulerà entro il periodo di ammortamento del mutuo;

e) di provvedere a tutto quanto altro possa occorrere perché la quota dei tributi erariali attribuiti alla Regione, come sopra delegata a favore dell'Istituto mutuante, sia dal Tesoriere regionale puntualmente ed integralmente corrisposta all'Istituto stesso, con diritto di prelazione erga omnes, restando peraltro espressamente inteso che, qualora il Tesoriere regionale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente la Regione, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte dell'Istituto mutuante;

f) di garantire su altri idonei cespiti, da accettarsi dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, quanto a questo dovuto, qualora si manifestasse la impossibilità o la insufficienza della garanzia sui cespiti delegati, in qualunque momento e per qualsiasi circostanza, non esclusa la riduzione o cessazione che, di fatto o di diritto, avvenga dei cespiti stessi;

5) nel caso di mancato pagamento, anche, parziale, per qualunque causa, compresa quella di forza maggiore, delle rate di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite, saranno dovuti dalla Regione allo Istituto mutuante, oltre le rate scadute, anche gli interessi di mora nella misura del 9% annuo;

6) l'inadempienza da parte della Regione a qualsiasi obbligo derivante dal contratto di mutuo determinerà la risoluzione espressa di quest'ultimo a danno della Regione medesima, con la conseguenza che l'Istituto mutuante, - in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza costituita dal mancato pagamento delle bimestralità di ammortamento alle scadenze stabilite, e dopo un preavviso di 60 giorni, nel caso di inadempienza di altra natura -, potrà reclamare il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito aumentato delle somme dovute nell'eventualità del riscatto anticipato come precisato nel successivo paragrafo 7), il tutto con gli interessi moratori fino alla data del soddisfacimento e con risarcimento di danni e spese;

7) è riservata alla Regione la facoltà di procedere al riscatto anticipato del mutuo, al termine di ciascun anno intero di ammortamento del mutuo stesso, mediante corresponsione in contanti del residuo debito alla data del riscatto, aumentato di un premio dell'1%.

Nel caso che intendesse effettuare il riscatto, la Regione dovrà farne richiesta scritta all'Istituto mutuante con sei mesi almeno di preavviso e, non oltre il novantesimo giorno precedente la data di effetto del riscatto stesso, dovrà versare la somma dovuta, come al comma precedente, nel conto corrente ordinario di esso Istituto mutuante presso la Banca d'Italia, Sede di Roma, sulla quale somma verrà liquidato alla Regione, per il periodo riflettente l'anticipato versamento, un interesse in misura pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto corrente predetto;

8) le spese notarili inerenti al contratto di mutuo, successive e dipendenti, nonché quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi all'Istituto mutuante e per le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Regione;

9) qualora una imposta, tassa o aggravio qualsiasi venisse a colpire l'Istituto mutuante, comunque e sotto qualunque forma, in dipendenza dei rapporti inerenti e conseguenti all'operazione di cui trattasi, la Regione provvederà ad effettuargliene l'immediato rimborso, per tutta la durata dell'onere stesso, e senza obbligo di esso Consorzio di contestarne la legittimità;

B) - di dare espresso mandato al Signor Presidente della Giunta regionale, Avv. Dr. Vittorino Bondaz, di stipulare con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche il relativo contratto di mutuo, con facoltà di convenire tutte le altre condizioni necessarie al concretamento della operazione, ferme in ogni caso quelle, come sopra deliberato, concernenti l'ammontare, il limite massimo del tasso di interesse, la garanzia e la durata del mutuo;

C) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successiva deliberazione di esecuzione ai fini della stipulazione del mutuo passivo di cui alle premesse.

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