Oggetto del Consiglio n. 163 del 9 novembre 1955 - Verbale
OGGETTO N. 163/55 - SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO ELETTRICO BUTHIER (CEB) DI DERIVAZIONE DI ACQUE DEL TORRENTE BUTHIER E AFFLUENTI PER USI IDROELETTRICI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, richiama la precedente deliberazione consiliare n. 151 in data 7 ottobre 1955, con la quale il Consiglio deliberava di rinviare alla successiva adunanza consiliare ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier (CEB) di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente del Buthier ed affluenti, per produzione di energia elettrica, in attesa che la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità esaminasse lo schema di disciplinare di subconcessione e formulasse eventuali proposte da sottoporre all'esame e alle decisioni del Consiglio.
Riferisce, quindi, in merito alla seguente relazione concernente alcune modificazioni e aggiunte che la Commissione consiliare per le acque e l'elettricità, dopo approfondito esame della questione, suggerisce di apportare al disciplinare di subconcessione già trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza delli 7 ottobre 1955:
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Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 7 ottobre u. s., ha deciso di rinviare a successiva adunanza ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier (CEB) di derivare ed utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier ed affluenti, per produzione di energia elettrica, in attesa che la Commissione consiliare per le acque e l'elettricità esaminasse lo schema di disciplinare di subconcessione, formulando eventuali proposte in merito.
La Commissione consiliare, dopo aver esaminato, nelle adunanze del 19 e 27 ottobre u. s., lo schema di disciplinare di sub-concessione, ha stabilito di proporre:
1) L'inserimento nell'articolo 9 del disciplinare della seguente clausola (in calce alla pagina 13 della copia di disciplinare già inviata ai Signori Consiglieri): "Per le future necessità di irrigazione e di servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti, la Regione potrà esigere dal Consorzio quei quantitativi di acqua che fossero all'uopo indispensabili, concordando con il Consorzio stesso i luoghi più adatti di presa ed i mezzi per una razionale erogazione.
Alle relative istruttorie e proposte provvederà l'Ufficio regionale delle acque.
Gli eventuali contrasti tra la Regione e il Consorzio verranno risolti da un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dai primi due, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta".
2) L'inserimento nell'articolo 9 del disciplinare della seguente clausola (in calce alla pagina 13 della copia di disciplinare già inviata ai Signori Consiglieri): "Per tutte le controversie comunque concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, ove ne venga fatta richiesta da uno o più proprietari interessali, il Consorzio si impegna, per sé e per le dipendenti Imprese, ad accettare il giudizio, secondo equità, di un'apposita Commissione di tre membri, di cui uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, l'altro dalla Giunta regionale ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta".
3) Modifica del secondo comma dell'articolo 9 del disciplinare e del successivo articolo 17:
A) Art. 9 - comma 2° - anziché "In particolare, per quanto riguarda le strade regionali..." mettere: "In particolare, per quanto riguarda le strade della Regione....".
B) Art. 17 - (ultima parte) - anziché "... nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari, sia statali che regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche" mettere: "... .nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari, presenti e future, statali e regionali, in materia di acque ed impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica".
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L'Assessore VESAN comunica che, in relazione a quanto disposto dal Consiglio nella precedente adunanza del 7 ottobre ultimo scorso (oggetto numero 151), la Commissione consiliare per le acque pubbliche e l'elettricità ha esaminato e vagliato, nelle sedute del 19 e 27-10 u. s., le disposizioni e clausole dei singoli articoli del disciplinare di subconcessione al Consorzio Elettrico Buthier (CEB) di derivazione di acque del torrente Buthier ed affluenti per usi idroelettrici.
Informa che l'attenzione della Commissione consiliare si è essenzialmente soffermata sui tre punti che sono stati prospettati e discussi nella menzionata adunanza consiliare del 7-10-1955 e, precisamente:
a) sulla questione relativa alla riserva di acque per le future necessità irrigue e dei servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti;
b) sulla questione delle controversie concernenti l'occupazione temporanea e permanente di immobili;
c) sulla questione dei sovracanoni annui spettanti ai Comuni rivieraschi e alla Regione.
Riferisce, quindi, sui singoli menzionati tre punti, rilevando che, per quanto riguarda la riserva di acque per le future necessità irrigue e servizi pubblici delle zone interessate, la Commissione consiliare propone di inserire all'articolo 9 del disciplinare, dopo il comma "il Consorzio non potrà derivare ed utilizzare nelle proprie centrali le acque.... ovvero non abbia definito gli accordi del caso con i relativi proprietari", le seguenti clausole:
"Per le future necessità di irrigazione e di servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti, la Regione potrà esigere dal Consorzio quei quantitativi di acqua che fossero all'uopo indispensabili, concordando con il Consorzio stesso i luoghi più adatti di presa ed i mezzi per una razionale erogazione.
Alle relative istruttorie e proposte provvederà l'Ufficio regionale delle Acque.
Gli eventuali contrasti tra la Regione e il Consorzio verranno risolti da un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dai primi due, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta".
Per quanto si riferisce alle controversie concernenti l'occupazione temporanea e permanente di immobili (espropri), precisa che la Commissione consiliare propone di inserire, in calce alle clausole soprariportate, la seguente clausola aggiuntiva:
"Per tutte le controversie comunque concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, ove ne venga fatta richiesta da uno o più proprietari interessati, il Consorzio si impegna, per sé e per le dipendenti Imprese, ad accettare il giudizio, secondo equità, di una apposita Commissione di tre membri, di cui uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, l'altro dalla Giunta regionale e il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta".
Informa che la Commissione consiliare ritiene di rettificare la dizione "strade regionali", al comma 2° dell'art. 9 del disciplinare di subconcessione, per evitare il sorgere di eventuali contestazioni che potrebbero derivare da una diversa interpretazione della disposizione.
Rileva, infatti, che la voce "strade regionali" potrebbe essere riferita esclusivamente alle strade classificate regionali, mentre invece in tale dizione si dovrebbero intendere comprese tutte le strade esistenti nella Regione (strade regionali, consorziali, comunali, vicinali).
Fa presente che la Commissione consiliare propone per la suddetta ragione, che la frase "in particolare, per quanto riguarda le strade regionali..." sia rettificata come segue: "In particolare, per quanto riguarda le strade della Regione..."
Comunica che la Commissione consiliare propone, infine, che l'ultima parte dell'art. 17 "nonché di tutte altre norme legislative e regolamentari, sia statali che regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica", sia rettificata come segue: "...nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari presenti e future, statali e regionali, in materia di acque e impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica".
Precisa che nella espressione "presenti e future" devono intendersi comprese anche le norme regionali di integrazione e di attuazione delle vigenti disposizioni dello Stato in materia di acque pubbliche.
Rammenta che, nell'adunanza consiliare del 7-10-1955, era stata altresì prospettata, da alcuni Consiglieri, l'opportunità di apportare modificazioni all'art. 16 del disciplinare che statuisce circa i sovracanoni che devono essere corrisposti dalle Società idroelettriche a favore dei Comuni rivieraschi e della Regione.
Precisa che la Commissione consiliare non ha ritenuto opportuno formulare alcuna proposta di modifica del suddetto articolo, perché è del parere che la Regione non abbia la potestà di inserire nei disciplinari norme modificative delle disposizioni di legge vigenti in materia di acque pubbliche e, in particolare, dell'articolo 53 del T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, fino a che non abbia provveduto a emanare norme legislative regionali di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato in materia di acque pubbliche.
Conclude, proponendo al Consiglio di approvare le modificazioni che la Commissione consiliare per le acque e l'elettricità propone di apportare al disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni ai quali dovrà essere vincolata a favore del Consorzio elettrico Buthier (CEB) la subconcessione di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier ed affluenti per produzione di energia elettrica.
Il Consigliere BARONE, premesso che intende riferirsi al sopra menzionato primo punto, - cioè alla proposta formulata dalla Commissione consiliare in ordine all'articolo 9 ed alle future necessità dell'irrigazione e dei servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti -, propone che l'aggettivo "indispensabili" sia sostituito con l'aggettivo "necessari", perché mentre questo ultimo aggettivo ha un significato più concreto e più ampio, il primo non sintetizza esattamente quanto si intende statuire con la clausola stessa e si presta ad una duplice interpretazione, che può essere più ristretta o più lata, a seconda che l'interpretazione sia data dal concedente o dal concessionario.
Il Consigliere CHABOD Renato osserva che la Commissione ha ritenuto più opportuno l'aggettivo "indispensabili", anziché l'aggettivo "necessari", in quanto si è preoccupata anche degli interessi del Consorzio.
Rileva che, d'altra parte, la frase "quei quantitativi di acqua che fossero all'uopo indispensabili" non può che riferirsi agli eventuali utenti, tanto più che la clausola proposta dalla Commissione inizia con le parole "per le future necessità di irrigazione e di servizi pubblici....".
Osserva che, essendosi già parlato delle future necessità, si è ritenuto che possa andare bene la frase proposta. Ritiene che l'aggettivo "indispensabili" sia consigliabile anche da un punto di vista linguistico, essendosi poco prima già usata la parola "necessità".
Informa che la Commissione, nello stilare la clausola di cui si tratta, si è preoccupata che la clausola stessa contenesse garanzie cautelative anche per il Consorzio, poiché da parte di qualche membro della Commissione era stato obiettato che senza tali garanzie gli utenti avrebbero anche potuto fare richieste esagerate. Sottolinea che, in effetti, gli utenti potrebbero, in determinati casi, contenere le loro richieste qualora, ad esempio, riparassero o rimodernassero le condutture, eliminando le perdite d'acqua per usufruire di maggiori quantitativi di acqua.
Rammenta che, nella adunanza del 7 ottobre 1955 u. s., erano stati sollevati dubbi sulla legittimità delle clausole proposte da alcuni Consiglieri e fa presente che, in sede di Commissione, è risultato che le modificazioni proposte non sono illegittime e non costituirebbero una novità e una particolare prerogativa della Valle d'Aosta, poiché si sono trovati due precedenti in materia di disciplinari di subconcessione già accordati in altre Regioni. Riferisce che tali precedenti consistono in clausole molto più sfavorevoli per la Ditta subconcessionaria della clausola in esame, che è improntata ad un senso di giustizia e di equità, tanto più se si tiene pure conto della clausola che prevede la possibilità di ricorrere ad una apposita Commissione arbitrale per la definizione delle controversie concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità.
Comunica che uno dei due precedenti richiamati stabilisce addirittura la riserva per l'Ente concedente, che in questo caso sarebbe la Regione, di poter chiedere, in qualsiasi momento, i quantitativi di acqua che ritiene necessari. Rileva che una tale clausola è indubbiamente eccessiva, mentre invece le clausole aggiuntive proposte dalla Commissione sono da ritenersi eque e moderate.
Dichiara che è giusto e doveroso tutelare le future necessità dell'irrigazione e dei servizi pubblici delle popolazioni abitanti nelle zone interessate dagli impianti, ma che è altrettanto giusto e doveroso contenere le richieste nei limiti strettamente necessari, anche perché il Consorzio elettrico del Buthier stipula un contratto con la Regione, assumendo determinati gravosi impegni.
Ritornando sulla proposta del Consigliere Barone, ribadisce di essere del parere, per ragioni sia di merito che di carattere linguistico, di mantenere l'aggettivo "indispensabili", per le ragioni illustrate.
Il Consigliere BARONE ammette che dal punto di vista linguistico l'aggettivo "indispensabili" suona meglio che l'aggettivo "necessari", perché all'inizio della clausola vi è già la parola "necessità". Insiste, però, ugualmente affinché la sua proposta sia accolta, perché ciò che conta è la sostanza. In quanto al fatto di stilare una clausola che tuteli anche il CEB, esprime parere che il CEB non abbia bisogno di essere tutelato, in quanto ha maggiori possibilità di difendersi che non il privato.
L'Assessore BIONAZ dichiara di condividere, quale membro della Commissione consiliare, il punto di vista del Consigliere Chabod Renato, tanto più che la questione è stata già studiata e ponderata attentamente in sede di Commissione. Propone, quindi, che il Consiglio approvi la clausola nel testo formulato dalla Commissione stessa.
Il Consigliere BARONE ripete di essere dell'avviso che la parola "indispensabili" debba essere sostituita con la parola "necessari", ma dichiara, però, che non intende irrigidirsi sulla sua proposta qualora non vi sia unanimità nel Consiglio sulla proposta stessa.
Le Conseiller FERREIN estime que, la question ayant été déjà tellement examinée par la Commission des eaux, ce ne soit pas le cas que le Conseil reprenne la discussion sur ce point. Il déclare d'être de l'avis que le Conseil pourrait concorder sur la conclusion de la Commission et passer tout de suite à la votation du disciplinaire dûment modifié selon les propositions de la Commission.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara che, quale membro della Commissione, approva le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione stessa. Precisa che è, però, contrario alla proposta formulata dal Consigliere Ferrein, perché è il Consiglio che approva le modificazioni al disciplinare e non già la Commissione, alla quale compete soltanto di formulare delle proposte di modificazioni.
Osserva, quindi, che ogni Consigliere ha libertà di esprimere il proprio pensiero sullo argomento, anche se il suo punto di vista non collina con quello della Commissione.
Le Conseiller Monsieur FERREIN exprime le doute de n'avoir pas été compris par le Conseiller Nicco a cause que peut-être il n'a pas été assez clair dans ses explications. Ceci dit, il admet que chaque Conseiller est libre d'exprimer sa pensée, mais il souligne que, personne ne demandant plus la parole au sujet des propositions faites par la Commission des eaux, il s'était permis de demander que le Conseil passât immédiatement à la votation du disciplinaire dûment rectifié.
Il Consigliere MANGANONI riferisce quanto segue:
"I Consiglieri di sinistra avevano richiesto, nella seduta del 7 ottobre, che la Commissione consiliare per le acque esprimesse il proprio parere sul disciplinare proposto per la subconcessione delle acque del torrente Buthier ed affluenti al Consorzio Elettrico del Buthier.
Detta Commissione ha proposto alcune aggiunte al disciplinare di subconcessione che valgono a tutelare, in maniera più ampia, sia i diritti irrigui anche futuri, sia la tutela della piccola proprietà, nonché gli interessi regionali.
Desidero precisare che le preoccupazioni dei Consiglieri di sinistra, di ottenere la più ampia tutela dei diritti irrigui e dei nostri agricoltori, non vuol significare una opposizione alla costruzione degli impianti idroelettrici, dai quali si dovrà ottenere non solo una cospicua fonte di introiti per la Regione e per i Comuni della Valle, ma anche una fonte di lavoro che valga ad eliminare la disoccupazione in Valle d'Aosta.
Anzi, a questo proposito, voglio raccomandare alla Giunta:
1°) che le istruttorie per le subconcessioni vengano accelerate in modo che le subconcessioni avvengano al più presto;
2°) che venga assicurato, da parte delle Società subconcessionarie, il pieno rispetto degli impegni fissati nei disciplinari ed in modo particolare l'osservanza delle disposizioni che tutelano i diritti dei nostri contadini, dei Comuni e della Regione;
3°) che venga studiata, quanto prima, la possibilità, - anche avvalendoci della legge 959 del 27 dicembre 1953, rimasta per ora allo stato di "un chiffon de papier" -, di una riduzione delle tariffe elettriche in Valle di Aosta".
L'Assessore VESAN, in risposta alle raccomandazioni formulate alla Giunta dal Consigliere Manganoni, precisa che, per quanto riguarda il secondo punto, non può esservi alcun dubbio, perché è precipuo dovere sia delle Società subconcessionarie che della Regione di rispettare e di fare rispettare tutte le clausole inserite nel disciplinare di subconcessione.
Per quanto riguarda la raccomandazione di studiare quanto prima la possibilità di una riduzione delle tariffe elettriche in Valle d'Aosta, rammenta di aver già detto, a suo tempo, che la Giunta si riserva di esaminare la questione in sede opportuna e nel momento più adatto.
L'Assessore BORDON dichiara che il primo disciplinare già aveva tenuto conto ampiamente, come era giusto, delle necessità ed anche degli interessi delle popolazioni che abitano nelle zone interessate dagli impianti del CEB.
Il Consigliere CHABOD Renato, premesso che è stato uno dei Consiglieri che hanno formulato rilievi in merito ad alcuni punti del disciplinare predisposto dall'Ufficio regionale Acque, intende chiarire che né lui né gli altri Consiglieri che hanno formulato osservazioni non hanno mai affermato che il disciplinare fosse pieno di pecche e che occorresse quindi rifarlo completamente. Precisa che essi avevano riconosciuto che il disciplinare era stato fatto bene, ma avevano sostenuto, però, che era "perfettibile" ed avevano proposto che vi si apportassero tre piccoli emendamenti o varianti, che, in sostanza, sono quelli proposti dalla Commissione consiliare.
Ciò premesso, comunica che intende formulare una raccomandazione alla Giunta e, cioè, che ad avvenuta approvazione della subconcessione delle acque del torrente Buthier ed affluenti al CEB, e ad avvenuto rilascio del disciplinare di subconcessione, la Giunta richiami l'attenzione dei Sindaci dei Comuni di Valpelline, Ollomont, Oyace e Bionaz sulla clausola inserita all'articolo 9 del disciplinare e che dà la possibilità ai proprietari interessati di ricorrere ad una Commissione arbitrale per la definizione di tutte le controversie concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità.
Rileva l'opportunità che sia fatto presente ai Sindaci dei predetti Comuni che, nell'approvare la clausola di cui si tratta, il Consiglio non ha inteso trasformarsi in legislatore ed impedire ai cittadini di seguire la via giudiziaria per la definizione delle loro vertenze con il CEB, ma si è particolarmente preoccupato degli interessi dei piccoli proprietari che si troverebbero certamente in difficoltà, anche di ordine finanziario, per affrontare cause che potrebbero trascinarsi per lungo tempo.
Ritiene che, in definitiva, la Commissione arbitrale sia bene accetta anche al CEB, che, come i proprietari, ha interesse a definire sollecitamente eventuali controversie con i proprietari stessi.
Osserva, in proposito, che nella clausola si fa obbligo al Consorzio di impegnarsi, per sè e per le dipendenti Imprese, di accettare il giudizio secondo equità della Commissione arbitrale. Rileva che, in genere, sono le Imprese appaltatrici dei lavori, e non il CEB, che danno motivo al sorgere di controversie per il loro modo di agire.
I Consiglieri NICCO Giulio e MANGANONI Claudio dichiarano di concordare su quanto espresso dal Consigliere Chabod Renato e ne ribadiscono le dichiarazioni, chiarendo il loro punto di vista.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare sui tre emendamenti aggiuntivi e sostitutivi proposti dalla Commissione consiliare, prima di procedere alla votazione del disciplinare di subconcessione modificato e completato con l'inserimento degli emendamenti stessi.
Procedutosi, quindi, a tre distinte votazioni, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentuno), ha approvato i tre emendamenti proposti dalla Commissione consiliare.
Il Presidente, PAREYSON, pone quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta di approvare la subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier delle acque del torrente Buthier ed affluenti, per produzione di energia elettrica, alle condizioni stabilite nel disciplinare completato con l'inserimento dei sopramenzionati emendamenti aggiuntivi e modificativi proposti dalla Commissione consiliare.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 4, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentuno);
Delibera
1) di approvare la subconcessione al Consorzio Elettrico del Buthier, con sede a Torino (Via Pietro Micca, n. 21), avente causa dalla Società Nazionale Cogne, di derivare e di utilizzare le acque del bacino del torrente Buthier e affluenti, per produzione di energia elettrica, in conformità del progetto a firma Ingg. Mario Brunetti ed Aniceto Rebaudi, allegato alla domanda del Consorzio 7 aprile 1953, modificativo ed aggiornativo del progetto allegato alle domande 13-2-1948 e 15 marzo 1949 della sua dante causa Società Nazionale Cogne, alle condizioni del disciplinare sotto riportato;
2) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad emanare il Decreto di subconcessione, previa sottoscrizione, da parte del Consorzio Elettrico del Buthier, del disciplinare di subconcessione;
3) di non accogliere le modifiche al disciplinare richieste dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in ordine alle seguenti clausole dell'articolo 9 del disciplinare stesso, le quali dovranno, perciò, restare immutate:
a) i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui aventi le prese a valle degli impianti del Consorzio, così da consentire che i canali possano sempre usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia comunque in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati;
b) nell'interesse del buon regime delle acque della Dora Baltea, a Valle della confluenza del torrente Buthier, ed in particolare nell'interesse dei Canali Demaniali Cavour, è in potestà dell'Amministrazione subconcedente imporre al Consorzio Elettrico del Buthier la costruzione di eventuali bacini di compenso, qualora ne ravvisasse la necessità, in relazione all'esercizio del serbatoio di Place Moulin;
4) di non concedere al Consorzio Elettrico del Buthier la dispensa dal pagamento del canone afferente alla maggior potenza nominale producibile dagli impianti, in relazione all'invaso di Place Moulin;
5) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo Decreto, alla reiezione dell'istanza 13 febbraio 1948 della Società Nazionale Cogne, per la parte relativa al quinto impianto, tra Aymavilles e St. Marcel, previsto dal progetto allegato alla domanda, avente presa dalla Dora Baltea, ad Aymavilles, e successiva presa sussidiaria dal Buthier, allo scarico della esistente centrale di Signayes, in quanto detto impianto risulta incompatibile con la derivazione idroelettrica "Aymavilles-St. Marcel" assentita alla Società Snia Viscosa con Decreto interministeriale 25 agosto 1944 n. 1894;
6) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo Decreto, alla reiezione delle domande 19 dicembre 1947 - 15 marzo 1949 della Società Edison concorrenti con quelle del Consorzio Elettrico del Buthier;
7) di ordinare ed accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 48.019.805 dovuta per i canoni arretrati afferenti alla potenza nominale media prodotta dall'impianto di Signayes, per il periodo 28 novembre 1951 - 27 novembre 1955, tenendo conto dei versamenti già fatti, per lo stesso scopo, a seguito dell'autorizzazione provvisoria ai lavori rilasciata per l'impianto con il Decreto 14-1-1954, n. 15 del Presidente della Giunta regionale;
b) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di L. 23.711.815, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, tenendo conto del versamento cauzionale di lire 20.000.000 già effettuato in seguito alla autorizzazione provvisoria di cui sopra è cenno;
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di L. 1.185.591, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della Legge 21 gennaio 1949 n. 8, tenendo conto del versamento di lire 476.879,00 già versato a tale scopo;
d) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque della Regione, della somma di lire 500.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe derivanti dalla subconcessione.
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DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI ALLE QUALI DOVRÀ ESSERE VINCOLATA A FAVORE DEL CONSORZIO ELETTRICO BUTHIER (C.E.B.) LA SUBCONCESSIONE DI DERIVARE ED UTILIZZARE LE ACQUE DEL BACINO DEL TORRENTE BUTHIER ED AFFLUENTI CHIESTA DALLA SUA DANTE CAUSA, SOCIETÀ NAZIONALE COGNE, CON ISTANZA 13 FEBBRAIO 1948 E 15 MARZO 1949.
Art. 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
A) Impianto di Valpelline.
L'acqua sarà derivata:
- dal serbatoio sul torrente Buthier della capacità di mc. 80x106, da costruire in località Place Moulin di Bionaz, con immissione nel medesimo delle acque degli affluenti di sinistra Comba d'Arbières e Comba di Montagnaye;
- dagli affluenti di destra del Buthier: Gran Chamen, Vertzan, Crête Sèche;
- dal torrente Ollomont a By e dal suo affluente di sinistra Rio Acque Bianche.
La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 130 (lit/sec. tredicimila), risultando la quantità media complessiva di moduli 47,88 (litri/secondo quattromila settecento ottantotto) dei quali:
- medi moduli 37,59 (litri/secondo tremila settecentocinquantanove) da derivare dal serbatoio di Place Moulin;
- medi moduli 4,37 (litri/secondo quattrocento trentasette) da derivare complessivamente dagli affluenti di destra Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche;
- medi moduli 5,92 (litri/secondo cinquecento novanta due) da derivare complessivamente dal Torrente Ollomont e dal Rio Acque Bianche.
B) Impianto di Signayes
L'acqua sarà derivata:
- dal Torrente Buthier, subito a valle dello scarico della centrale di Valpelline;
- dal torrente Ollomont;
- dal torrente Artanavaz.
La complessiva quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 160 (lit./sec. sedicimila), risultando la quantità media complessiva di moduli 80,24 (litri/secondo ottomila ventiquattro) dei quali:
- medi moduli 57,09 (litri/secondo cinquemila settecentonove) da derivare dal torrente Buthier a Valpelline;
- medi moduli 4,25 (litri/secondo quattrocentoventicinque) da derivare dal torrente Ollomont;
- medi moduli 18,90 dal torrente Artanavaz.
Le quantità d'acqua sopra citate serviranno per produzione di energia elettrica nelle centrali di Valpelline e di Signayes.
Art. 2
DISLIVELLO DEI PELI D'ACQUA FRA LE PRESE E LE RESTITUZIONI
A) Impianto di Valpelline
Il dislivello determinato fra il pelo d'acqua del serbatoio di Place Moulin, alla quota di m. 1953,00, ed il pelo dell'acqua allo scarico della Centrale di Valpelline, alla quota di mt. 963,467, risulta di mt. 989,533.
B) Centrale di Signayes
Il dislivello fra il pelo normale d'acqua del bacino di compenso di Entrebin, alla quota mt. 951,644, e il pelo d'acqua allo scarico della Centrale, alla quota metri 600,787, risulta di metri 350,857.
Art. 3
DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE
A) Centrale di Valpelline
Il dislivello fra il baricentro del serbatoio di Place Moulin, alla quota 1913,61, ed il pelo d'acqua allo scarico della Centrale di Valpelline, alla quota mt. 963,467, risulta di mt. 950,224.
Di conseguenza, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di:
4.788 x 950,224 / = KW. 44.604,60
B) Centrale di Signayes
Il dislivello fra il ciglio dello sfioratore del bacino di compenso di Entrebin, alla quota 951,569, ed il pelo d'acqua sotto le turbine, alla quota 599,609, tenuto conto dell'altezza della lama sul ciglio dello stramazzo nel canale di scarico, risulta di mt. 351,96.
Di conseguenza, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di:
8.024 x 351,96 / 102 = KW. 27.687,52
Complessivamente, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è di KW. (44604,60 + 27.687,52) = KW. 72.292,12.
Art. 4
LUOGHI E MODI DI PRESA DELL'ACQUA
A) Impianto di Valpelline
Lo sbarramento delle acque del Torrente Buthier in località Place Moulin, di Bionaz, per la costituzione del previsto serbatoio di mc. 80 x 106, consisterà in una diga ad arco-gravità, in conglomerato cementizio, rivestita in moloni di pietra da taglio nel paramento a monte e con particolare confezionatura del calcestruzzo, sul paramento a valle, così da ricavarne un conglomerato non gelivo, alta sull'alveo metri 138,00, provvista di scaricatore di superficie, di alleggerimento e di fondo.
Le scariche di superficie, tali da consentire uno scarico d'acqua di mc./sec. 471,24, dovranno essere due, ubicate sulle opposte sponde destra e sinistra ed ognuna dovrà essere costituita da due paratoie a ventola con soglia a quota 1953, della luce di mt. 3,50 tracimabili per una altezza d'acqua al disotto di mt. 1,00 ed abbattibili per altezze d'acqua superiori, nonché da due soglie sfioranti di mt. 28 cadauna, tracimabili con una lama d'acqua di mt. 1,00 di altezza.
Lo scarico di alleggerimento, capace di smaltire una portata di mc./sec. 86 circa, sarà costituito da una galleria con soglia di imbocco a quota 1901, del diametro di mt. 2,40, lunga mt. 211,00, da innestarsi direttamente nella tubazione che raccorda le due paratoie che regolano lo scarico.
Lo scarico di fondo, capace di smaltire una portata massima fino a mc./sec. 128,00, sarà costituito da una galleria del diametro di mt. 2,40, lunga mt. 162,50, con soglia di imbocco a quota 1830, cui fa seguito una tubazione metallica del diametro di mt. 2,40, provvista di due paratoie a strisciamento in serie per la chiusura, posta in galleria ispezionabile sottopassante la diga in sponda destra.
Lo scarico profondo, per lo svuotamento del serbatoio fino a quota 1828, sarà costituito da tubazione metallica del diametro di mt. 0,80, con imbocco alla detta quota 1828, debitamente provvista di organi per l'apertura e la chiusura, costituiti da due saracinesche piane, collocate una a monte ed una a valle della diga.
Il prelevamento dell'acqua della diga sarà attuato mediante una galleria circolare in calcestruzzo armato, del diametro di mt. 2,40, lunga circa mt. 263, con imbocco a quota 1833,40, seguita da una breve tubazione annegata in calcestruzzo, dello stesso diametro di mt. 2,40, provvista di due paratoie a strisciamento in serie per la regolazione dell'acqua da erogare.
Gli sbarramenti degli affluenti di sinistra del Buthier - torrenti Arbières e Montagnaye -, per derivare le acque occorrenti per il riempimento del serbatoio di Place Moulin, saranno costituiti con traverse fisse in muratura, tracimabili, provviste di opportuna luce di scarico. Le acque derivate, mediante idonee bocche di presa, provviste di paratoie, verranno immesse in un canale collettore di gronda in galleria, a pelo libero, dello sviluppo di Km. 4.360, che le addurrà al serbatoio di Place Moulin.
Gli sbarramenti dei torrenti Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche, affluenti di destra del Buthier, saranno attuati nel tipo sopra descritto per le prese dai torrenti Arbières e Montagnaye.
L'immissione, nel canale derivatore, delle acque captate verrà poi effettuata a mezzo di pozzi verticali in roccia, rivestiti in conglomerato.
Lo sbarramento del Torrente Ollomont, a By, per la costituzione del previsto serbatoio giornaliero di 35.000 metri cubi, sarà attuato con una traversa tracimabile, in calcestruzzo, rivestita di moloni in pietra da taglio, avente piante curvilinee, dello sviluppo di mt. 53, con ciglio a quota 1987, così da consentire lo sfioro con una lama d'acqua di mt. 1,00 di altezza, della portata di piena di circa mc./sec. 110,00.
La traversa sarà provvista di scaricatore di fondo, della sezione di mt. 1,50 x 1,50, con soglia a quota 1976, regolabile mediante paratoia piana.
L'opera di presa del detto serbatoio giornaliero sarà attuata mediante galleria del diametro di mt. 1,80, lunga circa mt. 22,00, con soglia di imbocco a quota 1979, che farà capo ad una paratoia piana, manovrabile dall'alto di un pozzo di manovra verticale, cui seguirà il canale derivatore.
Lo sbarramento del Rio Acque Bianche dovrà essere formato da una traversa fissa in muratura, a piante rettilinee della lunghezza di mt. 9,00, con ciglio sfiorante a quota 1989, il cui sviluppo dovrà essere tale da consentire la tracimazione con una altezza d'acqua di mt. 1,50 circa, della portata di piena di circa mc/sec. 141,00.
La traversa dovrà essere provvista di una luce di scarico ubicata in sponda sinistra, della sezione di mt. 2,00 x 2,40, provvista di paratoia piana manovrabile a mano.
La presa sarà attuata in fregio alla sponda sinistra, con una luce di mt. 1,00 x 1,20 provvista di paratoia manovrabile a mano.
B) Impianto di Signayes, già eseguito.
Verrà mantenuta l'opera di sbarramento costruita sul torrente Buthier costituita da una traversa fissa in muratura, tracimabile, con ciglio sfiorante a quota 965,20, dello sviluppo di mt. 30, così da consentire lo sfioramento della portata di piena di mc/sec. 577, con un'altezza d'acqua di mt. 2,00.
Saranno pure mantenute le opere di presa costruite in sponda destra costituite da quattro luci di imbocco a battente, provviste di paratoie, per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore.
Lo sbarramento costruito sul torrente Ollomont, poco a monte dell'abitato di Valpelline, costituito da due pile e da un muro d'ala in sponda destra così da delimitare due luci, una di mt. 5,00x4,10 e l'altra di mt. 1,80x4,10, dovrà essere modificato risultando che tali luci non sono sufficienti a smaltire la portata di massima piena, prevista in mc sec. 241 circa.
Sarà, invece, mantenuta integra la relativa opera di presa dal torrente in sponda destra, costituita da due luci a battente ognuna di mt. 1,50x0,95, con soglia a quota 972,38, provviste di paratoia per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore.
Nessuna modifica è pure da apportare allo sbarramento costruito sul torrente Artanavaz, in località Condemine, costituito da una traversa in muratura lunga mt. 18, tracimabile, con ciglio a quota 969, essendo sufficiente a consentire, con una altezza d'acqua sfiorante di mt. 2,50, lo smaltimento della portata di piena prevista di mc/sec. 329.
Anche l'opera di presa dal torrente, in sponda sinistra, costituita da due luci, ognuna di mt. 2,50x1,00, con soglia a quota 967,40, provviste di paratoie per la regolazione dell'acqua da immettere nel canale derivatore, dovrà essere mantenuta nelle condizioni attuali.
Tutte le opere sopra descritte dovranno essere eseguite in conformità dei progetti a firma Ingg. Mario Brunetti e Aniceto Rebaudi, riguardanti gli impianti di Valpelline e di Signayes, bollati rispettivamente in data 31-3-1953 e 8-4-1953 facenti parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 10, e che saranno riconosciute ammissibili.
Per quanto riguarda la costruzione della diga di sbarramento di Place Moulin, la Società subconcessionaria dovrà presentare all'Amministrazione, subconcedente apposito dettagliato progetto, redatto in conformità delle norme di cui al Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con R. D. 1-10-1931 n. 1370.
I lavori di costruzione della diga non potranno essere iniziati, in nessun caso, sino a quando non sarà approvato, a termini dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, il relativo progetto esecutivo da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., preliminarmente istruito dal Servizio Dighe, e non sarà stata rilasciata dall'Amministrazione subconcedente l'autorizzazione al loro inizio, a termini dell'articolo 7 del Regolamento menzionato, dopo l'accettazione da parte della Ditta subconcessionaria del foglio di condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del più volte citato Regolamento.
Art. 5
REGOLAZIONE DELLE PORTATE
Affinché le portate di subconcessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, fin dalle loro origini, quantitativi d'acqua maggiori di quelli subconcessi, la Ditta subconcessionaria resta obbligata:
a) per quanto riguarda l'impianto di Valpelline:
a presentare, con il progetto esecutivo, i disegni particolareggiati, - corredati dai relativi calcoli - delle opere per la regolazione delle portate massime, da costruire subito a valle delle prese, nei singoli corsi d'acqua interessati dall'impianto;
b) per quanto riguarda l'impianto di Signayes, già attuato:
a conservare:
- lo sfioratore di mt. 40 di lunghezza, costruito in sponda sinistra del canale principale di derivazione derivato dal Buthier alla presa di Valpelline;
- i due sfioratori, rispettivamente di mt. 9,70 e mt. 8,00, costruiti frontalmente l'uno all'altro sul canale moderatore susseguente alla presa del torrente Ollomont, a Valpelline;
- i due sfioratori di mt. 6 cadauno, costruiti frontalmente l'uno all'altro sul ponte canale di attraversamento del torrente Artanavaz.
L'Amministrazione subconcedente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento, sia in sede di costruzione delle opere, sia in sede di esercizio, quelle ulteriori previdenze e quei dispositivi tecnici che riterrà necessario siano attuati, a suo insindacabile giudizio, al fine di modulare le portate entro i limiti massimi di subconcessione.
Art. 6
CANALI DI CARICO
A) Impianto di Valpelline
Il Canale di carico dell'impianto che deriva dalla diga di Place Moulin sarà costituito da una galleria di derivazione, in pressione, avente inizio subito allo sbocco della tubazione, immediatamente a valle della camera di manovra che regola la portata da erogare dal serbatoio. Il canale, dello sviluppo di circa 14,100 metri, svolgentesi in sponda destra del torrente Buthier, avrà sezione circolare del diametro interno di mt. 2,40 ed andrà a far capo al pozzo di oscillazione, sito alla progressiva 14,100, costituito da una camera verticale cilindrica di mt. 5,00 di diametro, fra le quote 1790,31 e 1961, da una camera di compenso inferiore circolare di mt. 4,00 di diametro, con asse a quota 1798, lunga circa mt. 60 e da una camera superiore di equilibrio a sezione rettangola di mt. 4,00x4,00, lunga mt. 80,00, con platea a quota 1955. In questa camera verranno anche a sboccare le acque derivate dal torrente Ollomont.
Il canale secondario, che addurrà al serbatoio di Place Moulin le acque dei torrenti Arbières e Montagnaye, sarà costituito da una galleria a pelo libero di mt. 4.360 di sviluppo, a sezione trapezia, rivestita, o meno, di calcestruzzo, a seconda della natura della roccia.
I canali sussidiari, che addurranno le acque dei torrenti Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche al canale derivatore principale proveniente da Place Moulin, saranno costituiti da canali in galleria, facenti capo a dei pozzi verticali in roccia, lungo i quali le acque derivate discenderanno nel canale derivatore.
Il canale adduttore delle acque derivate dal torrente By di Ollomont e dal Rio Acque Bianche al pozzo di oscillazione, sarà costituito da una galleria a pelo libero di mt. 5490 di sviluppo, a sezione trapezia rivestita o meno di calcestruzzo, a seconda della natura della roccia.
B) Impianto di Signayes già eseguito.
Il canale di derivazione dal Buthier verrà mantenuto nella sua attuale forma di esecuzione, avente l'inizio subito a valle del canale moderatore, susseguente alle opere di presa dal torrente Buthier a Valpelline, e svolgentesi poi a pelo libero in sponda destra, parte all'aperto, parte in galleria, con sezioni variabili, per uno sviluppo complessivo di circa Km. 11,200.
Il Canale sussidiario di derivazione dal torrente Ollomont sarà esso pure mantenuto così come è costituito e, cioè, da un tratto di canale in funzione di canale moderatore, provvisto di sfioratore in sponda destra, dal quale le acque cadono nel canale derivatore vero e proprio che, dopo breve per. corso, le adduce ad un pozzo verticale che le immette nel canale principale derivato dal Buthier.
Analogamente, sarà mantenuto nelle condizioni attuali il canale sussidiario derivato dal torrente Artavanaz, costituito da un tratto di galleria, poi da un ponte canale, attraversante l'Artavanaz, chiuso al suo termine da uno stramazzo, dal quale le acque cadono in un altro tratto di canale in galleria, che le porta al canale principale di derivazione.
Tutti i canali sopra descritti, afferenti l'impianto di Valpelline,. saranno costruiti in conformità del progetto, bollato in data 31 marzo 1953 a firma Ingg. Mario Brunetti e Aniceto Rebaudi, allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili con il progetto esecutivo.
Analogamente, tutti i canali sopra descritti, afferenti all'impianto di Signayes, dovranno essere mantenuti con le modalità con cui sono stati costruiti, quali risultano dal progetto, bollato in data 8-4-1953, a firma dei citati Ingegneri, salvo le varianti che potranno essere riconosciute necessarie in sede di esercizio dell'impianto stesso e da sottoporre ad eventuale breve istruttoria.
Art. 7
LUOGHI E MODALITÀ DEI CANALI DI SCARICO
Impianto di Valpelline
Le acque utilizzate nella centrale all'aperto di Valpelline verranno scaricate nel canale di carico dell'impianto di Signayes. Subito a valle di tale scarico, mediante un sifone auto innescante, posto sul canale, avente lo scopo di regolare il livello delle acque nel canale stesso, verranno scaricate nel torrente Buthier, mediante un canale in galleria artificiale, di mt. 200 di lunghezza, le acque eccedenti il suddetto livello.
Impianto di Signayes
Le acque eccedenti la capacità del bacino di compenso o bacino di carico della Centrale di Signayes continueranno ad essere scaricate secondo le modalità attuali e, cioè, dopo sfiorate dallo sfioratore di superficie del bacino, andranno a far capo, mediante due canali simmetrici, ad una camera costituente la camera di carico della condotta vera e propria di scarico, costituita da una tubazione dello sviluppo di mt. 913, di diametro variabile da mm. 1100 a mm. 1500 capace di convogliare al Buthier la portata max di mc/sec. 16.
Lo scarico delle acque utilizzate dalla centrale in caverna di Signayes continueranno ad essere restituite nel torrente Buthier, mediante un canale in galleria, a sezione trapezia, con sovrastante calotta, dello sviluppo di circa mt. 1078, provvisto pressoché allo sbocco di uno stramazzo di mt. 10 di larghezza per la misura della portata.
Il canale di scarico dell'impianto di Valpelline, di cui sopra, dovrà essere eseguito secondo le modalità risultanti dal progetto, bollato in data 31-3-1953, a firma Ingg. Brunetti e Rebaudi, allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
I canali di scarico dell'impianto di Signayes dovranno essere mantenuti con le modalità sopra descritte, risultanti dal progetto, bollato in data 8-4-1753, a firma dei citati Ingegneri, facente parte anche esso del presente disciplinare.
Art. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta obbligato, nell'interesse della incolumità delle persone e degli animali, a recingere con idonee opere protettive i propri canali scorrenti all'aperto, particolarmente laddove questi interessano abitati, strade, pascoli, terreni acclivi e terreni coltivi.
Le opere dovranno, in genere, consistere:
- nella recinzione delle sponde del Canale con almeno un doppio ordine di corde di ferro ben tesate, portate da paletti in cemento o in ferro, alti non meno di mt. 0,70 sul piano di campagna, saldamente infissi nel terreno al confine della proprietà;
- nella costituzione a tergo della suddetta recinzione, verso il canale, di una siepe continua di piante sempre verdi, formante una cortina di spessore non inferiore a mt. 0,50;
- nella protezione delle testate dei ponticelli gettati attraverso i canali, per il pedaggio degli uomini e degli animali e per il transito in genere, con opportuni risvolti dei muri di sponda dei detti ponticelli, ovvero con parapetti in ferro o altri mezzi idonei.
Cura particolare dovrà essere posta nella infissione dei paletti di recinzione sopra indicati, quando si debbano piazzare direttamente sui muri di sponda dei canali, disponendo che siano ancorati con sufficiente stabilità e sicurezza.
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta pure obbligato a non attuare improvvisi scarichi con la manovra delle paratoie alle opere di presa e alle opere di scarico degli impianti, onde non determinare pregiudizio alla pubblica incolumità ed agli utenti sottostanti.
Qualora le manovre si rendessero necessarie per inderogabili necessità, il Consorzio del Buthier dovrà provvedere a darne immediata preventiva comunicazione almeno 24 ore prima all'Ufficio Acque della Regione, ai Comuni, ai Comandi dei Carabinieri delle zone a valle degli scarichi e dovrà, in ogni caso, graduare il deflusso delle discariche in modo da attuare un lento, progressivo aumento del livello dei corsi di acqua interessati dalle discariche stesse, cosicché, da tale progressivo aumento, chiunque si trovasse nella zona possa rendersi conto del pericolo incombente.
A tale riguardo, il Consorzio dovrà provvedere anche a piazzare, in punti e località idonee, appositi cartelli fissi, ben visibili, ammonitori del pericolo delle discariche.
In ogni caso, il Consorzio resta responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dalle discariche stesse.
Qualora, a causa della costruzione degli impianti, venisse a determinarsi l'inaridimento parziale o totale di pozzi, sorgenti, fontanili, utilizzati a scopo irriguo, domestico, civico, è fatto obbligo al Consorzio del Buthier di provvedere a fornire la corrispondente quantità d'acqua andata perduta e, comunque, a soddisfare tutti gli usi suddetti in maniera non inferiore, per qualità, quantità e tempo, a quanto sempre soddisfatto.
Al riguardo, per quanto concerne il canale irriguo La Palluaz, in Comune di Gignod, che già irrigava circa 32 ettari di terreno con acque di sorgenti, attualmente ridotte nella loro portata, è fatto obbligo al Consorzio di provvedere, durante il periodo irriguo, alla fornitura dell'acqua necessaria per la irrigazione dei suddetti 32 ettari, nella misura minima di lit. sec. 1,5 per ettaro, con quelle modalità che riterrà di attuare in accordo con gli utenti e che dovranno risultare da un vero e proprio atto stipulato con gli utenti stessi, del quale dovrà essere depositata una copia autentica all'Ufficio Acque della Regione.
Il Consorzio Elettrico del Buthier resta pure obbligato a consentire al Consorzio Irriguo del Canale della Collina, a termine dell'art. 47 del T.U., l'uso delle proprie opere di presa e di derivazione dal torrente Artanavaz attinenti all'impianto di Signayes, al fine di attuare con tali acque la derivazione di acqua dal torrente Artavanaz chiesta dal suddetto Consorzio Irriguo con domanda presentata all'Amministrazione regionale e già debitamente istruita e il successivo prelievo dell'acqua stessa con opera il cui progetto dovrà essere approvato dell'Ufficio regionale Acque.
Art. 9
GARANZIE DA OSSERVARSI
Sono a carico del Consorzio Elettrico del Buthier tutte le spese per la manutenzione delle opere già eseguite, o che dovrà eseguire, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti, nonché la esecuzione e manutenzione di tutte le altre analoghe opere, di cui, in qualsiasi momento, si rilevasse la necessità, con facoltà all'Amministrazione regionale di stabilirne le modalità a tutela di pubblici interessi.
In particolare, per quanto riguarda le strade della Regione, in considerazione del notevole traffico che si svolgerà sulle stesse a causa dei lavori, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà concorrere nelle spese di manutenzione, per tutta la durata dei lavori stessi, prendendo in merito opportuni accordi con l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione.
Il Consorzio è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a termini dell'art. 45 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, a soddisfare i bisogni d'acqua di tutte le utenze irrigue, domestiche e civiche, i cui usi interferiscano con le utilizzazioni d'acqua per forza motrice operate o da operare da esso Consorzio.
Al riguardo, il Consorzio dovrà lasciar defluire a valle delle prese delle proprie derivazioni:
Durante il periodo irriguo:
- I quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, aventi le prese a valle delle prese degli impianti del Consorzio, così da consentire che i canali possano sempre usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civici, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia comunque in base a domande di subconcessione prodotte, sia in base agli usi sempre praticati.
Per assicurare il deflusso dei detti quantitativi, in corrispondenza delle relative prese, il Consorzio dovrà provvedere alla costruzione e manutenzione delle nuove opere occorrenti, qualora, a causa del diminuito livello delle acque nei corsi d'acqua interessati dalle derivazioni, dovuto ai prelievi d'acqua operati dal Consorzio, le opere attuali di presa risultino inadeguate o quanto meno più onerose che in passato.
Il Consorzio dovrà, poi, concorrere alla manutenzione di tali opere, in accordo con gli utenti, mediante opportune pattuizioni, le cui spese saranno a carico di esso Consorzio. La sistemazione o la costruzione di tali opere comprenderà, altresì, l'obbligo di munirle delle opere di sfioramento e di scarico, per consentire, senza loro danno, il deflusso a valle delle acque naturali di piena ovvero provenienti dalle discariche da esso Consorzio operate, come detto al precedente articolo 8, ed in quest'ultimo caso allo spurgo della opere di presa.
Durante tutto l'anno:
- I quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali irrigui di cui sopra.
Il Consorzio non potrà derivare ed utilizzare nelle proprie centrali le acque dei corsi d'acqua dove sono costituite le utenze di forza motrice riconosciute o da riconoscere, ovvero concesse, se prima non avrà provveduto, a termini del citato articolo 45, alla fornitura di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, ovvero non abbia definito gli accordi del caso con i relativi proprietari.
Per le future necessità di irrigazione e di servizi pubblici delle zone interessate dagli impianti, la Regione potrà esigere dal Consorzio quei quantitativi di acqua che fossero all'uopo "indispensabili", concordando con il Consorzio stesso i luoghi più adatti di presa ed i mezzi per una razionale erogazione.
Alle relative istruttorie e proposte provvederà l'Ufficio regionale delle acque.
Gli eventuali contrasti tra la Regione e il Consorzio verranno risolti da un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dai primi due, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Per tutte le controversie comunque concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, ove ne venga fatta richiesta da uno o più proprietari interessati, il Consorzio si impegna, per sé e per le dipendenti Imprese, ad accettare il giudizio, secondo equità, di una apposita Commissione di tre membri, di cui uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, l'altro dalla Giunta regionale ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.
A richiesta dell'Amministrazione subconcedente, il Consorzio resta pure impegnato, a termini dell'art. 2 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546, che stabilisce agevolazioni di ordine economico a favore della Valle d'Aosta, a fornire gratuitamente energia per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale, quando ciò non contrasti con le disposizioni di cui alla legge 27-12-1953 n. 959.
Nella esecuzione delle opere attinenti ai propri impianti, è fatto obbligo al Consorzio del Buthier di provvedere, prendendo in merito preventivi accordi con i Comuni interessati, alla sistemazione dei materiali di risulta, provenienti dai lavori di scavo o di gallerie, onde evitare che possano nuocere, con discariche inconsulte, all'estetica del paesaggio, determinare franamenti pericolosi per la pubblica incolumità e dannosi per le colture agricole ed ingombri dei terrenti.
L'Ufficio Acque della Regione disporrà, durante la costruzione della diga di Place Moulin, che un assistente, nominato d'accordo con il servizio Dighe e con spese a carico della Ditta subconcessionaria, rimanga, a termini dell'art. 11 del Regolamento 10-10-1931 n. 1370, sulla diga di ritenuta permanentemente sopraluogo per il controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive.
Nell'interesse del buon regime delle acque, a valle della confluenza nella Dora Baltea delle acque del torrente Buthier, ed in particolare nell'interesse dei canali Demaniali Cavour, è in potestà dell'Amministrazione subconcedente di imporre al Consorzio Elettrico del Buthier la costruzione di eventuali bacini di compenso, qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all'esercizio del serbatoio di Place Moulin.
Nell'interesse ittico e per assicurare l'acqua necessaria di lavatura della fogna di Valpelline, il Consorzio Elettrico del Buthier resta obbligato a lasciar defluire, in ogni tempo, a valle delle relative proprie prese, una portata non inferiore a lit/sec. 100 nel torrente Ollomont ed a lit/sec. 50 nel torrente Artanavaz.
Ai fini poi del ripopolamento ittico dei suddetti corsi d'acqua e dei relativi affluenti, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà provvedere a versare annualmente, dalla data del decreto di subconcessione, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, la somma di lire 700.000 (settecentomila).
Nell'interesse dell'Autorità Militare, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà:
- presentare al Comando Genio Territoriale di Torino i progetti degli impianti in triplice copia;
- non iniziare nessun lavoro attinente agli impianti ancora da costruire senza aver prima ricevuto il nulla osta dell'Autorità Militare;
- sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative, che, nell'ambito delle leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 e 1-6-1931 n. 886, e successive modifiche, l'Autorità Militare riterrà necessario di imporre, ai fini della difesa nazionale, con apposito disciplinare;
- assumere a proprio carico l'onere per la osservanza e la realizzazione delle clausole e condizioni di cui sopra.
Nell'interesse idrografico, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà provvedere, a propria cura e spese:
- ad installare un pluviografo in ogni centrale ed alle varie prese;
- ad installare n. 3 pluviometri totalizzatori in località da stabilirsi dall'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- alla installazione di tutti quegli apparecchi che saranno ritenuti necessari dall'Ufficio Idrografico predetto, in accordo con l'Ufficio regionale Acque, per il controllo delle portate derivate. I dati relativi dovranno essere trasmessi all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino.
Il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà, infine, provvedere a stabilire, a propria cura e spese, appositi caposaldi quotati, ai quali poter riferirsi, per gli eventuali riscontri, in corrispondenza delle singole prese dei canali derivatori, della diga di Place Moulin, della vasca di compenso o di carico di Entrebin e dei canali di scarico delle centrali.
Art. 10
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà:
A) presentare all'Amministrazione regionale della Valle di Aosta - Ufficio Acque - il progetto di consistenza dell'impianto con centrale a Signayes, con le varianti da apportare alla traversa di sbarramento sul torrente Ollomont, per renderne i relativi scarichi idonei a smaltire la portata di piena di mc./sec 241, entro mesi quattro dalla data di notifica dell'avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione degli impianti del Buthier.
B) Presentare come sopra, entro mesi otto dalla menzionata notifica del Decreto di subconcessione, il progetto esecutivo delle opere con centrale a Valpelline, che contempli anche i disegni ed i calcoli delle opere di modulazione delle portate, da eseguire nei singoli canali, derivatori, per limitare le portate a quelle massime di subconcessione e contempli le modifiche da apportare alla traversa di sbarramento sul Rio Acque Bianche, per consentire lo smaltimento della portata piena di mc/sec. 141.
C) Iniziare le espropriazioni entro mesi due dalla data di notifica del Decreto di cui alla lettera A) e condurle a termine entro mesi 12.
D) Iniziare, con idonea organizzazione, i lavori relativi all'impianto con centrale a Valpelline entro i termini di tempo, sotto indicati a fianco di ognuno di essi, a datare dalla data di notifica di cui alla lettera A), dando preavviso all'Ufficio Acque della Regione del giorno fissato per l'inizio:
- per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione delle acque del torrente By di Ollomont, del Rio Acque Bianche e della Centrale di Valpelline: mesi 5 (cinque);
- per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente Buthier a Place Moulin ed affluenti di destra: mesi 5 (cinque);
- per i lavori attinenti alle opere di presa e di derivazione delle acque della Comba di Montagnaye e della Comba di Arbières: mesi 10 (dieci).
E) Condurre a termine le opere ed attuare le derivazioni per i fini per i quali sono subconcesse entro anni 5 (cinque) dalla data di notifica di cui alla lettera A), distinguendosi i seguenti periodi di esecuzione:
1° periodo - Entro anni due dalla data suddetta di notificazione saranno eseguiti i lavori inerenti alle opere di presa e di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente By di Ollomont e del Rio Acque Bianche, e della Centrale di Valpelline, rimanendo fissata la quantità media di acqua utilizzabile, nella centrale di Valpelline, in moduli 5,92 e la potenza nominale in KW. 5.768,80 (salto mt. 993,953), sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 3.784.333, in ragione di Lire 656 per KW. nominale da corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile, dalla data fissata per la utilizzazione dei lavori del primo periodo.
2° periodo - Entro anni tre dalla suddetta data di notificazione, saranno eseguiti i lavori inerenti alle opere di presa e della galleria di derivazione ad acqua fluente delle acque del torrente Buthier, a Place Moulin, e degli affluenti di destra Gran Chamen, Vertzan e Crête Sèche, rimanendo fissata la quantità media d'acqua utilizzabile nella centrale di Valpelline, unitamente alle acque del primo periodo, in moduli 35,45 e la potenza nominale in KW. 30.408,20, sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 19.947.779, in ragione di lire 656 per KW. nominale da corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per la ultimazione dei lavori di questo secondo periodo.
3° periodo - Entro anni cinque dalla suddetta data di notificazione saranno completate tutte le restanti opere attinenti all'impianto di Valpelline, ossia il serbatoio di Place Moulin e le opere di presa e di derivazione dai torrenti Montagnaye e Arbières, restando fissata la quantità media d'acqua utilizzabile, unitamente alle portate realizzate con i lavori del primo e del secondo periodo, in moduli 47,88 e la potenza nominale media in KW. 44.604,6, sui quali sarà dovuto l'annuo canone di lire 29.260.618 in ragione di lire 656 per KW., da corrispondersi alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta di anno in anno, anticipatamente, con decorrenza improrogabile dalla data fissata per la ultimazione dei lavori del 3° periodo.
Qualora l'utilizzazione dell'acqua afferente ai singoli periodi avvenga prima della scadenza dei termini sopra fissati, il canone decorrerà dalla data di inizio delle utilizzazioni.
L'eventuale proroga di qualcuno dei termini dei vari periodi non costituisce proroga della data di decorrenza del pagamento dei canoni come sopra determinati.
Art. 11
COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Appena ultimati i lavori delle opere dei singoli periodi specificati nel precedente articolo, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà darne comunicazione all'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta, che ne effettuerà il collaudo provvisorio, agli effetti dell'inizio del relativo esercizio, salvo che non si rendano necessari maggiori lavori o modifiche a quelli eseguiti.
Ad ultimazione avvenuta di tutto il complesso degli impianti, l'Ufficio Acque predetto procederà al loro definitivo collaudo, fatta eccezione del collaudo della diga di Place Moulin, da disporre dalla competente sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed al quale dovrà essere chiamato ad intervenire anche l'Ufficio predetto.
Qualora dall'eseguito collaudo degli impianti non insorgano eccezioni in contrasto, il predetto Ufficio Acque potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio degli impianti, dandone atto nel relativo certificato.
Ove l'Ufficio Acque riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza di tale esecuzione, possa o meno attuarsi, in tutto o in parte, l'esercizio delle derivazioni.
Entro mesi due dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo definitivo, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare le acque subconcesse.
Art. 12
DURATA DELLA CONCESSIONE.
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dal 28 novembre 1951, data di entrata in servizio della centrale di Signayes.
Restano richiamate le disposizioni degli articoli 25 e 26 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775.
Con la emissione del Decreto di subconcessione cessa di avere valore l'autorizzazione provvisoria alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di Signayes rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 in data 14-1-1954.
Art. 13
CANONE
Oltre ai canoni arretrati precisati nel successivo articolo 14, da corrispondere per l'impianto di Signayes per il periodo dal 28 novembre 1951 (data della sua entrata in servizio) al 27 novembre 1955, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà corrispondere per detto impianto anticipatamente, di anno in anno, all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, con decorrenza dal 28 novembre 1955, il canone di lire 15.349.377 in ragione di lire 656 per KW. sulla potenza nominale media di KW. 23.398.44 che attualmente produce l'impianto in base alla portata media di moduli 67.81 ed al salto di mt. 351,96.
Questo canone rimarrà invariato sino alla scadenza del 3° periodo di lavori assegnato dal precedente articolo 10 per l'impianto di Valpelline -; alla scadenza di questo periodo il canone annuo da corrispondere dal Consorzio Elettrico del Buthier, per l'impianto di Signayes, sarà di lire 18.163.013, in ragione di lire 656 per KW. sulla potenza nominale media conseguibile dall'impianto di KW. 27.687,52.
La Società subconcessionaria dovrà pure corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla data di scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori del terzo periodo dell'impianto di Valpelline, l'annuo canone di lire 29.260.618, in ragione di lire 656 per KW. sulla potenza nominale media di KW. 44.604,6 che verrà prodotta dal detto impianto di Valpelline.
Complessivamente, il canone annuo da corrispondere dal Consorzio Elettrico del Buthier, per i due impianti di Valpelline e di Signayes, alla data di scadenza stabilita del 3° periodo di lavori di cui al precedente articolo 10, sulla potenza complessiva di KW. 72.292.12 da essi producibile, sarà di lire 47.423.631, anche se la Società subconcessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18-10-1942 n. 1434.
Detto canone potrà essere, però, modificato, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultante dal progetto esecutivo dell'impianto di Valpelline, come da accertamento da effettuarsi in sede di collaudo.
Al riguardo, e per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio di ciascun impianto - salvo quanto stabilito per l'impianto di Signayes in sede del collaudo provvisorio per esso effettuato di cui al certificato in data 29 luglio 1954 -, l'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta avrà la facoltà di procedere con l'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 18 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285. Di conseguenza, il Consorzio Elettrico del Buthier sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che i detti Uffici richiederanno ed a permettere loro e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla sub-concessione.
Qualora gli impianti, ancorché non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone annuo corrispondente alle utilizzazioni attuate.
Art. 14
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare il Consorzio Elettrico del Buthier ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di aver effettuato:
a) Il versamento, presso la Tesoreria della Amministrazione regionale, come da quietanze n. ......... e n. ........... in data ............ e ............. della somma di lire 48.019.805, dovuta per canoni arretrati afferenti alla potenza nominale media del costruito impianto di Signayes durante i seguenti periodi di esercizio:
1°) dal 28 novembre 1951 (data di entrata in servizio della centrale di Signayes con le acque del torrente Artanavaz) al 12 febbraio 1953: sulla potenza nominale media di KW. 6521,61, prodotta in base alla portata media di mod. 18.90 ed al salto di mt. 351,96, in ragione di lire 656 per KW., complessive lire 5.169.462.
2°) dal 13 febbraio 1953 al 27 novembre 1955: sulla potenza nominale media di KW. 23.398,44, prodotta in base alla portata media di Mod. 67.81 ed al salto di mt. 351,96, in ragione di lire 656 per KW., complessive lire 42.850.343.
Nel pagamento della suddetta somma di lire 48.019.805 dovrà tenersi conto dei pagamenti già fatti dal Consorzio Elettrico Buthier sino al 27 novembre 1955 a seguito della autorizzazione provvisoria ai lavori rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale 14-1-1954 n. 15.
b) Il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 23.711.815, come da quietanza n........ in data ............ pari a ½ annualità del canone di cui al precedente articolo 13 (delle quali lire 20.000.000 già versate a seguito dell'autorizzazione provvisoria sopra citata), a garanzia degli obblighi che la Società viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
c) Il versamento, presso la Sezione di Tesoreria di cui sopra, a disposizione dell'Ufficio Acque della Regione, della somma di lire 500.000, come da quietanza n. ......... in data .......... per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
d) Il versamento, presso la Sezione di Tesoreria più volte citata, della somma di lire 1.185.591, come da quietanza n. ........ in data ............ pari ad 1/40 del canone annuo fissato dal precedente articolo 13, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della Legge 21 gennaio 1949 n. 8.
Restano poi a carico del Consorzio del Buthier tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, atti, stampe, ecc., spese che dovranno essere versate, a semplice richiesta dell'Ufficio regionale Acque della Valle d'Aosta.
Art. 15
SOVRACANONE DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959 SOSTITUTIVA DELL'ART. 52 DEL T.U. 11-12-1933 N. 1775
Il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a corrispondere al Consorzio dei Comuni, previsto dalla legge 27-12-1953, n. 959, il sovracanone da essa legge disposto in ragione di lire 1.300 per KW. afferente alle potenze nominali medie che produrranno gli impianti, a mano a mano che entreranno in servizio, in seguito alla attuazione delle opere di cui ai periodi di esecuzione indicati nel precedente articolo 10.
Poiché l'impianto di Signayes è già funzionante con la potenza nominale media di KW. 23.398,44, il sovracanone annuo da corrispondere al Consorzio dei Comuni a decorrere dal 15 gennaio 1954 (data di entrata in vigore della legge) è di (1.300 x 23.398,44) lire 30.417.972,
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 959 citata, il Consorzio Elettrico del Buthier dovrà fornire, se richiesto, ai Comuni di cui al detto articolo, in sostituzione del sovracanone e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.
Art. 16
SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto a denunciare al Ministero delle Finanze ed all'Ufficio regionale Acque il quantitativo di energia trasportato oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi di Bionaz, Oyace, Valpelline, Ollomont, Doues, Roisan, Gignod, Allain ed Aosta, compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte dalla presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Regione della Valle d'Aosta, per i provvedimenti che il predetto Ministero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore della Regione (ex Provincia) e dei Comuni citati, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le citate disposizioni.
Art. 17
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Consorzio Elettrico del Buthier è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari, del Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al R.D. 1° ottobre 1931 n. 1370, della legge sulle frequenze degli impianti elettrici 7-12-1942, n. 1745, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari presenti e future, statali e regionali, in materia di acque e di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 18
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, il Consorzio Elettrico del Buthier elegge il proprio domicilio ad Aosta.
Art. 19
RISERVA DI ENERGIA A FAVORE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Dell'energia producibile con gli impianti che formano oggetto del presente disciplinare sarà riservata a favore delle Ferrovie dello Stato una parte di energia, da fornirsi a prezzo di costo, determinato con i criteri di cui al R.D.L. 2-5-1920 n. 597 e con le particolari clausole tecniche che saranno concordate con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Le Ferrovie dello Stato, per usufruire della menzionata riserva, dovranno dare un preavviso di tre anni, precisando nella circostanza la entità dell'energia da ritirare e dovranno ritirare l'energia stessa entro tre anni dalla completa ultimazione degli impianti.
Qualora le clausole tecniche della fornitura implichino particolari oneri nella costruzione degli impianti idraulici ed elettrici, la richiesta di energia da parte dell'Amministrazione ferroviaria sarà per essa impegnativa dalla data di definizione degli accordi ed il ritiro della energia dovrà sempre essere fatto entro anni tre dalla data di ultimazione degli impianti e con le modalità stabilite dall'articolo 51 del T.U. 11-12-1933 n. 1775.
Aosta, li ..............
PER ACCETTAZIONE
La Ditta subconcessionaria
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