Oggetto del Consiglio n. 110 del 23 giugno 1955 - Verbale
OGGETTO N. 110/55 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO REGIONALE CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI. (INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIGNOR BARMASSE MICHELE)
Il Presidente, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza presentata dal Consigliere BARMASSE Michele, concernente l'oggetto: "Applicazione dell'articolo 13 dello Statuto regionale, relativo all'accertamento delle imposte erariali", interpellanza di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Illustrissimo Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
AOSTA
Prego la V.S. di voler includere nell'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio Regionale la seguente interpellanza.
Con vivi ossequi.
Aosta 28 maggio 1955
F.to Michele Barmasse
Illustrissimo Signor PRESIDENTE
della Giunta Regionale
AOSTA
Avendo constatato che nell'applicazione dei tributi erariali in Valle esistono lacune e gravissime sperequazioni, dovute, più che all'imperizia dei funzionari prepostivi, alle gravi difficoltà che essi incontrano per curare l'accertamento dei redditi, il Consigliere regionale sottoscritto chiede alla Giunta Regionale se, avvalendosi del disposto dell'art.13 dello Statuto regionale, intenda prendere misure atte ad appoggiare i locali uffici finanziari nella delicata opera di accertamento dei redditi agli effetti delle imposte.
Con deferenti ossequi.
Aosta, 28 maggio 1955.
F.to Michele Barmasse
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Il Consigliere BARMASSE rammenta che, in una precedente adunanza consiliare - e, precisamente, in occasione della discussione del disegno di legge concernente la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione -, ebbe a rilevare l'opportunità dell'integrale applicazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Comunica di avere presentato l'interpellanza in esame per conoscere il parere della Giunta in merito alla questione da lui prospettata e per chiarire meglio le ragioni che l'inducono ad insistere su detta questione.
Osserva che è sua abitudine dare uno sguardo ai ruoli delle imposte allorquando vengono affissi all'albo pretorio e rileva di aver constatato gravi e sconcertanti sperequazioni fra i vari contribuenti e, cioè, che le imposte non sono applicate in misura proporzionale ai redditi dei contribuenti. A dimostrazione di quanto affermato, riferisce al Consiglio su alcune partite del ruolo delle imposte sui fabbricati dell'anno 1954 che da vari anni non hanno più subito modificazioni.
Cita, in particolare, le seguenti partite, senza riferire il nome dei contribuenti iscritti a ruolo:
N. 1 - Casa di affitto di 8/10 vani e albergo L. 5.476.
N. 2 - Due camere semi-rurali, molto semplici, e cucina L. 6.304, importo superiore all'imposta applicata a quella di cui al n. 1, che comprende una casa d'affitto ed un albergo.
N. 3 - Due camere e cucina, ambienti semplici L. 6.255.
N. 4 - Alloggio di 8 vani L. 15.065.
N. 5 - Una camera e due soffitte L. 5.844.
N. 6 - Una grande casa di tre piani (15 vani), con terreno 5 lire.
N. 7 - 3 case con i fitti bloccati L. 32.929.
N. 8 - Casa civile avente 15 vani L. 52.
N. 9 - Un piccolo albergo L. 12.169.
N. 10 - Una casetta di tre vani 32 lire.
N. 11 - Un alloggio di 5 vani 70 lire.
Pone in rilievo che nel ruolo non sono iscritti molti dei fabbricati civili costruiti prima del venticinquennio di esenzione delle imposte e che fra gli stabili iscritti a ruolo ve ne sono molti per i quali viene ancora ripetuto l'importo già stabilito 30 anni or sono, cioè poche decine o poche centinaia di lire; mentre, per contro, ve ne sono degli altri la cui imposta è stata aggiornata, con conseguenti forti sperequazioni di tassazione. Cita il caso di un albergo, non funzionante da vari anni perché antiquato bisognoso di essere rimodernato con servizi e con attrezzatura idonea, che è iscritto a ruolo per L. 83 mila annue, mentre altri alberghi moderni e convenientemente attrezzati sono iscritti a ruolo per sole lire 18.000 e lire 27.000.
Osserva che la metà circa degli stabili iscritti a ruolo sono tassati per poche centinaia di lire; cita vari casi, fra i quali i seguenti, osservando che gli alberghi sono tassati quali fabbricati civili soltanto limitatamente a quella parte adibita ad uso abitazione della famiglia dell'albergatore e del personale:
una villa: tassata per 389 lire; una casa di 14 vani: per 34 lire; altra villa di 6 vani: per 649 lire; un albergo 446 lire; tre vani tassati per lire 6.700; un fabbricato intero, compresa la parte di albergo adibita ad abitazione: tassato per lire 5.476.
Osserva che, alle richieste di chiarimenti circa le lamentate evidenti sperequazioni di tassazione e circa il ritardo delle decisioni sui ricorsi presentati e delle volture catastali, i funzionari degli Uffici delle imposte erariali rispondono che gli uffici sono oberati di lavoro e non possono fare di più, per cui bisogna pazientare.
Dichiara che non pone in dubbio la buona fede e la buona volontà dei funzionari, tanto più che essi incontrano non poche difficoltà nell'accertamento preventivo dei redditi dei contribuenti, accertamento che deve costituire la base sulla quale si poggia e si sviluppa tutta l'opera degli Uffici imposte erariali.
Esprime parere che l'Amministrazione regionale, che ha un interesse diretto nella esazione delle imposte, dovrebbe dare un valido ed efficace aiuto agli uffici finanziari statali delle imposte. Rileva che le Commissioni per l'esame dei ricorsi riescono a mitigare soltanto in parte le lamentate sperequazioni ma non possono tutte eliminarle. Osserva che la sperequazione delle imposte e tasse è un male che si deve prevenire se si vuole dare ai contribuenti quella sensazione di giustizia tributaria che dovrebbe indurli ad adempiere di buon grado al loro dovere.
Pone in rilievo che l'aiuto occorrente agli Uffici erariali delle imposte può essere dato soltanto mediante lo svolgimento di una azione più capillare ad opera di organi locali che siano effettivamente in grado di dare un indirizzo e dati sicuri agli Uffici stessi, ai fini della necessaria perequazione tributaria.
Conclude dichiarando che se non si può raggiungere la perfezione, si potranno però eliminare le grandi sperequazioni attuali.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che l'interpellanza presentata dal Consigliere Barmasse pone a fuoco una questione vecchia ma sempre attuale: quella della sperequazione tributaria.
Rileva che tale questione deve essere presa in esame dal Consiglio e studiata in base alle possibilità e competenze devolute alla Regione dall'articolo 13 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Precisa che detto articolo stabilisce effettivamente che, ai fini dell'accertamento delle imposte erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione devono comunicare alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, che possiedano redditi tassabili al loro nome, mediante ruolo.
Osserva che, ai sensi del comma secondo di detto articolo, la Giunta deve esaminare la lista per completarla e rettificarla, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellando coloro che, per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi.
Dichiara che, a quanto gli risulta, non è stata data, a tutt'oggi, esecuzione alla predetta disposizione statutaria. Ritiene che ciò sia dovuto essenzialmente al fatto che non era ancora in atto il regime di ripartizione delle entrate erariali tra lo Stato e la Regione, per cui, evidentemente, veniva a mancare l'interesse della Regione ad esaminare ed a modificare i ruoli dei contribuenti ai fini dell'aumento dei gettiti dei tributi erariali.
Fa presente che, dalla dizione dell'articolo 13 dello Statuto, si rileva che l'azione dell'Amministrazione regionale è limitata all'esame della lista nominativa dei contribuenti.
Osserva che i rilievi fatti dal Consigliere Barmasse in ordine ai ruoli delle imposte sui fabbricati sono giustificati, in quanto la imposta sui fabbricati si basa ancora su non aggiornati accertamenti o sulle denuncie dei contribuenti.
Informa che la nuova tassazione per l'imposta sui fabbricati andrà in vigore dal 31 maggio 1956 e ritiene che i Signori Consiglieri siano a conoscenza che, ad opera di apposita Commissione, i fabbricati sono stati recentemente classificati in varie categorie a gli effetti della tassazione.
Rileva che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno quattro anni di tempo per procedere alla revisione delle denuncie Vanoni e hanno già da tempo iniziato il lavoro di revisione, per cui, se il Consigliere Barmasse si recasse presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette per assumere informazioni circa la situazione dei lavori relativi alla revisione delle denuncie Vanoni, agli effetti della perequazione delle imposte, comprese quelle sui fabbricati, troverebbe già qualche cosa di nuovo e di aggiornato.
Pone in rilievo che tale questione non interessa molto, per ora, l'Amministrazione regionale, ma la interesserà, invece, molto allorquando andrà in vigore l'ordinamento sulla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.
Ritiene che non sia sfuggita ai Consiglieri regionali, in sede di discussione del disegno di legge sull'ordinamento finanziario regionale, l'importanza dell'articolo 11 di tale disegno di legge, che innova profondamente l'articolo 13 dello Statuto che dà alla Regione soltanto la possibilità di esaminare, completare e rettificare la lista dei contribuenti comunicata dagli Uffici finanziari dello Stato.
Rileva che l'articolo 11 del disegno di legge sull'ordinamento finanziario della Regione stabilisce invece che, ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con indicazione dei redditi compresi nelle dichiarazioni e accertati d'ufficio. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando le ragioni delle variazioni introdotte.
Sottolinea che ciò significa che, mentre in base all'articolo 13 dello Statuto le possibilità della Giunta si esaurivano nell'esame nominativo dei contribuenti, in base all'articolo 11 del nuovo ordinamento finanziario la Giunta ha la possibilità di esaminare e rettificare anche gli accertamenti fatti dagli Uffici finanziari per i redditi di ciascun contribuente.
Ritiene che, a tale scopo, sarà necessario istituire un ufficio od organo di cooperazione con gli Uffici finanziari, ai fini della perequazione delle imposte, ciò che è nell'intendimento e nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
Dà assicurazione che, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario, saranno presi i necessari accordi con gli Uffici finanziari in modo che la Giunta possa, con l'applicazione del più volte citato articolo 11, eliminare le lacune e le sperequazioni tributarie giustamente lamentate dal Consigliere Barmasse.
Fa presente, peraltro, che gli inconvenienti lamentati non si verificano soltanto in Valle d'Aosta, ma in tutte le altre regioni.
Conclude, dichiarando che, attraverso l'azione di cooperazione della Giunta regionale, si potrà se non raggiungere la perfezione, che non è di questo mondo, almeno avvicinarsi alla perequazione tributaria, come è nei voti di tutti, contribuenti compresi.
Il Consigliere BARMASSE prende atto, dichiarandosi soddisfatto dei chiarimenti dati dal Presidente della Giunta.
Il Consiglio prende atto.
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