Oggetto del Consiglio n. 251 del 26 aprile 1979 - Verbale

OGGETTO N. 251/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 28.6.1962, n. 13, norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti".

La legge regionale in oggetto è stata forse, in materia di bonifica sanitaria del bestiame, la prima legge promulgata nel territorio nazionale.

In seguito lo Stato ha promulgato la legge 9.6.1964 n. 615 riguardante la bonifica sanitaria per la brucellosi e tubercolosi degli allevamenti.

Questa prima legge è stata modificata con legge 23.1.1968 numero 33. Inoltre il piano nazionale sulla bonifica è stato fissato nelle sue norme pratiche di attuazione dai decreti ministeriali: 1.6.68 (profilassi tubercolosi bovina); 3.6.68 (profilassi brucellosi bovina); 14.6.68 (profilassi brucellosi ovina caprina); 14.6.68 (indennità abbattimento capi infetti); 3.8.70 (modifica ai DD.MM. 1.6.68 e 3.6.68) e 9.8.71 (modifiche ai precedenti DD.MM.).

Tali norme dello Stato hanno recepito la normativa valida per le nazioni della Comunità Europea.

La legge regionale in oggetto non poteva logicamente prevedere quanto lo Stato avrebbe legiferato in un periodo successivo.

Infatti le ordinanze del presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta (ord. n. 411 - 412 - 413 in data 13.10.1971) nelle quali venivano fissate le norme di attuazione della bonifica sanitaria in Valle d'Aosta nei confronti tubercolosi bovina, brucellosi bovina ovina caprina, erano disposte sulla base della nostra legge regionale e della realtà degli allevamenti della Regione. A tali ordinanze venivano mosse dal Ministero della Sanità alcune osservazioni di non completa uniformità con le norme dello Stato. (Nota 600-4/24406/4/4534 in data 21.12.70, nota n. 600-4/24406/46876 in data 16.12.71 e nota 600-4/24406/4/1026 in data 10.3.73 del Ministero della Sanità Direzione Generale Servizi Veterinari).

Le osservazioni principali riguardano:

- Vincoli per l'introduzione di animali in allevamenti risanati;

- Certificazione sanitaria per animali trasferiti e per allevamenti ufficialmente indenni o indenni;

- Valutazione prove diagnostiche per la brucellosi;

- Norme per le stalle dei commercianti;

- Destinazione diretta al mattatoio degli animali infetti;

- Tubercolinizzazione con tubercolina P.P.D.

Alla data odierna parecchi dei suddetti punti sono stati riesaminati e praticamente le norme attuate in Valle si uniformano alle direttive impartite dal Ministero, per quanto possibile con la situazione dei nostri allevamenti, anche se non si è mai operata una revisione delle disposizioni legislative.

Si tratta quindi con il presente disegno di legge di uniformare la nostra normativa ufficiale con le disposizioni legislative dello Stato e della Comunità Europea, limitatamente agli interventi tecnico-sanitari da attuare negli allevamenti allo scopo di conseguire la bonifica sanitaria nei confronti della brucellosi e tubercolosi.

Pertanto altri elementi previsti dalla nostra legge regionale non previsti dalle osservazioni ministeriali sopra accennate e non direttamente collegati con le modalità sopra accennate e di intervento sanitario negli allevamenti (per esempio: Sezione Zooprofilattica Regionale autonoma, misura e modalità di concessione degli indennizzi di abbattimento, veterinari operatori e collaboratori dei veterinari, ecc.) vanno necessariamente mantenuti in vigore essendosi dimostrati pienamente validi nell'attuazione di tale importante attività nella nostra Regione.

Si fa inoltre presente che il disegno di legge in questione non prevede nessuna maggiore spesa per la Regione, trattandosi unicamente di variare alcune modalità di interventi tecnico-sanitari, variazioni che non comportano nessuna differenza nella spesa già prevista.

Attualmente il Ministero della Sanità dispone di fondi stanziati per la prosecuzione del piano di bonifica sanitaria del bestiame attuati dalle varie Regioni.

Logicamente il Ministero competente subordina la concessione dei fondi all'adeguamento delle attività oggetto di finanziamento, alle disposizioni emanate in materia dal Ministero stesso.

In conclusione, i punti da prendere in considerazione per l'adozione del presente disegno di legge sono:

1) Adeguamento legislazione regionale a quella dello Stato e della Comunità Europea;

2) Mantenimento delle disposizioni legislative riguardanti l'organizzazione regionale di personale e istituzioni inerenti l'attività della bonifica sanitaria;

3) Nessuna variazione di spesa;

4) Possibilità di ottenere contributi dallo Stato per l'attività della bonifica sanitaria.

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Disegno di legge regionale n. 65

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale____________________ n. _________: Modifiche della legge regionale 28.6.1962, n. 13 - Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le norme della legge regionale 28.6.1962, n. 13, per quanto riguarda gli interventi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e brucellosi bovina, ovina e caprina, nonché i decreti di applicazione della predetta legge, vengono uniformati alla normativa contemplata nella legge dello Stato del 9.6.1964, n. 615, successive modifiche e relativi decreti di attuazione.

Qualunque disposizione della legge regionale del 28.6.1962, n. 13, in contrasto con la legge dello Stato del 9.6.1964, n. 615 si intende revocata.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Molto brevemente, come è già stato illustrato nella Commissione, si tratta di adeguare quella che è la normativa regionale alla quale...le norme previste dalla legge statale, dalle direttive CEE. Siccome per questo è previsto un finanziamento a cui naturalmente come Regione dovremmo avere anche noi diritto e, per fare questo, era necessario adeguare le nostre norme, si è convenuto di arrivare a questo disegno di legge, che naturalmente non implica nessuna variazione sostanziale, perché quella che era la modalità di azione, d'intervento è già praticamente quella che noi prevediamo, solo che praticamente nelle nostre norme..."prendevano" degli interventi regionali che a livello statale erano previsti in un altro modo. Nulla di più, quindi non penso che sia...è solo per poter aderire a quelli che sono i finanziamenti che lo Stato prevede, che speriamo che arrivino anche per la Valle d'Aosta, tutto lì.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Anche per questo disegno di legge n. 65 è allegato al testo il parere favorevole della Commissione Sanità, emesso il 28 marzo 1979. C'è qualcuno che chiede la parola? La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Siamo favorevoli a questa proposta; ringraziamo l'Assessore di averla portata adesso, meglio tardi che mai...va bene, la votiamo oggi.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Si passa all'esame della legge articolo per articolo.

Articolo 1. Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventuno

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi con votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: ventotto

Favorevoli: ventisei

Contrari: due

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 65.