Oggetto del Consiglio n. 250 del 26 aprile 1979 - Verbale

OGGETTO N. 250/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39".

Con legge 6 dicembre 1971, n. 1044, lo Stato, al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di asili nido, assegnava alle Regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai Comuni.

I contributi erano di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa "una tantum" di lire 40 milioni, veniva erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, veniva erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Tali contributi potevano essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

La Regione, in base alle direttive stabilite con la legge suddetta, con proprie norme (legge 20 dicembre 1973, n. 39) fissava i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

a) essere realizzati in modo da rispondere, sia per la localizzazione, sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;

b) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

c) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;

d) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Il concorso finanziario integrativo della Regione veniva determinato, in aggiunta al contributo dello Stato, in lire 100 milioni annui nelle spese per la costruzione, gli impianti e l'arredamento ed in lire 50 milioni annui nelle spese di gestione, contributi limitati però al quinquennio 1973/1977.

Con successiva legge regionale 20 giugno 1978, n. 48, al fine di assicurare il completamento del piano regionale di costruzione degli asili-nido, veniva autorizzata, per l'anno 1978, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Con legge statale 29 novembre 1977, n. 891, sono state apportate modifiche alla legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044, e dettate nuove norme per il finanziamento del piano degli asili-nido ed a tal proposito è stato istituito a favore della Regione uno speciale fondo integrativo, alimentato da un contributo dello Stato per complessivi 20 miliardi sul bilancio 1978, nonché da un contributo a carico dell'I.N.P.S. e di altri enti previdenziali.

Tale fondo speciale integrativo veniva, infine, fissato, con Decreto Ministeriale 18 novembre 1978 in complessive lire 55.800.000.000 e ripartito fra le Regioni nella misura del 90% in proporzione diretta alla popolazione infantile residente in ciascuna Regione alla data del 1° gennaio 1975 e per il rimanente 10% in rapporto all'effettivo stato di attuazione del piano. In relazione a tali criteri il contributo spettante alla Valle d'Aosta è stato determinato per l'anno 1978 nell'importo di lire 144.464.275.

Attualmente sono in funzione in Valle d'Aosta, parzialmente finanziati con le leggi sopracitate, numero due asili-nido, di cui uno gestito dal Comune di Châtillon e l'altro dal Comune di Aosta (asilo-nido ex O.N.M.I.).

Altri asili-nido sono in via di realizzazione nei Comuni di Aosta, di Nus, di Verrès, di Pont-Saint-Martin e di Saint-Vincent, tutti già parzialmente finanziati con le leggi di cui sopra.

Al fine di assicurare il completamento del piano regionale di costruzione degli asili-nido finanziato con il concorso prioritario dello Stato ai sensi delle leggi statali n. 1044 e n. 891 e delle leggi regionali n. 39 e n. 48 più volte richiamate nonché per assicurare la gestione degli asili-nido già funzionanti, è necessario ed indispensabile che la Regione provveda al rifinanziamento per l'anno in corso della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, ed a tal uopo predispone un apposito disegno di legge che preveda il suddetto rifinanziamento per un importo di lire 550 milioni.

Per quanto concerne il finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge regionale suddetto si precisa che nel bilancio della Regione per l'anno 1979 è stato previsto uno stanziamento di complessive lire 550 milioni, ripartite per lire 100 milioni in spese correnti e per lire 450 milioni in spese in conto capitale.

Il disegno di legge in parola dovrà configurarsi, quindi, come provvedimento di attuazione della previsione contenuta nell'esercizio finanziario 1979 e allo scopo di evitare che una rigida suddivisione tra le spese correnti e in conto capitale possa rappresentare vincoli e difficoltà nell'esame e nell'approvazione da parte della Regione delle richieste formulate dagli enti locali, si dovrà introdurre nel disegno stesso alcune norme integrative per agevolare l'accoglimento delle richieste stesse.

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Disegno di legge regionale n. 60

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale____________________ n. _________: Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di assicurare il completamento del piano regionale di costruzione degli asili-nido finanziato con il concorso prioritario dello Stato ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, e con il concorso finanziario integrativo di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di £. 550 milioni, ripartita per lire 100 milioni in spese correnti e per lire 450 milioni in spese per conto capitale.

Art. 2

La Regione concorre al finanziamento della spesa di cui all'art. precedente con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.

Art. 3

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 100 milioni sul capitolo 8170 e per lire 450 milioni sul capitolo 8820 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

In sede di provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, la spesa complessiva di lire 550 milioni di cui al precedente articolo 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

- quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato E del bilancio medesimo);

- quanto a lire 450 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 20 dell'allegato F del bilancio medesimo)

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Capitolo 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E)

£. 100.000.000

b) Capitolo 2745

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F)

£. 450.000.000

Totale

£. 550.000.000

Variazioni in aumento

a) Capitolo 8170

Spese per contributi nelle spese di gestione di asili-nido

£. 100.000.000

b) Capitolo 8820

Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di asili-nido

£. 450.000.000

Totale

£. 550.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Si tratta di rifinanziamento come è detto della legge n. 39, che è stata già modificata con la legge n. 48: per il rifinanziamento di una legge integrativa di una legge statale (la n. 1044), la quale prevedeva degli interventi per il finanziamento degli asili-nido secondo un piano pluriennale che era stato presentato dalla Regione. Questo naturalmente prevedeva un intervento in prima istanza da parte dello Stato di 40 milioni netti e naturalmente per la costruzione in conto capitale, mentre prevedeva un intervento di 20 milioni per la gestione.

Ora, con la modifica della legge n. 1044, la prassi che era stata perseguita durante questi anni è stata modificata in quanto l'intervento non è più secondo degli standard fissi, vale a dire 40 milioni per gli uni, 20 per gli altri, bensì avviene secondo una divisione dei 50 miliardi tra tutte le Regioni che erano state previste. Naturalmente la quota spettante alla Regione, rispetto a quello che era il piano, è molto più bassa, cioè, ad esempio, è solo di 132 milioni per l'anno in corso, che naturalmente non è pari a quanto era previsto e che avrebbe dovuto essere integrato, tenendo conto dei 40 e 20 milioni di cui facevo riferimento prima, per cui l'integrazione - si prevedono con la legge 550 milioni -, il rifinanziamento di questa legge va a coprire sia le quote in gestione che le quote per la costruzione degli asili che ancora devono essere terminati nella Valle. Di funzionanti ce ne sono due come è stato detto nella relazione, mentre ci sono altri che devono essere ultimati quale quello di Nus, di Saint-Vincent, Pont-Saint-Martin, Verrès. Naturalmente questa era ancora la quota...la quota parte della gestione per quanto riguarda le modalità del finanziamento e sempre secondo quanto era previsto nella legge, gli articoli 28, 29 e 30...vale a dire con l'80% in più del contributo statale e qui si rileva ancora a maggior ragione, anche se si tratta di integrazione statale...in quanto il Comune non sarebbe in grado di fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge. Penso che non ci siano altre delucidazioni, comunque nel caso le chiariremo.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione generale, faccio notare - e lo faccio questa volta con piacere - che, allegato al disegno di legge, c'è sia il parere della Commissione Sanità, sia il parere della Commissione Affari Generali e Finanze; entrambi i pareri sono stati trasmessi a tutti i Consiglieri con il disegno di legge.

È aperta la discussione generale. Allora metto in discussione il disegno di legge n. 60.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Scusate, colleghi, o vi sedete e prendete posto...poi votate in modo che si sappia se ci siete o non ci siete. Allora c'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Metto in approvazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventisette

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 4. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta nel complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: ventotto

Maggioranza: quindici

Favorevoli: ventisette

Contrari: uno

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 60.