Oggetto del Consiglio n. 26 del 6 aprile 1955 - Verbale

OGGETTO N. 26/55 - COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STUDIO DI NORME LEGISLATIVE REGIONALI DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a discutere sulla seguente relazione concernente la proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio di norme legislative regionali di integrazione e di attuazione della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Con deliberazione consiliare n. 67, del 30 luglio 1952, veniva demandata ad apposita Commissione, composta come segue, l'incarico di studiare la possibilità dell'istituzione di una Cassa Mutua regionale di assicurazione dei contadini contro le malattie:

a) MEMBRI DI DIRITTO:

Geom. ARBANEY Flaviano

Assessore all'Agricoltura e Foreste

Ing. FRESIA Luigi

Assessore alle Finanze

Per. Ind. FOSSON Pietro

Assessore all'Industria e Commercio

b) MEMBRI EFFETTIVI:

Sig. BREAN Giuseppe

Consigliere regionale

Dr. DUJANY Cesare

Consigliere regionale

Sig. MANGANONI Claudio

Consigliere regionale

Ing. PASQUALI Augusto

Vice Presidente del Consiglio

Sig. PERRON Maurizio

Consigliere regionale

Sig. VUILLERMOZ Zeffirino

Consigliere regionale

Con successiva deliberazione consiliare n. 89, del 6 agosto 1954, la composizione della suddetta Commissione consiliare è stata modificata come segue:

a) MEMBRI DI DIRITTO:

Sig. DAYNÉ Celestino

Assessore all'Agricoltura e Foreste

Ing. FRESIA Luigi

Assessore alle Finanze

Per. Ind. FOSSON Pietro

Assessore all'Industria e Commercio

b) MEMBRI EFFETTIVI:

Sig. CUAZ Carlo

Vice Presidente del Consiglio

Sig. MANGANONI Claudio

Consigliere regionale

Sig. NICCO Anselmo

Consigliere regionale

Sig. PERRON Maurizio

Consigliere regionale

Sig. VUILLERMOZ Zeffirino

Consigliere regionale

La Commissione ha tenuto varie riunioni nel corso delle quali ha approfondito lo studio del problema, senza peraltro poter portare a termine i suoi lavori, anche perché, con l'indizione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale, il suo mandato è venuto a scadere.

Nel frattempo è stata approvata, da parte del Parlamento, e promulgata la legge 22 novembre 1954, n. 1136, che estende l'assistenza malattia ai coltivatori diretti (vedi Gazz. Uff. n. 285 del 13-12-1954).

Trattasi ora di procedere allo studio ed alla elaborazione di norme legislative di integrazione e di attuazione della suddetta legge, in relazione alle esigenze particolari della Valle d'Aosta.

Tale incarico dovrebbe essere conferito ad apposita Commissione consiliare di cui si propone la nomina.

---

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, propone che la Commissione di cui si tratta sia, altresì, incaricata di studiare le proposte di disegni di legge iscritte ai numeri 10 e 11 dell'ordine del giorno e presentate, rispettivamente, la prima dal gruppo di minoranza e la seconda dall'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, Prof. MASCHIO (con lettera in data 10 febbraio 1955), affinché le proposte siano studiate e riportate quanto prima all'esame del Consiglio. (Vedi allegati A e B)

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta del Presidente della Giunta.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la nomina dei sette membri della Commissione consiliare di studio delle norme legislative regionali di cui si tratta, a' sensi di quanto approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data odierna.

Procedutosi alla votazione a schede segrete ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione.

Consiglieri presenti e votanti n. 35;

AILLON Pietro Antonio

Consigliere

voti riportati n. 24

ARBANEY Flaviano

Assessore

voti riportati n. 24

MANGANONI Claudio

Consigliere

voti riportati n. 10

MASCHIO Giovanni

Assessore

voti riportati n. 24

NORAT Pio Desiderato

Consigliere

voti riportati n. 25

PERRUCHON M. Celeste Vedova CHANOUX

Consigliere

voti riportati n. 9

PETIGAT Augusto

Consigliere

voti riportati n. 1

QUENDOZ Grato

Consigliere

voti riportati n. 24

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara che risultano nominati membri della Commissione consiliare per lo studio di norme legislative regionali di integrazione e di attuazione della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernente l'estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti, gli Assessori ARBANEY Flaviano e MASCHIO Giovanni e i Consiglieri AILLON Pietro Antonio, MANGANONI Claudio, NORAT Pio Desiderato, PERRUCHON M. Celeste Vedova CHANOUX e QUENDOZ Grato.

Il Consiglio prende atto.

---

ALLEGATO A - (Allegato all'oggetto n. 10 dell'ordine del giorno)

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA" E RELATIVO MEMORIALE.

Aosta, li 26-1-1955

Al PRESIDENTE del Consiglio regionale

AOSTA

La preghiamo di voler allegare al progetto di legge di integrazione della legge n 1136 del 22-11-1954 sulla Mutua ai contadini, presentato dal Consigliere regionale Signora Ronc-Désaymonet Anaide in data 1-8 c. a., l'allegata memoria, pregando la S. V. di voler portare il medesimo sull'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio.

F.to: Ronc-Désaymonet Anaide

---

PREMESSA

L'attento esame della situazione economica sociale esistente nella ns. Valle con particolare riguardo all'aspetto umano, fra la popolazione contadina, denuncia un grave stato di crisi.

Il continuo immiserimento che travaglia le famiglie contadine, dovuto al particolare aspetto di difficoltà sulla coltivazione dei terreni ed alla povertà dei redditi, costringe i nostri contadini ad un duro tenore di vita. I redditi dei principali prodotti agricoli della nostra agricoltura (fontina, bestiame, frutta) vanno sempre più scemando per le concorrenti importazioni caseari e lavorazioni i correnti importazioni e lavorazioni industrializzate dei prodotti caseari che ha portato a ricadere completamente sui nostri montanari la crisi che attanaglia l'agricoltura tutta.

L'aumentata pressione fiscale, l'applicazione dei vincoli forestali, l'impoverimento del patrimonio forestale costringono i nostri contadini ad abbandonare la loro terra per trovare un lavoro stabile, ciò che porta al consecutivo spopolamento e degradamento delle zone montane.

Il problema che per molti anni è rimasto insoluto, e che più aggrava come vero spauracchio sulle famiglie contadine, è quello dell'assistenza sanitaria ovvero della mutua malattie. Era questa una esigenza talmente sentita e importante che già nella passata Amministrazione regionale il Consigliere Perron (U.V.) presentava una mozione in cui chiedeva al Consiglio di nominare una Commissione per lo studio dell'applicazione di una Mutua in Valle.

Il Consigliere Manganoni, in rappresentanza del gruppo Social-comunista, onde dare alla Mutua un carattere di immediata applicazione, nella seduta del Consiglio in cui si discuteva il bilancio per il 1954 propose di inserire in quel bilancio la somma di lire 60 milioni per la Mutua ai contadini e artigiani della Valle.

Il Consiglio regionale giudicò in quella occasione di non poter inserire a bilancio tale somma, ma all'unanimità si impegnò a lavorare per la realizzazione della Mutua regionale.

Ora il susseguirsi di lotte contadine, che si sono sviluppate in Italia per l'applicazione della Costituzione sui suoi articoli che impegnano lo Stato a garantire l'assistenza ai cittadini, ha fatto sì che finalmente si sia giunti all'attuale legge per la Mutua.

La discussione svoltasi alla Camera fra i due progetti Longo-Pertini e Bonomi ha fatto sì che la legge ammessa sia alquanto migliorata nella sua stesura.

La legge approvata è, però, alquanto insufficiente in alcuni suoi punti principali fra i quali l'assenza dell'assistenza farmaceutica e l'elevata quota a carico dei contadini.

Infatti cosa serve al contadino sapere di essere ammalato, conoscere il male e non avere le medicine per curarsi?

Inoltre, le 750 lire che debbono pagare i contadini della nostra montagna, considerati i nuclei familiari degli aventi diritto, rimangono pur sempre una quota elevata, tanto più che viene a pesare nella stessa misura sui contadini poveri e ricchi.

Ora il progetto di legge allegato e presentato all'unanimità da tutti i dieci Consiglieri di minoranza (U.V.-U.P.-P.C.I.-P.S.I. e indipendenti) richiede alla Valle di stanziare 30 milioni di lire annue, il che servirebbe a pagare la quota fissa 750 a tutti gli aventi diritto e a dare 750 lire, per ogni assistito, alle Casse Mutue comunali perché queste possano elargire l'assistenza farmaceutica gratuita (medicine) a tutti gli assistiti.

Tale progetto di legge rende giustizia ai contadini tutti, poiché, se approvato, pagherebbero solo più la quota variabile che viene calcolata in base alla proprietà e al bestiame.

Inoltre, lo stanziamento richiesto di 30 milioni è inferiore ai precedenti preventivi di stanziamento (60 milioni nel 1954) e quindi realizzabile.

Di qui l'impegno morale perché tutti, con il loro appoggio, ne richiedono la pronta e sollecita attuazione pratica.

---

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA MALATTIA".

Art. 1

Alle Casse Mutue dei Coltivatori Diretti, esistenti ed operanti in Valle d'Aosta ai sensi della Legge 22-11-1954 n. 1136, che a norma della facoltà loro concessa dall'articolo 4 della citata legge, estendono nei confronti dei coltivatori e dei loro familiari l'assicurazione malattia anche alla forma di assistenza farmaceutica, spetta un contributo annuo a carico del bilancio della Regione di lire 750 annue per ogni assicurato.

La Regione, inoltre, provvederà, a carico del proprio bilancio, al pagamento del contributo di cui all'articolo 22 lettera C), della stessa legge, nella misura di lire 750 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti all'Assicurazione obbligatoria e iscritti alle Casse Mutue comunali della Valle d'Aosta.

Art. 2

Per i fini di cui all'articolo precedente, l'Assessore alle Finanze è autorizzato a provvedere alla iscrizione in bilancio - rubrica dell'Assessorato Igiene e Sanità - a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956, la somma di lire 30.000.000.

Art. 3

Alle erogazioni dei contributi di cui all'articolo 1 e al controllo dell'impiego sovraintende una Commissione istituita presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità costituita da:

1) l'Assessore dell'Igiene e Sanità - Presidente;

2) un rappresentante dell'Assessorato alla Agricoltura - Vice Presidente;

3) un rappresentante dell'Assessorato alle Finanze;

4) tre rappresentanti per la maggioranza e tre per la minoranza del Consiglio della Valle;

5) due rappresentanti per ogni organizzazione dei Coltivatori Diretti.

I rappresentanti di cui al N. 5 sono designati dalle rispettive organizzazioni.

I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio regionale e durano in carica tre anni. Un funzionario dell'Assessorato all'Igiene adempirà alle mansioni di Segretario.

Le spese di funzionamento di Comitato sono a carico del bilancio dell'Assessorato all'Igiene.

Art. 4

Le norme di cui alla presente legge cesseranno di avere vigore ove con la legge nazionale i relativi oneri saranno portati a carico del bilancio dello Stato.

F.ti: Manganoni Claudio, Barmasse Michele, Giulio Nicco, Ronc-Désaymonet Anaide, Chabod Renato, Nicco Anselmo, Savioz Fabiano, Chabod Augusto, Barone Luigi, Perruchon Marie Céleste.

---

ALLEGATO B (Allegato all'oggetto n. 11 dell'ordine del giorno).

ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

RELAZIONE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE PER LA VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Nella seduta del 22 dicembre 1954, ebbi a prospettare all'On.le Giunta che avevo iniziato lo studio delle norme regionali di integrazione della Legge nazionale 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti, prospettando altresì l'opportunità di istituire una cassa a fondo regionale per l'assistenza mutualistica dei coltivatori della Valle di Aosta.

Di fatto, il testo della legge regionale predetta, articolata in tutto e per tutto come la legge nazionale, ma adottata e coordinata secondo i criteri autonomistici della Valle, è stata predisposta; ma nel dubbio che la potestà normativa accordata alla Valle d'Aosta non consenta la sostituzione della legge n. 1136, e che comunque potrebbe rinviare nel tempo provvedimenti a favore dei coltivatori, che si ritiene siano urgenti, affinché i benefici della tanto invocata legge mutualistica giungano ai nostri coltivatori con ogni possibile sollecitudine, questo Assessorato ha ritenuto predisporre l'unito disegno di legge regionale inteso a rendere operanti i benefici della legge con l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 1 stabilisce la norma dell'intervento integrativo della Regione a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, alle provvidenze stabilite dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per l'assistenza sanitaria.

L'intervento regionale è previsto sotto due aspetti:

a) pagamento delle quote obbligatorie dell'assicurazione malattia alle famiglie dei coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno;

b) contributo alle Casse Mutue comunali per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative previste dall'art. 4 della legge, per l'assistenza farmaceutica e l'assistenza integrativa.

L'articolo 2 prevede l'intervento dell'Amministrazione regionale per il pagamento dei contributi obbligatori dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

Si è preferito il sistema della integrazione attraverso i Comitati comunali di Assistenza (E.C.A.) invece di assumere indiscriminatamente l'onere totale dei contributi stessi, sia perché si è seguito il criterio stabilito dalla legge, sia perché consente un aiuto agli agricoltori graduato secondo il bisogno, attraverso i Comitati locali.

Con l'art. 3, all'Amministrazione regionale viene addossato l'onere della integrazione alle Casse Mutue comunali per l'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative, quali l'assistenza farmaceutica, che le Mutue comunali hanno facoltà di deliberare ai termini dell'art. 4 della legge 22-11-1954, n. 1136.

È tutt'ora in corso il censimento degli agricoltori diretti obbligati all'assicurazione malattia per il quale la Giunta regionale, in data 22 dicembre 1954, ne ha dato mandato all'Associazione Agricoltori. Non è pertanto possibile poter preventivare quello che potrebbe essere l'onere derivante al Bilancio regionale, per cui appare giustificato il criterio prudenziale dell'articolo 3 che subordina l'integrazione della Regione alla consistenza numerica degli assistiti nonché alle effettive possibilità finanziarie della Regione.

Da una recente pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica sui dati sommari per Comune del IX° Censimento generale della popolazione, effettuato il 4 novembre 1951, risulta che le famiglie valdostane dei conduttori coltivatori lavoranti in proprio sono n. 7.158 e n. 25.299 i componenti delle famiglie stesse. Siccome l'assistenza malattia è estesa a tutti i componenti delle famiglie dei coltivatori, è la seconda cifra che bisogna eventualmente considerare, per quanto il numero dei coltivatori esistenti per i contributi unificati, faccia ritenere tale cifra superiore alla realtà.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni proposte, non si è ritenuto proporre la nomina di speciali Commissioni per non creare sovrastrutture che limitino i criteri dell'autogoverno delle Casse Mutue comunali, fissati dalla legge, ed altresì di lasciare ai Comitati comunali di assistenza di stabilire quali agricoltori siano più bisognosi per essere esonerati in tutto od in parte del pagamento delle quote obbligatorie.

Si è previsto invece di predisporre un regolamento regionale che coordini le disposizioni della legge nazionale 22 novembre 1954, n. 1136, con l'intervento finanziano della Valle e le esigenze dell'ordinamento autonomo regionale.

In considerazione dell'intervento della Valle per l'integrazione dell'assistenza mutualistica a favore dei coltivatori, si ritiene opportuno proporre che, nel Consiglio Direttivo della Cassa Mutua regionale di cui all'art. 6 della Legge, faccia parte di diritto un rappresentante nominato dal Presidente della Giunta regionale.

In fine, in relazione al testo della legge 22 novembre 1954, n. 1136, ovunque si abbia riferimento alla Provincia quale ordinamento territoriale, s'intende sostituito dall'ordinamento regionale.

L'ASSESSORE

Prof. Dr. Giovanni Maschio

---

NORME DI ATTUAZIONE PER LA VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136, SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Gli Enti comunali di Assistenza della Valle d'Aosta che, ai termini della facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si assumano totalmente o parzialmente il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, riceveranno per tale titolo una integrazione dall'Amministrazione regionale, che vi provvederà con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale.

Art. 3

Le quote integrative di cui alla lettera d) dell'art. 22 della legge 22-11-1954, n. 1136, per la copertura del maggior costo della assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle casse mutue comunali ai sensi dell'art. 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione, in relazione alle sue disponibilità finanziarie ed al numero dei coltivatori obbligati all'assicurazione malattia.

Art. 4

Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, e delle disposizioni fissate dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sarà approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta un regolamento regionale che coordini le disposizioni legislative secondo le necessità della popolazione assistita e dell'ordinamento autonomo della Regione.

Art. 5

In seno al Consiglio direttivo della Mutua regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale farà parte, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Nel testo della Legge 22 novembre 1954, n. 1136, la dizione "Provincia e provinciale" s'intende sostituita dal termine "Regione e regionale".

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Aosta, li

______