Oggetto del Consiglio n. 21 del 6 aprile 1955 - Verbale
OGGETTO N. 21/55 - (VARIA) - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27-12-1953, N. 959 - RICORSI CONTRO IL D.M. 14-12-1954, CONCERNENTE LA DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che intende prendere lo spunto dal fatto che il Consiglio è chiamato a nominare una Commissione di studio per le acque pubbliche e l'elettricità, per dare comunicazione ufficiale al Consiglio stesso di quanto la Giunta ha deciso, in via d'urgenza, in merito alla ormai nota e, senza dubbio, estremamente importante questione dei bacini imbriferi montani.
Precisa che la sua comunicazione è, oltre che doverosa, indispensabile, perché è necessario che le idee sull'argomento siano ben chiare.
Richiama quindi, anzitutto, l'attenzione del Consiglio sulla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, con la quale, all'articolo 1, si stabilisce che il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'Agricoltura e le Foreste, stabilisce, con propri decreti, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e ne determina i perimetri.
Pone in rilievo che tale determinazione ha lo scopo di stabilire quali sono i Comuni dei bacini montani che hanno diritto al sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice devono pagare, in sostituzione degli oneri già previsti all'articolo 52 del T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
Informa che la disposizione del citato articolo 1 sancisce pure che i Comuni i quali, in tutto o in parte, sono compresi in ciascun bacino imbrifero sono costituiti in Consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi.
Fa presente che, successivamente, viene precisato all'articolo 2 che: "Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. l per la costituzione del Consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice, a' sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale provvederà, con Decreto, alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso".
Dà lettura, per quanto concerne i criteri di ripartizione delle somme tra i vari Comuni interessati, delle seguenti disposizioni dell'articolo 1:
"Quando una derivazione interessa più Comuni o più Consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministero per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.
Nel caso di Consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del Consorzio o dei Consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente, a norma del presente articolo".
Quanto sopra premesso, il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che, entro il termine prescritto di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministro dei Lavori Pubblici ha emesso il Decreto ministeriale 14 dicembre 1954, che delimita il perimetro del bacino montano della Dora Baltea, includendovi, oltre ai Comuni della Valle di Aosta (tutti ad eccezione del Comune di Gaby), anche 23 Comuni del Canavese (Provincia di Torino).
Pone in rilievo che, di fronte ad una decisione di tal genere, indubbiamente errata, - perché il bacino imbrifero della Doro Baltea è chiaramente costituito e delimitato, dal punto di vista geografico ed orografico, dallo stesso territorio della Regione -, la Giunta regionale non poteva fare altro che opporsi decisamente a quanto era stato stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici.
È vero, egli dice, che sarebbe stato opportuno che, durante il lasso di tempo di un anno, la Regione si fosse fatta avanti presso il Ministero per chiarire i concetti e il suo punto di vista.
Comunque, stando così le cose, egli osserva, la Giunta, preoccupandosi del danno che, potrebbe derivare ai Comuni della Valle d'Aosta, dopo approfondito studio del problema, ha, in via d'urgenza, interposto documentato ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma.
Comunica che analoghi ricorsi sono stati pure presentati al Consiglio di Stato e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per interessamento dell'Amministrazione regionale, dai Comuni di Hône e di Valtournanche e che, in tal modo, sono stati interrotti i termini stabiliti, a pena di decadenza, dalla disposizione in vigore che regolano la materia.
Sottolinea che ciò è stato fatto a favore anche di tutti gli altri Comuni della Valle d'Aosta che, quali contitolari di diritti, sono direttamente interessati e che potranno intervenire facoltativamente in giudizio, semprechè non si possa derimere la questione in via normale e con trattative.
Informa che, su decisione della Giunta, fu diramata, in data 4 marzo 1955, una prima circolare ai Sindaci dei Comuni della Valle, precisando i termini della questione, circolare alla quale ha fatto seguito, in data 24 marzo 1955, altra circolare, con la quale si chiarivano maggiormente i concetti e si rendeva noto che, quanto prima, sarebbe stata indetta presso l'Amministrazione regionale una riunione di tutti i Sindaci, per un approfondito esame dei complessi problemi inerenti alla applicazione delle norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, legge che prevede, fra altro, la costituzione dei Comuni in Consorzi obbligatori.
Osserva di aver notato che non tutti hanno idee chiare e precise in merito al problema di cui si tratta, poiché si è ritenuto, a un certo momento, da parte di alcuni, che fosse cosa migliore che i Comuni, quali titolari dei diritti, agissero da soli e non si costituissero in Consorzio.
Non bisogna dimenticare, egli dichiara, che se i Comuni non si costituissero in uno o più Consorzi obbligatori, - perché potrebbe darsi, ad esempio, che i Comuni della bassa Valle affermassero di non aver nulla a che fare con i Comuni dell'alta Valle -, accadrebbe che le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, verrebbero applicate e, conseguentemente, tutte le somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice sarebbero versate su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei Lavori Pubblici, che provvederebbe alla ripartizione fra i vari Comuni.
Se si tien conto del fatto che queste somme, egli aggiunge, devono essere impiegate esclusivamente per il progresso economico e sociale delle popolazioni nonché per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, si comprende quanto sia necessario di raggruppare i Comuni in uno o più Consorzi, di modo che, attraverso l'Amministrazione del Consorzio o dei Consorzi stessi, si possa, ad un dato momento, far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione di importanti opere e iniziative attinenti al progresso sociale delle popolazioni delle varie zone della Valle.
Va tenuto presente, - egli aggiunge ancora -, che, se in luogo di riunire i Comuni della Valle d'Aosta in uno o più Consorzi, si provvedesse alla ripartizione dell'ammontare dei sovracanoni fra i 74 Comuni della Valle, la quota parte che spetterebbe ad ognuno di essi non sarebbe una somma tale da permettere ai singoli Comuni di realizzare importanti opere necessarie per il progresso economico e sociale delle popolazioni, od opere di sistemazione montana.
Dichiara che la Giunta ha ritenuto opportuno di interporre in via d'urgenza ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro il menzionato Decreto ministeriale 14 dicembre 1954, perché detto Decreto ledeva il regime particolare delle acque della Valle d'Aosta previsto dallo Statuto regionale e, quindi, ledeva gli interessi della Regione oltrechè di tutti i Comuni valdostani che, con la inclusione nel bacino imbrifero dei 23 Comuni della Provincia di Torino, potrebbero essere gravemente lesi nei loro diritti e nei loro interessi.
Rammenta che, oltre alla Regione, hanno pure interposto ricorso contro il Decreto ministeriale menzionato i Comuni di Valtournanche e di Hône, d'intesa con la Regione, e ciò allo scopo di interrompere, anche a vantaggio di tutti gli altri Comuni, i termini stabiliti a pena di decadenza delle disposizioni in vigore che regolano la materia.
Comunica che le opposizioni al predetto Decreto ministeriale fatto dalla Regione e dai Comuni non sospende l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tanto è vero che, in questi ultimi giorni, le Società produttrici di energia elettrica, in seguito ad ordini impartiti con circolari del Ministero dei Lavori Pubblici, sono state già invitate a provvedere al pagamento dei sovracanoni dovuti a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 959 e i cui importi devono essere versati, come già comunicato, su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministro dei Lavori Pubblici.
Rammenta che il fondo costituito con tale somma sarà successivamente versato dal Ministro dei Lavori Pubblici al Consorzio o ai Consorzi che verranno costituiti o, in caso di non costituzione degli stessi, sarà ripartito fra i singoli Comuni.
Ribadisce che, quanto prima, l'Amministrazione regionale indirà una riunione di tutti i Sindaci della Valle d'Aosta per illustrare i complessi problemi inerenti all'applicazione delle norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, rilevando che ogni decisione in merito alla costituzione dei Comuni in uno o più Consorzi è di competenza specifica dei Comuni stessi.
Conclude, facendo presente che la Giunta regionale, interponendo i ricorsi di cui si tratta, ha ritenuto di agire non soltanto nell'interesse della Regione ma anche per la tutela dei diritti e degli interessi di tutti i Comuni della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MANGANONI osserva che, se a cura della Giunta attuale, o di quella precedente, i Sindaci fossero stati convocati prima e messi al corrente della questione, essi avrebbero senza dubbio le idee più chiare circa l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Chiede, quindi, se la Giunta sia orientata verso la costituzione di uno o più Consorzi.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta al Consigliere Manganoni che, ai sensi della più volte richiamata legge del 27 dicembre 1953, n. 959, compete ai Comuni ogni decisione in merito alla costituzione di uno o più Consorzi. Precisa che la Giunta si è limitata ad interporre ricorso contro il Decreto ministeriale del 14 dicembre 1954, per tutelare i diritti e gli interessi della Regione e di tutti i Comuni valdostani, interrompendo così i termini stabiliti, a pena di decadenza, dalle disposizioni in vigore che regolano la materia. Comunica che, nella riunione di Sindaci che avrà prossimamente luogo ad Aosta, sarà illustrata ai Sindaci l'opportunità della riunione dei Comuni in uno o più Consorzi, lasciando però liberi i Comuni stessi di decidere in merito.
Il Consigliere MANGANONI esprime parere che la riunione dei Comuni della Valle d'Aosta in un unico Consorzio darebbe luogo ad inconvenienti, soprattutto perché sarebbe necessaria una burocrazia eccessiva, con le sue conseguenze, che sono note.
Per quanto concerne gli impianti idroelettrici situati al di sotto dei 500 metri di altitudine, e per i quali le Società non sono tenute, ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 1954, a versare il sovracanone stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consigliere Manganoni chiede se si renderà necessaria l'emissione di altro apposito Decreto ministeriale per includere anche tali impianti nel bacino imbrifero.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, chiarisce che le questioni da definire sono due e, precisamente, la questione dell'altimetria e quella concernente l'inclusione nel bacino imbrifero dei 23 Comuni del Canavese.
Il Consigliere CHABOD Renato dà atto dell'opportunità del provvedimento adottato dalla Giunta e dichiara di condividere il punto di vista del Presidente della Giunta per quanto concerne la specifica competenza dei Comuni nelle decisioni relative alla costituzione di uno o più Consorzi. Comunica di non condividere, in proposito, il parere del Consigliere Manganoni perché, o. suo giudizio e per varie ragioni, è più opportuna la riunione dei Comuni in un unico Consorzio anziché in più Consorzi.
Raccomanda alla Giunta che, per l'avvenire, sia inviata ai Consiglieri regionali copia di tutte le più importanti circolari diramate dalla Regione ai Comuni, come già praticato dall'Assessore all'Industria e Commercio.
Il Presidente, BONDAZ, comunica che i 23 Comuni della Provincia di Torino, inclusi con Decreto ministeriale del 14 dicembre 1954 nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, sono i seguenti: Carema, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco, Borgofranco di Ivrea, Burolo, Bollengo, Traversella, Vico Canavese, Brosso, Mengliano, Trausella, Rueglio, Issiglio, Alice Superiore, Pecco, Lugnacco, Vidracco, Vistorio, Andrate, Chiaverano, Castellamonte e Castelnuovo Nigra.
Segue breve discussione, alla quale prendono pure parte l'Assessore ai Lavori Pubblici VESAN e il Consigliere BARMASSE.
Il Consiglio prende atto.
______