Oggetto del Consiglio n. 15 del 6 aprile 1955 - Verbale
OGGETTO N. 15/55 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - (MOZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI SIGNORA RONC-DESAYMONET ANAIDE E SIGNORI CHABOD RENATO, BARONE LUIGI, CHABOD AUGUSTO, NICCO GIULIO E BARMASSE MICHELE).
Il Presidente, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signora Ronc-Désaymonet Anaide e Signori Chabod Renato, Barone Luigi, Chabod Augusto, Nicco Giulio, Barmasse Michele, concernente l'oggetto: "Invito alla Giunta regionale a sollecitare l'approvazione del regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Al Signor PRESIDENTE della Giunta regionale
AOSTA
Premesso
che la situazione dei dipendenti Statali stata debitamente sistemata;
Considerato
che i dipendenti della nostra Regione Autonoma Valdostana attendono tutt'ora, e giustamente, la propria sistemazione organica ed economica il cui Regolamento è stato ampiamente discusso ed approvato, fin dal febbraio 1950;
Auspicando
che dall'approvazione del suddetto Regolamento vengano sempre più salvaguardati la serietà, il prestigio e, soprattutto, il buon funzionamento della nostra Regione Autonoma Valdostana;
IL CONSIGLIO REGIONALE
invita la Giunta regionale a volere, con la dovuta fermezza ed energia, sollecitare l'approvazione del citato Regolamento da parte dei competenti organismi del Governo di Roma.
Con ossequio. Aosta, li 1-1-1955.
F.ti: Ronc - Désaymonet Anaide, Chabod Avv. Renato, Barone Luigi, Chabod Augusto, Nicco Giulio, Barmasse Michele.
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Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che intende apportare emendamenti alla mozione, sia in relazione a quanto già comunicato nell'adunanza odierna dal Presidente della Giunta, sia tenendo conto di quanto dettogli, giorni or sono, dal Presidente del Consiglio - anche ai fini di un approfondito riesame della questione -, per cui è ora propenso a conclusioni diverse da quelle previste nella mozione alla quale aveva aderito.
Informa che il Presidente, Pareyson, nel consegnargli, giorni or sono, copia del Regolamento organico per i servizi e per il personale della Amministrazione regionale, approvato nel 1950 dal Consiglio, gli aveva fatto presente che erano sorte divergenze con la Commissione di Coordinamento, in particolare per quanto riguarda l'assimilazione - agli effetti economici - ai gradi statali del Segretario generale e, conseguentemente, anche di tutti i funzionari della Amministrazione regionale. Precisa che, in sostanza, le resistenze vertevano sul grado IV, al quale era stato assimilato il Segretario generale, e sui gradi di assimilazione del rimanente personale regionale.
Osserva, anzitutto, che il Segretario generale non veniva inquadrato al grado IV dei funzionari statali, in quanto trattavasi soltanto di assimilazione. Aggiunge; poi, che la questione interessa non tanto per la questione del Segretario generale, ma in quanto, essendo il medesimo assimilato al grado massimo, rappresenta il "plafond" dal quale bisogna partire per l'assimilazione, agli effetti economici, dei dipendenti in subordine al personale statale. È evidente, dichiara, che se si assegna un grado inferiore al Segretario generale dovremo naturalmente diminuire di grado e di trattamento economico anche gli altri funzionari; trattasi, quindi, di presa di posizione contraria e sfavorevole nei confronti di tutti gli impiegati dell'Amministrazione regionale.
Pone in rilievo che, a prescindere da tale questione, sulla quale, secondo quanto riferitogli dal Presidente del Consiglio, vi è la possibilità di discutere e di trattare, ritiene opportuno, dato che sono trascorsi ormai 5 anni dalla data di approvazione del predetto regolamento organico, che si approfitti dell'occasione per fare una revisione del regolamento stesso, impostando però la questione in modo diverso.
Fa presente che, nella mozione presentata, i proponenti chiedevano che il Consiglio inviti "la Giunta regionale a voler, con la dovuta fermezza ed energia, sollecitare l'approvazione del citato regolamento da parte dei competenti organi del Governo di Roma".
Comunica che ora non è più del parere che si debba sollecitare l'approvazione del Regolamento organico da parte degli organi statali competenti, per le ragioni che illustrerà di seguito.
Rileva, innanzitutto, che l'articolo 46 dello Statuto dice: "La Commissione di Coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
..Omissis...".
Osserva che il Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale; se fosse un atto amministrativo, sarebbe soggetto al controllo di legittimità della Commissione di Coordinamento ai sensi del predetto articolo, ma rammenta che nello Statuto vi è, altresì, l'articolo 2 che inizia in questi termini: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico - sociale della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale".
Sottolinea, quindi, che il Consiglio regionale ha potestà legislativa primaria per quanto concerne il regolamento organico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e che, pertanto, è necessario che il detto regolamento sia approvato con una legge regionale, che non è un atto amministrativo e che non è soggetto al controllo di legittimità della Commissione di Coordinamento.
Riconosce che vi è, però, un controllo che è costituito dalla Corte Costituzionale, poiché l'articolo 134 della Costituzione stabilisce quanto segue:
"La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di leggi dello Stato e della Regione, ecc...".
Ritiene, quindi, che il Regolamento organico debba essere approvato con legge regionale e fa presente che, se si vorrà impugnare la emananda legge, si dovrà impugnarla innanzi alla Corte Costituzionale, che non è stata ancora istituita, ma la colpa di ciò non è nostra.
Precisa che, su questo punto, il Consiglio regionale deve assumere una posizione decisa, in quanto trattasi di pretendere il rispetto dello Statuto regionale e, cioè, delle prerogative concesse alla Regione Valle di Aosta.
Ribadisce che vi è una legge costituzionale che dà la facoltà alla Regione di legiferare in materia "di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, stato giuridico ed economico del personale", purché si legiferi in armonia con la Costituzione, osservando i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ecc.
Osserva che il Consiglio regionale ha piena potestà di approvare con legge regionale il Regolamento organico, purché legiferi, come già detto, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Fa presente che la questione dell'assimilazione, agli effetti economici, dei gradi del personale regionale ai gradi dei funzionari statali non va assolutamente contro la Costituzione e che, comunque, l'impugnativa della legge può essere fatta solo innanzi alla Corte Costituzionale, previa istituzione della stessa.
Dichiara di essere del parere che il Consiglio regionale abbia il diritto e il dovere di fare una legge in materia.
Ritornando a trattare della mozione, comunica di essere venuto nella determinazione di modificare la mozione stessa, ciò che ritiene di poter fare in quanto tutti i Consiglieri, compresi i firmatari, hanno diritto di proporre emendamenti.
Conclude, proponendo la nomina di una Commissione consiliare, anche ristretta, per lo studio e la rielaborazione del testo del regolamento organico di cui si tratta.
Per quanto concerne la mozione in esame, propone di modificarla e di approvarla nella seguente nuova formulazione:
"Premesso
che la situazione dei dipendenti statali è stata debitamente sistemata;
Considerato
che i dipendenti della nostra Regione Autonoma Valdostana attendono tutt'ora, e giustamente, la propria sistemazione organica ed economica, il cui Regolamento è stato già ampiamente discusso ed approvato fin dal febbraio del 1950;
Auspicando
che dall'approvazione del necessario urgente Regolamento vengano sempre più salvaguardati il prestigio ed il buon funzionamento amministrativo della nostra Regione Autonoma Valdostana;
IL CONSIGLIO REGIONALE
invita la Giunta a voler, con la dovuta urgenza, sottoporre al Consiglio la stesura definitiva della legge regionale concernente il regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale".
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Esprime parere che il Consiglio possa senz'altro passare alla discussione della mozione nel suo nuovo testo.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che ritiene necessario, innanzitutto, chiarire bene i concetti giuridici accennati dal Consigliere Chabod Renato.
Riferisce, quindi, brevemente sui precedenti della questione e pone in rilievo che il Regolamento organico del 1950 era stato già approvato non con un atto amministrativo, cioè con una semplice deliberazione consiliare, ma con una legge regionale, che esula dal controllo di legittimità esercitato sugli atti amministrativi della Regione dalla Commissione di Coordinamento, prevista dall'articolo 45 dello Statuto regionale.
Rammenta al Consigliere Chabod Renato che trattavasi di una legge regionale, sottoposta alle disposizioni dell'articolo 31 dello Statuto regionale, che stabilisce quanto segue:
"Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'Interno, presidente della Commissione di Coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'Interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinati ai termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell'Interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per la apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasti di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".
Ribadisce che trattavasi, nel 1950, non già di una deliberazione consiliare, sottoposta al visto di esecutorietà della Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 45 dello Statuto, ma bensì di una legge regionale, il cui disegno si è dovuto comunicare al Presidente della Commissione di Coordinamento, nella sua qualità di rappresentante del Ministero dell'Interno, e che ha seguito la trafila prevista dall'articolo 31 dello Statuto e cioè: il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato la legge regionale alla Presidenza del Consiglio regionale per il riesame da parte del Consiglio stesso; il Consiglio regionale ha riconfermato il suo precedente deliberato, per cui, nei 15 giorni dalla comunicazione fattagli, il Governo della Repubblica ha impugnato la legge, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 31 dello Statuto.
Precisa che quanto detto costituisce l'antefatto della questione ed informa che la legge regionale è stata impugnata dal Governo per due motivi che si limita ad elencare senza entrare nell'esame della fondatezza, o meno, degli elementi addotti dal Governo a motivazione dell'impugnativa:
1) Violazione degli articoli 4 e 51 della Costituzione, i quali garantiscono a tutti i cittadini, indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra Regione, il diritto al lavoro e l'accesso ai pubblici uffici.
Chiarisce che, in sostanza, l'impugnativa concerne le dizioni degli articoli 16 e 44 del Regolamento organico, che riguardano la preferenza e la precedenza stabilite in favore dei nati nella Valle d'Aosta, degli oriundi valdostani e dei figli degli oriundi valdostani.
2) Violazione dell'articolo 2 dello Statuto regionale, in quanto la tabella organica allegata alla legge sancisce l'equiparazione del Segretario generale dell'Amministrazione regionale ai funzionari del grado IV dell'Amministrazione dello Stato.
Comunica che ha voluto accennare soltanto al punto di vista generico della questione, senza entrare nel merito dell'impugnativa, perché la questione del regolamento organico rientra nell'oggetto delle "comunicazioni" del Presidente della Giunta, di cui al n. 15 dell'ordine del giorno della adunanza.
Dichiara di essere, comunque, lieto di anticipare parte delle "comunicazioni" sull'argomento di cui si tratta, per accennare al Consiglio che una delle maggiori preoccupazioni della Giunta è stato proprio quella che riguarda l'ordinamento dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, perché l'impugnativa governativa della legge regionale del 1950, che approvava il Regolamento organico, non ha più permesso che si facesse un passo avanti per risolvere il problema del personale, che è essenziale in quanto è indispensabile avere un corpo di impiegati che costituisca la continuità della burocrazia regionale.
Rileva che bisognava, quindi, interessarsi immediatamente della questione, ciò che fu fatto. Osserva che è, però, necessario di approvare, con altra legge regionale, un nuovo regolamento organico, perché quello del 1950 non è più adatto alle necessità attuali, tenuto presente che il Regolamento organico è costituito, oltre che da una parte centrale (- norme generali -), dalla tabella organica dei servizi e del personale il cui numero, nel 1950, era previsto in 258; fa presente che, per qualche servizio, il numero dei dipendenti deve essere maggiorato, in relazione alle attuali necessità dell'Amministrazione regionale.
Comunica che, dovendo presentare un nuovo Regolamento organico, ha ritenuto opportuno ed utile di prendere contatto con le autorità governative centrali per esaminare se sia possibile superare le ragioni addotte a motivazione dell'impugnativa del precedente regolamento. Informa che la cosa è possibile, perché, praticamente, i motivi dell'impugnativa governativa sono ormai superati.
Riferisce, infatti, che la questione dell'assimilazione del Segretario generale ai funzionari di grado IV dell'Amministrazione dello Stato è ormai superata per una ragione semplicissima e, precisamente, perché la legge 9-8-1954, n. 748, recante norme per la regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali, che ha modificato la legge 27-6-1942, n. 851, stabilisce che i Segretari provinciali possono essere inquadrati al grado IV e al grado V dei funzionari dello Stato. Fa presente che è stata quindi cosa facile per il Presidente della Giunta regionale sostenere la tesi che, se i Segretari provinciali possono essere inquadrati al grado IV e V dei funzionari dello Stato, a maggior ragione deve esserlo il Segretario di una Regione, i cui servizi sono molto numerosi, più importanti e più complessi di quelli di una Provincia. Osserva che le competenti autorità governative centrali hanno concordato su tale tesi.
Per quanto riguarda la eccezione sollevata alla disposizione prevista all'articolo 16 del Regolamento organico, precisa che la questione è pure superata e che l'articolo 16 rimane quale è, mentre per quanto riguarda la disposizione prevista all'articolo 44 (che stabilisce precedenze e preferenze) comunica che la questione può essere risolta mediante la formulazione dell'articolo in forma sintetica e generica anziché in forma analitica e richiamando, naturalmente, le precedenze e le preferenze stabilite dalle leggi dello Stato per i mutilati e gli invalidi, ecc.
Riferisce che la Giunta è, quindi, venuta nella determinazione di presentare al più presto un nuovo Regolamento organico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio con una nuova legge che, per il fatto stesso della sua emanazione, farà considerare superata la precedente legge del 1950.
Comunica che, in tale modo, il nuovo Regolamento organico corrisponderà alle aumentate e attuali esigenze dei vari servizi dell'Amministrazione regionale.
Conclude, facendo presente che la Giunta è del parere che il Consiglio nomini, nell'adunanza odierna, una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione del nuovo Regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale.
Il Consigliere CHABOD Renato ringrazia il Presidente della Giunta dei chiarimenti dati e che, per quanto lo concerne, erano necessari, perché, nella sua qualità di Consigliere neo eletto, non era a conoscenza dei precedenti della questione, tanto più che, nel testo del Regolamento organico consegnatogli dal Presidente del Consiglio, non risulta che detto regolamento sia stato approvato con legge regionale.
Rileva che il Presidente della Giunta ha, altresì, chiarito che per la approvata legge regionale di cui si tratta è stata seguita, nel 1950, la procedura prevista all'articolo 31 dello Statuto regionale e ne prende atto.
Osserva, però, che - a parte il fatto che le difficoltà sono ormai appianate, e i Consiglieri ne sono lieti - vi è una questione di fondo sulla quale il Consiglio deve prendere e mantenere una posizione recisa, perché il citato articolo 31 dice che il Governo della Repubblica può, nei 15 giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di illegittimità davanti alla Corte Costituzionale.
Ribadisce che è lieto che siano superati gli ostacoli sollevati a suo tempo, ma che sottolinea la necessità che il Governo si decida a dare esecuzione alla norma della Costituzione dove prevede la istituzione della Corte Costituzionale, perché, in caso contrario, è sufficiente che il Governo sollevi una qualsiasi eccezione alle leggi regionali, perché le stesse rimangano inoperanti.
Pone in rilievo che le disposizioni degli articoli 16 e 44 del Regolamento organico potrebbero essere discusse in relazione a quanto stabilito dalla Costituzione, perché l'articolo 16 dice che l'Amministrazione regionale assume in servizio personale "possibilmente originario della Regione" e l'articolo 44 parla di precedenze e di preferenze, agli effetti della formazione della graduatoria, per i nati nella Valle d'Aosta, oriundi valdostani e figli di oriundi valdostani.
Dichiara che la questione del grado IV non ha, invece, nulla a che vedere con i principi fondamentali della Repubblica e della Costituzione ed è una questione che, in termini forensi, verrebbe definita "pretestuosa".
Ritornando, quindi, sull'esposizione fatta dal Presidente della Giunta, si dichiara nuovamente soddisfatto dei chiarimenti avuti. Comunica che i Consiglieri della minoranza sono pienamente d'accordo sulle conclusioni del Presidente della Giunta e chiedono che si addivenga al più presto alla elaborazione e all'approvazione del nuovo Regolamento organico, anche per risolvere la posizione incerta del personale assunto a tempo determinato.
Ritiene che sia opportuno demandare ad apposita Commissione consiliare l'incarico di studiare e di predisporre il nuovo Regolamento organico.
Esprime parere che il Consiglio, prendendo lo spunto dall'argomento in discussione, debba prendere posizione decisa nell'affermare e rivendicare i diritti sanciti dallo Statuto regionale, perché non si può ammettere che lo Stato paralizzi il funzionamento dell'Amministrazione regionale mediante impugnativa delle leggi regionali quando ancora non esiste l'organo competente a decidere sulle controversie: la Corte Costituzionale.
Constata che, in linea generale, l'Amministrazione regionale ha un po' troppo la tendenza di richiamarsi alle leggi della Repubblica. Ritiene che ciò debba essere fatto soltanto quando ragioni di opportunità e di convenienza lo consiglino, ma non nei casi e nelle materie in cui la Regione ha la potestà legislativa primaria.
Conclude, dichiarando di ritenere che il Consiglio sia favorevole alla nuova formulazione della mozione da lui proposta e ribadendo ancora una volta la necessità che il Consiglio prenda posizione e rivendichi i diritti sanciti dallo Statuto regionale.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che, a parer suo, nel ricercare la soluzione dei problemi, bisogna essere essenzialmente pratici e osserva che non è il caso di porre delle questioni di principio quando è possibile farne a meno.
Rammenta che, allorquando la nuova Giunta si è insediata, la questione dell'organico era insabbiata da ben quattro anni in seguito all'impugnativa, da parte del Governo, della legge regionale che approvava il Regolamento organico. Precisa che egli ha creduto bene di cercare di risolvere la questione in via amichevole, salvo assumere le responsabilità necessarie qualora non fosse stato possibile trovare una soluzione per trattative.
Osserva che, essendovi la possibilità, in base agli accordi già presi, di approvare un nuovo Regolamento organico mediante una nuova legge regionale, ritiene che la questione possa considerarsi risolta, e esprime parere di avere, quindi, agito nel modo più pratico e più rapido possibile.
Riafferma che è intendimento della Giunta di sottoporre al più presto all'approvazione del Consiglio il nuovo Regolamento organico e esprime parere che il Consiglio, se lo crede opportuno, possa oggi stesso nominare apposita Commissione consiliare incaricata dello studio dell'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale, con invito alla Commissione stessa ad elaborare al più presto un nuovo Regolamento organico da approvarsi dal Consiglio con legge regionale.
Il Vice Presidente del Consiglio comunica di concordare sulla proposta di nomina della Commissione consiliare di cui si tratta.
Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare aussi d'être d'accord sur la proposition faite, mais elle demande que l'on n'oublie pas de prétendre que les employés qui seront engagés par l'Administration régionale connaissent la langue française.
Monsieur le Président de la Junte, BONDAZ, remarque que ceci est déjà prévu dans l'article 16, lettre c) du Règlement qui a été approuvé par le Conseil régional en l'année 1950.
Il Consigliere CHABOD Renato osserva che, in sede di Commissione, potrà essere esaminata la possibilità dell'assunzione di personale che conosca la lingua francese anche se non è in possesso di titolo di studio idoneo.
Il Presidente della Giunta comunica che la Giunta concorda sulla nuova formulazione della mozione e sulla proposta di nomina di una Commissione consiliare di studio della questione del Regolamento organico degli uffici e del personale della Amministrazione regionale, anche perché tale è l'intendimento della Giunta.
Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, propone che la nomina della Commissione di cui si tratta abbia luogo al termine dello svolgimento delle mozioni; propone, inoltre, che il Consiglio approvi la mozione in esame nel nuovo testo formulato dal Consigliere Chabod Renato.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti numero trentaquattro);
Delibera
di approvare le predette due proposte del Presidente.
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