Oggetto del Consiglio n. 121 del 15 giugno 1971 - Verbale

OGGETTO N. 121/71 - Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Il Presidente MONTESANO informa che sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio i sottoelencati pareri espressi dalle competenti Commissioni consiliari permanenti in merito agli argomenti di cui in appresso:

1) parere favorevole della Commissione consiliare per l'Agricoltura sul disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa".

Fa presente che viene demandato alla Commissione consiliare per gli Affari Generali e Finanze l'esame del problema per quanto riguarda l'aspetto finanziario dell'iniziativa.

2) parere favorevole della Commissione consiliare per i Lavori Pubblici sulla proposta di subconcessione alla Città di Aosta di derivazione di acqua dalle sorgenti Freboudze, Tronchey e Peuterey, in Comune di Courmayeur, per gli usi potabili ed igienici della Città di Aosta e dei Comuni limitrofi.

3) parere favorevole, con alcune raccomandazioni, della Commissione consiliare per l'Agricoltura sul progetto esecutivo del costruendo Caseificio di Villeneuve.

Il Presidente MONTESANO informa quindi che è pure pervenuta alla Presidenza del Consiglio una lettera in data 4.6.1971 del Consigliere Giulio Dolchi, che è altresì indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, con la quale, a nome dei Consiglieri del Gruppo comunista, si chiede che nel corso delle comunicazioni dell'adunanza odierna il Consiglio sia reso edotto della discussione in sede parlamentare del disegno di legge costituzionale riguardante la "modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia".

Comunica, in proposito, che con lettera in data 7 giugno 1971 l'Onorevole Germano Ollietti, Deputato della Valle d'Aosta, ha trasmesso al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio la documentazione parlamentare relativa all'iter presso la Camera dei Deputati del disegno di legge in questione, riservandosi di trasmettere, a suo tempo, il testo definitivo di tale disegno di legge.

Informa, infine, che in merito al predetto disegno di legge costituzionale è stata presentata in data di ieri da Consiglieri del Gruppo dell'Union Valdôtaine una mozione che non potrà essere discussa nell'adunanza odierna perché non pervenuta in tempo utile; ritiene che i Consiglieri dell'Union Valdôtaine possano ugualmente esprimere il loro pensiero sull'argomento al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Riferisce quindi brevemente sui precedenti e sull'iter parlamentare del disegno di legge costituzionale in questione, di iniziativa del Governo, informando che detto disegno di legge ha assorbito analoga proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare.

Precisa, tra l'altro, che il testo di legge governativa tende a realizzare i seguenti obiettivi:

- determinazione in cinque anni della durata in carica dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Regionali delle altre quattro Regioni a Statuto Speciale e delle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

- disciplina delle forme e dei termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni regionali e per la prima riunione delle Assemblee elette, per una maggiore chiarezza e certezza di norme nella materia.

Informa che la prima Commissione permanente della Camera, in sede di esame del disegno di legge in questione, ha ritenuto opportuno di introdurre - mediante aggiunta di un nuovo articolo quattro - un terzo principio e, precisamente, quello della proroga dei poteri della scadenza del mandato alla prima riunione delle nuove Assemblee successive alle elezioni, in analogia a quanto previsto per le Camere dall'articolo 61 della Costituzione.

Aggiunge che il menzionato disegno di legge, dopo essere stato oggetto di discussione da parte della Camera dei Deputati nella seduta del 13 maggio 1971, nel corso della quale fu proposto un emendamento al testo dell'articolo 8 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le Fossà, fu rinviato all'esame del Comitato dei nove che, nella seduta del 18 maggio 1971, propose il seguente testo coordinato dell'articolo 8, testo che fu approvato dalla Camera dei Deputati:

"Le disposizioni contenuti nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea Regionale Siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli Regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige e ai Consigli Provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale".

Conclude, rilevando che il principio sancito con l'articolo 8 sopracitato è frutto non tanto della volontà del Governo quanto della volontà della Camera dei Deputati.

Chiede se qualche Consigliere intenda prendere la parola su alcune delle comunicazioni da lui fatte.

Il Vice Presidente, FOSSON, riferendosi al progetto esecutivo del costruendo Caseificio di Villeneuve, illustra le ragioni che hanno indotto la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura a dare il proprio parere favorevole a detto progetto esecutivo, parere di cui dà lettura.

Sull'argomento prende, altresì, la parola il Consigliere MANGANONI per un'osservazione di carattere generale circa il rispetto dei diritti di terzi da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione di progetti di opere pubbliche da parte dell'Amministrazione Regionale o di Enti pubblici in genere.

Il Consiglio prende atto.