Oggetto del Consiglio n. 171 del 2 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 171/71 - Legge regionale recante: "Proroga per l'anno 1971 delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3 e 30 agosto 1970, n. 22, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante proroga, per l'anno 1971, delle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 luglio 1971:

Con il 1970 è scaduto il primo piano quinquennale approvato dalla Regione per la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo regionale del 4% per la durata di 20 anni, per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Nel complesso i mutui autorizzati e da autorizzare dalla Regione fino a tutto il 31.12.1970 risultano ripartiti come segue:

Settore di investimento

ZONA A comprendente i Comuni di Aosta-Charvensod-Gignod-Gressan-Jovençan-Pollein-St Christophe e Sarre (38,50%)

ZONA B comprendente i restanti Comuni della Regione (61,50%)

TOTALE

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

Acquisto di nuovi alloggi

138

653.300.000

68

330.600.000

206

983.900.000

Costruzione di nuovi alloggi

159

776.750.000

322

1.569.400.000

481

2.346.150.000

Sistemazione di alloggi già esistenti

163

743.010.000

255

1.172.100.000

418

1.915.110.000

Totale generale

460

2.173.060.000

645

3.072.100.000

1105

5.245.160.000

Minore spesa rispetto all'assegnazione quinquennale di mutui

4.840.000

Totale assegnazione quinquennale

5.250.000.000

Incidenza media dei mutui concessi nel 1° quinquennio (5.245.000.000:1105)=

4.742.450 circa

Gli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi 4% a carico della Regione ammontano a tutto il 31.12.1970 ad annue lire 209.806.400, con una spesa complessiva per un ventennio di Lire 4.196.128.000.

Rispetto alle assegnazioni di fondi messi a disposizione dalla Regione nei singoli settori di investimento, in relazione alla popolazione delle singole zone, si sono verificate nel quinquennio in esame le seguenti variazioni:

ZONA A (38,50%)

Importo dei mutui messi a disposizione

Importo dei mutui concessi

Differenza in + o in - integrata con storno di fondi

Acquisti

635.000.000

653.300.000

+ 18.300.000

Costruzioni

770.000.000

776.750.000

+ 6.750.000

Sistemazioni

770.000.000

473.010.000

- 26.990.000

Totale

2.175.000.000

2.173.060.000

- 1.940.000

ZONA B (61,50%)

Acquisti

615.000.000

330.600.000

- 284.400.000

Costruzioni

1.230.000.000

1.569.400.000

+ 339.400.000

Sistemazioni

1.230.000.000

1.172.100.000

- 57.900.000

Totale

3.075.000.000

3.072.100.000

- 2.900.000

Totale generale zona A e zona B

5.250.000.000

5.245.160.000

- 4.840.000

DOMANDA DI MUTUO IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Escludendo dal conteggio le domande che perverranno alla Regione nel corso del 1971, al 1° gennaio dello stesso anno risultano giacenti, in attesa di finanziamento, n. 132 domande per la concessione di mutui agevolati, così ripartite:

ZONA A

Acquisto di alloggi

Domande n. 46 per L. 228.000.000

Costruzione alloggi

Domande n. 23 per L. 115.000.000

Sistemazione alloggi

Domande n. 11 per L. 53.000.000

ZONA B

Acquisto di alloggi

Domande n. -- per L. --

Costruzione alloggi

Domande n. 29 per L. 145.000.000

Sistemazione alloggi

Domande n. 23 per L. 115.000.000

Totale generale

Domande n. 132 per L. 656.000.000

Il finanziamento previsto dal presente disegno di legge consente di autorizzare nel corso del 1971 mutui agevolati per complessive Lire 1.000.000.000, così ripartite:

Zona A

Zona B

TOTALE

Acquisto di alloggi

77.000.000

123.000.000

200.000.000

Costruzione di alloggi

154.000.000

246.000.000

400.000.000

Sistemazione di alloggi

154.000.000

246.000.000

400.000.000

TOTALE

385.000.000

615.000.000

1.000.000.000

MAGGIORAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI DA CONCEDERE PER L'ANNO 1971

In relazione all'avvenuto recente aumento dei tassi di interesse sui depositi a risparmio, gli Istituti di Credito (Istituti S. Paolo di Torino e Cassa di Risparmio di Torino), che hanno fin qui finanziato le operazioni di mutuo agevolato autorizzati dalla Regione, hanno richiesto per il 1971 l'aumento del tasso di interesse dal 7,50% all'8%.

Fermo restando il contributo ventennale della Regione, in ragione del 4% sull'importo dei mutui, il maggiore onere derivante ai mutuatari che saranno ammessi a beneficiare dei mutui agevolati per il 1971, si concretizzerebbe nei seguenti importi:

Tasso di interesse

7,50%

8%

Importo della semestralità complessivamente dovuta su un mutuo di L. 5.000.000

243.297

252.620

Contributo costante della Regione 5.000.000 x 4% : 2

100.000

100.000

Semestralità a carico del mutuatario

143.297

152.620

Corrispondente ad annue lire

286.594

305.240

E a mensili lire

23.883

25.437

Maggior spesa mensile risultante a carico del mutuatario lire

1.554

Importo complessivo delle semestralità da versare in 20 anni

9.731.880

10.104.800

Semestralità pagate dalla Regione

4.000.000

4.000.000

Differenza a carico dei mutuatari

5.731.880

6.104.800

Maggior spesa a carico del mutuatario in 20 anni

372.920

In attesa di conoscere gli intendimenti finanziari che saranno disposti dallo Stato per la soluzione in campo nazionale del problema della casa e in considerazione della necessità di maggiori finanziamenti bancari agevolati per l'accoglimento delle numerose domande di contributo tuttora giacenti, la Giunta regionale sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recente norme intese a prorogare per il 1971 le citate provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

La proposta di proroga prevede un ulteriore finanziamento di Lire 1.000.000.000 a valere per il 1971, ferma restando l'attuale ripartizione dei fondi ed i criteri per l'attribuzione dei punteggi all'atto della formazione delle graduatorie.

Il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 40.000.000, pari a Lire 800.000.000 in venti anni, viene assicurato con prelievo della somma stessa dal fondo di riserva per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, come da allegato F (n. 5) al capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.

Per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie regionali, si propone di prevedere una spesa annua di L. 18.000.000 conseguente al nuovo finanziamento di Lire 1.000.000.000. Tale spesa trova corrispondente copertura nell'entrata per il recupero di crediti su garanzie fideiussorie eventualmente concesse a mutuatari non in grado di assicurare agli Istituti di Credito sufficiente garanzia ipotecaria sugli immobili da acquistare, costruire o sistemare.

In proposito, si fa presente che gli Istituti di Credito non hanno a tutt'oggi richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati autorizzati dalla Regione, per cui è presumibile che anche per il 1971, nonostante l'aumento del tasso di interesse dal 7,50% all'8%, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria (da computarsi su un massimo del 20% dell'importo del mutuo agevolato).

(SEGUE: Disegno di legge regionale ...Omissis...)

L'Assessore alle finanze CHANTEL illustra brevemente la relazione sopra riportata sulla quale richiama, per eventuali maggiori ragguagli ed informazioni, l'attenzione dei Signori Consiglieri.

Precisa che il disegno di legge in esame proroga di un anno, cioè per il 1971, le provvidenze regionali, a suo tempo approvate dal Consiglio per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ed ha pertanto carattere di temporaneità.

Riferisce che l'unica variazione sostanziale concerne la maggiorazione del tasso di interesse sui mutui da concedere in quanto gli Istituti di Credito che finanziano le operazioni di mutuo agevolato autorizzati dalla Regione hanno elevato il tasso dal 7,50% all'8%.

Il Consigliere GERMANO fa presente che nei 5 anni di applicazione delle leggi regionali citate nelle premesse, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, sono stati riscontrati vari inconvenienti che ritiene opportuno eliminare con il provvedimento legislativo in discussione.

Accenna, ad esempio, che mentre per la zona A) sono state presentate, alla data d'oggi, domande per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto di alloggi per un totale di Lire 229 milioni, per la zona B) invece non risulta alcuna domanda di contributo per l'acquisto di alloggi.

Rileva che, ciò nonostante, dallo specchietto di ripartizione della somma di Lire un miliardo risultano previste per la voce anzidetta le spese di Lire 77 milioni per la zona A) e di lire 123 milioni per la zona B).

Ritiene quindi che tale ripartizione vada rettificata.

Aggiungasi, - egli dice -, che le disposizioni di legge non prevedono la possibilità di stornare i fondi da zona a zona, per cui può verificarsi l'eventualità che a fine anno i fondi stanziati per la zona B) rimangano inutilizzati.

L'Assessore CHANTEL ricorda che la ripartizione della somma di Lire 1 miliardo per la concessione di mutui agevolati nell'anno 1971 è avvenuta in base alle percentuali stabilite all'art. 17 della legge regionale 30.11.1965 n. 24 e non può quindi essere variata, a meno che le percentuali di ripartizione non vengano modificate con provvedimento legislativo.

Ripete che la legge in discussione ha caratteristiche di temporaneità, perché la sua efficacia è limitata all'anno 1971.

Il Consigliere MANGANONI ritiene urgente l'approvazione della proroga, per l'anno 1971, delle provvidenze a suo tempo approvate per la ripresa edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Raccomanda all'Assessore Chantel di interessarsi affinché, da parte degli Istituti di Credito, siano accelerate al massimo le pratiche per la concessione dei mutui agevolati in questione, ad evitare che i mutuatari non siano costretti a ricorrere a prestiti bancari per i quali sono tenuti a pagare un tasso di interesse molto oneroso.

Accenna poi a casi di speculazione effettuata da parte di persone che, dopo aver ottenuto il contributo agevolato per l'acquisto di un alloggio, hanno successivamente acquistato altro alloggio che hanno intestato a nome del coniuge.

Invita l'Assessore Chantel ad evitare che fatti del genere si verifichino in futuro ed a disporre comunque affinché ai mutuatari trasgressori sia revocata la concessione del contributo.

Il Consigliere DOLCHI ritiene che gli inconvenienti riscontrati nei 5 anni di applicazione delle leggi regionali riguardanti i provvedimenti per la ripresa edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare debbano essere eliminati con la legge ora in esame, anche se detta legge ha carattere di temporaneità.

Dopo aver ribadito quanto già detto dal Consigliere Germano, osserva di aver avuto occasione di constatare che in base alle norme vigenti, pur applicando lo stesso metro nella formazione della graduatoria dei richiedenti il contributo, si hanno delle differenze poiché nel Gruppo A), per avere diritto al contributo, il richiedente deve avere un punteggio molto elevato (superiore a 14 punti), mentre invece nel gruppo B) il richiedente può ottenere il contributo anche con un punteggio minimo (ad esempio 3 punti e mezzo).

Fa presente che un tale inconveniente non dovrebbe essere ammesso ed insiste, quindi, affinché il disegno di legge sia riveduto e modificato.

L'Assessore CHANTEL informa di essere venuto a conoscenza di alcuni casi di speculazione da parte di persone che hanno ottenuto il contributo e di essere subito intervenuto disponendo per la revoca del contributo.

Informa che l'Ufficio demanio sta effettuando accurati accertamenti allo scopo di assicurare che non vi siano altre trasgressioni.

Rispondendo al Consigliere Germano fa presente che le vigenti disposizioni di legge consentono lo storno di fondi dalla zona A) alla zona B) e viceversa.

Il Presidente della Giunta, DUJANY riferendosi al rilievo formulato dal Consigliere Germano circa i criteri seguiti nella ripartizione della somma di Lire 1 miliardo fra la zona A) e la zona B) precisa che, come già detto dall'Assessore Chantel, la ripartizione dei fondi è avvenuta in base alla legge regionale 30.11.1965 n. 24, la quale, all'art. 17 stabilisce quanto segue:

"I fondi regionali di cui al precedente art. 16 saranno destinati e assegnati per il 20% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40% in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.

Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo: ...Omissis...".

Rileva, quindi, che con deliberazioni di Giunta possono essere autorizzati storni di fondi per le somme non utilizzate in alcuni dei due settori territoriali di investimento (zona A e zona B).

Rispondendo al rilievo formulato dal Consigliere Dolchi, fa presente che l'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22 stabilisce quanto segue:

"Art. 5 - In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il 1° quadrimestre 1970 e successivi quadrimestri 1970 verranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di nuovi alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti".

Osserva, quindi, che il rilievo formulato per quanto riguarda il punteggio minimo necessario per l'assegnazione del contributo agevolato non ha più ragione di essere.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale stesso.

Articoli 1 - 2 - 3- 4 - 5 - 6 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26).

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chamonin e Crétier, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante proroga, per l'anno 1971, delle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 5)

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Disegno di legge regionale n. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... n. ... PROROGA, PER L'ANNO 1971, DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, 10 APRILE 1967 N. 11, 9 FEBBRAIO 1968 N. 3 E 30 AGOSTO 1970 N. 22 RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono prorogate, per l'anno 1971, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore della edilizia economica e popolare.

Art. 2

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1971, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 1 miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di Lire 40.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1990.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l'anno finanziario 1971:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1971 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare") il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 210.000.00= a Lire 250.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 40.000.000 dal Cap. 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40.000.000;

b) per i successivi anni finanziari:

mediante imputazione della spesa annua di Lire 40 milioni a corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1990.

Art. 3

L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11 già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 30 agosto1970 n. 22, viene integrato con l'aggiunta del seguente ultimo comma: "£. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1971 e fino all'anno 1990".

Art. 4

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 18.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3, e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971:

NELLA PARTE ENTRATA:

lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 94.500.000 a Lire 112.500.000.

NELLA PARTE SPESA:

lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 94.500.000 a Lire 112.500.000.

Le maggiori entrate e spese annue di Lire 18.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1990.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo presumibile importo delle garanzie fideiussorie accordate agli Istituti di Credito in applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge regionale 10 aprile1967 n. 11.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione di contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge, e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché di sottoscrivere í contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà insorta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.