Oggetto del Consiglio n. 170 del 2 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 170/71 - Legge regionale riguardante: "Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 luglio 1971:

In relazione alle assegnazioni di fondi disposte dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, la Giunta propone al Consiglio di approvare le seguenti variazioni agli stanziamenti della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971:

1) aumento di £. 25.000.000 delle previsioni di entrata di cui all'art. 1 dell'allegato disegno di legge;

2) aumento di £. 25.000.000 delle previsioni di spesa di cui all'art. 3 dell'allegato disegno di legge;

3) istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

a) nella parte ENTRATA istituzione dei capitoli 152 - 153 - 154 sotto la rubrica "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica" con lo stanziamento complessivo di Lire 370.000.000;

b) nella parte SPESA istituzione dei capitoli 436 - 437 - 438 sotto la rubrica "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica" con lo stanziamento complessivo di Lire 370.000.000.

In merito alle variazioni proposte, si fa presente quanto segue:

ENTRATE

Cap. 109

Fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a' sensi artt. 9 e 53 della legge 27.10.1966 n. 910)

£.

25.000.000

La maggior entrata di cui al capitolo 109 si riferisce a maggiori fondi assegnati, per l'anno 1970, con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 10473 in data 15.2.1971.

Detto Decreto assegna alla Regione £. 75.000.000, di cui £. 50.000.000 già iscritti nel bilancio per l'anno 1970 e Lire 25.000.000 vengono iscritti ora nel bilancio per l'anno 1971.

L'istituzione dei nuovi capitoli 152 - 153 e 154, con lo stanziamento complessivo di Lire 370.000.000 (art. 2 del disegno di legge), deriva dalle assegnazioni di fondi statali alla Regione, effettuate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con note 13724 - 13725 e 13726 in data 8 marzo 1971, per l'applicazione della Legge 18.12.1970 n. 1034, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 26.10.1970 n. 745.

SPESE

Per quanto riguarda la variazione al capitolo 399 della Spesa, si fa riferimento a quanto già detto relativamente alla corrispondente variazione di entrata.

Per quanto riguarda l'istituzione dei nuovi capitoli 436 - 437 e 438 di cui all'art. 4 del disegno di legge, sotto la rubrica "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", si fa riferimento a quanto già detto relativamente alla corrispondente nuova entrata di cui ai Cap. 152 -153 e 154.

Le norme di cui agli artt. 5 e 6 dell'allegato disegno di legge riguardano le autorizzazioni ed i limiti di erogazione delle spese sopraindicate.

Per le ragioni di cui sopra la Giunta sottopone allo esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale, concernente variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.

(SEGUE: allegato disegno di legge: ...Omissis...)

L'Assessore alle finanze CHANTEL fa riferimento, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, alla sopra riportata relazione illustrativa predisposta dagli Uffici finanziari della Regione.

Su richiesta del Consigliere Manganoni, l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ fornisce chiarimenti in merito alla destinazione dei fondi dei capitoli di spesa 436, 437 e 438, di nuova istituzione.

Il Consigliere MANGANONI, preso atto che lo stanziamento di Lire 120 milioni di cui al capitolo di spesa 436 sarà devoluto in contributi per opere di miglioramento fondiario, costruzione, ricostruzione e sistemazione di fabbricati e annessi al servizio di alpeggi e mayens, esprime il timore che parte di tali contributi siano spesi per l'esecuzione di opere di sistemazione in alpeggi e mayens che forse, in un futuro non molto lontano, saranno dai proprietari abbandonati perché non redditizi.

Ad evitare una tale eventualità, raccomanda che l'Assessorato all'Agricoltura, avvalendosi della collaborazione della Commissione consiliare per l'Agricoltura e di tecnici competenti in materia, predisponga uno studio sugli alpeggi e mayens della Valle d'Aosta e stabilisca quali potranno essere sussidiati e potenziati per la loro collocazione e redditività e quali no, ad evitare spese inutili.

L'Assessore MAQUIGNAZ dichiara di accettare la raccomandazione fatta dal Consigliere Manganoni ed informa che da oltre un anno i funzionari dell'Assessorato Agricoltura, nell'esaminare le domande di sussidi e contributi per la sistemazione di alpeggi e di mayens, consigliano i richiedenti di eseguire opere di sistemazione soltanto negli alpeggi e mayens che potranno essere sfruttati anche in futuro per la loro redditività.

Ritiene che lo studio a cui ha accennato il Consigliere Manganoni debba essere fatto al più presto, ma non soltanto per gli alpeggi e i mayens, ma per tutto il settore dell'agricoltura, assumendo come base di studio gli elementi avuti dagli Uffici della Programmazione, affinché si sappia verso quali orientamenti e verso quali scelte si debba operare nel campo dell'agricoltura.

Aggiunge che su tale argomento si dovrebbe pronunciare, a conclusione dei lavori, il Consiglio.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale stesso.

Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Bancod, Chabod e Crétier, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 4)

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Disegno di legge regionale n. 4

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINAZIARIO 1971.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1971:

IN AUMENTO

Cap. 109

Fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a' sensi artt. 9 e 53 della legge 27.10.1966 n. 910)

£.

25.000.000

Art. 2

È approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971, sotto la rubrica "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica":

Cap. 152

Fondi assegnati dallo Stato per la attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera b) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

120.000.000

Cap. 153

Fondi assegnati dallo Stato per la attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera d) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

150.000.000

Cap. 154

Fondi assegnati dallo Stato per la attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera E) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

100.000.000

Totale

£.

370.000.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1971:

IN AUMENTO

Cap. 399

"Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a' sensi artt. 9 e 53 della legge 27.10.1966 n. 910)

£.

25.000.000

Art. 4

È approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971, sotto la rubrica "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica":

Cap. 436

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera b) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

120.000.000

Cap. 437

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera d) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

150.000.000

Cap. 438

Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 53 lettera f) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, in legge 18.12.1970 n. 1034

£.

100.000.000

Totale

£.

370.000.000

Art. 5

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, sul capitolo 399 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinquemilioni per le finalità previste dall'art. 9 della legge 27.10.1966 n. 910, sull'attuazione del piano quinquennale dello sviluppo dell'agricoltura, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 6

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, sui capitoli 436 - 437 - 438 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentosettantamilioni, ripartiti come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle Leggi indicate all'art. 53 lettera b) d) ed f) del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18.12.1970 n. 1034.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì