Oggetto del Consiglio n. 168 del 2 luglio 1971 - Verbale
OGGETTO N. 168/71 - Legge regionale concernente: "Indennità di carica e di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai membri della Giunta regionale e ai Consiglieri regionali".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente indennità di carica e di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai membri della Giunta regionale e ai Consiglieri regionali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 luglio 1971:
La misura delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi di spese attualmente corrisposti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché al Presidente e al Consigliere Segretario del Consiglio stesso, è determinata da una legge regionale che risale ormai al 1964 (legge regionale n. 20 in data 29 agosto 1964).
È quindi evidente che la misura delle predette indennità è oggi assolutamente inadeguata non solo in ordine al rilevante aumento del costo della vita verificatosi dal 1964 in poi, ma anche al notevole aumento che si è verificato da allora nell'attività dei vari Organi della Regione.
Si osserva infatti che, mentre fino al 1964 il numero delle adunanze del Consiglio si era mantenuto su di una media annua di 12, dal 1967 in poi tale media è salita a 28; parimenti si può dire che dal 1964 ad oggi è raddoppiata l'attività delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri Organi interni del Consiglio.
Per quanto riguarda la Giunta regionale, appare quasi superfluo ricordare il continuo aumento di impegno richiesto ai membri della medesima per trovare adeguate soluzioni ai sempre nuovi e ponderosi problemi che la rapida crescita della società moderna pone.
I Capi Gruppo consiliari hanno pertanto, di comune accordo, assunto l'iniziativa di una proposta di legge regionale tendente ad un equo adeguamento delle indennità e rimborsi di cui si tratta, allo scopo di garantire a tutti i membri del Consiglio e della Giunta il libero svolgimento del loro mandato.
La particolarità della proposta di legge in questione consiste nel fatto che si è voluto legare la misura dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali alla misura dell'indennità di carica spettante ai membri del Parlamento nazionale. Si tratta però di un legame percentuale di entità modesta, poiché il 20% proposto per i Consiglieri regionali della Valle d'Aosta è ben lontano dalle analoghe percentuali del 70%, dell'80% o del 100% stabilite per i membri dei Consigli di altre Regioni a Statuto Speciale.
Si è comunque voluto affermare questo principio anche perché, essendo la misura dell'indennità di carica dei Parlamentari della Repubblica indirettamente legata alla dinamica salariale dei magistrati, si potrà così ottenere un adeguamento automatico delle indennità consiliari al costo della vita, senza dover periodicamente rimettere in discussione questa delicata materia.
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Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA E RIMBORSI DI SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE E AI CONSIGLIERI REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità di carica mensile spettante, a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali, per garantire il libero svolgimento del mandato, è determinata nella misura del 20 per cento della indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, a' sensi dell'articolo 1 della legge statale 31 ottobre 1965 n. 1261, con esclusione dell'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge statale 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni.
All'indennità di cui al precedente comma si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della predetta legge statale.
La predetta indennità è soggetta ad eventuali ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi.
Art. 2
Ai Consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:
Lire 17.036 (pari a nette Lire 15.000) per ogni giorno di seduta del Consiglio;
Lire 11.357 (pari a nette Lire 10.000) per ogni seduta di Commissione e per ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dei Capi Gruppo consiliari regolarmente indette dai competenti organi.
Art. 3
Ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:
a) Lire 400.000 al Presidente della Giunta;
b) Lire 300.000 al Presidente del Consiglio;
c) Lire 300.000 agli Assessori regionali;
d) Lire 25.000 ai Vice Presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 4
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso di vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.
Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:
- Lire 15.000 per viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;
- Lire 20.000 per viaggi all'estero.
Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede in durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, la indennità di cui al precedente coma è ridotta a metà.
Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore a quattro ore.
Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.
Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica di nette lire 60.
Art. 5
Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 4 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Ai Consiglieri regionali dimoranti fuori del Comune di Aosta, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lette re a), b), e c) del precedente articolo 3, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio. Regionale e di Commissioni varie.
Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo è corrisposta agli stessi Consiglieri una indennità chilometrica netta di lire 60.
Art. 7
Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità di lorde lire 100.000 per ogni conto consuntivo revisionato.
Art. 8
Le medaglie di presenza di cui all'articolo 2 e le indennità previste negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge sono soggette alle trattenute erariali nelle misure e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 9
Il trattamento economico previsto dalla presente legge avrà applicazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 29 agosto 1964 n. 20.
Art. 10
Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 60 milioni circa, graveranno sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni seguenti:
a) per Lire 44.000.000 sul capitolo 1
b) per Lire 15.000.000 sul capitolo 31
c) per Lire 1.000.000 sul capitolo 32
Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire 60 milioni, sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1971, con prelevamento della corrispondente somma di Lire 60 milioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E"):
a) lo stanziamento del capitolo 1 è aumentato di Lire 44.000.000
b) lo stanziamento del capitolo 31 è aumentato di Lire 15.000.000
c) lo stanziamento del capitolo 32 è aumentato di Lire 1.000.000
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze Programmazione e Urbanistica
PARERE
sulla proposta di legge regionale concernente: Indennità di carica e di presenza e rimborsi di spese spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai membri della Giunta Regionale e ai Consiglieri regionali.
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La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 7 giugno 1971, presenti tutti i suoi membri, ha preso in esame e ha espresso unanime parere favorevole (astenutosi dalla votazione il Consigliere Bordon) all'approvazione della sopracitata proposta di legge, con le seguenti modificazioni:
Art. 1
a) modificazione della parte finale del 1° comma "a' sensi degli articoli 1 e 2 della legge statale 31 ottobre 1965 n.1261" nel modo seguente:
"a' sensi dell'articolo 1 della legge statale 31 ottobre 1965 n. 1261, con esclusione dell'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge statale 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni".
b) aggiunta del seguente nuovo comma finale:
"La predetta indennità è soggetta ad eventuali ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi".
Art. 3
Modificazione della parte finale del primo capoverso: "le seguenti indennità di carica:" nel modo che segue:
"le seguenti indennità mensili lorde di carica:".
Art. 7
Inserimento al posto dell'attuale articolo 7, che assumerà il n. 8, del seguente nuovo articolo 7:
"Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità di lorde lire 100.000 per ogni conto consuntivo revisionato".
Il Presidente MONTESANO fa riferimento alla relazione ampia ed esauriente che accompagna la proposta di legge, relazione che completa citando dati relativi all'attività svolta dal Consiglio dall'anno 1964 al 1971.
Fa presente che, come è detto nella relazione, la proposta di legge ha avuto l'adesione di tutti i Capi Gruppo consiliari.
Il Consigliere BORDON, informa che il Capo Gruppo dei Consiglieri Democristiani, Signor Ramera, non era stato autorizzato dal gruppo stesso a dare l'adesione del Gruppo D.C. alla proposta di legge in esame.
Comunica di avere già fatto tale sua precisazione in sede di riunione della Commissione consiliare Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica nelle sedute in cui fu discussa la proposta di legge regionale in questione.
Fa presente che tale sua precisazione era doverosa perché il Consiglio Direttivo della D.C., nel corso di una sua riunione, si era dichiarato contrario nel modo più assoluto all'iniziativa dei Capi Gruppo consiliari concernente l'aumento delle indennità di carica e di presenza ai Signori Consiglieri regionali.
Dichiara che per tale ragione i Consiglieri del Gruppo Democristiano, ad eccezione del Consigliere Ramera che, peraltro, dovrebbe attenersi alla disciplina di Partito, voteranno contro il provvedimento legislativo in esame.
Il Consigliere RAMERA illustra le ragioni per le quali ha ritenuto di dover aderire all'iniziativa legislativa dei Capi Gruppo consiliari intesa ad adeguare le indennità di carica e di presenza spettanti ai Consiglieri regionali.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale stesso.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, senza discussione, con voti favorevoli 26 e voti contrari 4 (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, con voti favorevoli 24 e voti contrari 4, previ chiarimenti forniti dal Presidente Montesano su richiesta del Vice Presidente Fosson (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articoli 3-4-5 e 6 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, senza discussione, dal Consiglio, con voti favorevoli 24 e voti contrari 4 (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articoli 7-8-9-10 e 11 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, senza discussione, dal Consiglio, con voti favorevoli 26 e voti contrari 4 (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Balestri, Crétier e Manganoni, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventisei;
- Voti contrari: quattro.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente indennità di carica e di presenza e rimborso di spese spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai membri della Giunta regionale e ai Consiglieri regionali:
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 3)
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Proposta di legge regionale n. 3
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA E RIMBORSI DI SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE E AI CONSIGLIERI REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità di carica mensile spettante, a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali, per garantire il libero svolgimento del mandato, è determinata nella misura del 20 per cento della indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica a' sensi dell'articolo 1 della legge statale 31 ottobre 1965 n. 1261, con esclusione dell'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge statale 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni.
All'indennità di cui al precedente comma si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della predetta legge statale.
La predetta indennità è soggetta ad eventuali ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi.
Art. 2
Ai Consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:
Lire 17.036 (pari a nette lire 15.000) per ogni giorno di seduta del Consiglio;
Lire 11.357 (pari a nette Lire 10.000) per ogni seduta di Commissione e per ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dei Capi Gruppo consiliari regolarmente indette dai competenti organi.
Art. 3
Ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:
a) Lire 400.000 al Presidente della Giunta;
b) Lire 300.000 al Presidente del Consiglio;
c) Lire 300.000 agli Assessori regionali;
d) Lire 25.000 ai Vice Presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 4
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso di vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.
Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:
- Lire 15.000 per viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;
- Lire 20.000 per viaggi all'estero.
Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede in durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, la indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.
Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore a quattro ore.
Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.
Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica di nette lire 60.
Art. 5
Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 4 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Ai Consiglieri regionali dimoranti fuori del Comune di Aosta, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a), b), e c) del precedente articolo 3, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio Regionale e di Commissioni varie.
Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo è corrisposta agli stessi Consiglieri una indennità chilometrica netta di lire 60.
Art. 7
Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità di lorde lire 100.000 per ogni conto consuntivo revisionato.
Art. 8
Le medaglie di presenza di cui all'articolo 2 e le indennità previste negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge sono soggette alle trattenute erariali nelle misure e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 9
Il trattamento economico previsto dalla presente legge avrà applicazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 29 agosto 1964 n. 20.
Art. 10
Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 60 milioni circa, graveranno sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni seguenti:
a) per Lire 44.000.000 sul capitolo 1
b) per Lire 15.000.000 sul capitolo 31
c) per Lire 1.000.000 sul capitolo 32
Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire 60 milioni, sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1971, con prelevamento della corrispondente somma di Lire 60 milioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E"):
a) lo stanziamento del capitolo 1 è aumentato di Lire 44.000.000
b) lo stanziamento del capitolo 31 è aumentato di Lire 15.000.000
c) lo stanziamento del capitolo 32 è aumentato di Lire 1.000.000
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore dodici e minuti trentasette e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.