Oggetto del Consiglio n. 191 del 22 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 191/71 - Proposta di legge regionale concernente: "Esercizio di informazioni di controllo nei confronti degli Enti locali".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale di iniziativa del Gruppo consiliare del P.C.I., concernente l'esercizio di funzioni di controllo nei confronti degli Enti Locali, proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 luglio 1971:

Allo scopo di attuare concretamente la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 43 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, che recita testualmente: "Il controllo sugli atti dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato", si propone al Consiglio l'approvazione della proposta di legge regionale in oggetto, che, d'altra parte, costituisce la realizzazione dei principi programmatici contenuti nell'articolo 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, in armonia con l'autonomia dei Comuni sancita dall'articolo 128 della stessa Costituzione.

Nell'ambito delle altre Regioni a Statuto Speciale la materia dei controlli sugli atti degli Enti Locali ha già trovato adeguata disciplina. Anche per quelle che saranno le future Regioni a Statuto ordinario tale materia è già stata disciplinata dalle norme di cui al Capo III della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62, che contemplano appunto la costituzione di organi di controllo distinti dalle Giunte Regionali e Provinciali e l'esercizio dei controlli di merito secondi le modalità previste dal sopracitato articolo 130 della Costituzione.

La proposta di legge in questione rappresenta quindi una importante attuazione dello Statuto Speciale, tendente a vivificare e potenziare l'autonomia regionale a tutti i livelli.

Sul piano pratico, il provvedimento proposto raggiunge anche lo scopo di liberare la Giunta Regionale, e in particolare il suo Presidente, dal gravoso compito del controllo sugli atti degli Enti Locali, con indubbi vantaggi per quanto attiene all'incisività dell'opera degli Amministratori in ordine ai compiti istituzionali vieppiù gravosi della Regione.

Premesso che le norme di cui al Primo coma dell'articolo 43 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta autorizzano il legislatore regionale a disciplinare unicamente la materia riguardante il controllo sugli atti degli Enti Locali, ivi compresi i conti di detti Enti, e non anche la materia riguardante il controllo sugli Enti Locali, già disciplinata in modo autonomo ed esauriente dell'ultimo comma del precitato articolo dello Statuto Speciale, il cui contenuto è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11.7.1961 n. 40, si osserva che le caratteristiche del provvedimento legislativo che viene sottoposto all'esame del Consiglio sono da ravvisare nel modo nuovo, radicalmente innovatore, in cui lo spirito della proposta di legge tende a disciplinare un'attività amministrativa oltremodo delicata.

In proposito, si fa presente innanzitutto che l'articolo 16 della proposta di legge in argomento trasforma decisamente ed integralmente la natura e la portata del controllo di merito, rendendolo quale esso è voluto dal secondo comma dell'articolo 130 della Costituzione.

In secondo luogo si rileva che la collegialità del controllo, così come si evince dall'articolo 3 della proposta stessa, si traduce in una costante e notevole garanzia di ponderatezza, imparzialità e democraticità per gli Enti Locali.

Si osserva, inoltre, che si è provveduto ad ovviare, con norme precise, alle lacune che si riscontrano nella vigente legislazione statale in materia, prevedendo in particolare:

a) la sospensione, per una sola volta, del termine fissato per il controllo, mediante emissione di ordinanza istruttoria da parte della Commissione di Controllo;

b) la esecutività degli atti trasmessi al controllo (dei quali viene rilasciata ricevuta in arrivo), nel caso di inerzia o silenzio dell'organo di controllo oltre il termine fissato per l'esercizio del controllo stesso;

c) la unificazione dei regimi di controllo per tutti gli Enti locali, siano essi territoriali o istituzionali, che introduce un giusto e democratico principio di eguaglianza di trattamento e di unicità dell'organo di controllo;

d) la particolare composizione completamente elettiva della Commissione di controllo;

e) la definitività dei provvedimenti emessi dalla Commissione, siano essi positivi o negativi;

f) la possibilità di esercitare il controllo sostitutivo soltanto dopo la scadenza di un termine fissato con apposita ordinanza, soggetta ad un particolare regime di pubblicità;

g) la particolare brevità dei termini per l'esercizio tanto del controllo di legittimità, quanto del controllo di legittimità esteso al merito.

Si sottolinea, ancora, la particolare procedura prevista per l'esame dei conti degli Enti Locali, procedura desunta dalle norme statali riguardanti l'esame dei conti stessi ancora in vigore dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della giurisdizione contabile dei Consigli di Prefettura, avvenuti con sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 55.

Si menzionano, infine, le particolari norme transitorie riguardanti la definizione dei provvedimenti di controllo in corso, nonché le norme riguardanti l'esercizio di funzioni di controllo nei confronti delle aziende di cura, soggiorno e turismo e di Enti agrari locali.

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LEGGE REGIONALE ... N. ... ESERCIZIO DI FUNZIONI DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1

(Svolgimento di funzioni regionali di controllo nei confronti degli Enti locali)

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'articolo 43 dello Statuto Regionale nei confronti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, dei Consorzi e delle Consorterie, delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, degli Enti Ospedalieri e degli altri Enti Locali, nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge.

TITOLO II

DELL'ORGANO REGIONALE DICONTROLLO

Art. 2

(Organo regionale di controllo)

All'esercizio dei controlli stabiliti con la presente legge provvede la "Commissione Regionale di controllo sugli atti degli Enti locali".

Art. 3

(Costituzione e composizione. della Commissione Regionale di controllo)

La Commissione Regionale di controllo è costituita ed insediata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Essa è composta:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, esperti nelle discipline amministrative, giuridiche, tecniche e sociali, eletti dal Consiglio Regionale.

La Commissione elegge un Vice Presidente scelto fra i membri effettivi.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal Dirigente del Servizio Controllo Enti Locali e Morali della Regione o, in sua assenza, da un altro funzionario del predetto servizio.

Art. 4

(Scelta ed elezione dei membri della Commissione Regionale di controllo)

Il delegato del Presidente della Giunta Regionale, quale Presidente, ed i membri effettivi e supplenti eletti dal Consiglio Regionale, devono essere scelti fra i cittadini inscritti nelle liste elettorali della Valle d'Aosta.

Per l'elezione dei membri effettivi e supplenti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, ciascun Consigliere dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o anche concentrarli su uno solo. Sono proclamati eletti i cinque candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato ed eletto il più anziano di età.

Art. 5

(Incompatibilità, relative alla Commissione Regionale di controllo)

Non possono far parte della Commissione Regionale di controllo:

a) il Senatore ed il Deputato della Regione;

b) i Consiglieri regionali, ad accezione del Presidente della Giunta e dell'Assessore o del Consigliere regionale eventualmente delegato a presiedere la Commissione;

c) i Consiglieri dei Comuni della Regione e gli Amministratori degli altri Enti regionali soggetti al controllo della Commissione;

d) i dipendenti dei Comuni e degli Enti soggetti al controllo della Commissione;

e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei Comuni e degli altri Enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende od Istituti sovvenzionati dai Comuni o dagli Enti stessi;

f) coloro che hanno lite pendente con i Comuni o con gli altri Enti predetti;

g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei Comuni o degli Enti soggetti a controllo della Commissione, siano stati legalmente messi in mora.

Art. 6

(Sede della Commissione Regionale di controllo)

La Commissione Regionale di controllo ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione regionale di controllo si avvale del Servizio Controllo Enti Locali e Morali della Regione e, in caso di necessità, degli altri uffici regionali, i cui responsabili possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

Art. 7

(Durata del mandato della Commissione Regionale di controllo)

La Commissione Regionale di controllo dura in carica dal novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del Consiglio Regionale al novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del nuovo Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale, entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni, procede alla elezione dei membri elettivi della Commissione Regionale di controllo.

Art. 8

(Decadenza dei componenti elettivi della Commissione Regionale di controllo)

Il componente elettivo della Commissione Regionale di controllo che non interviene alle riunioni per tre sedute consecutive. senza giustificato motivo decade dalla carica.

Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano la decadenza.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente della Commissione.

Avverso la deliberazione di decadenza assunta dal Consiglio Regionale è ammesso ricorso della Giunta Giurisdizionale Amministrativa.

Art. 9

(Sostituzione dei componenti elettivi della Commissione Regionale di controllo)

Quando si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza o altri motivi fra i componenti elettivi, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificassi della vacanza.

Art. 10

(Competenza della Commissione Regionale di controllo)

La Commissione Regionale di controllo è competente nell'esame degli atti e dei contratti:

a) dei Comuni e dei Consorzi fra Comuni;

b) delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

c) dei Consorzi che siano Enti Morali disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge Comunale e Provinciale;

d) delle Consorterie;

e) degli Enti Ospedalieri.

Art. 11

(Competenza del Presidente della Commissione Regionale di controllo)

Spetta al Presidente della Commissione Regionale di controllo:

a) fissare la data delle adunanze e diramare gli avvisi di convocazione;

b) distribuire gli affari tra i membri della Commissione;

c) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere alle esecuzioni delle deliberazioni stesse;

d) vigilare per 1'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

e) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.

Art. 12

(Convocazione della Commissione Regionale di controllo)

Le convocazioni della Commissione Regionale di controllo sono effettuate mediante preavviso, da notificarsi ai singoli comparenti, almeno 48 ore prima della adunanza.

Art. 13

(Sedute e deliberazioni della Commissione Regionale di controllo)

Le sedute della Commissione Regionale di controllo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

I supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei rispettivi membri effettivi assenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Le notificazioni dei provvedimenti della Commissione sono eseguite a cura del Segretario.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

Art. 14

(Indennità ai componenti delle Commissione Regionale di controllo)

Per ogni giornata di presenza alle sedute è dovuta ai componenti della Commissione Regionale di controllo una medaglia di presenza di lire cinquemila.

Ai componenti elettivi e al delegato del Presidente della Giunta Regionale, che non sia amministratore regionale è dovuta in aggiunta una indennità di lire seimila per ogni seduta giornaliera.

Ai componenti elettivi e al delegato del Presidente della Giunta Regionale, che non sia amministratore regionale, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i Consiglieri regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire duemila giornaliere.

TITOLO III

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

Art. 15

(Atti soggetti al controllo di legittimità)

Gli atti e i contratti degli Enti indicati all'articolo 10 sono soggetti al controllo di legittimità, ad eccezione di quelli relativi alla mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi a norma di legge.

Art. 16

(Atti soggetti al controllo di marito)

Sono soggette a controllo di merito, al fine del riesame di cui al 20 comma dell'art. 130 della Costituzione, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

c) alienazione di beni patrimoniali e assunzione di mutui passivi;

d) contrattazione di prestiti;

e) regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti la disciplina giuridica e il trattamento economico del personale, ad eccezione dei regolamenti edilizi;

f) costituzione di servitù passive, quando il valore del fondo ecceda la somma di lire 8.000.000 per il Comune di Aosta e di lire 2.000.000 per gli altri Comuni della Regione;

g) tagli di piante in boschi comunali, sentito il parere tecnico dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste;

h) scelte di forme di contrattazione diverse dai pubblici incanti;

i) assunzione diretta di servizi pubblici;

l) azioni da sostenere in giudizio che eccedano il valore stabilito per la competenza del Pretore, se il Comune è attore;

m) transazioni.

Gli atti indicati alle lettere b), c), h) e m) non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non sia superiore a lire 8.000.000 per Comune di Aosta e a lire 2.000,000 per gli altri Comuni della Regione.

Nel caso previsto alla lettera h), allorché la forma di contrattazione prescelta sia la trattativa privata, gli anzidetti limiti sono ridotti ad un terzo.

Art. 17

(Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione Regionale di controllo)

Gli atti soggetti al controllo sono pubblicati, quanto meno per estratto, nell'albo dell'Ente entro otto giorni dalla loro data. La durata della pubblicazione è di giorni cinque.

Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo della pubblicazione, gli atti di cui al precedente coma sono trasmessi alla Commissione Regionale di controllo con l'attestazione per ognuno del periodo di pubblicazione.

Gli adempimenti previsti dai precedenti commi dovranno essere affidati dall'Ente ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

Art. 18

(Osservazioni e reclami avverso gli atti)

Ogni cittadino può far pervenire alla Commissione Regionale di controllo, direttamente o tramite lo stesso Ente, entro otto giorni dara data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto soggetto al controllo.

Art. 19

(Ricevimento e istruttoria degli atti)

Del ricevimento degli atti da parte della Commissione Regionale di controllo è dato avviso all'Ente interessato.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposti con ordinanza della Commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente notificata all'Ente.

Art. 20

(Termini per l'esercizio dei controlli)

Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto.

Tale termine è elevato a trenta giorni per gli atti soggetti al controllo di merito e a quarantacinque giorni per il controllo dei bilanci e dei regolamenti. Non è vincolato ad alcun termine il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al parere del Coniglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo le leggi dello Stato.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

Nella relativa ordinanza deve essere fissate il termine, non inferiore a giorni undici dalla comunicazione della relativa ordinanza prevista dall'articolo precedente, entro il quale l'Ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

Dalla scadenza di tale periodo, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

Art. 21

(Esercizio del controllo di legittimità)

Nell'esercizio del controllo di legittimità, la Commissione Regionale di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

Art. 22

(Esercizio di controllo di merito)

Quando nei casi previsti dall'art. 16, il controllo viene esteso al merito dell'atto, la Commissione Regionale di controllo, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per un nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni di conferma, integrale o parziale, e le deliberazioni di riforma degli atti, in conformità ai rilievi della Commissione Regionale di controllo, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Al Capo dell'Amministrazione interessata è fatto obbligo di convocare l'organo deliberante, affinché questo provveda al riesame dell'atto rinviato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma.

Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

Art. 23

(Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti)

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'Ente, a pena decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche per mezzo di telegramma. L'invio del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di comunicazione.

Il provvedimento è pubblicato all'albo dell'Ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 24

(Esecutività degli atti)

L'atto pubblicato, trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'articolo 20, senza che la Commissione Regionale di controllo ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;

b) quando prima della scadenza del termine di cui alla. lettera a) all'atto sia stato apposto il visto di esecutività, a' sensi del 1° comma dell'articolo 21;

c) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo ai sensi dell'articolo 23;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 25

(Atti urgenti ed esecutività dei medesimi)

Le deliberazioni non soggette al controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell'organo deliberante.

In tal caso il Presidente della Commissione Regionale di controllo, entro 10 giorni dalla data del ricevimento, deve notificare all'Amministrazione dell'Ente l'annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.

Art. 26

(Contratti degli Enti soggetti al controllo della Commissione Regionale di controllo)

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti devono di regola essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, non si ritenga preferibile la licitazione privata.

È tuttavia consentita la licitazione privata se il valore complessivo del contratto non supera i 5.000.000 di lire per il Comune di Aosta e i 2.000.000 di lire per gli altri Comuni od Enti.

L'Ente può procedere a trattativa privata:

a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti e la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi ed a uffici dell'Ente;

d) previa approvazione della Commissione Regionale di controllo, quando ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza,

I contratti degli Enti cui si applica la presente, disciplinano i sono soggetti al visto di esecutività.

Art. 27

(Controllo sostitutivo)

Qualora da parte di un Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Commissione Regionale di controllo, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un delegato per il compimento dell'atto.

I provvedimenti adottati dal Presidente della Commissione Regionale di controllo, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono pubblicati all'albo dell'Ente per la durata di giorni cinque dal giorno successivo alla ricezione.

Le spese per l'invio del delegato saranno sostenute dall'Ente, salvo rivalsa a carico degli amministratori o del segretario dell'Ente, eventualmente responsabili.

Art. 28

(Controllo sugli atti inerenti a funzioni delegate)

Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli che la Commissione Regionale di controllo esercita sugli atti dei Comuni inerenti a funzioni delegate.

Art. 29

(Definitività dei provvedimenti)

Le deliberazioni dei Comuni e degli altri Enti locali, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi.

Sono pure definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 21.

TITOLO IV

ESAME DEL CONTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30

(Invio del conto alla Commissione Regionale di controllo)

Il conto degli Enti locali, dopo la pubblicazione, a mezzo di avviso al pubblico, e il deposito negli uffici di Segreteria per trenta giorni consecutivi, è trasmesso, dopo otto giorni dall'ultimo del deposito, alla Commissione Regionale di controllo, unitamente alle osservazioni, deduzioni e reclami del contabile, degli amministratori e dei contribuenti, e alla deliberazione dell'Ente locale assunta sul conto.

Art. 31

(Esame del conto)

La Commissione Regionale di controllo accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiederemo alle Amministrazioni degli Enti locali, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari o variati.

Art. 32

(Giudizio sul conto)

Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al precedente articolo, la Commissione Regionale di controllo ne prende atto.

In caso contrario, la Commissione Regionale di controllo invia il conto e la relativa documentazione alla Segreteria della Giunta Giurisdizionale Amministrativa delle Valle d'Aosta per il giudizio sul conto stesso e sulla responsabilità dei contabili e degli amministratori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo)

Le funzioni di controllo saranno esercitate dal competente Organo di controllo indicato nella presente legge a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione del decreto di costituzione della Commissione Regionale di controllo da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 34

(Definizione dei procedimenti di controllo in corso)

I procedimenti di controllo pendenti, alla data stabilita dall'articolo precedente, rimangono sospesi per quindici giorni con decorrenza da tale data, per consentire la consegna degli atti all'Organo di controllo.

Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.

La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi dello Stato.

Art. 35

(Funzioni di controllo nei confronti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con legge regionale, le funzioni di controllo, attribuite al Prefetto dal D.P.R. 27 agosto 1960 n. 1042, saranno esercitate nella Regione dalla Commissione Regionale di controllo.

Per l'esercizio di tali funzioni, la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato del Turismo, designato dall'Assessore.

Art. 36

(Funzioni di controllo nei confronti di Enti agrari locali)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con apposita legge regionale, tutte le funzioni di controllo prefettizio previste dalle vigenti leggi statali nei confronti dei Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario e degli altri Enti agrari locali sono esercitate dalla Commissione Regionale di controllo.

Per l'esercizio di tali funzioni la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'Assessorato della Agricoltura e Foreste, designato dall'Assessore.

Art. 37

(Norma finanziaria)

Le spese annue per il funzionamento della Commissione Regionale di controllo, previste in Lire unmilionecinquecentomila per l'anno 1971 ed in Lire seimilioni per gli anni successivi, graveranno sull'apposito capitolo 38 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 che presenta la necessaria disponibilità e sul corrispondente capitolo della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

La copertura della ulteriore spesa annua di Lire quattromilionicinquecentomila derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni 1972 e seguenti è assicurata dal normale aumento dei gettiti delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 e di cui ai capitoli della parte Entrata dei bilanci di previsione della Regione corrispondenti ai capitoli 6 e 10 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.

Art. 38

(Pubblicazione e entrata in vigore della legge)

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

Il Presidente MONTESANO, dopo aver rilevato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento per formulare osservazioni sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge concernente l'esercizio di funzioni di controllo nei confronti degli Enti locali.

Articoli dall'1 al 4 compreso - Si dà atto che il Consiglio con voti contrari ventidue e voti favorevoli sette, astenutisi i Consiglieri Chantel, Montesano e Milanesio, non ha approvato gli articoli dall'1 al 4 compreso (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventinove; contrari: ventidue; favorevoli: sette; astenuti: tre).

Articoli dal 5 al 37 compreso - Si dà atto che il Consiglio con voti contrari ventidue e voti favorevoli otto, astenutisi i Consiglieri Chantel, Milanesio e Montesano, non ha approvato gli articoli dal 5 al 37 compreso (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trenta; contrari: ventidue; favorevoli: otto; astenutisi: tre).

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che i trentotto articoli della proposta di legge regionale in esame non sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli. scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentadue;

- Consiglieri votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: nove;

- Voti contrari: venti;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chantel, Milanesio e Montesano.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la soprariportata proposta di legge regionale concernente l'esercizio di funzioni di controllo nei confronti degli Enti Locali.