Oggetto del Consiglio n. 241 del 23 ottobre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 241/71 - Legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito, per l'assunzione di mutui bancari da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per l'assunzione di mutui bancari da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 19 ottobre 1971 prot. n. 820:
L'ampliamento dell'Ospedale Generale (ex Ospedale Mauriziano) di Aosta è compreso nel programma delle opere ospedaliere per la Valle d'Aosta assistite da contributo statale ai sensi della legge 20.6.1969 n.383 e ai sensi del Decreto Ministeriale 23.1.1970.
Il Presidente dell'Ente Ospedaliero Regionale, con sede in Aosta, con lettera in data 9.9.1971 - Prot.n. 304/9 - 0 -M, ha comunicato quanto segue:
"Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.9.1971 ha preso in esame la pratica di finanziamento per dare inizio all'ampliamento dell'Ospedale Generale. Da tale esame è emerso che la pratica può essere favorevolmente conclusa solo con l'ottenimento di una fideiussione da parte della Regione a favore dell'Ente Ospedaliero.
Infatti gli Istituti di Credito interpellati hanno fatto presente che, non potendo l'Ente Ospedaliero conferire delegazione sulle rette di degenza ai sensi dell'art. 34 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 in quanto non è stato ancora emanato il previsto Decreto del Presidente della Repubblica, necessita
- per l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino: "semplice fideiussione della Regione"
- per la Cassa di Risparmio di Torino: "garanzia fideiussoria della Regione con il rilascio di delegazione sui proventi derivanti alla stessa dalle entrate erariali".
Per quanto sopra esposto si prega codesta Amministrazione di esaminare la possibilità per il rilascio di una fideiussione per un importo di £. 450.000.000.
Si precisa che la pratica riveste carattere di estrema urgenza in quanto
- se l'operazione non venisse definita entro il 31.12.1971, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, l'operazione stessa sarebbe molto più onerosa per questo Ente;
- per motivi non dipendenti da questo Ente, i tempi tecnici per l'ampliamento dell'Ospedale sono notevolmente in ritardo".
Esaminata la richiesta di cui sopra e considerata l'urgente necessità di dare inizio ad un primo lotto dei lavori di ampliamento dell'Ospedale Generale di Aosta, da tempo assolutamente insufficiente per le aumentate necessità dell'assistenza ospedaliera locale, la Giunta Regionale ha stabilito di proporre che il Consiglio Regionale accolga la domanda dell'Ente Ospedaliero Regionale e autorizzi la concessione della garanzia fideiussoria di cui si tratta.
A tal uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
SEGUE: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di logge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Germano e Manganone, il Presidente accerta o comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per l'assunzione di mutui bancari da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta.
(SEGUE: disegno di leggo regionale n. 25)
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Disegno di legge regionale n. 25
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI BANCARI DA PARTE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE DI AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge
ART. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per la durata massima di 30 anni, presso Istituti di credito nell'interesse ed a favore dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire quattrocentocinquantamilioni, per l'assunzione di mutui destinati al finanziamento delle spese previste per l'esecuzione di un primo lotto dei progettati lavori di ampliamento dell'Ospedale Generale di Aosta, ammessi a contributo statale a' sensi della legge 20 giugno 1969 n. 383.
ART. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'osservanza, da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta Regionale, anche ai fini del controllo della gestione dell'Ente stesso.
ART. 3
Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.
ART. 4
Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA, con stanziamenti di Lire quattrocentocinquantamilioni, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e per i successivi anni di durata della fideiussione regionale:
Capitolo 261 - della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancari a favore dell'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta (legge regionale n. ...)".
Capitolo 229 - della parte ENTRATA: "Entrate per riscossione di crediti verso l'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria; regionale per finanziamenti bancari (legge regionale n. ...)".
ART. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli con imputazione delle spese statali al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.
ART. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.
ART. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li