Oggetto del Consiglio n. 235 del 23 ottobre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 235/71 - Legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 ottobre 1971 e giorni seguenti:
La Giunta Regionale, tramite la Commissione all'uopo istituita per lo studio dei problemi del personale regionale, ha condotto trattative con i rappresentanti del personale regionale e delle Organizzazioni Sindacali per addivenire ad una revisione generale delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Nel corso di tali trattative è emersa l'urgente necessità di eliminare l'attuale stato di disagio del personale regionale non di ruolo, la cui posizione di impiego del tutto precaria, dà luogo a situazioni sperequative che influiscono negativamente sul buon andamento e sul funzionamento dei servizi regionali.
La Giunta Regionale, in accordo con i rappresentanti del personale e delle Organizzazioni Sindacali, ha pertanto stabilito di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale un disegno di legge con il quale viene istituito un ruolo soprannumerario per l'inquadramento del predetto personale.
L'istituzione di tale ruolo, mentre consente di assicurare al predetto personale la stabilità del posto di lavoro, il conseguimento di benefici economici analoghi a quelli dei personale del ruolo ordinario, dà la possibilità all'Amministrazione regionale di proseguire con la necessaria ponderatezza lo studio per la revisione del Regolamento organico per i servizi e per il personale, al fine di conferire ai Servizi e alla burocrazia regionale una struttura più moderna, più agile e più funzionale, senza l'assillo di una tensione sindacale interna esasperata.
Il disegno di legge in questione prevede l'inquadramento nel ruolo soprannumerario del personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regio vale alla data del 1° novembre 1971 con la. valutazione, ai fini giuridici ed economici, del 40% del periodo di servizio non di ruolo, in analogia a quanto già praticato nei confronti di altro personale sistemato in via straordinaria a ruolo nell'anno 1966, in esecuzione di norme transitorie previste dalla legge regionale 10 novembre 1966 n. 13.
Il passaggio automatico dal ruolo soprannumerario a quello ordinario sarà disciplinato da apposite norme che saranno stabilite in sede della prevista revisione delle tabelle organiche e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
L'approvazione del disegno di legge non comporta praticamente una maggiore spesa, in quanto le spese per il trattamento economico principale e accessorio spettante al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario sono già finanziate sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.
La Giunta Regionale, in accordo con la Commissione Consultiva per il personale e con i rappresentanti del personale regionale e delle Organizzazioni Sindacali, ritiene che il provvedimento di cui si tratta possa soddisfare le legittime aspettative del personale attualmente fuori ruolo e porre le premesse per un più efficiente funzionamento degli uffici e servizi dell'Amministrazione regionale.
La Giunta sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.
SEGUE: Allegato disegno di legge.
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Disegno di legge n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO PER L'INQUADRAMENTO DI PERSONALE FUORI RUOLO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del ruolo speciale del personale in soprannumero
È istituito, con decorrenza dal 10 novembre 1971, un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento, in via straordinaria, di personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, addetto a servizi di istituto della Regione e avente trattamento economico corrispondente o assimilabile a quello previsto per i posti tabellari del ruolo Ordinario del personale regionale.
Tale ruolo speciale si articola secondo i corrispondenti ruoli e relative qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cui alle vigenti tabelle organiche generali del ruolo ordinario per il personale e i servizi della Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni e di cui alle successive tabelle organiche approvate per i Servizi speciali della Regione.
Art. 2
Inquadramento di personale nel ruolo speciale soprannumerario
Sarà inquadrato nel ruolo speciale soprannumerario il personale avventizio, giornaliero e incaricato, assunto con provvedimento della Giunta Regionale, in servizio alla data del 1° novembre 1971 alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale e che risulti 'in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio e dei titoli di specializzazione previsti dall'articolo 78 della legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni per la nomina ai corrispondenti posti del ruolo ordinario.
Per l'inquadramento nel predetto ruolo soprannumerario il limite massimo di età è stabilito in anni 55, salvo nei casi in cui il personale abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Al collocamento nel ruolo speciale in soprannumero si provvederà tenendo conto della qualifica e del trattamento economico in atto per il personale alla data del 1° novembre 1971.
Art. 3
Attribuzione delle qualifiche e degli stipendi
All'inquadramento nel ruolo speciale del personale in soprannumero si provvederà mediante attribuzione delle qualifiche e degli stipendi corrispondenti previsti dai rispettivi ruoli delle singole carriere, con valutazione, ai fini giuridici ed economici, del quaranta per cento del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Il personale avventizio inquadrato nel ruolo speciale in soprannumero conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio o salario conseguibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, l'eventuale eccedenza della retribuzione principale sulla nuova retribuzione conseguita nel ruolo soprannumerario.
Art. 4
Applicabilità delle norme del vigente regolamento organico generale
Sono estese, per quanto applicabili, al personale del ruolo soprannumerario le norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni.
Si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma le norme previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13 per quanto concerne lo sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto".
Art. 5
Disposizioni speciali
Il personale avente rapporto di lavoro contrattuale addetto alla distribuzione di buoni di carburanti in esenzione fiscale e che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge sarà inquadrato nel ruolo soprannumerario della carriera esecutiva, con attribuzione della qualifica di Applicato.
Per l'inquadramento in soprannumero alla qualifica di Traduttore della carriera di concetto, sì potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio di licenza di scuola media superiore per il personale in servizio da oltre cinque anni alla data del 1° novembre 1971.
Art. 6
Norme per il passaggio al ruolo ordinario
Le norme e modalità per il passaggio automatico del personale dal ruolo speciale soprannumerario al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Art. 7
Le spese per il trattamento economico principale ed accessorio spettante al Personale inquadrato nel ruolo soprannumerario di cui alla presente legge continueranno a gravare sugli appositi capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 relativi al trattamento economico del personale della Regione, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta,
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Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri MANGANONI, ANDRIONE, FOSSON, SAVIOZ, ANDRIONE (secondo intervento), GERMANO, CAVERI e FOSSON (secondo intervento).
Risponde l'Assessore all'industria e commercio ALBANEY.
Intervengono i Consiglieri BORDON, TONINO, POLLICINI, RAMERA, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti MILANESIO, i Consiglieri PEDRINI, FOSSON e CHAMONIN.
Replica il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Sugli articoli intervengono il Consigliere FOSSON, il Presidente della Giunta DUJANY, il Consigliere GERMANO, l'Assessore ALBANEY e il Consigliere MANGANONI.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione di un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento di personale fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 23)
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Disegno di legge n. 23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO PER L'INQUADRAMENTO DI PERSONALE FUORI RUOLO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del ruolo speciale del personale in soprannumero
È istituito, con decorrenza dal 1 novembre 1971, un ruolo speciale del personale in soprannumero per l'inquadramento, in via straordinaria, di personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, addetto a servizi di istituto della Regione e avente trattamento economico corrispondente o assimilabile a quello previsto per i posti tabellari del ruolo ordinario del personale regionale.
Tale ruolo speciale si articola secondo i corrispondenti ruoli e relative qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cui alle vigenti tabelle organiche generali del ruolo ordinario per il personale e i servizi dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni e di cui alle successive tabelle organiche approvate per i Servizi speciali della Regione.
Art. 2
Inquadramento di personale nel ruolo speciale soprannumerario
Sarà inquadrato nel ruolo speciale soprannumerario il personale avventizio, giornaliero e incaricato, assunto con provvedimento della Giunta Regionale, in servizio alla data del 1° novembre 1971 alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio e dei titoli di specializzazione previsti dall'articolo 78 della legge regionale 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni per la nomina ai corrispondenti posti del ruolo ordinario.
Per l'inquadramento nel predetto ruolo soprannumerario il limite massimo di età è stabilito in anni 55, salvo nei casi in cui il personale abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Al collocamento nel ruolo speciale in soprannumero si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, tenendo conto della qualifica e del trattamento economico in atto per il personale alla data del 1° novembre 1971.
Art. 3
Attribuzione delle qualifiche e degli stipendi
All'inquadramento nel ruolo speciale del personale in soprannumero si provvederà mediante attribuzione delle qualifiche e degli stipendi corrispondenti previsti dai rispettivi ruoli delle singole carriere, con valutazione, ai fini giuridici ed economici, del quaranta per cento del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
Il personale avventizio inquadrato nel ruolo speciale in soprannumero conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio o salario conseguibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, l'eventuale eccedenza della retribuzione principale sulla nuova retribuzione conseguita nel ruolo soprannumerario.
Art. 4
Applicabilità delle norme del vigente regolamento organico generale
Sono estese, per quanto applicabili, al personale del ruolo soprannumerario le nonne concernenti lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni.
Si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma le norme previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 10.11.1966, n. 13 per quanto concerne lo sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto".
Art. 5
Disposizioni speciali
Il personale avente rapporto di lavoro contrattuale addetto alla distribuzione di buoni di carburanti in esenzione fiscale e che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge sarà inquadrato nel ruolo soprannumerario della carriera esecutiva, con attribuzione della qualifica di Applicato.
Per l'inquadramento in soprannumero alla qualifica di Traduttore della carriera di concetto, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio di licenza di scuola media superiore per il personale in servizio da oltre cinque anni alla data del novembre 1971.
Art. 6
Norme per il passaggio al ruolo ordinario
Le norme e modalità per il passaggio automatico del personale dal ruolo speciale soprannumerario al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Art. 7
Le spese per il trattamento economico principale ed accessorio spettante al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario di cui alla presente legge continueranno a gravare sugli appositi capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 relativi al trattamento economico del personale della Regione, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
La maggiore spesa derivante a carico della Regione, a decorrere dall'anno 1972, per l'applicazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni, sarà finanziata e coperta con il necessario aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma, entro il limite di maggiore spesa annua complessiva di lire 5 milioni, nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1972 e per i successivi anni, in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione della Regione ai proventi delle tasse sulle automobili, di cui al capitolo 49 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì