Oggetto del Consiglio n. 297 del 2 dicembre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 297/71 - Disegno di legge regionale: "Approvazione e finanziamento di spese annue per la programmazione regionale".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante approvazione e finanziamento di spese annue per la programmazione regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con apposita relazione, in data 23 novembre 1971:

Per il funzionamento e per l'attività degli organi della programmazione regionale, previsti dalle leggi regionali 10 aprile 1967 n. 10 e 21 marzo 1969 n. 4, è stata a suo tempo autorizzata la spesa di lire 12 milioni all'anno.

Per il corrente anno tale spesa, stanziata al capitolo 42 del bilancio, non è più sufficiente per le accertate necessità attuali relative al funzionamento e all'attività dei predetti organi, nonché ai lavori di ricerca, di pubblicazione e di rielaborazione dei dati necessari per la predisposizione del Piano pluriennale di sviluppo economico, sociale ed urbanistico della Valle d'Aosta.

Per gli anni 1971, 1972 e 1973 occorre; a tale fine, approvare e finanziare una prevista spesa annua di lire trenta milioni, con una maggiore spesa annua di lire diciotto milioni.

La Giunta ha, pertanto, predisposto e sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge per l'approvazione e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire diciotto milioni per il triennio 1971, 1972 e 1973.

SEGUE: allegato disegno di legge regionale. (... Omissis ...)

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Interviene il Consigliere CAVERI.

Replica il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Precedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganone e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente approvazione e finanziamento di spese annue per la programmazione regionale.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30)

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Disegno di legge regionale n. 30

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............ n. .......: APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESE ANNUE PER LA PROGRAMAZIONE REGIONALE

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono aumentate da Lire 12 milioni a Lire 30 milioni annue, per gli anni 1971, 1972 e 1973, le spese previste ed autorizzate a carico regionale per il funzionamento e l'attività degli Organi della Programmazione Regionale, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1967 n. 10 e 21 marzo 1969 n. 4.

Art. 2

La maggiore spesa annua di Lire 18 milioni derivante a carico dei bilanci regionali per gli anni 1971, 1972 e 1973 dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 42 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1972 e 1973, il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 12 milioni a Lire 30 milioni

per gli anni 1971, 1972 e 1973.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 18 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del sopra citato capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971 da Lire 12 milioni a Lire 30 milioni mediante prelievo della somma di Lire 18 milioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese correnti. Allegato E).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.