Oggetto del Consiglio n. 309 del 17 dicembre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 309/71 - Legge regionale riguardante: "Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali".

Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 e 18 dicembre 1971:

Con legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30 sono state approvate norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti le attività commerciali.

A' sensi dell'art. 2 della citata legge regionale, la Regione ha finora corrisposto alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, - a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica, prevista dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397 -, una quota annua integrativa pro-capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile ai sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti dalla lettera c) dell'articolo 38 della legge statale medesima.

La Cassa Mutua Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali della Valle d'Aosta, a nome dell'Assemblea regionale dei delegati del Consiglio di Amministrazione e di tutti i commercianti, ha inoltrato all'Amministrazione Regionale istanza intesa ad ottenere l'aumento del contributo annuo previsto dalla legge regionale sopracitata in L. 10.000.000.= annue, in relazione alla difficoltà di finanziare altrimenti le spese per la erogazione dell'assistenza sanitaria di cui si tratta.

Il ricorso sempre maggiore all'assistenza, l'aumento costante ed inarrestabile dei costi, in particolare delle rette ospedaliere, la incidenza delle classi anziane, bisognose di maggiori cure e assistenza, creano difficoltà sempre crescenti per il bilancio della Cassa Mutua.

In particolare, occorre tener presente che la Cassa Mutua Regionale comprende tra gli iscritti solo le piccole Imprese commerciali a carattere prevalentemente familiare, con reddito accertato inferiore ai 3.000.000, e che un contributo suppletivo inciderebbe sensibilmente sul bilancio economico del nucleo familiare.

Si ritiene, quindi, necessario accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dalla Cassa Mutua esercenti attività commerciali mediante l'aumento del contributo integrativo regionale da un importo annuo massimo di L. 10.000.000 ad un importo annuo massimo di L. 13.000.000.=.

La maggiore spesa annua di Lire 3.000.000.= derivante a carico del bilancio regionale può essere finanziata per l'anno 1971 sul Capitolo 752 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno, previo corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo dallo stanziamento del Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

La Giunta propone, quindi, che il. Consiglio Regionale

approvi

l'allegato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1937 n. 30, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali.

(segue: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Intervengono i Consiglieri MAPPELLI e MANGANONI, l'Assessore BENZO e l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Intervengono il Consigliere MANGANONI e l'Assessore BENZO, per una breve precisazione.

Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente FOSSON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente FOSSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 30, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali:

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Disegno di legge regionale n. 34

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ... : MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7.12.1967 N. 30, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960 N. 1397, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MELATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ART. 1

A decorrere dell'anno finanziario 1971 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere a) b) e c) dell'art. 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro' capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25% del contributo suppletivo previsto a carico degli assistiti, dalla lettera c) dell'art. 38 della legge statale medesima e per un importo annuo massimo di Lire 13.000.000.=

ART. 2

La maggiore spesa annua, prevista in Lire 3.000.000.=, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo 752 ("Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali") del lancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1971 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 10.000.000.= a lire 13.000.000.= a decorrere dall'anno 1971.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 3.000.000.=, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, da lire 10.000.000.= a Lire 13.000,000.=, mediante prelievo della somma di Lire 3.000.0000.= dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)").

ART. 3

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regionale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì