Oggetto del Consiglio n. 108 del 10 settembre 1954 - Verbale

OGGETTO N. 108/54 - SUBCONCESSIONE DI ACQUE DELLA DORA BALTEA, AD USO DI IRRIGAZIONE E FORZA MOTRICE, A FAVORE DEL CONSORZIO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA DI HONE-BARD.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, ricorda che la proposta di subconcessione di acque della Dora Baltea, ad uso di irrigazione e di forza motrice per scopo di irrigazione, a favore del Consorzio di irrigazione a pioggia di Hône-Bard, è stata già esaminata e discussa nell'adunanza consiliare delli 6 agosto 1954 (oggetto n. 93), e che il Consiglio, al termine della discussione, ha deliberato di rinviare alla prossima adunanza consiliare ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione di cui si tratta, allo scopo di esaminare la possibilità di esonerare il Consorzio stesso dal pagamento del canone di subconcessione, in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. VALLEISE, informa che la Giunta, dopo approfondito esame della questione e dell'opportunità o meno di esonerare il Consorzio di irrigazione a pioggia di Hône-Bard dal pagamento del canone di subconcessione, e considerato che si presenteranno molti altri casi del genere, ha ritenuto che non sia conveniente di stabilire una norma generale di esenzione da applicarsi in tutti i casi. Informa che la Giunta propone, pertanto, al Consiglio di approvare la subconcessione di acque della Dora Baltea, ad uso di irrigazione e forza motrice, a favore del Consorzio di irrigazione a pioggia di Hône-Bard, con delega alla Giunta di decidere in merito all'eventuale esonero dal pagamento del canone, caso per caso. Aggiunge che, nel caso in esame, si tratta di un canone annuo assai esiguo.

Il Consigliere Geom. G. NICCO premette che non si tratta di stabilire un principio che possa essere invocato successivamente come precedente, perché la questione in discussione concerne un caso del tutto particolare. Osserva, infatti, che i terreni da irrigarsi con il quantitativo d'acqua da subconcedersi al predetto Consorzio non abbisognavano, un tempo, di irrigazione diretta, essendo sufficiente a mantenerli freschi ed umidi l'acqua che, per fenomeno di capillarità, risaliva dal subalveo della Dora e che ora non risale più a causa dell'impoverimento d'acqua determinatosi per effetto della deviazione delle acque della Dora operato dalla S.I.P. per il funzionamento dell'impianto idroelettrico costruito a Hône.

Fa presente che la forza motrice deve servire per azionare la pompa che aspira l'acqua della Dora per irrigazione e precisa che è, quindi, doveroso e necessario esentare il Consorzio irriguo di Hône-Bard dal pagamento del canone, come pure tutti gli altri Consorzi irrigui che, in avvenire, venissero a trovarsi nelle stesse condizioni.

Ammette che l'importo del canone (14 mila lire annue) non è rilevante, ma osserva che il Consorzio irriguo deve ancora sostenere la spesa occorrente per l'esercizio dell'impianto, spesa che è assai forte. Esprime, quindi, parere che la Giunta, in sede di esame della questione in discussione e di altri casi analoghi, esoneri dal pagamento del canone i Consorzi irrigui.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON informa che la Giunta non ha assunto alcuna decisione in merito all'argomento in discussione né ha proposto, nell'adunanza del 9 settembre 1954, di inserire nella legge regionale di attuazione e di integrazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione apposita norma per regolare il caso in esame, anche perché potrebbero presentarsi altri casi analoghi o similari, ad esempio, piccoli salti per fornitura di energia elettrica ad artigiani, per l'azionamento di mulini, ecc. Ritiene che, trattandosi di subconcessioni di acqua appartenente al demanio regionale, potrà essere presa in esame la possibilità di ridurre l'importo del canone anziché di sopprimerlo, venendo in tal modo incontro alle necessità delle diverse categorie interessate che si trovano nelle stesse condizioni.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di non concordare su quanto detto dall'Assessore all'Industria e Commercio, in quanto ritiene che il Consorzio irriguo di Hône-Bard non possa essere messo sullo stesso piano delle altre categorie sopra menzionate, perché al predetto Consorzio la forza motrice necessita per l'azionamento della pompa aspirante l'acqua occorrente per l'irrigazione dei terreni, mentre, per le altre categorie (artigiani, ecc.) l'energia elettrica costituisce l'elemento indispensabile per l'esercizio della loro professione. Sottolinea che i proprietari dei terreni di Hône-Bard debbono sostenere ogni anno una determinata spesa per l'azionamento della pompa aspirante e, quindi, si trovano in condizioni di disagio rispetto ai proprietari di terreni di altri Comuni che hanno la possibilità di irrigare le loro proprietà mediante immissione naturale dell'acqua nei canali.

Esprime, pertanto, parere che gli utenti del Consorzio irriguo di Hône-Bard debbano essere esonerati totalmente dal pagamento del canone, a' sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale. Per quanto concerne le altre categorie di utenti, alle quali ha accennato l'Assessore Per. Ind. Fosson, osserva che si potrà esaminare la possibilità di venire loro incontro riducendo l'importo dei canoni.

Il Vice Presidente, Sig. CUAZ, ritiene che lo stabilire, come principio, che il subconcessionario di un determinato quantitativo di acqua occorrente per la produzione di energia elettrica necessaria per l'azionamento di un impianto di irrigazione a pioggia deve essere esonerato dal pagamento del canone, possa costituire un precedente pericoloso, che potrebbe essere invocato da altre categorie di utenti i quali si trovino all'incirca nelle stesse condizioni.

Si dichiara, quindi, contrario, per detta ragione, ad esonerare totalmente il Consorzio irriguo di Hône-Bard dal pagamento del canone stabilito. Aggiunge che, nel caso in esame, il canone potrebbe essere ridotto di due terzi.

Il Consigliere Geom. G. NICCO esprime la sua meraviglia per il fatto che il Vice Presidente Sig. Cuaz che, fino ad oggi, ha sempre cercato di venire incontro agli agricoltori, proponga la riduzione anzichè l'esonero dal pagamento del canone stabilito per la subconcessione di acqua per forza motrice al Consorzio irriguo di Hône-Bard adducendo, a giustificazione, che ciò potrebbe costituire un precedente pericoloso.

Contesta tale affermazione, ribadendo le ragioni esposte in precedenza e sottolineando che tale pericolo non sussiste in quanto ogni pratica viene prima istruita dall'Assessorato competente.

Insiste affinché il Consiglio si orienti verso l'esonero del Consorzio irriguo di Hône-Bard dal pagamento del canone.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riconosce che la questione del Consorzio irriguo di Hône-Bard è un caso del tutto particolare e ritiene che la questione potrebbe essere riesaminata e risolta con provvedimento della Giunta, la quale potrebbe studiare la soluzione migliore per aiutare i contadini di Hône-Bard.

Ritiene non opportuno che il provvedimento di cui si tratta sia assunto dal Consiglio, perché avrebbe maggior pubblicità e potrebbe da molti essere invocato come precedente.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di non insistere sulla proposta che il provvedimento di esonero dal pagamento del canone sia assunto dal Consiglio, anziché dalla Giunta, come proposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri. Chiede, però, che sia messo a verbale che i Consiglieri del gruppo social-comunista sostengono che, nel caso specifico in discussione ed in altri casi analoghi, gli agricoltori debbano essere esonerati dal pagamento del canone stabilito per la produzione di energia elettrica.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta terrà conto della raccomandazione del Consigliere Geom. G. Nicco.

L'Assessore Geom. VALLEISE premette che l'Amministrazione regionale concede dei contributi, in misura unica per gli impianti di irrigazione a pioggia. Ora tali impianti possono distinguersi in tre categorie: a) impianti di irrigazione con caduta naturale, con derivazione gratuita; b) impianti a turbina con pagamento di un canone annuo, come nel caso di Hône-Bard; c) impianti a motore (pompaggio), che sono i più gravosi, dal lato spesa di gestione, in quanto l'energia elettrica occorrente per il funzionamento dell'impianto costa dalle dieci alle venti volte l'importo del canone di subconcessione.

Osserva che se si dovesse rivedere il principio sino ad oggi seguito e variare l'ammontare del contributo regionale, questo dovrebbe essere eventualmente aumentato per gli impianti a pompaggio.

Il Consigliere Geom. G. NICCO, su richiesta del Presidente, Sig. G. Bréan, dichiara di non insistere sulla proposta che la deliberazione di esonero del Consorzio irriguo di Hône-Bard, dal pagamento del canone, sia assunta dal Consiglio anziché dalla Giunta, a condizione però che la Giunta tenga conto della raccomandazione formulata a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista.

Il Presidente, Sig. G. BREAN, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dal Presidente della Giunta, con la raccomandazione formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista.

IL CONSIGLIO

richiamata la propria deliberazione n. 93, in data 6 agosto 1954;

preso atto della raccomandazione formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco, a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista, concernente la richiesta di esonero del Consorzio irriguo di Hône-Bard e di altri Consorzi e utenti, che si trovino nelle identiche condizioni, dal pagamento del canone stabilito per la produzione di energia elettrica per l'azionamento di impianti irrigui;

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti numero venti);

Delibera

1°) - di subconcedere al Consorzio di Irrigazione a pioggia di Hône-Bard, per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, a decorrere dal decreto presidenziale di concessione, di derivare dalla Dora Baltea in Comune di Montjovet, a mezzo delle stesse opere di presa e di successiva condotta d'acqua, dell'impianto di Montjovet-Hône della S.I.P., dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, moduli 2 (litri secondo duecento) di acqua, di cui mod. 1,50 (litri secondo cento cinquanta) destinati a produrre su di un salto di mt. 30,58, la potenza nominale di Kw. 44,97, da servire per azionare l'impianto di irrigazione a pioggia e mod. 0,50 (litri secondo cinquanta) per irrigare con il sistema a pioggia Ettari 62.64.05 di terreni nei Comuni di Hône e di Bard e precisamente Ettari 57.31.02 in Comune di Bard ed Ettari 5.33.03 in Comune di Hône, stabilendo che, agli effetti del pagamento del canone, la potenza di Kw. 44,97, in quanto realizzata per soli sei mesi all'anno, dovrà ridursi a Kw. 22,48 e che nessun canone è dovuto per l'irrigazione.

2°) - di autorizzare l'emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di subconcessione, previo rilascio e registrazione da parte del Consorzio del sottoriportato disciplinare di subconcessione.

3°) - di ordinare e di accertare il deposito o l'introito delle seguenti somme:

a) Lire 29.794 (ventinove mila settecento novantaquattro) per i canoni arretrati dal 1° maggio 1952, data di entrata in servizio dell'impianto, al 30 aprile 1954, da versarsi presso la Tesoreria della Regione (Cassa di Risparmio di Torino - Succursale di Aosta) in base al canone annuo di Lire 14.747 (quattordici mila settecento quarantasette), da introitarsi all'articolo 6 dell'Entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1954 "Canoni per nuove concessioni e subconcessioni di derivazioni d'acqua";

b) Lire 7.273 (sette mila duecento settantatre) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzioni da costituirsi presso la predetta tesoreria della Regione mediante apposita polizza intestata al Consorzio;

c) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. delle leggi 11-12-1933 n. 1775, da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione;

d) Lire 20.000 (ventimila) per spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria e da introitarsi all'articolo 68 del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese di istruttoria di domande di concessione di acque".

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea chiesta dal Consorzio di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione di Hône-Bard con istanza 4 luglio 1951.

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da servire per usi di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione del Consorzio di Hône-Bard e da derivare dal torrente Dora Baltea in Comune di Montjovet, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, - a mezzo della stessa presa e successivo canale derivatore costruito dalla Soc. Idroelettrica Piemonte per il suo impianto idroelettrico di Hône, assentito con il Decreto 9-2-1940 n. 7493, - rimane fissata in misura non superiore a moduli due (litri al secondo: duecento).

Di questi, moduli 1,50 sono destinati alla produzione della forza motrice necessaria per azionare l'impianto di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione e mod. 0,50 per provvedere con il detto impianto all'irrigazione di ettari 57.31.02 in Comune di Hône e di ettari 5.33.03 in Comune di Bard; complessivamente, all'irrigazione di ettari 62.64.05 di terreno nei due Comuni, come risulta dall'elenco dei terreni da irrigare in data 4-7-1951 a firma Ing. Bianchi e Sig. Bordet Armando.

La portata di moduli 2, in quanto viene derivata in misura continua e costante nel periodo sopraindicato, costituisce anche la portata media della derivazione nel periodo.

Art. 2

DETERMINAZIONE DELLA POTENZA NOMINALE AGLI EFFETTI DEL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi che utilizzano l'acqua per produzione di forza motrice è di mt. 30,58. Di conseguenza, la potenza nominale, in base a tale dislivello ed in base alla portata utilizzata di mod. 1,50

è di mc. 0,150 x 30,58 = Kw. 44,97.

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Agli effetti del canone, poiché tale potenza viene realizzata soltanto per sei mesi dell'anno, essa va ridotta alla metà, cioè a Kw. 22,48.

Nessun canone deve essere corrisposto per l'uso dei moduli 0,50 d'acqua a scopo irriguo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA E DELLA SUA UTILIZZAZIONE

Le acque derivate come detto al precedente articolo 1 mediante la presa ed il canale derivatore inservienti l'impianto di Hône della S.I.P., vengono successivamente prelevate dalla sponda sinistra del canale, in corrispondenza della finestra n. 7 (sette), mediante due tubi di presa del diametro di mt. 0,25, posti a circa mt. 3,50 sotto il livello medio del canale stesso, provvisti di saracinesche a mano e di valvole galleggianti per assicurare la costanza del livello d'acqua. Dai tubi le acque defluiscono nella galleria corrispondente alla finestra, dove si accumulano per effetto dello sbarramento della finestra stessa con traversa in calcestruzzo alta circa mt. 2,50 sul fondo, formando un piccolo bacino di carico dell'impianto.

Da questo bacino le acque passano nella condotta forzata, e la quota modulare pertinente alla produzione di forza motrice va ad azionare la turbina dell'impianto mentre la quota pertinente all'uso irriguo viene immessa, con una pressione di circa sette atmosfere, nella rete dell'impianto di irrigazione a pioggia.

Le opere suindicate, già eseguite in conformità del progetto che fa parte integrante del presente disciplinare, bollato in data 4-7-1951 a firma Ing. Cesare Bianchi e controfirmato dal Presidente del Consorzio Sig. Luigi Bordet, dovranno essere mantenute tali.

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Date le modalità descritte di presa e di utilizzazione, che limitano di per sé la possibilità di assorbire una portata superiore a quella di subconcessione dell'acqua, non occorre imporre alcuna apparecchiatura per modulazione della portata.

Nell'eventualità che la cosa possa essere necessaria, l'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di ordinare e di imporre, in qualsiasi momento, le opere e le previdenze del caso.

Art. 5

RESTITUZIONE DELL'ACQUA DI UTILIZZAZIONE

Le acque destinate alla produzione di forza motrice debbono continuare ad essere restituite dopo l'utilizzazione alla Dora Baltea in sua sponda destra, in Comune di Hône, in conformità del progetto di cui al precedente articolo 4. Le acque destinate all'irrigazione non danno luogo a restituzione.

Art. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione e l'utilizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata dal Consorzio solamente durante il periodo irriguo, che va dal primo aprile al 30 settembre di ogni anno.

Il Consorzio resta pure tenuto ad osservare per tutta la durata della subconcessione gli accordi, interessanti la derivazione, stipulati con la S.I.P. con la convenzione.

Art. 7

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute a carico del Consorzio le opere che potranno essere, in qualsiasi momento, ritenute necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, in dipendenza della subconcessa derivazione.

Art. 8

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO - COLLAUDO

Nessun termine viene stabilito per l'esecuzione dell'impianto in quanto già eseguito sin dal 1° maggio 1952 e funzionante da tale data.

Il collaudo sarà effettuato dall'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, che potrà autorizzare, dandone atto nel relativo verbale, la continuazione dell'esercizio della derivazione qualora non vi siano eccezioni in contrario, ovvero potrà prescrivere, qualora ne riconosca la necessità, l'esecuzione di nuovi lavori o modifiche, fissando il relativo termine di esecuzione e stabilire se, in pendenza di tale esecuzione, possa o meno consentirsi la continuazione della derivazione.

Art. 9

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Trattandosi di piccola derivazione, la durata della subconcessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è accordata per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1° maggio 1952, data in cui si è iniziato l'esercizio della derivazione.

Art. 10

CANONE

Oltre ai canoni arretrati di cui al successivo articolo 12, la Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, al 1° maggio di ogni anno, anticipatamente, l'annuo canone di L. 14.746,88 in ragione di L. 656 per KW. sulla potenza di KW. 22,48 soggetta a canone, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18-10-1942 n. 1434 concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua.

Art. 11

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento della somma di L. 14.747 per il canone arretrato dal 1° maggio 1952, data di entrata in servizio dell'impianto, al 30 aprile 1953, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, come da quietanza n. in data ;

b) il versamento presso la Tesoreria predetta della somma di L. 7373, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione come da quietanza n. in data a garanzia degli obblighi che assume per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

c) il versamento presso la predetta Tesoreria della somma di L. 1.000 (mille) pari al minimo, ai sensi dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 31-1-1949 n. 8 come da quietanza n. in data ;

d) il versamento presso la predetta Tesoreria della somma di L. 20.000 (ventimila) per le spese di collaudo, sorveglianza, rilascio di atti ecc. ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe ecc., che dovranno essere versate all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta a sua semplice richiesta.

Art. 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Hône, dove ricade l'impianto.

Aosta, lì

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA

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