Oggetto del Consiglio n. 207 del 4 aprile 1979 - Verbale

OGGETTO N. 207/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39".

Gli obiettivi di maggiore importanza che si è inteso perseguire con il disegno di legge che viene sottoposto all'attenzione dell'organo legislativo sono quelli di ovviare a talune difficoltà riscontrate in sede di concreta applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, nonché di adattare la normativa alla nuova situazione venutasi a creare in conseguenza dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale.

La maggior parte delle modifiche e integrazioni proposte con il disegno di legge in questione (in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) sono infatti specificamente volte al conseguimento di tali obiettivi; va tuttavia chiarito che, al di là della complessità, peraltro solo apparente, del testo, le accennate proposte non modificano la sostanza e i presupposti fondamentali della normativa originaria, ma sono semplicemente strumentali ad una sua più efficiente e agevole applicazione.

Sotto questo profilo, sono da considerarsi di particolare rilevanza i provvedimenti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 con i quali, in esecuzione di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene tra l'altro attribuito ai comuni il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida o portatore alpino.

Di notevole interesse sono altresì le modifiche di cui all'articolo 14, finalizzate a consentire una maggiore elasticità nell'impiego dei fondi specificamente stanziati per il funzionamento dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Con il disegno di legge in questione ci si è inoltre proposti di dare al Soccorso Alpino Valdostano una propria personalità giuridica nettamente distinta da quella dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Tale impostazione si rende necessaria in primo luogo per ragioni di carattere fiscale, che impongono al Soccorso di adottare una struttura amministrativa del tutto autonoma; essa si giustifica tuttavia anche sotto altri aspetti, sia logici che funzionali, alla luce del diverso oggetto che caratterizza l'attività dell'Unione e del Soccorso. Il necessario collegamento tra i due enti è comunque assicurato dal fatto che soci effettivi, con potere deliberante, del Soccorso sono esclusivamente le guide e i portatori in attività di servizio soci dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Nell'ambito dell'articolo 9 della proposta in questione, interamente dedicato al Soccorso Alpino Valdostano, sono individuate le principali caratteristiche organizzative, strutturali e operative del nuovo ente.

Ultimo, ma non per questo meno importante obiettivo della proposta di legge allegata, è infine quello di incrementare le disponibilità di cui alla legge 11 agosto 1975, n. 39, così da consentire non solo il ripianamento dei passivi accumulatisi negli ultimi due esercizi nelle gestioni del fondo di previdenza, dell'Unione e del Soccorso Alpino, ma anche di evitare il riprodursi, almeno a breve scadenza, dei passivi medesimi.

Le cause fondamentali di tale difficile situazione finanziaria vanno essenzialmente ricercate nel fatto che la mole di impegni cui le accennate gestioni hanno dovuto far fronte è andata via via crescendo in misura notevole da un esercizio all'altro, senza che peraltro venissero analogamente ritoccati gli stanziamenti annualmente previsti nell'ambito della legge del 1975.

Particolarmente significativa a questo riguardo la situazione del Soccorso Alpino Valdostano, servizio pubblico di importanza essenziale, il cui contributo è rimasto fino ad oggi immutato pur a fronte non solo di un sensibile aumento degli interventi di soccorso, conseguenti al sempre maggiore sviluppo della pratica alpinistica, ma anche di un incremento dei compensi ai soccorritori, in quanto ancorati alle tariffe professionali delle guide, nel frattempo ritoccate.

Si rammenta infine che nei confronti di un analogo disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nel novembre del 1978 gli organi governativi di controllo avevano formulato alcune eccezioni attinenti in particolare alla possibilità di un ricorso alla Giunta regionale avverso la mancata concessione o la revoca da parte del comune dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Tale procedura, che contrasterebbe con il principio della definitività degli atti comunali, è stata comunque eliminata dal testo di legge allegato, in quanto si è ritenuto opportuno non iniziare un contenzioso sull'argomento. Ciò sia in considerazione della scarsa rilevanza delle modifiche necessarie, sia tenuto conto dell'esigenza di una sollecita operatività della legge in questione, allo scopo di attuare tempestivamente i previsti interventi volti ad alleggerire la difficile situazione finanziaria dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e del Soccorso Alpino.

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Disegno di legge regionale n. 59

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'art. 1 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

(Ordinamento alla professione)

"Alla disciplina e all'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sovraintende l'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti in conformità alle norme della presente legge".

Articolo 2

L'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di guida alpina e di portatore alpino, di cui all'art. 123 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e agli artt. 234 e 237 del R.D. 6.5.1940, n. 635, e successive modificazioni, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'apertura di corsi e scuole di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal Comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi terzo e quarto".

Articolo 3

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis - esercizio saltuario della professione

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza".

Articolo 4

L'art. 3 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, primo comma e 23, secondo comma del R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art. 9 - secondo comma - lettera a), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore a tre mesi;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera c) o, per coloro che provengono da altre Regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 3, e una dall'Associazione Guide Alpine Italiane;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni".

Articolo 5

L'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - procedura per l'autorizzazione

Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma della presente legge.

Il silenzio dell'Amministrazione comunale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente".

Articolo 6

Dopo l'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4 bis - revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo, con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e d), del precedente art. 3".

"Art. 4 ter - tessera personale

Le guide e i portatori esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale, ove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal Comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale del turismo, ed è soggetta a vidimazione biennale da parte del Comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), b) e d).

Per le guide e i portatori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età è prescritto ogni anno l'accertamento della idoneità psicofisica di cui all'art. 3, secondo comma, lettera d), con conseguente vidimazione annuale della tessera personale".

Articolo 7

Il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Le società locali riconosciute a norma del successivo art. 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo art. 8, stabiliscono, per le rispettive zone quali salite debbono considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine".

Articolo 8

Il 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto e i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale".

Il 5° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti in Valle d'Aosta, che abbiamo cessato dallo esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14".

Il 10° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"La revisione dei conti dell'Unione è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto dell'Unione stessa disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo".

Articolo 9

Il 7° comma dell'art. 10 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e dall'Assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa".

L'8° comma dell'art. 10 della predetta legge regionale è abrogato.

Articolo 10

L'art. 11 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

(Soccorso alpino valdostano)

"Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il "Soccorso Alpino Valdostano", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale al turismo.

Esso opera da solo o d'intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.

Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente "Soccorso Alpino Valdostano" tutte le guide e i portatori in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide alta montagna; sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano a norma di statuto.

Partecipano all'assemblea del Soccorso Alpino Valdostano con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi, e sono approvati dalla Giunta regionale.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del Soccorso Alpino Valdostano è affidato ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su proposta del Soccorso Alpino Valdostano".

Articolo 11

Il 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Presso l'Unione Valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera d) del successivo art. 13, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dalla Giunta regionale".

Articolo 12

All'art. 14 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli assegni ordinari e speciali di invalidità non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui al precedente art. 13.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, sempreché in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13.

I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, anche se non siano in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13".

Articolo 13

Il 1° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge".

Il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente o, nel caso in cui l'invalidità risulti in sede di accertamento periodico dell'idoneità psicofisica all'esercizio della professione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale accertamento ha avuto luogo. Decorrono peraltro dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegni di anzianità e reversibilità a favore delle guide o dei portatori o dei loro familiari che vi abbiano diritto ai sensi rispettivamente dell'art. 13, 6° comma e dell'art. 15, 7° comma".

Dopo il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Salvo il caso delle guide e dei portatori iscritti all'Unione ai sensi del successivo art. 21, sono computati come periodi di anzianità di servizio utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi per i quali la guida o il portatore ha adempiuto agli obblighi di contribuzione al fondo di cui all'art. 12".

Articolo 14

La lettera b) dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"b) eroga contributo annuo all'ente "Soccorso Alpino Valdostano" a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso Alpino Valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo".

La lettera d) del 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'art. 12, in misura non superiore all'80% della cifra totale da erogare sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, aumentata dei costi generali di gestione del fondo di previdenza, nonché dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione stipulata dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'art. 12, lettera d) e dall'art. 17".

All'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"I contributi di cui al presente articolo sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale".

Le modifiche di cui al precedente secondo comma trovano attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Articolo 15

A partire dall'anno finanziario 1979 gli stanziamenti per le spese per i contributi di cui all'art. 18, lettere a) e c), della predetta legge regionale n. 39 del 1975 sono unificati in un solo capitolo di spesa con la seguente denominazione:

"Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione Valdostana guide di alta montagna (art. 18 lettere a) e c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)".

La Regione è autorizzata ad erogare contributi anche per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento da svolgersi in esercizi successivi a quelli in corso, fermo restando che l'ammontare globale del contributo regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo rendiconto, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera a) dell'art. 18, 1° comma della legge regionale 11.8.1975, n. 39.

Articolo 16

Il 5° comma dell'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"I portatori iscritti all'Unione e alle società locali riconosciute a norma rispettivamente del 1° e del 4° comma del presente articolo possono continuare a farne parte anche se non abbiano ottemperato e non ottemperino alle condizioni di cui al 6° comma dell'art. 8".

All'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Alle guide e ai portatori iscritti all'Unione ai sensi del precedente 2° comma, e che abbiano cessato dall'esercizio della professione a seguito di sopraggiunta invalidità permanente, è riconosciuto, in deroga al disposto di cui al 1° comma dell'art. 14, il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità permanente, anche se non abbiano esercitato la professione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa".

Articolo 17

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'Assemblea delle guide e dei portatori soci dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna in attività di servizio per l'approvazione dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano.

Il Soccorso Alpino Valdostano s'intende legalmente costituito e subentra in tutti i diritti, attività e passività già pertinenti alla sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, non appena siano costituiti i suoi organi direttivi a norma di statuto.

Fino a quando non siano costituiti gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, al servizio soccorso alpino provvede la sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, e si applica la disciplina prevista nel testo originario degli artt. 11 e 18 lettera b) della legge regionale 11.8.1975, n. 39, nonché nello statuto e nei regolamenti dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Articolo 18

Per l'attuazione della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è autorizzata la maggior spesa annua di lire 93.000.000= il cui onere graverà sui capitoli 9340, 9385 e 9400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggior spesa di lire 93.000.000= è assicurato da una maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Articolo 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 195 -

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent 93.000.000=

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 9340 -

Contributo per il finanziamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)

£. 18.000.000=

Cap. 9385 -

Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano (art. 18, lettera b), legge regionale 11.8.1975, n° 39)

£. 45.000.000=

Cap. 9400 -

Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera d), legge regionale 11.8.1975, n° 39)

£. 30.000.000=

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TOTALE LIRE

£. 93.000.000=

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Articolo 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera, per l'illustrazione.

Ramera (D.C.) - Dunque, la legge è stata già esaminata come al solito dalla Commissione, che ha dato parere favorevole. Si tratta praticamente di una modifica resasi necessaria non solo per modificare taluni aspetti della legge votata nel 1975, ma anche per dare adeguamento alla legge delle guide, alla nuova normativa...per cui le guide d'ora in poi dovranno farsi rilasciare il patentino dai Comuni e non più dall'Amministrazione regionale. Il secondo punto è di dare figura giuridica separata al Soccorso Alpino che, per varie ragioni fiscali, di contabilità, eccetera, è bene che sia considerato a parte da quello che è il settore guide. E il terzo, naturalmente, è l'aumento di contributi che vanno a toccare appunto i tre settori, sulla funzionalità del settore guide, per il Soccorso Alpino, e per i corsi che vengono fatti annualmente e ogni due anni per "rimpolpare" - direi - questo corpo guide, che è sempre stato naturalmente un vanto della nostra Regione alpina, e che si rende quindi necessario aiutare, come è sempre stato fatto in passato.

Credo che la relazione era abbastanza chiara e le modifiche siano altrettanto chiare, per cui non credo che occorra ulteriore chiarimento. Praticamente i contributi sui fondi del Soccorso Alpino che prima erano del 60-70%, adesso sono stati allineati ad una percentuale di circa l'80% e noi riteniamo di proporre quindi all'approvazione, in questo modo...all'attenzione, all'approvazione del Consiglio, perché è stato esaminato proprio da tutti gli organismi, dalle guide, e dalle Commissioni congiunte e dalle Commissioni particolari di questo Consiglio, tutti hanno dato parere favorevole alla discussione.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. Vorrei chiarire, se l'ha già fatto l'Assessore mi scuso, che oltre al parere unanime favorevole della Commissione Turismo, vi è anche il parere favorevole della Commissione Affari Generali e Finanze, che però propone una variazione, un emendamento aggiuntivo ed uno soppressivo all'articolo 18...questo nel caso possa servire ai colleghi che intendono intervenire in sede di discussione generale.

Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola? Passiamo all'esame del disegno di legge n. 59, articolo per articolo, con successive votazioni per alzata di mano.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

Articolo 9. Stesso risultato.

Articolo 10. Stesso risultato.

Articolo 11. Stesso risultato.

Articolo 12. Stesso risultato.

Articolo 13. Stesso risultato.

Articolo 14. Stesso risultato.

Articolo 15. Stesso risultato.

Articolo 16. Stesso risultato.

Articolo 17. Stesso risultato.

Articolo 18. Ci sono due emendamenti proposti dalla Commissione Affari Generali e Finanze.

Il primo emendamento riguarda il primo comma, è un emendamento soppressivo e propone la soppressione delle parole: "e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi", si tratta dell'ultima riga dell'ultimo comma. Ci sono obiezioni all'accoglimento di questo emendamento? Metto in approvazione l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Il Consiglio approva all'unanimità.

L'altro emendamento è un emendamento aggiuntivo, costituisce un terzo comma che è costituito dalle parole: "Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento della maggiore spesa sopraindicata con legge di bilancio". Qualcuno chiede la parola su questo emendamento aggiuntivo? Lo metto in approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto quindi in approvazione l'articolo 18 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 19. Stesso risultato.

Articolo 20. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione concernente il punto n. 12:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: ventitré

Contrari: tre

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 59

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'art. 1 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

(Ordinamento alla professione)

"Alla disciplina e all'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sovraintende l'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti in conformità alle norme della presente legge".

Articolo 2

L'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di guida alpina e di portatore alpino, di cui all'art. 123 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e agli artt. 234 e 237 del R.D. 6.5.1940, n. 635, e successive modificazioni, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'apertura di corsi e scuole di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal Comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi terzo e quarto".

Articolo 3

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis - esercizio saltuario della professione

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza".

Articolo 4

L'art. 3 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, primo comma e 23, secondo comma del R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art. 9 - secondo comma - lettera a), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore a tre mesi;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera c) o, per coloro che provengono da altre Regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 3, e una dall'Associazione Guide Alpine Italiane;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni".

Articolo 5

L'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - procedura per l'autorizzazione

Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma della presente legge.

Il silenzio dell'Amministrazione comunale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente".

Articolo 6

Dopo l'art. 4 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4 bis - revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo, con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e d), del precedente art. 3".

"Art. 4 ter - tessera personale

Le guide e i portatori esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale, ove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal Comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale del turismo, ed è soggetta a vidimazione biennale da parte del Comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), b) e d).

Per le guide e i portatori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età è prescritto ogni anno l'accertamento della idoneità psicofisica di cui all'art. 3, secondo comma, lettera d), con conseguente vidimazione annuale della tessera personale".

Articolo 7

Il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Le società locali riconosciute a norma del successivo art. 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo art. 8, stabiliscono, per le rispettive zone quali salite debbono considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine".

Articolo 8

Il 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto e i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale".

Il 5° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti in Valle d'Aosta, che abbiamo cessato dallo esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14".

Il 10° comma dell'art. 8 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"La revisione dei conti dell'Unione è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto dell'Unione stessa disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo".

Articolo 9

Il 7° comma dell'art. 10 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e dall'Assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa".

L'8° comma dell'art. 10 della predetta legge regionale è abrogato.

Articolo 10

L'art. 11 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

(Soccorso alpino valdostano)

"Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il "Soccorso Alpino Valdostano", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale al turismo.

Esso opera da solo o d'intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.

Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente "Soccorso Alpino Valdostano" tutte le guide e i portatori in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide alta montagna; sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano a norma di statuto.

Partecipano all'assemblea del Soccorso Alpino Valdostano con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi, e sono approvati dalla Giunta regionale.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del Soccorso Alpino Valdostano è affidato ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su proposta del Soccorso Alpino Valdostano".

Articolo 11

Il 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Presso l'Unione Valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera d) del successivo art. 13, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dalla Giunta regionale".

Articolo 12

All'art. 14 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli assegni ordinari e speciali di invalidità non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui al precedente art. 13.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, sempreché in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13.

I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, anche se non siano in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 13".

Articolo 13

Il 1° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge".

Il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente o, nel caso in cui l'invalidità risulti in sede di accertamento periodico dell'idoneità psicofisica all'esercizio della professione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale accertamento ha avuto luogo. Decorrono peraltro dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegni di anzianità e reversibilità a favore delle guide o dei portatori o dei loro familiari che vi abbiano diritto ai sensi rispettivamente dell'art. 13, 6° comma e dell'art. 15, 7° comma".

Dopo il 4° comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Salvo il caso delle guide e dei portatori iscritti all'Unione ai sensi del successivo art. 21, sono computati come periodi di anzianità di servizio utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi per i quali la guida o il portatore ha adempiuto agli obblighi di contribuzione al fondo di cui all'art. 12".

Articolo 14

La lettera b) dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"b) eroga contributo annuo all'ente "Soccorso Alpino Valdostano" a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso Alpino Valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo".

La lettera d) del 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'art. 12, in misura non superiore all'80% della cifra totale da erogare sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, aumentata dei costi generali di gestione del fondo di previdenza, nonché dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione stipulata dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'art. 12, lettera d) e dall'art. 17".

All'art. 18 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"I contributi di cui al presente articolo sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale".

Le modifiche di cui al precedente secondo comma trovano attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Articolo 15

A partire dall'anno finanziario 1979 gli stanziamenti per le spese per i contributi di cui all'art. 18, lettere a) e c), della predetta legge regionale n. 39 del 1975 sono unificati in un solo capitolo di spesa con la seguente denominazione:

"Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione Valdostana guide di alta montagna (art. 18 lettere a) e c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)".

La Regione è autorizzata ad erogare contributi anche per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento da svolgersi in esercizi successivi a quelli in corso, fermo restando che l'ammontare globale del contributo regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo rendiconto, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera a) dell'art. 18, 1° comma della legge regionale 11.8.1975, n. 39.

Articolo 16

Il 5° comma dell'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"I portatori iscritti all'Unione e alle società locali riconosciute a norma rispettivamente del 1° e del 4° comma del presente articolo possono continuare a farne parte anche se non abbiano ottemperato e non ottemperino alle condizioni di cui al 6° comma dell'art. 8".

All'art. 21 della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Alle guide e ai portatori iscritti all'Unione ai sensi del precedente 2° comma, e che abbiano cessato dall'esercizio della professione a seguito di sopraggiunta invalidità permanente, è riconosciuto, in deroga al disposto di cui al 1° comma dell'art. 14, il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità permanente, anche se non abbiano esercitato la professione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa".

Articolo 17

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'Assemblea delle guide e dei portatori soci dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna in attività di servizio per l'approvazione dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano.

Il Soccorso Alpino Valdostano s'intende legalmente costituito e subentra in tutti i diritti, attività e passività già pertinenti alla sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, non appena siano costituiti i suoi organi direttivi a norma di statuto.

Fino a quando non siano costituiti gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, al servizio soccorso alpino provvede la sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, e si applica la disciplina prevista nel testo originario degli artt. 11 e 18 lettera b) della legge regionale 11.8.1975, n. 39, nonché nello statuto e nei regolamenti dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Articolo 18

Per l'attuazione della legge regionale 11.8.1975, n. 39, è autorizzata la maggior spesa annua di lire 93.000.000= il cui onere graverà sui capitoli 9340, 9385 e 9400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Il finanziamento della maggior spesa di lire 93.000.000= è assicurato da una maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento della maggiore spesa sopraindicata con legge di bilancio.

Articolo 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 195 -

Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent 93.000.000=

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 9340 -

Contributo per il finanziamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera c) della legge regionale 11.8.1975, n. 39)

£. 18.000.000=

Cap. 9385 -

Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano (art. 18, lettera b), legge regionale 11.8.1975, n° 39)

£. 45.000.000=

Cap. 9400 -

Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera d), legge regionale 11.8.1975, n° 39)

£. 30.000.000=

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TOTALE LIRE

£. 93.000.000=

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Articolo 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Colleghi Consiglieri, penso che possiamo chiudere qui i nostri lavori. Raccomanderei alle ore 16 la massima puntualità, perché i lavori termineranno alle ore 18 con la visita della Commissione Sanità all'ospedale...l'incontro della Commissione Sanità, e di tutti quegli altri Consiglieri che vorranno partecipare all'incontro con i dirigenti dell'Ente Ospedaliero Regionale. Quindi puntuali alle ore 16; i lavori chiuderanno alle ore 18.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12,17.