Oggetto del Consiglio n. 41 del 7 aprile 1954 - Verbale

OGGETTO N. 41/54 - ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA - DETERMINAZIONE (AUMENTO) DELLE MISURE DEI SUSSIDI, DEI COMPENSI E DEI PREMI DI ALLEVAMENTO DEI MINORI ILLEGITTIMI ASSISTITI AI SENSI DI LEGGE DALLA REGIONE.

L'Assessore alle Finanze, Ing. Luigi FRESIA, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di adeguamento delle misure dei sussidi, dei compensi e dei premi da corrispondersi per l'allevamento dei minori illegittimi assistiti ai sensi di legge dalla Regione, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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La Regione deve provvedere, per legge, al servizio ex provinciale di assistenza all'infanzia illegittima. Il numero dei bambini attualmente assistiti e di quelli che si prevede di dover assistere nel 1954 e la relativa previsione di spesa risultano dai seguenti prospetti statistici

PROSPETTO NUMERICO DEGLI ILLEGITTIMI ATTUALMENTE ASSISTITI.

MINORI ILLEGITTIMI ASSISTITI MEDIANTE SUSSIDIO ALLE MADRI.

nel 1° anno di età

n. 50

nel 2° anno di età

" 45

nel 3° anno di età

" 38

dal 4° al 14° anno di età

" 380

Totale

n. 513

n. 513

ASSISTITI MEDIANTE COLLOCAMENTO PRESSO TERZI.

Illegittimi riconosciuti dalla madre

n. 61

Illegittimi non riconosciuti

" 29

Totale

n. 90

n. 90

RICOVERATI IN ISTITUTI.

Illegittimi riconosciuti

n. 56

Illegittimi non riconosciuti

" 21

Totale

n. 77

n. 77

Totale

n. 680

PROSPETTO NUMERICO DEGLI ILLEGITTIMI DA ASSISTERE NEL 1954 E PREVISIONE DELLE RELATIVE SPESE PER SUSSIDI E PREMI VARI SECONDO LE NUOVE TARIFFE DEI SUSSIDI E DEI PREMI PROPOSTI CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1954.

Previsione di spesa

a) Minori illegittimi assistiti mediante sussidio mensile alle madri

nel 1° anno di età: n. 50

L.

3.000.000

nel 2° anno di età: n. 45

L.

2.150.000

nel 3° anno di età: n. 38

L.

1.370.000

dal 4° anno di età al 14°: n. 380

L.

9.200.000

b) Minori illegittimi ed esposti assistiti mediante sussidi mensili di baliatico ad allevatori esterni

nel 1° anno di età: n. 6

L.

500.000

nel 2° anno di età: n. 7

L.

350.000

nel 3° anno di età: n. 7

L.

260.000

dal 4° al 14° anno di età: n. 70

L.

1.700.000

c) Minori illegittimi assistiti mediante sussidi a nutrici nell'interno dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta: n. 10

L.

60.000

d) Concessione di premi per collocamento definitivo presso terzi: n. 20

L.

500.000

e) Concessione di premi di riconoscimento alle madri: n. 46

L.

600.000

f) Concessione di premi di legittimazione: n. 16

L.

360.000

g) Concessione di premi di affiliazione: n. 5

L.

150.000

h) Concessione di premi di allevamento: n. 10

L.

200.000

i) Concessione di sussidi straordinari a madri e allevatrici: n. 10

L.

100.000

l) Concessione di sussidi straordinari a madri nubili bisognose: n. 20

L.

200.000

Spesa annua per sussidi e premi

L.

20.700.000

m) Minori illegittimi assistiti mediante ricovero in Istituti vari: n. 77

L.

12.000.000

Spesa totale annua

L.

32.700.000

L'articolo primo del R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza agli illegittimi, nel fissare i criteri preferenziali da adottare per l'assistenza agli illegittimi, stabilisce che vi si debba provvedere:

- mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i loro figli;

- mediante ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi od in altri appositi Istituti;

- mediante ricovero, possibilmente insieme alle madri, quando sono poppanti o mercè il collocamento dei medesimi a baliatico ed in allevamento esterno presso famiglie di tenutari.

L'Articolo 3 del R. D. 29 dicembre 1927, n. 2822, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto R. D. L. 8-5-1927, n. 798, stabilisce che le misure dei sussidi, da corrispondersi alle madri che allattino o allevino i figli nell'interno del Brefotrofio o a domicilio, nonché la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori, sono determinate in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Secondo l'articolo 25 del predetto regolamento, alla madre che riconosca il figlio ammesso alla pubblica assistenza spetta pure, se povera, un congruo sussidio.

La vigilanza sulle condizioni di allevamento dei minori illegittimi è affidata, ai sensi del R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798, ai sindaci dei Comuni di residenza dei minori stessi; la vigilanza sanitaria sui minori medesimi è affidata ai medici condotti, i quali debbono anche prestare gratuitamente le cure sanitarie eventualmente occorrenti.

L'Amministrazione regionale, preoccupandosi di controllare periodicamente le condizioni di allevamento dei minori illegittimi, specialmente di quelli affidati a famiglie tenutarie, effettua il controllo a mezzo delle incaricate Assistenti sanitarie visitatrici della locale Federazione dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (O.M.N.I.), le quali visitano periodicamente i minori stessi.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 9 ottobre 1947, con deliberazione n. 224, stabilì nelle misure seguenti, con decorrenza del primo gennaio 1948, i vari sussidi e premi per l'assistenza all'infanzia illegittima:

a) sussidi mensili alle madri che allattano od allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

Sussidio massimo

Sussidio minimo

durante il 1° anno di età

L. 2.010 mensili

1.620

durante il 2° anno di età

L. 1.200 mensili

1.020

durante il 3° anno di età

L. 810 mensili

600

durante il 4°, 5° e 6° anno di età

L. 510 mensili

420

dal 7° al 14° anno di vita

L. 300 mensili

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b) mercedi di baliatico alle nutrici esterne e ad allevatori

durante il 1° anno di età

L. 3.000 mensili

durante il 2° anno di età

L. 1.800 mensili

durante il 3° anno di età

L. 1.200 mensili

durante il 4°, 5° e 6° anno di età

L. 1.020 mensili

dal 7° al 14° anno di vita

L. 600 mensili

c) Sussidi a nutrici interne nell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta

L. 600 mensili

d) premio da corrispondersi ad allevatori o ad allevatrici per collocamento definitivo del bambino al 14° anno di età.

L. 2.500 "una tantum".

e) premio di legittimazione

nel 1° anno di età

L. 4.000

nel 2° anno di età

L. 3.500

nel 3° anno di età

L. 3.000

dal 4° all'8° anno

L. 2.000

Nessun compenso è corrisposto dopo il 9° anno di età.

f) premio "una tantum" di Lire 2.000 a tenutarie che si distinguono nell'allevamento dei minori collocati.

g) sussidio straordinario in misura variabile, da L. 600 a L. 3.000, alle allevatrici ed agli allevatori a titolo di contributo per acquisto di indumenti, per spese scolastiche e per malattie del bambino curato a domicilio.

h) sussidio straordinario "una tantum", in misura non superiore a Lire 6.000 oltre al sussidio di carattere continuativo, da corrispondersi alle madri nubili che provvedano direttamente all'allevamento del proprio bambino, in caso di accertate particolari necessità.

Le tariffe suddette erano state adottate modificando quelle in vigore dal 1945, aumentate di dieci volte.

In considerazione del continuo aumento del costo della vita e al fine di aggiornare la prestazione assistenziale, in relazione alle spese per le più elementari necessità di vita di un bambino, si rende necessaria la revisione dei predetti sussidi e premi alle madri nubili e agli allevatori.

Da una indagine svolta per accertare il trattamento assistenziale attualmente praticato dalle Amministrazioni provinciali è risultato che non è uniforme il criterio economico e di indirizzo seguito, in relazione alle diverse situazioni ambientali ed economiche di ciascuna provincia.

In una riunione indetta nel luglio 1952, in Asti, dall'Unione delle Provincie Piemontesi, gli Assessori all'Assistenza delle singole provincie hanno ritenuto opportuno e hanno consigliato una certa uniformità di criteri, sia per le modalità dell'Assistenza che per l'importo delle tariffe assistenziali.

Come altre Amministrazioni provinciali, anche la Amministrazione provinciale di Torino si è attenuta ai criteri suggeriti nella predetta riunione ed ha elevato le proprie tariffe assistenziali approvando le seguenti nuove misure, con aumento della spesa annua di bilancio da Lire 33 milioni a Lire 79.631.000:

- sussidi alle madri nubili, a domicilio:

1° anno di età

L. 5.000 mensili

2° anno di età

L. 4.000 mensili

3° anno di età

L. 3.000 mensili

dal 4° al 14°

L. 1.500 mensili

- mercedi di allevamento domiciliare esterno presso terzi: eguali nella misura al sussidio alle madri.

- compensi per allattamento nell'interno dell'Istituto alle madri che oltre al proprio allattino uno o più bimbi:

da L. 2.000 a L. 10.000 mensili a seconda delle prestazioni, a giudizio del sanitario dirigente dell'Istituto.

- premi di legittimazione

nel 1° anno

L. 30.000

nel 2° anno

L. 20.000

dal 4° al 14°

L. 15.000

- premi di riconoscimento alle madri nubili:

per il 1° figlio: nel 1° anno di età

Lire 20.000

nel 2° anno di età

Lire 10.000

per il 2° figlio: nel 1° anno di età

Lire 10.000

nel 2° anno di età

Lire 5.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età, Lire 5.000, pagabili in due rate, metà all'atto del riconoscimento e metà dopo un anno.

Quanto sopra premesso

tenute presenti le condizioni ambientali ed economiche locali;

ritenuto opportuno di seguire i criteri adottati dalle provincie piemontesi per l'approvazione delle tariffe e dei sussidi e premi per l'assistenza all'infanzia illegittima;

si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 1954, le seguenti tariffe dei sussidi e dei premi per l'assistenza all'infanzia illegittima, ammessa all'assistenza ai sensi di legge, con l'approvazione e finanziamento delle relative spese agli appositi stanziamenti di bilancio, salvo ricupero delle quote a carico dei Comuni e della Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ai sensi del R. D.L. 8-5-1927, n. 798, modificato dalla Legge 13 aprile 1933:

a) sussidi mensili alle madri che allattano o allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età:

Lire 5.000 mensili

durante il 2° anno di età:

Lire 4.000 mensili

durante il 3° anno di età:

Lire 3.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età:

Lire 2.000 mensili;

b) mercedi di baliatico alle nutrici esterne e ad allevatori:

durante il 1° anno di età:

Lire 6.000 mensili

durante il 2° anno di età:

Lire 5.000 mensili

durante il 3° anno di età:

Lire 4.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età:

Lire 2.000 mensili;

c) sussidi a nutrici nell'interno dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta:

da Lire 2.000 a Lire 10.000 a giudizio del Sanitario dirigente (in relazione alle prestazioni);

d) premio da corrispondersi ad allevatori per collocamento definitivo di minori al 14° anno di età: Lire 20.000;

e) premi di riconoscimento alle madri:

per il 1° figlio nel 1° anno di età:

Lire 20.000

per il 1° figlio nel 2° anno di età:

Lire 10.000

per il 2° figlio nel 1° anno di età:

Lire 10.000

per il 2° figlio nel 2° anno di età:

Lire 5.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età Lire 5.000, pagabili in due rate, metà all'atto del riconoscimento e metà dopo un anno;

f) premi di legittimazione:

nel 1° anno di età:

Lire 30.000

nel 2° anno di età:

Lire 20.000

nel 3° anno di età:

Lire 15.000

dal 4° all'8° anno di età:

Lire 10.000

nessun compenso dopo l'8° anno di età;

g) premio di affiliazione:

Lire 30.000

h) premi di allevamento "una tantum" di Lire 10.000 da corrispondersi a tenutarie che si distinguono nell'allevamento di minori collocati;

i) sussidi straordinari da corrispondersi in misura variabile, da Lire 3.000 a Lire 10.000 alle madri e alle tenutarie a titolo di contributi per spese di acquisto indumenti, per spese scolastiche e per malattie dei bambini curati a domicilio;

1) sussidi straordinari "una tantum", da corrispondersi in misura non superiore a Lire 10.000 (oltre il sussidio continuativo) alle madri che provvedono direttamente all'allevamento del proprio figlio in casi di accertate condizioni di particolare bisogno.

2) Di stabilire che l'ammissione all'assistenza di ciascun infante illegittimo nonché la concessione dei premi e dei sussidi di cui alle lettere d-e-f-g-h-i-l siano approvati, di volta in volta, con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta della Divisione Assistenza e Beneficenza.

3) Di imputare le relative spese, previste in complessive Lire 20.300.000 (venti milioni trecentomila) circa annue, ai seguenti stanziamenti del bilancio 1954 e ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari:

a) per Lire 1.800.000 all'articolo 258-A "Assistenza illegittimi non riconosciuti".

b) per Lire 18.000.500 all'articolo 258-B "Assistenza illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi all'assistenza dopo il 12-5-1933" ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i futuri esercizi finanziari.

4) Di approvare la spesa annua di Lire 12.000.000 (dodici milioni) circa per il ricovero dei minori illegittimi in Istituti vari finanziando la spesa medesima sui seguenti stanziamenti del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

a) per Lire 5.000.000 all'articolo 258-A "Assistenza illegittimi non riconosciuti" -

b) per Lire 7.000.000 all'articolo 258-B "Assistenza illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi alla assistenza dopo il 12-5-1933" ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i futuri esercizi finanziari.

5) Di aumentare lo stanziamento passivo dell'articolo del bilancio 1954 258-B "Illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi all'assistenza dopo il 12-5-1933" di Lire 6.300.000 ristabilendo il pareggio del bilancio aumentando di uguale importo l'articolo 60 della parte entrata del bilancio stesso "Gestione servizio illegittimi".

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L'Assessore, Ing. FRESIA, illustra brevemente la relazione dell'Ufficio e pone in rilievo che le vigenti misure dei sussidi, dei compensi e dei premi da corrispondersi alle madri nubili e alle tenutarie, sono state determinate dal Consiglio regionale nell'adunanza del 9 ottobre 1947 e debbono essere aumentate.

Fa presente che il costo della vita è notevolmente aumentato dal 1947 ad oggi e che si rende, quindi, necessario provvedere all'aggiornamento in aumento delle misure dei sussidi, dei compensi e dei premi attualmente in vigore.

Accenna alle misure dei sussidi approvati dalle Amministrazioni provinciali del Piemonte ed in particolare a quelle della Provincia di Torino. Conclude rilevando l'opportunità che il Consiglio approvi, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1954, le nuove tariffe dei sussidi, dei compensi e dei premi proposte nella predetta relazione.

Il Consigliere Dr. NORAT rileva che nella relazione dell'Ufficio viene fatto cenno alla voce della tariffa vigente presso l'Amministrazione provinciale di Torino relativa ai compensi per l'allattamento nell'interno dell'Istituto Materno alle madri che, oltre al proprio bimbo, allattino uno o più bimbi.

Osserva che non si può pretendere che una madre allatti più di un bambino, oltre il suo, perché l'allattamento materno eccessivo porta all'esaurimento.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o rilievi, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta e di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della relazione surriportata.

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento delle misure dei sussidi, compensi e premi di allevamento dei minori illegittimi, assistiti ai sensi di legge, dalla Regione, in relazione all'aumentato costo della vita;

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 31);

Delibera

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1954, le seguenti tariffe dei sussidi e dei premi per l'assistenza all'infanzia illegittima, ammessa all'assistenza a' sensi di legge, con approvazione e finanziamento delle relative spese agli appositi stanziamenti di bilancio, salvo ricupero delle quote a carico dei Comuni e dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, a' sensi del R.D.L. 8-5-1927, n. 798, modificato dalla legge 13 aprile 1933:

a) sussidi mensili alle madri che allattano o allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età: Lire 5.000 mensili

durante il 2° anno di età: Lire 4.000 mensili

durante il 3° anno di età: Lire 3.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età: Lire 2.000 mensili;

b) mercedi di baliatico alle nutrici esterne e ad allevatori:

durante il 1° anno di età: Lire 6.000 mensili

durante il 2° anno di età: Lire 5.000 mensili

durante il 3° anno di età: Lire 4.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età: Lire 2.000 mensili;

c) sussidi a nutrici nell'interno dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta:

da Lire 2.000 a Lire 10.000 a giudizio del Sanitario dirigente (in relazione alle prestazioni);

d) premio da corrispondersi ad allevatori per collocamento definitivo di minori al 14° anno di età: Lire 20.000;

e) premi di riconoscimento alle madri:

per il 1° figlio nel 1° anno di età: Lire 20.000

per il 1° figlio nel 2° anno di età: Lire 10.000

per il 2° figlio nel 1° anno di età: ire 10.000

per il 2° figlio nel 2° anno di età: Lire 5.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età Lire 5.000, pagabili in due rate, metà all'atto del riconoscimento e metà dopo un anno.

f) premi di legittimazione:

nel 1° anno di età: Lire 30.000

nel 2° anno di età: Lire 20.000

nel 3° anno di età: Lire 15.000

dal 4° all'8° anno di età: Lire 10.000

nessun compenso dopo l'8° anno di età;

g) premio di affiliazione: L. 30.000;

h) premi di allevamento "una tantum" di Lire 10.000, da corrispondersi a tenutarie che si distinguono nell'allevamento dei minori collocati;

i) sussidi straordinari da corrispondersi in misura variabile, da Lire 3.000 a Lire 10.000, alle madri e alle tenutarie a titolo di contributi per spese di acquisto indumenti, per spese scolastiche e per malattie dei bambini curati a domicilio;

1) sussidi straordinari "una tantum", da corrispondersi in misura non superiore a Lire 10.000 (oltre il sussidio continuativo) alle madri che provvedono direttamente all'allevamento del proprio figlio, in casi di accertate condizioni di particolari bisogno.

2) Di stabilire che l'ammissione all'assistenza di ciascun infante illegittimo nonché la concessione dei premi e dei sussidi di cui alle lettere d-e-f-g-h-i-l siano approvati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Divisione assistenza e beneficenza.

3) Di imputare le relative spese, previ-ste in complessive L. 20.300.000 (ventimilioni trecentomila) circa annue, ai seguenti stanziamenti nel bilancio 1954 e ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei futuri esercizi finanziari:

a) per Lire 1.800.000 all'articolo 258-A

"Assistenza illegittimi non riconosciuti";

b) per Lire 18.500.000 all'articolo 258-B

"Assistenza illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi all'assistenza dopo il 12-5-1933" ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i futuri esercizi finanziari".

4) Di approvare la spesa annua di Lire 12.000.000 (dodici milioni) circa per il ricovero di minori illegittimi in Istituti vari finanziando la spesa medesima sui seguenti stanziamenti del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

a) per L. 5.000.000 all'articolo 258-A "Assistenza illegittimi non riconosciuti";

b) per L. 7.000.000 all'articolo 258-B "Assistenza illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi all'assistenza dopo il 12-5-1933" ed ai corrispondenti articoli dei bilanci per i futuri esercizi finanziari.

5) Di aumentare lo stanziamento passivo dell'articolo del bilancio 1954 258-B "Illegittimi riconosciuti dalla madre ammessi all'assistenza dopo il 12-5-1953" di Lire 6.300.000 ristabilendo il pareggio del bilancio aumentando di uguale importo l'art. 60 della parte entrata del bilancio stesso "Gestione servizio illegittimi".

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