Oggetto del Consiglio n. 35 del 7 aprile 1954 - Verbale
OGGETTO N. 35/54 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE. (INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIG. BREAN GIUSEPPE)
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza del Consigliere regionale Sig. BREAN Giuseppe, concernente l'oggetto: "Validità delle deliberazioni del Consiglio regionale", interpellanza che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 29 marzo 1954, protocollo n. 57/61/63:
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Al Signor Presidente del Consiglio regionale - AOSTA
Il sottoscritto interpella il Presidente del Consiglio regionale per sapere quale fondamento può avere la tesi secondo la quale le deliberazioni prese dall'attuale Consiglio regionale non sarebbero valide.
In caso affermativo, quali sono le funzioni di questo Consiglio e quali sono i suoi poteri?
Verrès, li 23 marzo 1954.
F.to Giuseppe Bréan - Consigliere regionale
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Il Consigliere Sig. BREAN pone in rilievo che, a termini dell'art. 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il mandato dell'attuale Consiglio regionale avrebbe dovuto scadere nel mese di maggio del 1953, in quanto nel primo capoverso di detto articolo è detto:
"Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni".
Rileva che, in osservanza della disposizione del secondo capoverso del predetto articolo, nel quale è stabilito: "Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno", il Presidente della Giunta regionale avrebbe dovuto indire le elezioni regionali entro il mese di maggio 1953 e le elezioni avrebbero dovuto avere luogo entro il mese di giugno 1953.
Osserva, peraltro, che, per poter procedere alle elezioni regionali sono necessarie norme particolari che debbono essere stabilite Con legge dello Stato, sentita la Regione, ai sensi del primo capoverso dell'art. 16 dello Statuto regionale: "Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque Consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione".
Fa presente che, da quanto esposto, risulta che l'osservanza dell'art. 18 dello Statuto è subordinata all'osservanza della disposizione del primo capoverso dell'art. 16, cioè all'esistenza di norme stabilite con leggi dello Stato, sentita la Regione.
Sottolinea il fatto che lo Stato non ha ancora approvato apposita legge per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e che, pertanto, il Consiglio regionale è tuttora in carica, benché il normale periodo del suo mandato sia scaduto da oltre un anno.
Comunica che tale situazione ha fatto sorgere in parecchi il dubbio che le deliberazioni adottate dall'attuale Consiglio non siano valide e aggiunge che la stampa locale, facendosi portavoce di detti dubbi, è giunta persino a contestare la validità delle deliberazioni consiliari.
Osserva che una affermazione di tale genere è molto grave e non può sfuggire all'attenzione dei Signori Consiglieri. Informa di aver quindi ritenuto opportuno di rivolgere interpellanza al Presidente del Consiglio regionale affinché il Presidente stesso precisi quale fondamento può avere la tesi secondo la quale le deliberazioni prese dall'attuale Consiglio regionale non sarebbero valide e legali e, in caso affermativo, specifichi quali sono le funzioni di questo Consiglio e quali i suoi poteri.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, in risposta all'interpellanza del Consigliere Sig. Bréan, dichiara quanto segue:
In risposta alla interpellanza del Consigliere Bréan ritengo di poter affermare che una tesi secondo la quale le deliberazioni, prese dall'attuale Consiglio regionale, non sarebbero valide, sia del tutto infondata.
La questione consiste nello stabilire se sia applicabile al Consiglio regionale il principio della "prorogatio" contenuto nell'art. 283 della legge comunale e provinciale 4-2-1915, n. 148 e ripetuto nell'art. 14 del T. U. 3-3-1934, n. 383.
L'art. 283 sopra ricordato recita "salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 279, coloro che, al termine della presente legge, sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine prefisso".
E l'art. 14 del T.U. 3 marzo 1934, n. 283 dispone: "coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori".
La risposta non può che essere affermativa.
Infatti, mentre si sarebbe potuto sostenere prima del 1934 che l'art. 283 della legge 1915 fosse applicabile solo ai Consiglieri Comunali, ai Consiglieri provinciali ed in genere a tutti coloro che, a termine della detta legge, erano nominati a tempo, l'art. 14 del T. U. del 1934 ha fissato una norma generale in forza della quale tutti coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, e quindi non solo gli organi elettivi degli enti locali, debbono rimanere in carica fino all'insediamento dei successori.
D'altra parte, non riscontrandosi nel nostro Statuto una norma che faccia ritenere automaticamente sciolto il Consiglio quando sia trascorso il periodo per il quale fu eletto, non è possibile sostenere seriamente che il Consiglio non continui, nella pienezza delle funzioni di sua competenza.
Anche applicandosi il principio della "analogia giuridica", si perviene alla stessa conclusione sia in forza all'art. 12 delle disposizioni generali del codice civile, sia per l'art. 2 del nostro statuto.
L'art. 12 delle disposizioni generali del codice civile stabilisce che, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo a quelle che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento dello Stato.
E l'art. 2 del nostro Statuto precisa, infatti, che le funzioni della Regione sono in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato. E tale applicazione analogica trova un espresso riferimento in norme di legge.
Il riferimento specifico riguarda:
I) l'art. 61 - 2 comma - della Costituzione "finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti".
II) l'art. 8 del T.U. 5-4-1951 n. 203 sulla composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni comunali "i Consigli comunali durano in carica 4 anni, tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione".
III) l'art. 14 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 già ricordato.
Anche il Consiglio di Stato in una decisione, per la verità non recente, ha affermato lo stesso concetto.
La permanenza in carica importa, quindi, l'esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla carica stessa e pertanto, in primo luogo, quello di validamente manifestare e impegnare la volontà dell'Ente.
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Il Consigliere Sig. BREAN si dichiara soddisfatto dei chiarimenti dati dal Presidente, Avv. Dott. Bondaz, in risposta alla sua interpellanza e pone in rilievo che dai predetti chiarimenti è emerso che la tesi, secondo la quale le deliberazioni prese dall'attuale Consiglio regionale, non sarebbero valide è destituita di ogni fondamento e che quindi il Consiglio ha pieni poteri e continua validamente ad esercitare le sue funzioni.
Osserva, infatti, che ciò è comprovato anche dal menzionato articolo 8 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali:
"I Consigli comunali durano in carica 4 anni tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione".
Rileva che in analogia a tale disposizione, i Consiglieri regionali rimangono in carica ed esercitano le loro funzioni fino alla indizione delle nuove elezioni regionali.
Il Consiglio prende atto.
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