Oggetto del Consiglio n. 33 del 15 marzo 1954 - Verbale

OGGETTO N. 33/54 - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 230, IN DATA 17 FEBBRAIO 1954, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA REGIONALE.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio ad esaminare e a ratificare i provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta regionale in via d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio, riassunti nell'elenco trasmesso ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.

Dichiara aperta la discussione sull'argomento e chiede se qualche Consigliere intenda fare osservazioni o rilievi in merito ai provvedimenti deliberativi di cui si tratta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce dettagliatamente al Consiglio in merito ai precedenti e agli atti concernenti la deliberazione n. 230 adottata, in via d'urgenza, dalla Giunta in data 17 febbraio 1954 e avente per oggetto: "Proposizione d'appello avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, avverso la decisione adottata dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino, in merito al ricorso della Regione Autonoma della Valle d'Aosta contro il Ministero dei Lavori Pubblici e contro la Società per azioni Snia Viscosa, di Milano, per l'annullamento dei Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 21 marzo 1947, n. 253, 25 ottobre 1947, n. 3959, 9 aprile 1951, n. 1363 e 20 dicembre 1951, n. 5309".

Premette che il 6 giugno 1940 l'Ing. G. Rusconi (a cui subentrò poi la Società Snia Viscosa) presentava al Ministero dei Lavori Pubblici domanda di subconcessione di derivazione, ad uso idroelettrico, delle acque della Dora Baltea nel tratto compreso fra Aymavilles e St. Marcel ed allegava un progetto in cui si prevedevano due derivazioni di acqua sulla sponda destra della Dora e la costruzione, lungo detta sponda e fino a St. Marcel, di un canale con due salti, di cui uno intermedio e l'altro finale. Informa che, a conclusione dell'istruttoria svolta sulla domanda, furono rilasciati tre disciplinari, con prefissione di termini vari per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per il pagamento del canone.

Informa che il 24 aprile 1944 la Società Snia Viscosa ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici altra domanda, con progetto esecutivo recante varianti al precedente progetto, e ha chiesto l'autorizzazione a costruire il canale sulla riva sinistra della Dora, anziché sulla riva destra, a unificare i due impianti, a usufruire di nuovi deflussi di acqua e a costruire un solo salto, anziché due salti come era previsto nel primo progetto.

Osserva che, in sede di esame della parte giuridica della questione, si vedrà se le modifiche apportate al progetto originario costituiscano o no una variante di carattere sostanziale.

Riferisce che il 25 agosto 1944 e, cioè, sotto il sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, veniva emanato un Decreto Ministeriale di concessione alla Società Snia Viscosa dell'utenza richiesta, decreto che veniva successivamente convalidato dal Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica Italiana.

Pone in rilievo che, nel frattempo, veniva promulgato il Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, in forza del quale tutte le acque esistenti nel territorio della Valle d'Aosta venivano date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione, fatta eccezione delle acque che alla data del 'detto Decreto avevano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. Fa presente che, in base a tale Decreto, la Regione Autonoma Valle d'Aosta poteva subconcedere le acque avute in subconcessione gratuita dallo Stato e cioè le acque che non erano state concesse a Società o a terzi alla data del 7 settembre 1945.

Rileva che in data 31 gennaio 1948 veniva approvato dall'Assemblea Costituente lo Statuto speciale della Valle d'Aosta che modificava, in parte, a favore della Regione, il Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546: infatti il predetto Statuto, all'articolo 7, stabilisce che:

"Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione"

ed all'articolo 8 stabilisce:

"Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha la facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che le predette premesse e l'articolo 8 dello Statuto speciale sono molto importanti per rendersi conto di quanto è avvenuto dopo circa la pratica di concessione e la causa in esame; fa presente che non intende fare delle polemiche ma soltanto informare il Consiglio sulla realtà dei fatti.

Comunica quindi che, ad un dato momento (giugno 1950), il Consulente regionale alle acque di allora - Ing. Annibale Torrione - ha fatto trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici, con lettera di accompagnamento, un suo referto in data 5 giugno 1950 sulla questione, referto nel quale il Consulente si dichiarava favorevole alla tesi della validità della originaria concessione e dei successivi atti affermando che, trattandosi di varianti non sostanziali, nella fattispecie non era applicabile la norma sul trasferimento alla Regione delle concessioni di acque non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

Rileva che il predetto Consulente ha fatto delle affermazioni contrastanti con la tesi della Regione e favorevoli, invece, alla tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Lavori Pubblici e della Società Snia Viscosa.

Si riserva di dare lettura, in seguito, di una parte di tale documento dell'allora Consulente alle Acque.

Rileva, infatti, - a prescindere dal fatto che, secondo la tesi della Regione, il Decreto Ministeriale del 1944 non avrebbe dovuto essere convalidato perché emanato sotto il Governo della sedicente Repubblica sociale italiana - che il primo comma dell'art. 8 della Statuto regionale stabilisce che; "Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione".

Informa che la Giunta regionale ha sostenuto e sostiene che, non avendo la Società Snia Viscosa utilizzato la concessione delle acque di cui si tratta, detta concessione è decaduta; la Giunta regionale sostiene pure che i predetti Decreti della Repubblica sociale italiana sono decaduti e che il Decreto di concessione non poteva essere convalidato.

Fa presente che, pur volendo ammettere che il Decreto Ministeriale del 1944 potesse essere convalidato, rimane il fatto che la Società Snia Viscosa non ha utilizzato al 7-9-1945 la concessione per cui la concessione stessa è da considerarsi passata alla Regione a' sensi del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

Riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Lavori Pubblici, in seguito ai rilievi formulati dalla Regione, hanno obiettato che la utilizzazione, di cui si parla all'articolo 8 dello Statuto, deve intendersi non come utilizzazione economica, ma come utilizzazione giuridica. Osserva che fu escogitata la tesi della utilizzazione giuridica per poter defraudare la Valle d'Aosta dei suoi diritti sulle acque relativamente alle concessioni non utilizzate alla data del 7 settembre 1945 e che sono passate alla Regione.

Ritiene, invece, che la parola "utilizzazione" debba essere interpretata nel senso logico della utilizzazione economica e non come utilizzazione giuridica.

Informa che vi sono pure altre questioni da esaminare; fra le altre cita quella concernente il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici con il quale fu concessa alla Società Snia Viscosa l'autorizzazione a derivare, ad uso idroelettrico, anche le acque del Buthier. Fa presente che la Regione ha sostenuto che le acque del Buthier non potevano più essere concesse dallo Stato, perché non erano comprese nella concessione originaria del Decreto Ministeriale del 1944, ed erano passate in concessione alla Regione.

Osserva che sulla concessione di acque di cui si tratta alla Società Snia Viscosa si sono dette e scritte tante cose false ed errate, nascondendo, naturalmente, le conseguenze e i danni che ne potranno derivare, speculando molto sull'ignoranza generale in questa complessa materia.

Comunica di aver esposto, per sommi capi, le premesse della questione.

Fa presente che l'Amministrazione regionale non è contraria e non intende impedire l'esecuzione dei predetti lavori, ma intende tutelare i diritti spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche nonché gli interessi locali.

Sottolinea che la questione sta in questi termini:

a) se è la Regione che dà la subconcessione delle acque, spetta alla Regione di stabilire le norme del disciplinare di subconcessione, le condizioni, il canone e le clausole alle quali dovrà sottostare la Società concessionaria;

b) se, invece, la concessione viene fatta dallo Stato, spetta al Genio Civile elaborare il disciplinare di subconcessione. Ora, a proposito del disciplinare, - egli osserva, - bisogna essere in malafede o essere degli incompetenti per affermare che non c'è alcun contrasto di interessi fra i diritti e gli interessi dell'agricoltura e i diritti e gli interessi dell'industria idroelettrica né alcun pericolo di danni.

Riferisce che gli Amministratori della Società Snia Viscosa si sono presentati all'Amministrazione regionale, hanno parlato della concessione di acque fatta alla Società dal Ministero dei Lavori Pubblici ed hanno chiesto quali erano le intenzioni in proposito degli Amministratori della Regione. Comunica che è stato loro risposto che bisognava trovare un sistema che limitasse per quanto possibile gli inconvenienti e i danni derivanti dalla realizzazione delle opere previste nel progetto ed aggiunge che la Regione ha fatto tutte le osservazioni ritenute opportune al riguardo.

Fa presente che, da allora, gli Amministratori della Società Snia Viscosa non si sono più fatti vedere e ciò, naturalmente, perché è più facile ottenere un disciplinare più favorevole dall'Amministrazione statale che non dall'Amministrazione regionale, i cui Amministratori intendono tutelare gli interessi locali della Valle d'Aosta.

Pone in rilievo che la Giunta si è preoccupata molto ed a fondo del problema e che, in una seduta straordinaria, ha esaminato la questione del disciplinare, cercando di stabilire e di fare inserire nel disciplinare norme precise per ovviare ai vari inconvenienti che possono derivare dalla esecuzione dei lavori per gli impianti di cui si tratta.

Accenna alle varie questioni di interesse ittico ed informa che la Giunta aveva chiesto che venisse stabilito a carico della Società concessionaria l'obbligo di lasciar defluire nella Dora Baltea un certo quantitativo di litri d'acqua al secondo (600 litri al secondo) per assicurare le necessarie condizioni di vita dei pesci, - tanto più che in quel tratto della Dora vive il temolo che è molto raro in altre località, - nonché l'obbligo di corrispondere annualmente al Consorzio regionale della pesca un contributo di circa 200 mila lire, occorrente per la semina annua di circa settemila trotelle.

Accenna poi alla questione della incolumità pubblica: ricorda, a tale proposito, che anni or sono il vice Prefetto di Vercelli ed i suoi due figlioletti perirono nei gorghi delle acque dell'Evaçon. Sottolinea che allora i grandi giornali indipendenti di Torino, dopo aver dato notizia della disgrazia, hanno fatto silenzio perché c'erano di mezzo potenti Società idroelettriche. Comunica che fu iniziato soltanto un procedimento penale contro chi, incautamente, aveva aperto le paratoie della diga ed osserva che, se si fosse trattato dell'Amministrazione regionale, anziché di potenti Società idroelettriche, i giornali avrebbero pubblicato lunghi articoli di accusa e gridato allo scandalo.

Rileva che, indubbiamente, la disgrazia fu dovuta al fatto che, essendo state aperte le paratoie improvvisamente, l'acqua è precipitata a valle travolgendo le predette tre persone.

Fa presente che tale pericolo sussiste anche a La Salle. Informa di aver raccomandato vivamente all'Ing. Mosti - attuale Consulente regionale alle acque - di interessarsi affinché si faccia come in Savoia, ove da Albertille a Mégève, nelle vallate strette, sono stati apposti, lungo le strade, sui ponti e lungo le rive, cartelli metallici in cui si avverte di fare molto attenzione perché le paratoie delle dighe potrebbero essere aperte improvvisamente e le acque potrebbero irrompere e travolgere gli incauti.

Comunica di avere scritto alle grandi Società idroelettriche raccomandando loro di fare qualcosa del genere e fa presente che non gli risulta che le Società stesse abbiano già provveduto.

Precisa che, trattandosi della incolumità pubblica, è necessario che nei disciplinari di concessione sia stabilito l'obbligo, per le Società idroelettriche di aprire le paratoie gradualmente e previa osservanza di determinate cautele nonché mediante tempestive segnalazioni a valle con idonei mezzi.

Osserva che vi sono poi interessi agricoli da salvaguardare, a tutela delle necessità irrigue della agricoltura; dà all'uopo lettura del seguente stralcio di norme proposte per la inserzione nel disciplinare di concessione:

"Obbligo di lasciar definire a valle delle opere di presa dai torrenti Dora Baltea e Buthier e, comunque, da dove risulterà più conveniente, i quantitativi d'acqua di competenza delle utenze irrigue esistenti, in misura tale che essi risultino nella loro integrità all'entrata nelle rispettive prese irrigue.

Provvedere a cura e spese del concessionario alla esecuzione prima, ed in seguito alla manutenzione, di quelle opere che si rendessero necessarie per consentire alle acque destinate alla irrigazione di poter essere ammesse facilmente nei rispettivi canali, qualora le portate residuanti nella Dora e nel Buthier, dopo i prelievi d'acqua fatti dal concessionario, fossero cosi ridotte da impedire la loro facile entrata nei canali irrigui.

Obbligo al concessionario di provvedere alle forniture d'acqua per i terreni, compresi fra le prese e le restituzioni dell'impianto Snia, rivieraschi alla Dora ed al Buthier, qualora si determinasse un loro inaridimento per effetto dell'abbassamento delle falde acquifere dei torrenti Dora e Buthier, causato dai prelievi d'acqua su di essi operati dal concessionario, le quali provvedono attualmente a mantenerli freschi e floridi per fenomeno di imbibimento e di risalienza".

Riferisce che il prelievo di acque della Dora Baltea per il costruendo canale interessa pure il problema del funzionamento delle fognature della città di Aosta, perché la quantità di litri al secondo chiesta in concessione dalla Società Snia Viscosa è tale che, se venisse accolta, la Dora rimarrebbe all'asciutto nella stagione invernale e gravi sarebbero le conseguenze per la città di Aosta, che, popolata da 25-30 mila abitanti, risulterebbe priva del necessario quantitativo di acque per lo spurgo delle fogne. Rileva che in alcune città della Lombardia, rimaste senza acqua per le fognature, si sono verificati inconvenienti gravissimi.

Comunica che è stato, perciò, chiesta la inserzione nel disciplinare dell'obbligo di mantenere nella Dora un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare il trasporto dei materiali delle fogne e la loro diluizione.

Fa presente che vi è, inoltre, la questione dei pozzi e delle sorgenti (pozzi della Cogne, il pozzo dell'Ospedale Mauriziano, sorgenti e fontanili e altri numerosi pozzi privati) e che vi è un canale che deriva acqua di irrigazione in prossimità al Pont Suaz di Aosta.

Rileva che i problemi da esaminare, in relazione alla concessione di cui si tratta, sono tanti e che di detti problemi - che hanno una tale importanza da preoccupare seriamente - vi è chi parla con incoscienza e leggerezza, giungendo persino ad accusare "de gaspiller l'argent pour faire des causes et de pietiner les droits" coloro che intervengono per difendere e tutelare questi importanti interessi generali.

Comunica che si è provveduto alla "taratura" delle sorgenti perché, con la costruzione dei nuovi impianti, molte sorgenti rischiano di essere inaridite.

Fa presente che gli Amministratori della Regione avrebbero mancato ad un loro preciso dovere se non fossero intervenuti nella questione a tutela dei diritti della Regione e degli interessi locali.

Rileva che l'allora Consulente Sig. Ing. Annibale Torrione, nel suo già citato referto trasmesso, al Ministero dei Lavori Pubblici, come pure in altre occasioni, ha fatto affermazioni e dichiarazioni contrarie ai diritti ed agli interessi della Regione, aderendo alla tesi ministeriale della "utilizzazione giuridica".

Informa che, nella nostra comparsa conclusionale, si osserva, fra l'altro, che l'Amministrazione regionale chiedeva la decadenza della concessione fatta dalla Società Snia Viscosa, mentre vi sono dei documenti con i quali l'allora Consulente Ing. Torrione riconosceva, invece, la tesi avversaria: precisa che la Società Snia Viscosa ne vorrebbe trarre una pretesa acquiescenza da parte dell'Amministrazione regionale alla tesi della "utilizzazione giuridica".

Riferisce che sabato, 13 marzo, gli è stata notificata la sentenza emessa dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino.

Osserva che fortunatamente l'Amministrazione regionale non può essere vincolata da una lettera di un suo consulente o impiegato. Rileva, però, che il referto e la lettera sopra richiamati, del giugno 1950, non possono certo fare del bene, come non ne fanno altre lettere che l'allora Consulente Ing. Torrione ha scritto e nelle quali vengono pregiudicati gli interessi e i diritti della Valle d'Aosta.

Fa presente che le tesi sostenute, nella causa di cui si tratta, dell'Amministrazione regionale sono state sviluppate in una comparsa conclusionale che è fondamentale nella parte dello svolgimento del diritto - uno stralcio della quale è stato interamente riportato nella sentenza - e che è per la Regione di grande interesse non solo per la questione delle acque, ma anche per molte altre questioni e polemiche che si stanno facendo.

Illustra la comparsa conclusionale presentata dalla difesa della Regione, rilevando che alcuni punti fondamentali della comparsa sono stati accolti nella sentenza del Tribunale e che nella sentenza stessa vi sono anche dei punti negativi.

Informa che nella predetta comparsa si afferma che, per risolvere le difficili questioni che si presentano nella controversia di cui si tratta, è necessario chiarire quali sono i rapporti fra lo Stato e la Regione; si richiamano, in proposito, gli articoli 114 - 115 - 119 e 123 della Costituzione e si passa, poi ad illustrare la legislazione vigente in materia di acque pubbliche di interesse regionale (Decreto del 7 settembre 1945, n. 546 e Statuto regionale); si fa un parallelo fra le norme del nostro Statuto regionale in materia di acque pubbliche e le disposizioni degli Statuti del Trentino-Alto Adige, della Sicilia e della Sardegna; infine, si giunge ad esaminare quale sia la natura giuridica e la portata della concessione delle acque pubbliche fatta dallo Stato alla Regione nonché dei relativi poteri e competenze trasferiti dallo Stato alla Regione.

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, passa quindi ad illustrare i seguenti punti della comparsa conclusionale della Regione:

"Si tratta ora di precisare quale è la natura e la portata giuridica della "concessione" operata a favore della Regione prima per tutte le acque pubbliche e poi, con lo Statuto regionale, solo per le acque "ad uso idroelettrico" o "elettriche" (come si vuole ora dire con efficace abbreviazione).

Su questo punto, essenziale per la causa, un primo risultato si può sicuramente ottenere ESCLUDENDO già senz'altro che questa "concessione" possa essere in alcun modo equiparata, nonostante l'identità terminologica (in cui appunto si rileva una delle lamentate deficienze delle leggi in esame), alle "concessioni" previste e regolate dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775.

OMISSIS

Invece è facile rilevare, ma è indispensabile sottolineare, che la "concessione" fatta alla Regione della Valle di Aosta esorbita completamente dal campo amministrativo e si presenta sul piano, assai superiore, del diritto costituzionale e con requisiti ed effetti giuridici totalmente DIVERSI da quelli dianzi illustrati.

È, anzitutto, enormemente diversa la "fonte" e si potrebbe anche aggiungere la "causa" di questa CONCESSIONE alla Regione, perché è stata disposta non con un semplice "atto amministrativo", ma con un "ATTO LEGISLATIVO" ed anzi addirittura con una "LEGGE COSTITUZIONALE". Inoltre è una concessione generica, anzi generale, e non importa alcuna prescrizione, vincolo, od onere di attuazione a carico della Regione. È data in forma gratuita, per 99 anni e, praticamente, con carattere "perpetuo", come è stato messo in risalto nella stessa Relazione dell'Assemblea Costituente.

OMISSIS

Ma, ai fini della presente causa, ciò che più interessa mettere in risalto è il fatto che, mentre le "concessioni" amministrative di cui al T.U. sulle acque pubbliche non comportano mai "diritti" e tanto meno "potestà" a favore dei concessionari, i quali sono per contro gravati da una serie di obblighi e di oneri verso lo Stato "concedente", la "concessione" attribuita alla Regione della Valle d'Aosta LE HA ATTRIBUITO DEI DIRITTI, indiscutibilmente perfetti, anzi, di natura PUBBLICA e del grado massimo, quali sono appunto i DIRITTI SANCITI DALLA COSTITUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI REGIONALI.

Questi DIRITTI si estrinsecano soprattutto in due sensi e in due forme. Primo, nel senso e nella forma della POTESTA' DI SUBCONCEDERE LE ACQUE AVUTE IN CONCESSIONE, e poi nel senso e nella forma che, per queste SUBCONCESSIONI, sono applicabili le norme del T.U. sulle acque pubbliche, per cui, in definitiva, in sede di subconcessione, la REGIONE HA TUTTE QUELLE ATTRIBUZIONI, FACOLTA' e POTESTA' ISTRUTTORIE, DELIBERATIVE, DI SORVEGLIANZA E DI DISCIPLINA, che, secondo il predetto testo unico, competono allo Stato e alla sua Amministrazione in sede di normali concessioni amministrative delle acque pubbliche di sua spettanza e nei confronti degli utenti concessionari.

Ed è proprio qui che si manifesta il carattere peculiare, particolarissimo, della "concessione" di cui stiamo discutendo. Invero se la Valle ha facoltà di "subconcedere" le acque e, in sede di queste cosiddette "subconcessioni", essa può operare, in sostanza, come opera di regola lo Stato nelle sue "concessioni" dirette, ciò significa che la "concessione" data alla regione, più ed oltre che attribuirle una particolare forma di godimento delle acque pubbliche, le HA ATTRIBUITO UNA SOMMA DI POTERI DISPOSITIVI E CIOÈ DI VERI E PROPRI DIRITTI, CON ANNESSE FUNZIONI ANCHE AMMINISTRATIVE, su tali acque. In altri termini nonostante la anacronistica e infelice dizione della legge, si deve ritenere che questa "concessione" altro non è che lo strumento o la formula con la quale si è voluto attuare e si è attuato, per quanto concerne il settore delle acque pubbliche, quella "trasmissione di poteri, funzioni e beni", che, iniziando questa disamina, abbiamo visto e dimostrato essere l'effetto e lo scopo principale ed essenziale del programma di autonomie locali e di decentramento amministrativo consacrato con la costituzione delle Regioni.

Dunque, in sintesi e in conclusione, la Regione della Valle d'Aosta HA SOSTITUITO LO STATO in tutto quanto concerne le acque pubbliche esistenti nel suo territorio, (come del resto è più chiaramente espresso negli Statuti della Sicilia e della Sardegna), con la sola limitazione cronologica e quantitativa rappresentata dalla ECCEZIONE contemplata nel 2° comma dell'art. 7 del suo Statuto, e di cui tra poco ci occuperemo.

Le conseguenze logiche e giuridiche di questa premessa sono senz'altro decisive per le questioni dibattute in causa... omissis",

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, osserva che la sentenza 15-12-1953 del Tribunale regionale per le Acque, accettando alcuni importanti punti della comparsa conclusionale della Regione, ha affermato, fra l'altro, quanto segue:

"Va subito posto in evidenza che tali norme si inquadrano e si coordinano con quelle che attengono appunto alla costituzione sostanziale della Regione come Ente autonomo, al quale lo Stato ha trasmesso - e non per semplice delega - determinati poteri, funzioni, subbiettività indispensabili a dar vita all'ente ed allo svolgimento della stessa sua vita indipendente. Ed appunto in vista di questo scopo furono attribuiti alla Regione potestà legislative in materia e con limiti ben precisati, un demanio, un patrimonio, entrate proprie e possibilità di istituire proprie imposte e sovrimposte.

Ora, la concessione delle acque pubbliche alla Regione attiene proprio alla trasmissione di poteri e di subbiettività appartenenti allo Stato, onde su quelle acque la Regione esercita diritti propri che le sono attribuiti e garantiti dalla legge.

OMISSIS

La concessione di cui parla lo Statuto regionale è invero attribuitiva del potere di sfruttamento di determinate acque appartenenti al demanio idrico dello Stato, potere esercitabile non solo nei confronti dello Stato ma di chicchessia e dal quale deriva, necessariamente, il diritto allo sfruttamento stesso, inteso come diritto reale di godimento su cose altrui, garantite costituzionalmente in vista di particolari finalità. E nella specie si contende appunto su tale diritto che la Regione pretende di esercitare in ordine a determinate acque della Dora Baltea e del torrente Buthier, acque che l'Amministrazione dello Stato afferma invece essere state escluse dalla cosiddetta concessione alla Regione".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce che la sentenza 15-12-1953 del Tribunale regionale delle Acque riporta, nella prima parte, quasi alla lettera quanto è scritto nella comparsa conclusionale presentata dalla difesa della Regione.

Illustra; in proposito, il seguente passo della predetta sentenza.

"Emanata la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, portante Statuto per la Valle d'Aosta, seguiva fra l'Amministrazione della Regione, il Genio Civile di Aosta e il Ministero dei LL.PP. uno scambio di note con le quali, dopo aver in un primo tempo sostenuto la perdurante validità della originaria concessione e l'interesse ad un pronto provvedimento sulle varianti, ritenute non sostanziali, la Valle chiedeva la decadenza della concessione e dichiarava di voler avocare a se ogni decisione su quelle acque che riteneva passate in sua concessione. Nessun concreto risultato ne derivava; viceversa, con decreto Ministeriale 9 aprile 1951, n. 1363, si concedeva alla SNIA nuova proroga (al 30-5-1951 e al 31-12-1952) per l'inizio e il compimento dei lavori, si autorizzava, dichiarandola urgente e indifferibile a' sensi art. 33 T.U. 1775-933, la esecuzione delle opere del progetto esecutivo, con le varianti ivi previste, che venivano dichiarate non sostanziali."

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, riferisce che il Consulente Ing. A. Torrione aveva affermato che, a suo avviso, le varianti al progetto e il fatto di costruire il canale di convogliamento delle acque sulla riva sinistra della Dora, anziché sulla riva destra, e di eseguire un solo salto, anziché due, non erano varianti sostanziali.

Passa, quindi, ad illustrare la seguente parte della predetta sentenza del Tribunale:

"Devesi pertanto concludere affermando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e per essa di questo Tribunale regionale, giacché il chiesto sindacato di legittimità dei decreti impugnati appare in funzione del giudizio sul diritto oggettivo di cui la Regione è titolare.

Né occorre indugiare sopra una pretesa preclusione che vorrebbe trarsi da un'affermata acquiescenza della Valle desumenda da un carteggio svoltosi fra le parti, nel quale la Regione non contestò l'esistenza e validità della concessione alla SNIA e l'intervento dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle chieste varianti. A prescindere dall'equivocità di un contegno, frutto di iniziale sbandamento nell'interpretazione, non agevole, della nuova legge, e subito revocato, va osservato che, versandosi in tema di diritto, una rinuncia non può ricavarsi da pareri o missive di uffici irresponsabili ma avrebbe dovuto derivare da atto formale promanante dall'organo costituzionalmente capace di obbligare la Regione."

Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, osserva che, se gli scritti dell'allora Consulente Ing. Torrione avessero potuto impegnare la Regione, interessi importantissimi della Valle sarebbero ora in pericolo o definitivamente compromessi; fa presente, infatti, che la difesa della Società Snia Viscosa si è sempre basata sulle lettere dell'allora Consulente Ing. A. Torrione.

Comunica che dalla parte avversa era stata fatta l'eccezione della incompetenza del Tribunale regionale delle Acque a giudicare della questione e fa presente che tale eccezione è stata respinta dal predetto Tribunale, che si è dichiarato competente a decidere sulla questione, trattandosi di diritti della Regione in materia di acque pubbliche.

Precisa che il Tribunale regionale delle Acque è un organo di giurisdizione speciale civile, in quanto i Tribunali regionali delle Acque, costituiti nel 1916, hanno sostituito, in materia di acque, la magistratura ordinaria, mentre invece il Tribunale Superiore delle Acque funziona come organo di appello e come organo di giurisdizione speciale amministrativa, non più civile, perché ha sostituito la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Precisa che il Tribunale regionale delle Acque di Torino si è dichiarato competente a. decidere la controversia in questione, in quanto ha sentenziato che le acque del Buthier non potevano essere concesse dallo Stato; rileva, però, che il predetto Tribunale ha pure sentenziato che il Ministro dei Lavori Pubblici poteva convalidare il già richiamato Decreto Ministeriale emesso sotto il Governo della Repubblica sociale italiana.

Fa presente che è chiaro, quindi, che le cose non stanno come qualcuno ha voluto affermare.

Riconosce che nella sentenza del Tribunale vi è anche un lato negativo ed osserva di averlo detto francamente e sinceramente; sottolinea però che vi sono degli elementi positivi e favorevoli alla Regione che ha promosso la causa.

Dichiara che la Giunta regionale ha la coscienza di aver fatto il suo dovere, in quanto ha ricorso per tutelare i diritti della Regione violati da Decreti illegittimi. Rileva che, in considerazione del fatto che nella predetta sentenza non vengono completamente accolte le tesi sostenute dalla Regione (infatti non vi si respinge completamente il principio della utilizzazione giuridica, sostenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici), la Giunta ha deliberato, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio, nella seduta del 17 febbraio 1954 (oggetto n. 230), di interporre appello avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in Roma avverso la decisione emessa dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Torino, in merito al ricorso inoltrato dalla Regione Valle d'Aosta contro il Ministero dei Lavori Pubblici e contro la Società per azioni Snia Viscosa, di Milano, per l'annullamento dei Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 21-3-1947, n. 253, 25-10-1947, n. 3959, 9 aprile 1951, n. 1363, e 20-12-1951, n. 5309.

Riferisce che nel ricorso di appello si denunciano violazioni di legge che risulterebbero nella sentenza del Tribunale regionale delle Acque di Torino.

Comunica che farà avere copia del predetto ricorso agli Assessori nonché ai Consiglieri che ne faranno richiesta.

Illustra i seguenti passi della predetta sentenza del Tribunale regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Torino:

"Nella specie, per contro, attraverso la decisione sulle varianti, l'Amministrazione dello Stato ha fatto, nel 1951, rientrare nella concessione alla SNIA altre diverse acque sulle quali essa non aveva più alcun potere di disposizione per essere quelle stesse acque, alla data del 7 settembre 1945, già passate alla Regione.

OMISSIS

Ma le acque del Buthier in tale percorso fino alla Dora non avevano fatto oggetto di alcuna concessione da parte dello Stato prima del 7-9-1945; esse erano quindi passate alla Regione, onde l'Amministrazione dello Stato non poteva più disporne, neppure facendole rientrare nello schema di varianti ad una concessione già consentita prima di quella data.

Anche le varianti non sostanziali, infatti, sono oggetto di concessione specifica (art. 49 - 2° comma T.U.) e questa concessione, nella specie, poteva essere consentita solo dalla Regione a cui favore lo Stato, in ordine a determinate acque fra cui quelle del Buthier, si era in precedenza spogliato ogni potere di disposizione.

A ben vedere non si tratta di indagare, il che non potrebbe ritenersi consentito, sulla sostanzialità o meno delle pretese varianti e sui criteri che determinarono la P.A. ad una qualifica piuttosto che ad un'altra; si tratta piuttosto dell'esame sulla natura giuridica delle acque in relazione ai diritti delle parti, dalla quale indagine si ricava che, trattandosi di acque in concessione alla Regione, non può la P.A. disporne sotto qualsiasi forma (tranne l'eccezione di cui all'art. 7 u.p. Statuto) senza violare il diritto della Regione stessa.

OMISSIS

Sotto nessun aspetto, dunque, può consentirsi un intervento dello Stato dispositivo di quelle acque, delle quali le concrete possibilità di sfruttamento appartenevano alla Regione attraverso il riconosciutole potere di subconcessione. La illegittimità adunque del D.M. 1363 del 9-4-1951, violatore del diritto soggettivo della Regione, è manifesta e deve essere dichiarata."

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di avere sufficientemente spiegato perché l'istruttoria sulla domanda della Società Snia Viscosa in data 7 aprile 1948 non sia stata istruita dall'Ufficio Acque della Regione.

Dà ancora lettura del seguente stralcio del referto 5-6-1950 dell'allora Consulente Ing. A. Torrione;

Pag. 18: "Concludendo, la Consulenza alle Acque della Valle è dell'opinione che,. considerando ancora valida la concessione della Snia, è impossibile una eventuale diversa progettazione di un impianto in sponda sinistra compreso tra il punto di presa e di restituzione oggetto di essa.

Con ciò cade ogni interesse pubblico a riaprire i termini per eventuali progetti in concorrenza."

OMISSIS

Pag. 21: "a) Constatato che la variante richiesta dalla Società Snia, in sede di progetto esecutivo, non potendo considerarsi variante sostanziale, debba procedersi da parte del Genio Civile ad una breve istruttoria per quanto è attinente allo spostamento della presa sul torrente Buthier dalla sua confluenza con la Dora Baltea alla quota 600 circa ed ai sensi del secondo comma dell'art. 49 del T.U. sulle Acque Pubbliche."

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, conclude rilevando di aver riferito al Consiglio quanto riteneva necessario in relazione alla deliberazione di Giunta n. 230, del 17 febbraio 1954, inclusa nell'elenco delle deliberazioni sottoposte al Consiglio per la ratifica.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti per alzata di mano, la proposta di ratifica della predetta deliberazione n. 230 della Giunta regionale.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti e votanti n. 20);

delibera

1) di ratificare, ad ogni effetto, la predetta deliberazione n. 230, in data 17 febbraio 1954, adottata dalla Giunta, in via d'urgenza, e avente per oggetto: "Proposizione d'appello avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso la decisione del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino in merito al ricorso della Regione Autonoma della Valle d'Aosta contro il Ministero dei Lavori Pubblici e contro la Società per azioni Snia Viscosa di Milano per l'annullamento dei Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 21 marzo 1947, n 253, 25 ottobre 1947, n. 3959, 9 aprile 1951, n. 1363 e 20 dicembre 1951, n. 5309";

2) di rinviare alla prossima adunanza del Consiglio regionale la continuazione dell'esame e della ratifica delle rimanenti altre deliberazioni adottate dalla Giunta, in via d'urgenza, riassunte nell'elenco trasmesso ai Consiglieri regionali (deliberazioni dal n. 800 del 24 aprile 1953 al n. 324 compreso, del 26 febbraio 1954).

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