Oggetto del Consiglio n. 61 del 30 luglio 1953 - Verbale

OGGETTO N. 61/53 - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI PER ALUNNI DELLA SCUOLA REGIONALE DI AGRICOLTURA DI AOSTA - APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di dieci borse di studio biennali, di Lire 125.000 ciascuna, da assegnare ogni anno, a decorrere dall'anno scolastico 1953-1954, secondo le modalità del regolamento sottoriportato, a favore di giovani valdostani che desiderano frequentare il corso completo di diciotto mesi (biennale) presso la locale Scuola regionale di Agricoltura di Aosta.

Informa che la relazione ed il regolamento sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.

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Con deliberazione n. 1822, in data 5-10-1952, la Giunta regionale, in considerazione della necessità di creare in Valle, specie nella categoria dei piccoli proprietari, degli elementi dotati delle cognizioni necessarie per una razionale coltivazione della terra, approvava la istituzione di borse di studio da assegnare a favore di giovani valdostani che, per le condizioni economiche disagiate delle loro famiglie, non avessero i mezzi per frequentare i corsi della scuola pratica di Agricoltura di Aosta.

Tale provvedimento ha riscontrato favorevole accoglienza tra i piccoli proprietari valdostani e sono pervenute numerose domande per ottenere l'assegnazione delle Borse di Studio di cui si tratta.

Si reputa, pertanto, opportuno sottoporre all'esame del Consiglio regionale la Proposta per l'approvazione di nuove Borse di studio biennali di Lire 125.000 ciascuna, da assegnare in numero di 10 per ciascun anno.

Si la presente, a tal proposito, che, nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1953, è stata prevista la spesa di Lire 125.000, per l'assegnazione di n. 10 borse biennali di studio di Lire 125.000 cadauna.

Sarebbe, inoltre, opportuno disciplinare la presentazione e raccoglimento delle domande di assegnazione delle borse di studio di cui trattasi, statuendo precise norme al riguardo.

Quanto sopra premesso

si propone

che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare l'istituzione di dieci borse biennali di studio di Lire 125.000 (cento venticinque mila) ciascuna, da assegnare ciascun anno, a decorrere dall'anno scolastico 1953-1954 e secondo le modalità e la durata di cui all'allegato regolamento, a favore di giovani valdostani che desiderano frequentare il corso completo di 18 mesi (biennale) presso la locale scuola regionale di agricoltura;

2) di approvare la relativa spesa prevista in annue Lire 1.250.000 (un milione duecento cinquanta mila), da finanziarsi sull'articolo 204 del Bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, e sui corrispondenti istituendi articoli dei Bilanci per i futuri esercizi finanziari: "Borse di studio a favore di giovani valdostani per frequentare la Scuola pratica di agricoltura";

3) di approvare il sottoriportato regolamento per l'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente numero 1).

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA DI AOSTA.

Art. 1. - Allo scopo di favorire l'istruzione agraria e dar modo ai figli degli agricoltori meno abbienti di frequentare la Scuola pratica di Agricoltura di Aosta, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta assegna ogni anno dieci Borse di studio biennali, dell'importo di lire 125.000 cadauna, istituite per il corso scolastico completo di 18 mesi (biennale).

A tale scopo viene ogni anno iscritta nel bilancio della Regione, in apposito articolo, la previsione di spesa di L. 1.250.000.

Art. 2. - Possono concorrere per l'assegnazione delle predette Borse di studio i figli di agricoltori valdostani, coltivatori diretti, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Scuola pratica di Agricoltura e le cui famiglie (aspiranti e familiari conviventi) non abbiano una rendita dominicale catastale annua complessiva superiore a L. 300, da calcolarsi in base alla determinazione presa dalla Commissione Censuaria Centrale con deliberazione 24-3-1942, n. 2318.

Art. 3. - Per prendere parte al concorso gli aspiranti debbono presentare, entro il primo ottobre di ogni anno, domanda indirizzata all'Assessore regionale per l'Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti le loro condizioni e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 4. - La graduatoria dei concorrenti è fatta da una Commissione composta dei seguenti membri: l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Presidente della Commissione - il Direttore della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta - il Presidente dell'Associazione regionale Agricoltori od un suo delegato - l'Assessore regionale all'Istruzione Pubblica - il padre di uno degli allievi frequentanti la Scuola pratica di Agricoltura non beneficiari di borse di studio.

Art. 5. - L'assegnazione delle borse è fatta con deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini della formazione della graduatoria e della assegnazione delle borse, hanno diritto di precedenza:

a) gli aspiranti residenti nei Comuni della Valle d'Aosta in cui non risiedano allievi o ex allievi della Scuola pratica di Agricoltura.

b) gli aspiranti i cui familiari si trovino iscritti negli elenchi di coloro che hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita da parte dei Comuni;

c) gli aspiranti i cui familiari vivano unicamente o principalmente con il reddito derivante dall'attività di fittavoli agricoli.

A parità di altre condizioni. hanno diritto di preferenza gli orfani, i figli di mutilati, di invalidi, di ex combattenti e assimilati

Art. 6. - Qualora non vi siano domande di aspiranti aventi i requisiti previsti al precedente art. 2), ogni borsa da assegnarsi sarà divisa in due distinte borse annuali straordinarie, dell'importo di Lire 62.500 cadauna, alla cui assegnazione saranno ammessi gli aspiranti le cui famiglie (aspiranti e familiari conviventi) non abbiano un reddito dominicale catastale annuo complessivo superiore a Lire 1.000 (mille).

Art. 7. - L'importo annuo delle borse assegnate è pagato direttamente alla Direzione della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta, in ratei trimestrali anticipati.

Art. 8. - Il pagamento dei ratei delle borse può essere sospeso - su segnalazione della Direzione della Scuola e su richiesta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura - qualora il beneficiario non ottenga, in profitto, la media semestrale di sei decimi di votazione.

Art. 9. - Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, può essere revocata la borsa di studio all'alunno beneficiario che tenga cattiva condotta o che commetta una grave mancanza disciplinare.

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L'Assessore Geom. ARBANEY illustra brevemente la relazione e ricorda che la Giunta, con deliberazione numero 1822, in data 5 ottobre 1952, aveva approvato l'istituzione di borse di studio da assegnare a favore di giovani valdostani che, per le condizioni economiche disagiate delle loro famiglie, non avessero i mezzi per frequentare i corsi della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta.

Informa che la Giunta è venuta nella determinazione di sottoporre all'approvazione del Consiglio l'istituzione di dieci borse di studio, di Lire 125.000 cadauna, da assegnare ciascun anno, a decorrere dall'anno scolastico 1953-1954, secondo le norme generali e le modalità del regolamento soprariportato.

Fa presente che sarà data la massima diffusione alla deliberazione consiliare concernente l'istituzione delle borse di studio, le quali saranno assegnate, di preferenza, a giovani, figli di agricoltori valdostani-coltivatori diretti, le cui famiglie non abbiano un reddito dominicale catastale annuo complessivo superiore a Lire 300, da calcolarsi in base alla determinazione presa dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione 24-3-1942, n. 2318, sempre che l'aspirante riporti un buon esito all'esame finale.

Il Consigliere Geom. G. NICCO, premesso che l'articolo 8 del regolamento stabilisce che il pagamento dei ratei delle borse può essere sospeso qualora il beneficiario non ottenga, in profitto, la media semestrale di 6/10 di votazione, esprime parere che dovrebbe essere negata la borsa di studio al candidato che abbia più di una insufficienza.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, osserva che la disposizione dell'articolo 8 potrebbe essere completata con l'aggiunta delle parole "e con non più di una insufficienza".

L'Assessore Dr. BERTHET dichiara di concordare sul punto di vista del Consigliere Geom. G. Nicco, per quanto concerne gli alunni delle scuole pubbliche in genere, ma non per la Scuola di Agricoltura, perché gli alunni di tale Scuola sono giovani che, avendo compiuto limitati studi e avendo lasciato la scuola da due o più anni, hanno inizialmente scarse nozioni, tanto è vero che, al principio dell'anno scolastico, molti trovano difficoltà ad esprimersi.

Aggiunge che gli insegnanti della Scuola di Agricoltura sono assai severi ed esigenti verso i loro allievi, per quanto concerne lo studio, sia teorico che pratico. Fa presente di aver potuto constatare di persona i notevoli progressi compiuti, durante il primo anno scolastico, dai giovani ammessi a frequentare la Scuola di Agricoltura.

Il Consigliere Dr. NORAT concorda con l'Assessore Dr. Berthet ed osserva che il giudizio degli insegnanti deve basarsi, più che altro, sul risultato finale conseguito dagli allievi.

Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che la borsa di studio deve essere data come premio agli allievi che si distinguono per lo studio e per la diligenza. Ribadisce, quindi, a titolo di raccomandazione, il parere espresso in precedenza.

L'Assessore Geom. ARBANEY dichiara di approvare la proposta aggiuntiva formulata dal Presidente, Ing. Pasquali.

Su richiesta dei Consiglieri Signori PERRON, Geom. G. NICCO e Dr. DUJANY, forniscono chiarimenti vari ali Assessori Geom. ARBANEY e Dr. BERTHET.

Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta e di cui ai numeri 1, 2 e 3 della relazione soprariportata

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney;

richiamata la deliberazione n. 1822, in data 5 ottobre 1952, adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza e ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 133, in data 22-12-1952;

ritenuta l'opportunità della istituzione di borse di studio biennali da assegnare a favore di giovani valdostani che, per le condizioni economiche disagiate, non hanno la possibilità di pagare la retta per la frequenza della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta;

ad unanimità di voti (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: n. 25);

Delibera

1) di approvare l'istituzione di dieci borse biennali di studio di L. 125.000 (cento venticinque mila) ciascuna, da assegnare ciascun anno, a decorrere dall'anno scolastico 1953-1954 e secondo le modalità e la durata di cui all'allegato regolamento, a favore di giovani valdostani che desiderano frequentare il corso completo di 18 mesi (biennale) presso la locale Scuola regionale di Agricoltura;

2) di approvare la relativa spesa prevista in annue Lire 1.250.000 (un milione duecento cinquanta mila) da finanziarsi sull'articolo 204 del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, e sui corrispondenti istituendi articoli dei Bilanci per i futuri esercizi finanziari: "Borse di studio a favore di giovani valdostani per frequentare la Scuola pratica di agricoltura";

3) di approvare il sottoriportato regolamento per l'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente n. 1);

4) di delegare e di demandare alla Giunta regionale l'adozione di ogni ulteriore provvedimento deliberativo per l'esecuzione della presente deliberazione.

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO REGIONALI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA DI AOSTA.

Art. 1. - Allo scopo di favorire l'istruzione agraria e dar modo ai figli degli agricoltori meno abbienti di frequentare la Scuola pratica di Agricoltura di Aosta, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta assegna ogni anno dieci Borse di studio biennali, dell'importo di Lire 125.000 cadauna, istituite per il corso scolastico completo di 18 mesi (biennale).

A tale scopo viene ogni anno iscritta nel Bilancio della Regione, in apposito articolo, la previsione di spesa di L. 1.250.000.

Art. 2. - Possono concorrere per l'assegnazione delle predette Borse di studio i figli di agricoltori valdostani, coltivatori diretti, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano i requisiti richiesti per l'iscrizione alla Scuola pratica di Agricoltura e le cui famiglie (aspiranti e familiari conviventi) non abbiano una rendita dominicale catastale annua complessiva superiore a L. 300, da calcolarsi in base alla determinazione presa dalla Commissione Censuaria Centrale con deliberazione 24-3-1942, n. 2318.

Art. 3. - Per prendere parte al concorso gli aspiranti debbono presentare, entro il primo ottobre di ogni anno, domanda indirizzata all'Assessore regionale per l'Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti le loro condizioni e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 4. - La graduatoria dei concorrenti è fatta da una Commissione composta dai seguenti membri: l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Presidente della Commissione - il Direttore della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta - il Presidente dell'Associazione regionale Agricoltori od un suo delegato - l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione - il padre di uno degli allievi frequentanti la Scuola pratica di Agricoltura non beneficiari di Borse di studio.

Art. 5. - L'assegnazione delle Borse è fatta con deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini della formazione della graduatoria e della assegnazione delle Borse, hanno diritto di precedenza:

a) gli aspiranti residenti nei Comuni della Valle d'Aosta in cui non risiedano allievi o ex allievi della Scuola pratica di Agricoltura;

b) gli aspiranti i cui familiari si trovino iscritti negli elenchi di coloro che hanno diritto alla assistenza sanitaria gratuita da parte dei Comuni;

c) gli aspiranti i cui familiari vivano unicamente o principalmente con il reddito derivante dalla attività di fittavoli agricoli.

A parità di altre condizioni, hanno diritto di preferenza gli orfani, i figli di mutilati, di invalidi, di ex combattenti e assimilati.

Art. 6. - Qualora non vi siano domande di aspiranti aventi i requisiti previsti al precedente articolo 2), ogni borsa da assegnarsi sarà divisa in due distinte borse annuali straordinarie, dell'importo di Lire 62.500 cadauna, alla cui assegnazione saranno ammessi gli aspiranti le cui famiglie (aspiranti e familiari conviventi) non abbiano rendita dominicale catastale annua complessiva superiore a Lire 1.000 (mille).

Art. 7. - L'importo annuo delle Borse assegnate è pagato direttamente alla Direzione della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta, in ratei trimestrali anticipati.

Art. 8. - Il pagamento dei ratei delle Borse può essere sospeso - su segnalazione della Direzione della Scuola e su richiesta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura - qualora il beneficiario non ottenga, in profitto, la media semestrale di sei decimi di votazione e con non più di una insufficienza.

Art. 9. - Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, può essere revocata la borsa di studio all'alunno beneficiario che tenga cattiva condotta o che commetta una grave mancanza disciplinare.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti quaranta e rinviata alle ore quindici e minuti trenta.

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