Oggetto del Consiglio n. 10 del 14 gennaio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 10/72 - Dichiarazione di interesse turistico del territorio della Valle d'Aosta. Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio in Valle d'Aosta. (Ritiro di Mozioni)

Il sottoscritto Consigliere Regionale Liberale,

VISTA la legge nazionale del 28 luglio 1971 n. 558 per la "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio" in cui all'art. 3 si fa espressa menzione che vengono agevolati i Commercianti dei Comuni che praticamente hanno l'Azienda Autonoma di Turismo;

RITENUTO che solo 9 Comuni su 74 potrebbero usufruire di dette agevolazioni, lasciando in disparte ben 63 Comuni ove esiste al sabato, domenica e festivi lo stesso identico problema degli altri;

CONFERMATO come i turisti si rivolgano proprio ai Commercianti per le loro necessità di qualsivoglia genere, incrementando così le entrate finanziarie non solo per la categoria ma indirettamente per tutta la nostra Regione;

CONSTATATO personalmente come molti turisti si sono lamentati di trovare "tutto chiuso" e come il nostro commerciante già in crisi per tasse, imposte, ecc. ecc. verrebbe a perdere una notevole entrata per la continuazione della sua attività;

PRESO ATTO che ciò pregiudicherebbe gravemente il turismo di massa verso quei Comuni che già sono andicappati nel non poter avere l'Azienda Autonoma di Turismo;

presenta la seguente

MOZIONE

Il Presidente della Giunta proponga al Consiglio Regionale che una Commissione in base all'art. 2 dello Statuto regionale per la Valle d'Aosta studi e presenti al più presto una legge affinché il territorio valdostano venga dichiarato di interesse turistico. Ciò perché tutti i Comuni possano usufruire di quelle numerosissime agevolazioni e provvidenze che vengono di volta in volta emanate in questo preziosissimo campo.

IL CONSIGLIERE REGIONALE

F.to: Ennio Pedrini

Il sottoscritto Consigliere regionale,

VISTA la legge nazionale del 28 luglio 1971 n. 558 concernente "la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio",

ESAMINATI i 12 articoli della legge,

CONSTATATO come la stessa, se applicata integralmente nella nostra Regione, apporterebbe un enorme danno finanziario alla categoria dei commercianti e quindi a tutta l'economia locale,

TENUTO PRESENTE come detta categoria lavora in particolare nei giorni di sabato e domenica più i festivi mettendosi a disposizione dei turisti e favorendo così lo sviluppo turistico di tutto il territorio regionale, presenta la seguente

MOZIONE

Il Consiglio Regionale vista la legge 28 luglio 1971 n. 558, esaminati gli articoli n. 3 e n. 12 della stessa, sentite le Sezioni Comunali dei Commercianti Valdostani e le loro Associazioni, avvalendosi della facoltà data dall'articolo 12 della legge nazionale n. 558 ed in base all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, sancisce la necessità che i commercianti possano esercitare la propria attività anche nei giorni domenicali, festivi e prefestivi (fermo restando il riposo settimanale in determinati periodi); che gli stessi possano derogare alle otto ore giornaliere e le altre richieste che verranno poste in sede competente. La Commissione Regionale Industria e Commercio, integrata per ovvi motivi dalla Commissione Regionale del Turismo (sentito il parere degli interessati) è incaricata dello studio e della stesura della disciplina di quanto sopra.

IL CONSIGLIERE REGIONALE

F.to: Ennio Pedrini

Prende la parola il Consigliere PEDRINI che chiede l'abbinamento delle mozioni 11 e 12 nella discussione.

Risponde il Presidente della Giunta DUJANY.

Interviene il Consigliere PEDRINI che dichiara di ritirare le mozioni.

Il Consiglio prende atto del ritiro delle mozioni.