Oggetto del Consiglio n. 115 del 15 maggio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 115/72 - Legge regionale concernente la concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente la concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno, proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 aprile 1972:

L'allegata proposta di legge regionale per la concessione di contributi per la costruzione di tetti in ardesia e balconi tipici in legno riporta, nella sua sostanza, la disciplina prevista dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 26 luglio 1963 concernente la stessa materia.

Per quanto riguarda la forma, si è preferito dare al provvedimento la veste del provvedimento legislativo, trattandosi di norme di carattere generale.

Per quanto concerne la sostanza, le modifiche apportate alla preesistente disciplina sono di due ordini.

Il primo ordine concerne il "quantum" dei contributi, che ha subìto nelle varie voci un aumento considerevole, allo scopo di allineare i contributi ai nuovi costi, sensibilmente maggiori, oggi esistenti.

In dettaglio, gli aumenti, aggiornati come da emendamenti proposti dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti, sono i seguenti:

ATTUALI MISURE

MISURE PROPOSTE

tetto in ardesia il mq.

case rurali...

L. 750

L. 2.000

altre case...

L. 500

L. 1.000

aumento per trasporto fuori strada per Km.

L. 100

L. 200

per trasporto su strada per Km.

L. 3

L. 3

balcone con pavimento in legno

L. 2.500

L. 5.000

solo ringhiera

L. 1.500

L. 3.000

Il secondo ordine di modifiche ha carattere puramente funzionale e consiste, essenzialmente, in alcune prescrizioni di carattere formale, circa le modalità di presentazione delle domande di concessione dei contributi, e di carattere cautelativo, per quanto riguarda la conformità degli immobili interessati dai sussidi alle prescrizioni di carattere edilizio.

Queste ultime norme erano già previste nella precedente disciplina e hanno soltanto assunto una formulazione più completa.

Non vi sono altre innovazioni di rilievo in quanto, come si è detto, lo spirito della legge è rimasto sostanzialmente quello delle norme preesistenti.

(SEGUE proposta di legge regionale, già modificata come da emendamenti proposti dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti e dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica) (...Omissis...)

Illustra il Consigliere SAVIOZ.

Intervengono i Consiglieri BANCOD, FOSSON, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti MILANESIO, il Consigliere CAVERI, che presenta un emendamento all'articolo 1, e i Consiglieri MANGANONI, BALESTRI e BORDON.

Risponde l'Assessore MILANESIO.

Intervengono i Consiglieri PEDRINI, FREPPAZ e RAMERA.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganone e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: sette.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente la concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno:

(SEGUE: proposta di legge regionale n. 12)

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Disegno di legge regionale n. 12

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN LOSE E DI BALCONI TIPICI IN LEGNO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione Regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire duemilacinquecento il metro quadrato per le case rurali e di lire mille il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire tre il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire duecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, sempreché detto deposito si trovi nel territorio della Valle d'Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i Comuni di Pont Saint Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 3

L'Amministrazione Regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare.

Art. 4

L'Amministrazione Regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire tremila il metro lineare a favore di Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 5

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla Sovraintendenza Regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 6

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 7

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della Commissione Edilizia Comunale o della Sovraintendenza Regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o Società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condominii ecc.).

Art. 8

La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta Regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 9

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta, inderogabilmente, prima dell'inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell'immobile. Le firme devono essere autenticate dall'Autorità Comunale.

Art. 10

Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta l'avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinché si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà l'immediata e definitiva decadenza dalla concessione del contributo.

Art. 11

Le spese per l'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 100.000.000, graveranno sull'apposito capitolo 868 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Contributi e sussidi per il miglioramento e la conservazione dell'edilizia locale"), nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per il finanziamento della maggior spesa di Lire 50 milioni relativa all'anno 1972 è approvato lo stanziamento di Lire 50 milioni al sopracitato capitolo 868 della parte Spesa del bilancio preventivo, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato F).

Art. 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.