Oggetto del Consiglio n. 125 del 29 maggio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 125/72 - Legge regionale riguardante la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per la concessione di fido bancario al Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
Il Presidente Montesano dichiara la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per la concessione di fido bancario al Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 maggio 1972:
Con legge regionale 30 dicembre 1971 n. 26 è stata autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari per la concessione di fido bancario al Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
In esecuzione della citata legge e previa deliberazione della Giunta Regionale, è stata rilasciata la prevista garanzia fideiussoria della Regione presso la Cassa di Risparmio di Torino a favore del predetto Consorzio Agrario, fino alla concorrenza di Lire 50.000.000 e per la durata di 5 mesi, dal 1° gennaio 1972 a fine maggio 1972.
Il Commissario liquidatore del predetto Consorzio Agrario, con lettera in data 6 aprile 1972, ha richiesto la concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale comunicando quanto segue:
"La legge regionale in oggetto, entrata in vigore il giorno stesso della sua promulgazione, limita la durata della fideiussione a 5 mesi "dall'entrata in vigore della legge" (art. 1), determinandone così la scadenza al 30/5/1972.
Il periodo già di per sé molto breve per un probante esperimento, è stato ancor più abbreviato dai necessari adempimenti previsti dalla legge stessa, quali la delibera di Giunta di approvazione delle clausole e la firma della lettera fideiussoria, per cui il finanziamento si è reso disponibile soltanto il 2 marzo u.s., e da questa data ha avuto inizio la Gestione Autonoma Sperimentale, con le operazioni preliminari all'approvvigionamento e alla distribuzione delle merci stagionali, peraltro non più tempestiva in talune zone della Valle.
Alla data odierna, con i primi rifornimenti di fertilizzanti, patate da seme, mangimi, a prezzi calmieratori pubblicati con manifesto in tutti i Comuni della Regione, sono stati impegnati 12 dei 50 milioni garantiti, ed è in corso la conclusione dei contratti di fornitura degli antiparassitari, insetticidi, anticrittogamici, delle sementi foraggere e delle macchine agricole.
Per questi motivi, si prega vivamente la S.V. di voler avviare, con l'urgenza che la procedura statutaria richiede, il provvedimento di proroga della L.R. n. 26, che impedisca il blocco dell'attività al 30/5 p.v. e consenta di sperimentare con sufficiente fondatezza la funzionalità della Gestione Autonoma ai fini indicati dalla legge stessa e dalla relazione allegata."
La Giunta regionale, esaminata la richiesta e considerata l'opportunità di concedere la proroga della garanzia fideiussoria per i motivi sopra indicati, propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge recante la proroga della garanzia fideiussoria regionale fino al 30 ottobre 1972.
(SEGUE allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.
Interviene il Consigliere FOSSON.
Risponde l'Assessore MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto, ed allo soglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chamonin, Crétier e Manganone, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventuno;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale riguardante la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per la concessione di fido bancario al Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa:
(SEGUE: disegno di legge regionale n.14)
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Disegno di legge regionale n. 14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO AL CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DI AOSTA - COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
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Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvata la proroga, sino al 30 ottobre 1972, della garanzia fideiussoria della Regione, già concessa per il periodo dal 10 gennaio al 31 maggio 1972, in esecuzione della legge regionale 30.12.1971 n. 26, presso la Cassa di Risparmio di Torino, nell'interesse e a favore della Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa "Consorzio Agrario Regionale di Aosta", con sede in Aosta - Piazza Arco d'Augusto, 10 -, fino alla concorrenza massima di complessive Lire cinquantamilioni, per l'esecuzione di operazioni indicate nel seguente articolo 2.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Il finanziamento ottenuto con la garanzia fideiussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo del Consorzio Agrario in liquidazione, depositato presso il Tribunale di Aosta.
Art. 2
La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore dell'agricoltura contemplate nell'articolo 9 del R.D. 7.5.1948 n. 1235, convertito in legge 17.4.1956. Più precisamente: contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori: produzione, vendita di beni strumentali e di consumo utili all'agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio del credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'osservanza, da parte del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni già approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 192 in data 28.1.1972, anche ai fini del controllo della gestione.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto di Credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili del predetto Consorzio Agrario.
Art. 4
Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la proroga, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 5
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai sotto riportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1972 e ai corrispondenti istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno1973, con stanziamento di Lire cinquantamilioni:
Capitolo 259 della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale 30 dicembre 1971 n. 26)".
Capitolo 227 della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso il Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 dicembre 1971 n. 26)".
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1972 e 1973.
Art. 7
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1972 e 1973.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
