Oggetto del Consiglio n. 143 del 15 giugno 1972 - Verbale

OGGETTO N. 143/72 - Concessione di premi a favore di produttori di formaggio "fontina" marchiato, prodotto nell'anno 1971. Delega alla Giunta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di concessione di premi a favore di produttori di formaggio "fontina" marchiato, prodotto nell'anno 1971, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 giugno 1972:

Analogamente a quanto approvato nei decorsi anni, la Giunta propone di deliberare la corresponsione di premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1971.

I motivi che giustificano il provvedimento possono essere così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ed intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.

I risultati che ne sono già derivati e che ne deriveranno ancora si concreteranno in una maggiore richiesta da parte dei consumatori ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio "fontina".

Si ritiene opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'Organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.

La Giunta Regionale propone che la misura del citato premio di marchiatura sia confermata in Lire 700 per ogni forma di fontina marchiata, con la maggiorazione del premio di Lire 200 per le forme classificate di categoria 1^A.

Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in Lire 500 per ogni forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 e in Lire 700 per ogni forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10 aprile 1954 n. 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957, la Giunta propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura fissato nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente prodotta e marchiata nell'anno 1971;

2°) di concedere per tutte le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^A una maggiorazione di Lire 200 al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1°);

3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive lire 137.500.000 (centotrentasettemilionicinquecentomila) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, CHABOD, MANGANONI e MAPPELLI

Rispondono l'Assessore MAQUIGNAZ e l'Assessore all'industria e commercio ALBANEY.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ;

- richiamati: la legge 10 aprile 1954 n. 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il DM. 26 giugno 1957;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque);

DELIBERA

1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura fissato nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente prodotta e marchiata nell'anno 1971;

2°) di concedere per tutte le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^A una maggiorazione di Lire 200 al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1°);

3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttore aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive L. 137.500.000 (centotrentasettemilionicinquecentomila) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed enti per la tutela e lo incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,53.