Oggetto del Consiglio n. 181 del 14 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 181/72 - Proposta di legge statale recante: "Norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta" (di iniziativa del gruppo consiliare del P.C.I. con modificazioni).
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla proposta di legge statale recante norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta (di iniziativa del Gruppo consiliare del P.C.I., con le modificazioni testé concordate tra i Gruppi consiliari dei D.P., del M.A.V., del P.C.I., del P.S.I. e del P.S.I.U.P.).
Intervengono i Consiglieri CAVERI, PEDRINI, POLLICINI, RAMERA e l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli della proposta di legge statale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante tre separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge statale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e proclama i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentatré;
- Consiglieri votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: tredici;
- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio approva la sottoriportata proposta di legge statale recante norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta, proposta da trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato e ai competenti organi governativi centrali:
Art. 1
L'art. 92 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è sostituito dal seguente:
"L'elezione nel Collegio Valle d'Aosta è regolato dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) il numero delle preferenze è di due;
2) l'Ufficio centrale elettorale, ottenuto il quoziente elettorale circoscrizionale, attribuisce a ogni lista il seggio o i seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se nessuna lista avrà ottenuto il quoziente elettorale, il seggio o i seggi verranno assegnati alle liste che avranno i maggiori resti. Nel caso in cui sono assegnati al Collegio più seggi, e uno venga attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente elettorale, gli altri seggi sono attribuiti alle liste che non avendo ottenuto il quoziente hanno i maggiori resti."
Art. 2
All'art. 22 della legge 6 febbraio 1948 n. 29 è aggiunto:
"3) il candidato, insieme alla accettazione della candidatura, deve accettare la designazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile, il quale subentrerà di diritto come candidato o come eletto nel caso che il suo posto rimanga vacante per cause anteriori o sopravvenute alla elezione.
La candidatura non è ammessa se non è sottoscritta anche dall'eventuale subentrante per accettazione.
Le cause di ineleggibilità di cui al punto a) e c) dell'articolo 7 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 non hanno effetto per il candidato subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro.
Nei manifesti elettorali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale devono essere indicati anche i nomi degli eventuali subentranti".
Art. 3
(Norma transitoria)
Per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel Collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, i comizi elettorali debbono essere convocati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
