Oggetto del Consiglio n. 112 del 22 dicembre 1952 - Verbale

OGGETTO N. 112/52 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI LEGGE ELETTORALE PER LA PROSSIMA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE. (MOZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI SIGNORI MANGANONI CLAUDIO, ARMAND BENIAMINO, NOUCHY RENATO, RONC-DÉSAYMONET ANAIDE, VACHER CANDIDO, GEOM. NICCO GIULIO)

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Manganoni Claudio, Armand Beniamino, Nouchy Renato, Ronc-Désaymonet Anaide, Vacher Candido e Geom. G. Nicco, concernente l'oggetto: "Proposta di approvazione di legge regionale per la prossima elezione del Consiglio regionale", mozione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE AOSTA

Preghiamo la S. V. di voler portare sull'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la seguente mozione:

Premesso

che, adottando per le future elezioni regionali il sistema in maggioritario vigente, la volontà degli elettori verrebbe ad essere nuovamente alterata con l'assegnazione alla lista vincente di un numero di seggi in Consiglio maggiore di quello spettantele in base ai voti ottenuti con l'esclusione di rappresentanti delle minoranze;

che, mantenendo l'ineleggibilità dei Consiglieri comunali e dei dipendenti degli Enti locali con speciale rapporto di lavoro, quali i maestri, professori, medici e veterinari viene ad impedire l'ingresso in Consiglio a numerose persone che possono avere attitudini e capacità per essere dei buoni amministratori:

RITENENDO

che tali inconvenienti possono essere eliminati con l'adozione di una legge che si basi sulla rappresentanza proporzionale e sulla possibilità di elezione di tutti i Consiglieri comunali, maestri, professori, medici e veterinari condotti;

I sottoscritti

Propongono

che il Consiglio della Valle, per le prossime elezioni regionali della primavera 1953, approvi la sostituzione del Decreto del Presidente della Repubblica "8 gennaio 1949, n. 2" - che prescrive il sistema maggioritario - con una nuova legge che contempli il sistema proporzionale puro e l'eleggibilità delle persone appartenenti alle categorie sopra specificate.

Per maggior chiarezza, i sottoscritti Consiglieri allegano un progetto di legge che potrebbe, per il Consiglio, essere la base di una legge elettorale veramente democratica.

Aosta, 28 novembre 1952.

Firmati: Manganoni Claudio, Armand Beniamino, Nouchy Renato, Ronc-Désaymonet Anaide, Vacher Candido, Geom. Nicco Giulio.

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LEGGE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la Grazia e la Giustizia e per il Tesoro;

DECRETA

Art. 1

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale in base al sistema proporzionale puro (stabilito dall'art. 57 del D.L.L. 10 marzo 1946) con esclusione del collegamento delle liste.

L'esercizio del voto è un dovere civico, ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e nelle modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2

Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per l'elezione dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Alle dizioni "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".

Art. 3

I Comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Art. 4

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 5

Sono eleggibili a Consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 6

Non sono eleggibili:

a) i deputati ed i senatori;

b) il capo e il vice capo della polizia;

c) i capi di gabinetto dei Ministri;

d) i funzionari di pubblica sicurezza, i ministrati, gli ufficiali generali superiori delle FF.AA. dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti ed Aziende, eccettuati gli insegnanti, i medici, le ostetriche ed i veterinari condotti;

f) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art. 7

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'art. 8 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Art. 8

È altresì incompatibile la funzione di Consigliere regionale con quella di Sindaco o Consigliere dei Comuni della Regione.

L'eletto nel Consiglio regionale che sia Sindaco o Consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di Consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 9

Le liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non superiore a 35 devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, da non meno di 100 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.

L'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 10

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 11

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 12

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con una matita, un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare sino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime ecc. nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24-2-1951, n. 84.

Art. 13

Il Tribunale di Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento de gli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo cosi il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi che non vengono assegnati, perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate, e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 14

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 15

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il seggio che rimane vacante, per nullità della elezione di un Consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 16

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età: il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei Consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 17

Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute dagli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

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Il Consigliere Sig. MANGANONI, premesso che la mozione surriportata, data la sua chiarezza, non ha bisogno di essere illustrata, rileva che intende richiamare l'attenzione dei Signori Consiglieri su due punti del disegno di legge elettorale allegato alla mozione stessa e, precisamente, sulle questioni concernenti il sistema proporzionale e la ineleggibilità di determinate categorie di persone.

Per quanto concerne il primo punto, osserva che il sistema proporzionale ha, in confronto al sistema maggioritario, il vantaggio di assicurare nel Consiglio una rappresentanza a tutte le correnti politiche.

Informa che tale sistema è stato adottato dalle altre Regioni a statuto speciale.

Passando al secondo punto, ricorda che il precedente Consiglio regionale, a proposito della ineleggibilità, aveva rilevato che il negare, in una piccola Regione quale è la Valle d'Aosta, la possibilità a determinate categorie di cittadini di essere eletti Consiglieri, avrebbe potuto, in avvenire, dare luogo a carenza di amministratori capaci.

Rileva che, in base alla legge elettorale attualmente vigente, viene negata la possibilità di partecipare alla vita pubblica ad una larga categoria di cittadini, cioè ai Consiglieri comunali, ai Maestri, ai Professori, ai Medici e ai Veterinari condotti, persone che posseggono una cultura e che, quindi, hanno una certa capacità.

Osserva che nel disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio è riconosciuto alle suddette categorie di cittadini il diritto di presentarsi candidati per le elezioni regionali.

Per quanto concerne i Consiglieri comunali (in tale termine sono compresi, altresì, i Sindaci e gli Assessori comunali) precisa che il disegno di legge elettorale, proposto con la mozione in discussione, consente loro di dimissionare dalla carica di Consigliere comunale soltanto ad avvenuta elezione del Consiglio regionale, mentre, invece, la legge elettorale vigente stabilisce che gli stessi, per potersi presentare candidati a Consiglieri regionali, debbono dimissionare prima dalla loro carica di Consigliere comunale, col rischio di non conseguire la elezione a Consigliere regionale.

Conclude, facendo presente che il disegno di legge allegato alla mozione può servire come base e indirizzo generale per il progetto di legge da approvarsi dal Consiglio. Aggiunge che i Consiglieri del gruppo social-comunista hanno inteso, con la loro mozione, proporre che il Consiglio approvi, per la elezione del nuovo Consiglio regionale, il principio del sistema proporzionale puro e l'eleggibilità delle persone appartenenti alle categorie sopra specificate.

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Il Consigliere Geom. G. NICCO fa la seguente dichiarazione:

"In un primo tempo non avevo intenzione di intervenire nel presente dibattito, ma il tema è talmente di attualità, oggi giorno, che sarebbe stata una colpa, da parte mia, non esprimere apertamente il mio pensiero e quello del mio Partito su un argomento che riveste un'importanza, dirò, di primo piano nella vita politica e civile di un Paese e, nel nostro caso, della Valle.

La critica all'attuale sistema elettorale per la nomina dei Consiglieri della Valle è già stata da me svolta nella prima seduta dell'attuale Consiglio. Non voglio, qui, andare a rinvangare la colpa o le colpe della sostituzione, avvenuta a Roma, del sistema proposto all'unanimità dal precedente Consiglio (che, sostanzialmente, era proporzionale) con il sistema adottato che è, a mio modesto parere, quanto di più antidemocratico si possa immaginare.

Oggi mi propongo di riesaminare con Voi, alla prova dei fatti, le conseguenze che sono derivate, e che possono derivare, dalla applicazione dell'attuale nostra legge elettorale.

L'attuale sistema, che vorrebbe essere maggioritario e che io, invece, definirei pressoché totalitario, dà praticamente una maggioranza pletorica di 28 consiglieri ad un partito o raggruppamento od apparentamento o cuginanza (chiamatelo come volete, perché oggi giorno in politica le parentele si creano e si disfano con la massima facilità), ed una minoranza di 7 consiglieri, sempre apparentati, escludendo la rappresentanza di altri partiti e correnti con più o meno larghe basi nel paese.

Di fatto, nell'attuale Consiglio, sono rappresentati la D.C. e l'Union Valdôtaine, che hanno totalizzato circa il 45% dei voti, con 28 Consiglieri, i socialcomunisti, con circa il 35% dei voti e 7 consiglieri, e gli altri partiti, con circa il 20% e nessun consigliere.

Con la proporzionale avremmo invece avuto, su per giù, 16 consiglieri D.C. ed Union, 12 socialcomunisti, 6 liberali e partiti di centro, 1 di partito indefinito a tinta nazionalista.

Negli stessi piccoli Comuni, dove vige il sistema maggioritario, la minoranza occupa almeno 1/5 dei seggi; nei Comuni capoluogo di Provincia o con più di 20.000 abitanti, anche con l'apparentamento, le minoranze hanno 1/3 dei consiglieri eletti con la proporzionale.

Non è chi non veda l'assurdità del sistema elettorale adottato per la nomina dei Consiglieri regionali che finisce, praticamente, per ridurre la minoranza ad 1/7 dei seggi riservati al 2° partito o raggruppamento di partiti ed esclude, come già detto, tutti gli altri partiti. Con un settimo dei seggi i consiglieri non hanno neanche la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio, in quanto che il regolamento prescrive la domanda firmata da almeno 10 consiglieri.

Noi socialcomunisti non dovremmo dolercene eccessivamente, perché un posticino nel Consiglio ci sarà sempre garantito... e... forse..., ma lasciamo andare. Ma non è questa una ragione perché non si debba cambiare la legge elettorale. Noi desideriamo solo che vengano assegnati alle varie liste i posti ai quali hanno diritto.

È opportuno, ora, esaminare attentamente lo schieramento politico attuale in Valle.

Cominciamo con la D.C.... à tout Seigneur, tout honneur.

È il partito ritenuto più forte, appoggiato dal Governo centrale, sostenuto dal clero e dalla tradizione, ricco di uomini e di mezzi. Ci risulta diviso in due correnti: l'una, cosiddetta valdostana, che farebbe capo, si dice, al Capitolo di S. Orso, e l'altra, più ligia a Roma, che si appoggerebbe alla Curia vescovile ed all'A.C..

La mia modesta indagine si ferma qui.

Suo alleato, fino ad oggi almeno, l'Union Valdôtaine, nella quale, però, abbiamo pure due forti correnti: di destra e di sinistra. Si è vociferato e si vocifera che vi siano dei forti contrasti tra l'Union e la corrente della D.C. ligia a Roma; non solo ma che, da Roma, si sia posto il veto per un nuovo apparentamento con l'Union. Sarà vero? Mistero.

Abbiamo poi altri tre partiti, cosiddetti di Centro.

Comincerò con la Socialdemocrazia, partito vicino a noi socialisti e nel quale conto dei buoni amici. È un partito che ha, come del resto in tutta Italia, degli ottimi quadri ma pochi soldati, ed io non sto qui a chiarirne le cause. In Valle ha il torto di avere dei dirigenti ostili all'Union.

Seguono i liberali... che hanno molti uomini benpensanti perché ha mezzi, (industriali, commercianti, professionisti, ecc), qualche residuo di massoneria, ma con poco seguito. Vive molto del passato e sente ancora nei suoi manifesti la necessità di appellarsi a Cavour... dimenticandosi che i tempi si evolvono e Cavour è mancato novant'anni or sono.

L'altro partito è costituito dai missini, che possono disporre di un certo seguito solo al centro.

Io Vi domando come faranno tutti questi partiti, che vi ho enumerato, a mettersi d'accordo per combatterci e soprattutto ad accordarsi per la ripartizione dei seggi. Una delle correnti D.C. non vuole saperne dell'Union, od almeno di qualche suo capo; l'Union è contraria alla socialdemocrazia, od almeno ai suoi esponenti; i liberali sperano che il Messia aumenti i loro voti e, per intanto, vorrebbero già ipotecare un numero maggiore di seggi. I missini sono, per ora, costretti a fare da soli. Beati loro.

E se poi si avverasse il famoso, vecchio e sempre attuale proverbio, che tra i due... (qui vera- mente sono più di due) litiganti, il terzo gode? Io Vi ho posto più che altro degli interrogativi, sui quali dovete meditare.

La lotta elettorale dovrebbe essere impostata tutta ed unicamente contro di noi, e, cioè, contro lo schieramento socialcomunista... il diavolo in persona. Siamo proprio così pericolosi? Sovente ci penso..., soprattutto quando sogno. Ma finora non sono mai riuscito a convincermi della mia pericolosità, e di quella dei miei compagni.

Il rimprovero, che viene rivolto a noi socialisti, è di non staccarci dai comunisti. Forse questo tornerebbe molto comodo ai nostri avversari. Dovremmo proprio fare il loro gioco?

Parliamoci chiaro.

Dateci una legge elettorale con la proporzionale ed allora sarà possibile ad ogni partito presentare una lista propria e svolgere un suo programma.

Oppure presentateci un'altra legge elettorale che permetta ad ogni partito una sua rappresentanza nel Consiglio e noi l'esamineremo senza scartarla a priori.

Ma finché impostate la lotta ad oltranza contro di noi, finché volete dividere il popolo valdostano, e fintanto che ci venite a parlare di apparentamenti, di cuginanze, di maggiorazioni, ecc., noi manterremo fede ai nostri impegni e non ci disuniremo per fare il gioco altrui.

In questo consesso, ogni qualvolta gli interessi valdostani erano o sono in gioco, ci siamo trovati tutti d'accordo e ci troveremo sempre d'accordo, ed io fermamente mi auguro che i valdostani sappiano dare alla Nazione tutta, al di sopra delle loro concezioni ed idealità politiche, un esempio del come si possa convivere e progredire uniti, col solo stimolo di fare sempre di più e meglio nell'interesse di tutti.

Facciamo sì che il Corpo elettorale valdostano, che non si lascia più abbindolare da nessuno, ma riflette, discute, pensa, vaglia e.., vota, possa mandare in quest'aula dei veri rappresentanti e non dei giocolieri".

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, informa il Consiglio regionale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha testé trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale un disegno di legge recante norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, disegno di legge che conferma il sistema elettorale già stabilito dal Decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2.

Comunica che tale progetto di legge gli è pervenuto in data 20 dicembre u. sc. e fa presente di averne riferito subito, verbalmente, al Presidente del Consiglio regionale, al quale trasmetterà ufficialmente il testo di detto progetto affinché ne possa trasmettere copie ai Signori Consiglieri.

Rileva che, in tal modo, il Consiglio potrà esprimere il suo parere in ordine al disegno di legge, a' sensi dell'art. 16 - primo comma - dello Statuto regionale.

I Consiglieri Signori MANGANONI e Geom. G. NICCO chiedono che il disegno di legge governativo, menzionato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, sia sottoposto all'esame del Consiglio, per la discussione e parere, entro il più breve tempo possibile, affinché il ritardo nella discussione del disegno di legge stesso non provochi il rinvio all'autunno della elezione del nuovo Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara che nessuno ha inteso né intende rinviare in autunno la elezione del Consiglio regionale. Fa presente, in proposito, che l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta stabilisce, al secondo comma, che: "Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno".

Il Consigliere Geom. G. NICCO rivolge preghiera al Presidente del Consiglio, Avv. Dott. Bondaz, di voler convocare al più presto il Consiglio, anche in seduta straordinaria, per l'esame e la discussione del predetto disegno governativo di legge elettorale.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dà assicurazione che provvederà alla convocazione del Consiglio per l'esame ed il parere in merito al progetto di legge di cui si tratta, non appena tale progetto gli sarà stato trasmesso in copia dal Presidente della Giunta regionale.

Aggiunge di ritenere che il Consiglio possa essere convocato entro il mese di gennaio 1953.

Chiede se i Consiglieri del gruppo social-comunista, in relazione alla comunicazione fatta dal Presidente della Giunta, intendano ritirare la loro mozione.

I Consiglieri Sigg. MANGANONI e Geom. G. NICCO, a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista, dichiarano di ritirare la mozione in discussione, in considerazione di quanto sopra dichiarato dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

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