Oggetto del Consiglio n. 81 del 31 luglio 1952 - Verbale
OGGETTO N. 81/52 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, ALLA DITTA REBOULAZ GUGLIELMO, DI PIETRO, CON SEDE A NUS, DI DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE ST. BARTHÉLEMY, PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta, n. 465, in data 9 aprile 1952, concernente la proposta di subconcessione, in via di sanatoria, alla Ditta Reboulaz Guglielmo, di Pietro, con sede a Nus, di derivazione di acqua dal torrente Saint Barthélemy, per produzione di forza motrice, deliberazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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VERBALE ADUNANZA DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 9 APRILE 1952
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
...Omissis...
OGGETTO N. 465 - Domanda 24-5-1949 della Ditta Reboulaz Guglielmo di Pietro per subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dal torrente St-Barthélemy, per produzione di forza motrice.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz, riferisce alla Giunta in merito alla seguente relazione- proposta dell'Ufficio regionale delle Acque in ordine alla pratica in oggetto:
Con domanda sopradistinta la Ditta Reboulaz Guglielmo di Pietro, residente in località "Les Fabriques", in Comune di Nus, ha chiesto la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione acqua dalla sponda destra del torrente St. Barthélemy, circa 200 metri a monte della località "Les Fabriques", a mezzo di un canale detto del Molino, nella misura di l/sec. 80 per produzione, su di un salto di mt. 7,10 della potenza nominale media di HP. 7,57 pari a Kw. 5,57, per l'uso di una sega orizzontale per taglio di grossi tronchi.
La domanda è stata regolarmente istruita, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni.
In relazione a ciò l'Ufficio Acque della Amministrazione regionale, nella sua relazione d'istruttoria, ha espresso il parere che possa subconcedersi, in via di sanatoria, alla Ditta Reboulaz, di derivare acqua dal torrente St. Barthélemy nella misura di max. Lit. sec. 90 e medi Lit. sec. 80, come da sua richiesta, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui al disciplinare da esso ufficio predisposto, comprendenti, fra l'altro, l'obbligo di lasciar defluire lungo il canale del Molino, a valle della utilizzazione Reboulaz, l'acqua necessaria all'irrigazione dei terreni serviti da esso canale, di circa un ettaro di superficie, nella misura di lit. sec. 25 ogni quindici giorni e per la durata di 28 ore consecutive.
Tale parere è stato condiviso dal Provveditorato alle OO. PP. per il Piemonte con il foglio 19-11-1951, n. 18818, come da comunicazione del Ministero in data 18-2-1952, n. 6000.
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L'uso delle acque del torrente St. Barthélemy, richiesto dalla Ditta Reboulaz Guglielmo, per l'azionamento di un piccolo impianto di segheria, costituito essenzialmente da una sega orizzontale per taglio di grossi tronchi, è talmente di modesta entità che nessun pregiudizio può derivarne per il regime del torrente St. Barthélemy e per gli interessi dei terzi, esclusivamente rappresentati da usi irrigui, per i quali si è provveduto come sopra si è ricordato.
La conferma di ciò si ha, del resto, dal fatto che l'utilizzazione è già in atto da qualche anno senza inconveniente alcuno.
Si può dunque proporre che il Consiglio regionale deliberi:
1) di subconcedere alla Ditta Guglielmo Reboulaz di Pietro, in via di sanatoria, di derivare acqua dal torrente St. Barthélemy, per la durata di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° maggio 1948, data in cui l'impianto è entrato in servizio, nella misura di massimi litri-sec. 90 e medi litri-sec. 80, per produrre sul salto utile di mt. 7,10 la potenza nominale media di Kw. 5,57.
La subconcessione dovrà essere subordinata alla osservanza delle condizioni dello schema di disciplinare predisposto dall'Amministrazione regionale (Ufficio Acque) ed approvato dal Provveditorato alle OO. PP. per il Piemonte.
2) di approvare che il Presidente della Giunta regionale emetta il relativo decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione, da parte della Ditta Reboulaz Guglielmo, del disciplinare di sub-concessione.
3) di accertare e di introitare le seguenti somme:
a) Lire 12.789 per canoni arretrati dal 1° maggio 1948 al 30 aprile 1952, calcolate come segue:
- dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1948 in ragione di Lire 164 per Kw. e sulla potenza di Kw. 5,57;
- dal 1° gennaio 1949 al 30 aprile 1952 in ragione di Lire 656 per Kw. e sempre sulla potenza di Kw. 5,57;
da introitarsi all'istituendo articolo del bilancio 1952: "Introiti e canoni per nuove concessioni di derivazioni d'acqua".
b) Lire 2.000 (due mila) pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949, n. 8, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere-Tesoriere della Regione mediante stipulazione di apposita polizza di deposito intestata alla Ditta Guglielmo Reboulaz di Pietro.
c) Lire 1.000 (mille) pari al minimo, a termini dell'articolo 7 del T.U. 11-12-1933, n. 1775 sulle acque e impianti elettrici e della Legge 21-1-1949, n. 8 (già introitate in data 12-12-1950).
d) Lire 15.000 (quindici mila) per spese di sorveglianza, pubblicazione e rilascio di atti ecc. (già introitate in data 12-12-1950).
4) di accertare e di introitare il canone annuo di subconcessione di Lire 3.654 (tre mila seicento cinquanta quattro) da assoggettare agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di concessione di acque pubbliche, da introitare all'istituendo articolo di entrate dei canoni per subconcessione di acque pubbliche.
5) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme suindicate".
LA GIUNTA
prende atto e, unanime, concorda di sottoporre al Consiglio, con il parere favorevole della Giunta, la proposta di cui sopra per la subconcessione alla Ditta Reboulaz Guglielmo di Pietro, in via di sanatoria, di derivazione di acqua dal torrente St. Barthélemy, per produzione di forza motrice, alle condizioni previste dal disciplinare di concessione.
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L'Assessore Geom. BIONAZ illustra brevemente la deliberazione di Giunta n. 465, in data 9 aprile 1952, surriportata, e fa presente che la domanda della Ditta Reboulaz Guglielmo, di Pietro, per sub-concessione, in via di sanatoria, di derivazione di acqua dal torrente Saint Barthélemy, è stata regolarmente istruita e che contro la domanda stessa non è stata fatta opposizione da parte di alcuno.
Pone in rilievo che, sia l'Ufficio acque della Amministrazione regionale, sia il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, hanno espresso parere favorevole alla concessione, ai fini anche della sanatoria di uno stato di fatto che dura già da anni.
Propone, quindi, che il Consiglio, preso atto del parere favorevole della Giunta, espresso con la deliberazione surriportata, approvi la subconcessione alla Ditta Reboulaz Guglielmo, di Pietro, in via di sanatoria, di derivazione di acqua dal torrente Saint Barthélemy, per produzione di forza motrice, alle condizioni previste dal disciplinare di concessione.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta con la deliberazione su trascritta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;
veduti gli articoli 4), 7), 8) e 9) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato e promulgato con legge costituzionale n. 4, in data 26 febbraio 1948;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) di subconcedere alla Ditta GUGLIELMO REBOULAZ di Pietro, con sede a Nus, in via di sanatoria, di derivare acqua dal torrente Saint Barthélemy, per la durata di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° maggio 1948, data in cui l'impianto è entrato in servizio, nella misura di massimi litri-sec. 90 e medi litri-sec. 80, per produrre sul salto utile di mt. 7,10 la potenza nominale media di Kw. 5,57.
La subconcessione dovrà essere subordinata alla osservanza delle condizioni dello schema di disciplinare predisposto dall'Amministrazione regionale (Ufficio Acque) ed approvato dal Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte;
2) di approvare che il Presidente della Giunta regionale emetta il relativo decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione, da parte della Ditta Reboulaz Guglielmo, del disciplinare di sub-concessione;
3) di accertare e di introitare le seguenti somme:
a) Lire 12.789 (dodici mila settecento ottanta nove) per canoni arretrati dal 1° maggio 1948 al 30 aprile 1952, calcolate come segue:
- dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1948, in ragione di lire 164 per Kw. e sulla potenza di Kw. 5,57;
- dal 1° gennaio 1949 al 30 aprile 1952, in ragione di lire 656 per Kw. e sempre sulla potenza di Kw. 5,57;
da introitarsi sull'istituendo articolo del bilancio 1952 "Introiti e canoni per nuove concessioni di derivazioni di acqua";
b) Lire 2.000 (due mila), pari al minimo prescritto dall'articolo 4 della legge 21-1-1949, n. 8, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere-Tesoriere della Regione, mediante stipulazione di apposita polizza di deposito intestata alla Ditta Guglielmo Reboulaz di Pietro;
c) Lire 1000 (mille), pari al minimo, a' termini dell'articolo 7 del T.U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici e della Legge 21-1-49, n. 8 (già introitate in data 12-12-1950);
d) Lire 15.000 (quindici mila), per spese di sorveglianza, pubblicazione e rilascio di atti, ecc. (già introitate in data 12-12-1950);
4) di accertare e di introitare il canone annuo di subconcessione di Lire 3.654 (tre mila seicento cinquantaquattro), da assoggettare agli eventuali aumenti in base alle eventuali relative disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di concessione di acque pubbliche, da introitare all'istituendo articolo di entrate dei canoni per subconcessione di acque pubbliche;
5) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme suindicate.
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