Oggetto del Consiglio n. 79 del 31 luglio 1952 - Verbale
OGGETTO N. 79/52 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROROGA DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1952 AL 1° AGOSTO 1953.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di approvazione di una legge regionale recante norme per la proroga della riserva intercomunale di caccia della Valle d'Aosta, per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953, e richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione illustrativa del progetto di legge allegato alla relazione stessa e trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, unitamente alla relazione e all'ordine del giorno dell'adunanza:
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER PROROGA DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1952 AL 1° AGOSTO 1953
Con decreto Prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29239 Div. III, veniva approvata l'unione in Consorzio dei Comuni dell'alta e media Valle di Aosta, fino a St-Vincent incluso, per la costituzione di una riserva di caccia comprendente i rispettivi territori.
Successivamente, per iniziativa del Comitato Regionale della Caccia, anche i Comuni della bassa Valle deliberavano di aderire alla precitata riserva.
A seguito di ciò, con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, Prot. N. 1569/6, veniva approvata l'aggregazione dei Comuni stessi alla riserva di cui trattasi che assumeva, nel contempo, la nuova denominazione di "Riserva Intercomunale di caccia della Valle di Aosta".
La costituzione delle riserve intercomunali di caccia nella zona delle Alpi è regolata dall'art. 67 del T. U. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, che dà facoltà ai Comuni di costituire in riserva tutto il territorio della propria circoscrizione, escluse le zone già riservate ai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla locale sezione della Federazione Italiana per la Caccia, a vantaggio di tutti i suoi iscritti.
Ora, siccome la riserva di cui trattasi verrà a scadere il 1° agosto 1952, si ritiene opportuno proporre che la sua durata sia prorogata di almeno un anno, onde dar tempo alla Commissione consiliare, appositamente nominata, di portare a termine i lavori per l'elaborazione di una legge regionale in materia di caccia e di protezione della selvaggina in Valle di Aosta.
Detta Commissione non ha, purtroppo, potuto fino ad ora esaminare compiutamente l'argomento a motivo di difficoltà insorte in relazione alla regolamentazione dei rapporti che dovranno intercorrere tra l'organo regionale da costituirsi e la Federazione Italiana della Caccia.
Si ritiene però che, quanto prima, sarà possibile superare tale difficoltà a seguito di contatti diretti con il Presidente della Federazione medesima.
Poiché la Commissione consiliare di cui sopra non potrà predisporre il progetto di legge regionale prima della ormai prossima stagione venatoria, si ritiene necessaria l'emanazione di una legge regionale conforme alla proposta allestita e intesa a prorogare di un anno la scadenza della menzionata "Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta".
Non sarebbe, infatti, possibile, stante il breve lasso di tempo a disposizione, rinnovare la Riserva stessa, secondo la procedura prevista dal T.U. soprarichiamato.
Né, d'altronde, si può rischiare di veder compromessi gli sforzi fin qui esercitati per la tutela e la ricostituzione del patrimonio faunistico della Regione. Basti considerare che la limitazione delle giornate di caccia disposta nell'ultimo biennio trae origine non da una facoltà consentita da una legge vigente ma bensì dallo Statuto della Riserva intercomunale.
Ugual cosa può dirsi di pressochè tutte le altre disposizioni limitative dell'esercizio della caccia, contenute nei calendari venatori, disposizioni che hanno riscosso vasti consensi in campo regionale, nazionale ed anche internazionale.
Per conoscenza si dà comunicazione della seguente lettera diretta in data 20 maggio 1952 al Direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso dal Presidente del Consiglio Internazionale della Caccia:
"CONSEIL INTERNATIONAL DE LA CHASSE
Le Président
Paris, le 20 Mai 1952
5, Rue de Pomereu (16°)
Mon cher Directeur,
Je viens de prendre connaissance de l'Arrêté sur la Chasse dans la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.
Permettez-moi de vous dire que j'ai été extrêmement impressionné par la netteté de la rédaction de l'Arrêté mais surtout enchanté de voir qu'il y a tout au moins en Europe quelques endroits où on a le bon sens d'édicter des Lois raisonnables et certainement efficaces pour la protection du gibier dans l'intérêt du Chasseur.
Je vous demande de bien vouloir féliciter de la part du Président du Conseil International de la Chasse, le Président de la Junte régionale, M. CAVERI.
Nous ne manquerons pas de faire connaître cet intéressant Arrêté aux membres du Conseil International de la Chasse chez qui il suscitera sûrement une grande satisfaction.
Veuillez agréer, mon cher Directeur, l'expression de mes meilleurs et distingués sentiments.
Signé: C. HETTIER DE BOISLAMBERT
Président du Conseil International de la Chasse
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Monsieur le Professeur Dr. RENZO VIDESOTT
Directeur Surintendant du Parco Nazionale Gran Paradiso - Via Maria Vittoria 12 - TURIN (Italie)
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PROROGA DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1952 AL 1° AGOSTO 1953.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle di Aosta, costituita con decreto Prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29239, e ampliata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, prot. 1569/6, è prorogata per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953.
Articolo 2
La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta comprende il territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, con esclusione delle zone già concesse in riserva a Enti e a privati, ed è regolata dalle norme stabilite dall'apposito Statuto in vigore, approvato con decreto Prefettizio 18 agosto 1942, n. 29239, nonché dalle norme del Decreto 18 maggio 1940 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste recante disposizioni per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi.
Articolo 3
Alla gestione della Riserva Intercomunale di Caccia provvede il Comitato regionale per la Caccia avente sede in Aosta, al quale è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di zone di ripopolamento nelle zone dove non sia possibile immettere selvaggina viva.
Al suddetto Comitato è pure fatto obbligo di provvedere ad immettere annualmente selvaggina, delle diverse specie, nelle varie zone della Riserva Intercomunale ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
Articolo 4
Il Comitato regionale per la Caccia dovrà promuovere ed attuare efficaci iniziative per la lotta contro gli animali nocivi ai fini della tutela della selvaggina.
Articolo 5
La sorveglianza nella Riserva Intercomunale di Caccia deve essere esercitata, a cura del Comitato Regionale per la Caccia, mediante l'opera dell'apposito Corpo di guardiacaccia dipendente dal Comitato stesso, nonché mediante l'opera di guardie e di guardiacaccia volontaria.
Articolo 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, . . . . . . . . .(data)
CAVERI
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Il Presidente, Ing. PASQUALI, informa che è pervenuto alla Presidenza del Consiglio il seguente telegramma, di cui dà lettura, con il quale i Presidenti e i Direttori delle Sezioni comunali per la Caccia di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Pré St. Didier e Morgex, protestano contro l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare odierna dell'oggetto in discussione.
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Sottoscritti riuniti urgenza assemblea elevano vibrata protesta SS.LL. inserzione ordine giorno prossima seduta Consiglio proposta legge proroga riserva di caccia punto facendo rilevare che detta proposta rispecchia esclusivamente pensiero Presidente Comitato Caccia ed altre persone interessate e non voto sezioni cacciatori segnalano abuso predetti signori carica ricoperta et chiedono rispettoso obbligo contrattuale con Comuni et esame situazione venatoria Valle con indispensabile partecipazione rappresentanti sezioni comunali punto Presidenti et Direttori sezioni comunali Courmayeur La Salle. La Thuile Pré St. Didier Morgex.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, ricorda che il Consiglio regionale, nell'adunanza delli 5 ottobre 1951 (oggetto n. 84), ha nominato apposite Commissioni consiliari incaricate dello studio e della formulazione di progetti di leggi regionali recanti norme per la disciplina della Caccia e della Pesca nel territorio della Valle d'Aosta.
Fa presente che, mentre la Commissione consiliare per la Pesca ha già assolto il suo compito, la Commissione per la Caccia non ha ancora potuto, a tutt'oggi, portare a termine l'elaborazione del progetto di legge regionale per la disciplina della caccia, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio.
Precisa che il ritardo è dovuto a varie ragioni e, fra altro, al fatto che trattasi di materia più complessa e che sono in gioco interessi di vasta portata.
Richiama il Decreto prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239, costitutivo della riserva intercomunale di caccia nei Comuni dell'alta e media Valle d'Aosta, fino a St. Vincent, nonché il Decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, prot. n. 1569/6, con il quale detta riserva intercomunale di caccia, su conformi deliberazioni dei Comuni interessati, è stata estesa agli altri Comuni della Valle d'Aosta.
Rileva che scopo precipuo della costituzione della detta riserva intercomunale di caccia è stato quello di proteggere il patrimonio faunistico e di disciplinare l'esercizio della caccia in Valle d'Aosta. Comunica che, successivamente, d'accordo con i rappresentanti di tutte le Sezioni cacciatori della Valle, si è provveduto, in sede di approvazione del calendario venatorio regionale, a limitare il libero esercizio della caccia ad un periodo più breve di quello stabilito nel calendario venatorio nazionale, limitando, altresì, la caccia a determinati giorni della settimana.
Pone in rilievo che, a parte la questione dell'esercizio della caccia come sport, il patrimonio faunistico costituisce una attrattiva anche per i turisti che vengono in Valle d'Aosta.
Informa che l'Amministrazione regionale ha sempre erogato forti contributi per la tutela del patrimonio faunistico.
Comunica che le disposizioni limitative hanno riscosso vasti consensi, non solo nel campo nazionale, ma anche nel campo internazionale, come ne fa fede la soprariportata lettera diretta, in data 20 maggio 1952, al Direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, dal Presidente del "Conseil International de la Chasse", avente sede a Parigi.
Precisa che, non potendo l'apposita Commissione consiliare, nominata nell'adunanza del 5 ottobre 1951, predisporre il progetto di legge regionale per la disciplina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Valle d'Aosta prima dell'inizio della ormai prossima stagione venatoria, l'Assessorato alla Agricoltura e Foreste ha ritenuto opportuno di proporre al Consiglio l'approvazione di una legge regionale recante norme per la temporanea proroga della riserva intercomunale di caccia della Valle di Aosta per il periodo dal 1° agosto 1952 - data della scadenza - al 1° agosto 1953.
Fa presente che, qualora la legge regionale sulla caccia, attualmente allo studio da parte della Commissione consiliare, sia emanata ed entri in vigore prima del 1° agosto 1953, la legge concernente la proroga della riserva intercomunale di caccia cesserà praticamente e automaticamente di avere vigore e applicazione, in seguito all'emanazione e all'entrata in vigore delle nuove norme.
Ritiene superfluo di illustrare ai Signori Consiglieri i gravi danni che deriverebbero al patrimonio faunistico della Regione qualora, in attesa della emanazione della nuova legge, la riserva intercomunale di caccia nel territorio della Valle d'Aosta non fosse prorogata di un anno.
Rileva che, quale prima conseguenza, l'esercizio della caccia in Valle d'Aosta avrebbe luogo tutti i giorni della settimana, nel periodo dall'8 settembre al 15 dicembre, e sarebbe consentito tale esercizio a tutti i cacciatori, anche a quelli provenienti da altre Regioni, i quali versano un determinato contributo agli effetti del rilascio di apposito permesso giornaliero turistico di caccia.
Esprime, quindi, la sua meraviglia per il telegramma di protesta, inviato al Presidente del Consiglio nonché al Presidente della Giunta ed all'Assessore all'Agricoltura, dai Presidenti e dai Direttori delle Sezioni comunali di caccia di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Pré St. Didier e Morgex.
Precisa che la sua meraviglia è tanto più grande in quanto i Presidenti delle suddette Sezioni fanno parte del Comitato regionale per la caccia, che ha ritenuto necessario di limitare i giorni in cui è consentito l'esercizio della caccia.
Ritiene che si tratti di incomprensione o di questioni personali, delle quali il Consiglio regionale non può tener conto, dovendo preoccuparsi di tutelare gli interessi del patrimonio faunistico della Valle d'Aosta e, per riflesso, gli interessi di tutti i cacciatori.
Ribadisce la necessità dell'approvazione della proroga temporanea della riserva intercomunale di caccia, ad evitare che siano, in breve tempo, annullati i risultati conseguiti in questi ultimi anni.
Mr. le Conseiller CHEILLON rappelle à Mr. l'Assesseur Géom. Arbaney que, tout en ayant été contraire, ainsi que Messieurs les Syndics des Communes de la Vallée du Grand Saint-Bernard, à la constitution de la réserve intercommunale de la chasse, il est d'avis que la dite réserve doit être prorogée d'une année, vu la nécessité absolue de protéger la faune.
Il recommande, cependant, vivement que les inconvénients qui se sont vérifiés lors de la distribution des cartes-permis de chasse n'aient plus à se répéter, car ce serait un manque de respect envers le Conseil régional.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dà lettura di un articolo apparso sul quotidiano "La Stampa" del 31 maggio 1952, articolo in cui si fanno elogi alla Regione della Valle d'Aosta per aver disciplinato e limitato, con apposito regolamento, l'esercizio della caccia in Valle d'Aosta; precisa che nel citato articolo, fra altro, è scritto che, oltre all'Olanda, la Valle d'Aosta è la sola Regione dove è proibita la caccia primaverile.
Rileva, quindi, che il Presidente del Consiglio internazionale della Caccia non è stato il solo a rallegrarsi per il regolamento sull'esercizio della caccia in Valle d'Aosta.
Il Consigliere Sig. CUAZ formula l'augurio che in materia di caccia si emanino norme rigide e rigorose, ad evitare la possibilità di abusi dannosi al patrimonio faunistico e all'agricoltura, abusi che vengono commessi da parecchi cacciatori.
Auspica, inoltre, che siano limitati maggiormente non solo il periodo di tempo in cui è consentita la caccia (stagione di caccia), ma anche le giornate di caccia settimanali.
Il Consigliere Dr. DUJANY ritiene di poter affermare che la Commissione consiliare, incaricata di allestire un progetto di legge regionale recante norme per la disciplina della caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è orientata verso criteri assai restrittivi.
Chiede, quindi, all'Assessore Geom. Arbaney se sia a conoscenza della ragione che ha determinato l'invio del telegramma di protesta da parte dei rappresentanti delle Sezioni comunali di caccia dei Comuni succitati.
L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene che la ragione sia forse da attribuirsi a questioni personali sorte fra i firmatari del telegramma ed il Presidente del Comitato regionale della Caccia o alla non conoscenza del testo del progetto di legge sottoposto ora all'approvazione del Consiglio regionale.
Sottolinea poi che, da parte di alcune Sezioni comunali di caccia, c'è ora l'intendimento di costituire riserve comunali o intercomunali di caccia, anche allo scopo di impedire ai cacciatori che non fanno parte di dette Sezioni locali di andare a cacciare nel territorio dei Comuni stessi.
In proposito non va dimenticato - egli osserva - che, a' sensi del Decreto Ministeriale del 18 maggio 1940, le riserve comunali ed intercomunali sono soggette al controllo ed alla sorveglianza della Sezione cacciatori del Capoluogo di Aosta.
Ribadisce che i rappresentanti delle succitate Sezioni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Pré St. Didier e Morgex, nella loro qualità di membri del Comitato regionale della Caccia, hanno, a suo tempo, approvato il calendario venatorio regionale che limita i giorni di caccia settimanali.
In merito ai rilievi formulati dal Consigliere Sig. Cheillon informa che, a quanto gli consta, i cacciatori che non ritirano i permessi di caccia entro il termine stabilito dal Comitato regionale pagano una penalità aggirantesi sulle duecento lire.
Aggiunge di essere a conoscenza, - anche per aver preso visione di alcuni articoli apparsi sul giornale "Il Cacciatore", - che è sorta una polemica tra il Presidente del Comitato regionale della Caccia ed i Presidenti delle sezioni comunali di caccia dell'alta Valle.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'argomento in discussione, precisando che il Consiglio è chiamato a pronunciarsi in merito all'approvazione del progetto di legge regionale predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e concernente la proroga della riserva intercomunale di caccia per la Valle di Aosta per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953.
Osserva che le altre questioni in discussione, concernenti la materia che sarà disciplinata dalla prossima legge recante norme per la disciplina dell'esercizio della caccia in Valle d'Aosta, saranno esaminate a suo tempo dal Consiglio e, cioè, allorquando l'apposita Commissione consiliare avrà elaborato un progetto di legge regionale in materia, in relazione all'incarico ricevuto.
Chiede, quindi, se qualche Consigliere intenda formulare osservazioni o proposte di modificazione in ordine al progetto di legge in discussione nell'adunanza odierna.
Il Consigliere Sig. CHEILLON propone che nel progetto di legge sia inserita una disposizione che limiti a tre giorni per settimana l'esercizio della caccia in Valle d'Aosta.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, ed il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osservano che la sua proposta potrà essere presa in esame allorquando il Consiglio esaminerà il progetto di legge regionale, attualmente allo studio da parte dell'apposita Commissione consiliare e concernente le norme per la disciplina dell'esercizio della caccia in Valle d'Aosta.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva che la proposta formulata dal Consigliere Sig. Cheillon può essere trasformata in raccomandazione al Comitato regionale per la caccia, affinché se ne tenga conto in sede di approvazione del prossimo calendario venatorio regionale.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, dato atto della raccomandazione del Consigliere Sig. Cheillon, invita il Consiglio a votare per l'approvazione del progetto di legge regionale concernente la proroga della riserva intercomunale di caccia della Valle di Aosta, per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953, fermo restando, come già affermato dall'Assessore Geom. Arbaney, che, qualora la legge regionale sulla caccia, attualmente allo studio della Commissione consiliare, sia emanata ed entri in vigore prima del 1° agosto 1953, la legge concernente la proroga della riserva intercomunale di caccia cesserà praticamente e automaticamente di avere vigore e applicazione, in seguito all'emanazione e all'entrata in vigore delle nuove norme.
IL CONSIGLIO
veduto il decreto Prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239 - Div. IIIa - con il quale è stata approvata l'unione in Consorzio dei Comuni dell'alta e della media Valle d'Aosta, fino a St. Vincent incluso, per la costituzione di una Riserva di caccia comprendente i territori dei Comuni stessi;
veduto il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, Prot. 1569/6, con il quale è stata approvata l'aggregazione dei Comuni della bassa Valle d'Aosta alla Riserva di caccia succitata, che ha assunto, nel contempo, la nuova denominazione di "Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta";
veduto l'articolo 67 del T.U. della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016;
considerato che la Riserva di cui si tratta scade il 1° agosto 1952 e che si rende opportuno di prorogarne la durata per almeno un anno, in attesa della elaborazione e della emanazione di apposita legge regionale in materia di caccia;
veduti gli articoli 2 - lettera 1) - e 31 dello Statuto regionale;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare la emanazione e la promulgazione della seguente legge regionale recante norme per la proroga della Riserva Intercomunale di caccia della Valle d'Aosta, per il periodo dal 1° agosto 1952 al l° agosto 1953:
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 4 DELLI 31 LUGLIO 1952
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge... (data), n..... -: PROROGA DELLA RISERVA INTERCOMUNALE DI CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 1952 AL 1° AGOSTO 1953
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Riserva Intercomunale di caccia della Valle d'Aosta, costituita con decreto Prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239, e ampliata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, prot. n. 1569/6, è prorogata per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953.
Art. 2
La Riserva Intercomunale di caccia della Valle d'Aosta comprende il territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, con esclusione delle zone già concesse in riserva a Enti e a privati ed è regolata dalle norme stabilite dall'apposito statuto in vigore, approvato con decreto Prefettizio 18 agosto 1942, n. 29.239, nonché dalle norme del Decreto 18 maggio 1940 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste recante disposizioni per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi.
Art. 3
Alla gestione della Riserva Intercomunale di caccia provvede il Comitato regionale per la Caccia avente sede in Aosta, al quale è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di zone di ripopolamento nelle zone dove non sia possibile immettere selvaggina viva.
Al suddetto Comitato è pure fatto obbligo di provvedere ad immettere annualmente selvaggina delle diverse specie nelle varie zone della Riserva Intercomunale ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
Art. 4
Il Comitato regionale per la Caccia dovrà promuovere ed attuare efficaci iniziative per la lotta contro gli animali nocivi ai fini della tutela della selvaggina.
Art. 5
La sorveglianza della Riserva Intercomunale di caccia deve essere esercitata, a cura del Comitato regionale per la Caccia, mediante l'opera dell'apposito corpo di guardiacaccia dipendente dal Comitato stesso, nonché mediante l'opera di guardie e di guardiacaccia volontari.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta ..........(data)
CAVERI
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