Oggetto del Consiglio n. 73 del 30 luglio 1952 - Verbale
OGGETTO N. 73/52 - APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE E NORME PER LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI NEI CASEGGIATI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di Regolamento recante norme per l'assegnazione di alloggi al personale e norme per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul seguente progetto di Regolamento, di cui copia è stata loro trasmessa, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE E NORME PER LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI NEI CASEGGIATI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Norme per l'assegnazione di alloggi
Art. 1
Sono ammessi a concorrere all'assegnazione di alloggi disponibili nelle case di proprietà dell'Amministrazione regionale gli impiegati e i salariati capi famiglia aventi rapporto di impiego di ruolo con l'Amministrazione regionale.
La Giunta, in via eccezionale o per particolari necessità, può ammettere a concorso per l'assegnazione di alloggi anche personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici addetti a servizi di interesse regionale e i cui assegni siano a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 2
Non potranno, di regola, essere ammessi all'assegnazione di alloggi i dipendenti che abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, - o i cui coniugi abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, - di alloggi siti nel Capoluogo di Aosta a meno che i richiedenti comprovino che gli alloggi stessi siano inadatti dal punto di vista igienico o siano insufficienti alle necessità delle loro famiglie per scarsità o ristrettezza di locali.
Art. 3
Della disponibilità di alloggi deve essere dato avviso al personale mediante ordine di servizio, con indicazione di un termine per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio.
Art. 4
La domanda di assegnazione di alloggio, oltre all'indicazione dell'alloggio per il quale si intende di concorrere, deve precisare le condizioni di alloggio e familiari dell'aspirante ed altri eventuali elementi atti a stabilire le particolari necessità e gli eventuali titoli di preferenza.
Qualora siano disponibili più alloggi, possono essere indicati nella domanda, in ordine di preferenza, gli alloggi ai quali si aspira.
Art. 5
Nella domanda deve essere espressamente dichiarato se l'aspirante e il di lui coniuge abbiano o no la piena proprietà o l'usufrutto di alloggi o di locali di abitazione nel capoluogo di Aosta.
Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che l'aspirante si rende responsabile e debitore della pigione dalla data di assegnazione dell'alloggio.
Nella domanda deve, infine, essere espressamente dichiarato che l'aspirante conosce ed accetta, senza riserve, tutte le norme e condizioni del regolamento per la assegnazione degli alloggi e per la disciplina delle locazioni negli stabili dell'Amministrazione regionale.
Art. 6
Le domande di assegnazione di alloggi sono esaminate, da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta regionale, da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione designati dalla Giunta tra coloro che non hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio.
Art. 7
La Commissione giudicatrice decide a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8
La Commissione procede all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria, assegnando punteggi in centesimi, in base alle norme seguenti e per numero di assegnatari corrispondente al numero degli alloggi disponibili:
a) sono assegnati __________ centesimi di punteggio per ogni anno di anzianità riconosciuta utile agli effetti delle norme vigenti in materia di aumenti periodici di stipendio;
b) sono assegnati per il numero dei componenti la famiglia conviventi e a carico del richiedente: __________ centesimi per la moglie a carico, __________ centesimi per ogni figlio convivente a carico e __________ per ogni altro familiare convivente a carico.
A tal fine, non possono essere computate a carico le persone, anche se conviventi, per le quali il richiedente non benefici delle quote complementari di carovita.
Così pure non sono considerati a carico i figli coniugati, anche se conviventi;
c) possono essere assegnati sino ad un massimo di __________ centesimi di punteggio per le disagiate condizioni ambientali di alloggio o di mancanza di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi ed a carico, e precisamente, sino a __________ centesimi per le condizioni ambientali di alloggio e sino a __________ centesimi per le condizioni economiche.
A chi è privo di abitazione è assegnato il punteggio massimo di cui alla lettera c).
Art. 9
La Giunta, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria.
Agli effetti dell'assegnazione, e per quanto concerne il numero dei vani degli alloggi da assegnarsi, deve essere tenuto conto del numero dei familiari conviventi e a carico di ciascun aspirante classificato.
Trasferimento di alloggi
Art. 10
Allo scopo di adeguare il numero dei vani degli alloggi assegnati alle eventualmente mutate necessità familiari degli assegnatari, la Giunta può disporre d'ufficio trasferimenti di alloggio allorquando venga a mutare sensibilmente il numero dei componenti le famiglie dei locatari.
Concessioni speciali di alloggi
Art. 11
La concessione speciale di alloggi al personale che abbia diritto all'alloggio ai sensi del Regolamento organico (usciere-capo, uscieri e inservienti incaricati della custodia di stabili, autista meccanico capo garage, ecc.), non comporta pagamento di canone di affitto ed è limitata alla durata dell'effettivo esercizio delle mansioni da cui deriva il diritto all'alloggio gratuito.
La concessione speciale di alloggio al personale di custodia di cui sopra comprende il diritto all'alloggio, alla luce per illuminazione, all'acqua potabile ed al riscaldamento nei limiti stabiliti dalla Giunta, quale corrispettivo del servizio di custodia e di pulizia dei locali e comporta l'obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio e dell'adempimento dei doveri inerenti alle mansioni di custodia (pulizia locali, apertura e chiusura di porte di ingresso, ecc.).
Sono a carico dei concessionari, di alloggi assegnati senza canone di affitto, a titolo speciale; le spese per l'energia elettrica ad uso applicazioni domestiche.
Concessione di alloggi al personale forestale
Art. 12
Gli alloggi ed i locali di abitazione siti negli stabili di proprietà regionale, adibiti a casermette forestali sono assegnati a personale forestale, con deliberazione della Giunta, indipendentemente dalle norme di assegnazione di cui agli articoli precedenti.
Avrà, di norma, precedenza nell'assegnazione degli alloggi il personale forestale coniugato ed avente maggior numero di persone conviventi ed a carico.
I canoni di affitto degli alloggi e dei locali negli stabili adibiti a casermette forestali sono stabiliti dalla Giunta.
Locali accessori agli alloggi
Art. 13
Negli atti di assegnazione di alloggio devono essere precisati anche il numero e la ubicazione o numerazione degli eventuali locali accessori (vani cantina e vani di sottotetto), locali che dovranno essere adibiti esclusivamente a deposito di oggetti e di masserizie delle famiglie assegnatarie.
Affitto di terreni annessi ai fabbricati
Art. 14
La Giunta può assegnare in affitto al personale dell'Amministrazione, anche non assegnatario di appezzamenti di terreno attigui alle case destinate ad alloggio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Il canone annuo di affitto di tali appezzamenti di terreno è stabilito di volta in volta, all'atto delle locazioni o della loro proroga.
Canoni di affitto
Art. 15
I canoni di affitto degli alloggi e dei locali sono stabiliti con deliberazioni di Giunta, tenuto conto del numero dei locali, della loro superficie e cubatura e delle loro caratteristiche ambientali e di rifinitura.
I canoni di affitto sono soggetti alle variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalle leggi.
I canoni di affitto sono comprensivi dell'affitto dei locali principali ed accessori e delle spese per servizio di custodia.; di pulizia e di illuminazione dei locali di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.).
Il consumo dell'acqua potabile è a carico degli inquilini.
Decorrenza e scadenza delle locazioni
Art. 16
Le locazioni degli alloggi e dei locali ed il pagamento dei relativi canoni di affitto hanno decorrenza dalla data precisata nella deliberazione di assegnazione e, ove non sia diversamente stabilito, scadono alla fine dell'anno solare in corso alla data dell'assegnazione.
Ove non sia diversamente stabilito, le locazioni sono rinnovate tacitamente, di anno in anno, se non interviene disdetta da una delle parti, entro il mese di ottobre di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 17
I contratti di locazione si ritengono scaduti di diritto, con tutte le conseguenze di legge, nei seguenti casi:
a) qualora l'inquilino perda, comunque, la qualità, di dipendente dell'Amministrazione regionale - fatta eccezione per i dipendenti collocati in pensione dall'Amministrazione regionale - o non sia più addetto a servizio di interesse regionale, per il quale la Regione debba provvedere al pagamento dei di lui assegni;
b) qualora l'inquilino commetta infrazione ad una o più delle condizioni del presente regolamento, contestata almeno due volte con lettera raccomandata;
c) qualora l'inquilino o il di lui coniuge diventino proprietari o usufruttuari di alloggio sito nel capoluogo di Aosta, a meno che tale alloggio sia inadatto dal punto di vista igienico o sia insufficiente alle necessità della famiglia per scarsità o ristrettezza di locali.
Pagamento dei canoni di affitto
Art. 18
I canoni di affitto sono, normalmente, pagati a rate mensili anticipate, con versamento all'Economo oppure con trattenute dirette, da effettuarsi sugli assegni mensili.
Norme e condizioni contrattuali di affitto degli alloggi e dei locali
Art. 19
Le domande e le accettazioni di assegnazione di alloggio o di locali implicano la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento.
Gli affitti sono regolati dalle apposite norme generali del Codice Civile e, in particolare, dalle seguenti norme e condizioni speciali:
a) l'inquilino riconosce e dichiara di ricevere in consegna i locali concessigli in affitto e tutti gli impianti idro-termo-sanitari ed elettrici relativi in perfetto stato e si obbliga di mantenerli e di restituirli tali al termine della locazione;
b) l'inquilino non può eseguire nei locali affittati alcuna opera di adattamento se non previa autorizzazione scritta dell' Amministrazione regionale, che è subordinata, comunque, all'obbligo dell'esecuzione dei lavori sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico regionale e all'obbligo di rimettere le cose in pristino al termine della locazione, oppure di cedere all'Amministrazione senza compenso le opere eseguite secondo che l'Amministrazione crederà di scegliere;
e) è vietata ogni cessione o subaffitto, totale o parziale, anche gratuito, dei locali affittati.
Gli alloggi sono concessi agli inquilini assegnatari esclusivamente per uso loro proprio e dei loro familiari conviventi ed a carico.
È pure vietato di tenere persone in pensione, anche temporaneamente o saltuariamente e anche se a titolo gratuito.
d) è fatto obbligo agli inquilini di avere la più diligente cura dei locali affittati e dei locali e luoghi di uso comune (scale, cantine, cortili);
e) per le spese delle riparazioni diverse si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile; nelle riparazioni ordinarie, si comprendono le normali riparazioni agli impianti e alle rubinetterie nonché la sostituzione dei vetri e delle tapparelle delle persiane movibili delle porte e finestre.
In caso di guasti agli impianti idro-termo-sanitari, gli inquilini devono precauzionalmente chiudere subito la chiave della colonna interna dell'acqua, e dare immediato avviso dei guasti al custode del fabbricato;
f) è vietato di tenere animali di qualsiasi specie negli alloggi e nelle cantine;
g) sono vietati i rumori che possano recare disturbo agli altri inquilini;
h) è vietato di spaccare legna e di frantumare carbone negli alloggi, sui terrazzi e nelle scale;
i) è vietata l'esposizione di indumenti in vista verso la via pubblica;
1) è vietato di gettare fuori dall'alloggio, nelle scale o nei luoghi di uso comune, oggetti o rifiuti di qualsiasi genere: le immondizie debbono gettarsi esclusivamente nelle apposite canne o casse di raccolta;
m) in caso di inosservanza delle norme di igiene, di pulizia, di buona manutenzione della casa o di persistente turbamento dell'ordine, della tranquillità, e della moralità della casa, l'Amministrazione potrà provvedere al licenziamento immediato dell'inquilino;
n) sono a carico dell'inquilino le spese di registrazione dei contratti verbali di affitto e le spese di bollo per le quietanze di ricevuta dei canoni di affitto.
Disposizioni transitorie
Art. 20
In via transitoria e sino all'avvenuta sistemazione a ruolo del personale dell'Amministrazione regionale in applicazione del nuovo regolamento organico in corso di approvazione, sono ammessi all'assegnazione degli alloggi i dipendenti dell'Amministrazione regionale per i quali vi sia la possibilità di sistemazione nei ruoli organici principali e nei ruoli transitori in applicazione degli articoli 167 e seguenti del suddetto regolamento organico.
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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica di non aver alcuna particolare comunicazione da fare agli effetti della discussione di carattere generale sulla proposta di regolamento di cui sopra e fa riserva di precisare, nella discussione di carattere particolare relativa all'articolo 8, le proposte della Giunta in materia di punteggi per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi al personale dipendente.
Il Consigliere Geom. G. NICCO fa la seguente dichiarazione:
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"Sono spiacente di dover constatare che la proposta di regolamento, che è sottoposta al nostro esame ed approvazione, non solo presenta delle gravi lacune, ma è quanto di più antidemocratico (perdonatemi se abuso anch'io di questa parola) si possa immaginare.
Innanzi tutto sarebbe stato desiderabile che, prima di discutere questo regolamento, la Giunta fosse riuscita a far approvare il Regolamento organico, per evitare, come dirò in appresso, l'inserzione delle disposizioni transitorie. (art. 20)
Passiamo ora all'esame degli articoli che maggiormente mi hanno colpito per la loro assurdità.
E cominciamo con l'art. 6:
Ho dovuto rileggere attentamente una seconda volta detto articolo, perché non sono riuscito ad afferrarne subito il senso.
Io non voglio mettere in dubbio la Vostra obiettività, ma cosa direste Voi se la Giunta, puta caso, fosse nostra e noi giudicassimo, come dite Voi, con criteri di parte?
In fondo, la Commissione da chi è formata? Da 7 membri della Giunta e da due rappresentanti degli impiegati e salariati scelti dalla Giunta. Non Vi pare una vera presa in giro per gli impiegati della Regione Autonoma?
E passiamo ora all'articolo 9:
La Giunta assegna gli alloggi.
Non vi pare un po' esagerato? perché, come abbiamo visto, la graduatoria è già fatta dalla Giunta.
Tanto valeva, ed era più onesto, proporre un articolo in grosso modo così concepito: "L'assegnazione degli alloggi è devoluta alla Giunta, il cui giudizio è inappellabile".
La turlupinatura sarebbe completa.
Esaminiamo l'articolo 15 (Canoni d'affitto): anche qui è la Giunta che fa tutto. E va bene. Preghiamo però la Giunta di volere informare come pensa di risolvere la perequazione tra i vecchi affitti e quelli nuovi per locali pressoché della stessa natura, consistenza ed ubicazione.
Ed ora arriviamo all'art. 20:
A quali pericoli si andrà incontro se si assegnano (pardon, se assegnate) gli alloggi a personale non di ruolo? E come si farà a disdire l'affitto e a mettere sul lastrico l'impiegato che non riuscisse nei concorsi?".
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Il Consigliere Sig. MARCHESE contesta il rilievo formulato dal Consigliere Geom. G. Nicco in merito all'articolo 6, facendo presente che l'assegnazione degli alloggi non avviene a criterio indiscriminato della Giunta, in quanto all'articolo 8 si stabilisce che la formazione della graduatoria, da parte della Commissione di cui all'articolo 6, deve essere effettuata in base a norme e a punteggi stabiliti dal Consiglio regionale. Quindi - egli osserva - l'operato della Giunta è limitato all'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria che sarà formata dalla Commissione, secondo i punteggi stabiliti dal Consiglio e dal regolamento.
Aggiunge che, a parer suo, la graduatoria dovrà essere pubblicata per dare modo ai dipendenti di prenderne visione ed, eventualmente, di ricorrere contro la graduatoria stessa.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che la Commissione giudicatrice (articolo 6) risulta composta dai membri della Giunta (n. 7 componenti) e da due membri dell'Amministrazione regionale (un impiegato ed un salariato) designati dalla Giunta fra coloro che non hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio. Ritiene, quindi, che, praticamente, la formazione della graduatoria sarà fatta dalla Giunta.
Rileva, poi, che determinate valutazioni hanno carattere soggettivo, ad esempio, quelle relative al numero delle persone conviventi a carico del dipendente, alle disagiate condizioni ambientali di alloggio, alle condizioni economiche, ecc.
In relazione al testo dell'articolo 6, ritiene che i rappresentanti del personale in seno alla Commissione debbano essere eletti dal personale e non già designati dalla Giunta. Aggiunge che, data la forte maggioranza che la Giunta ha in seno alla Commissione, sarà la Giunta che, in effetti, formerà la graduatoria ed assegnerà gli alloggi, per cui tanto varrebbe inserire un articolo che stabilisse: "La Giunta assegna gli alloggi ed il suo giudizio è inappellabile".
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che la bozza di regolamento sottoposta all'esame del Consiglio è stata approvata sullo schema del vecchio regolamento, approvato dall'Amministrazione provinciale, nel quale però non era prevista una rappresentanza di dipendenti nella Commissione giudicatrice.
Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva l'opportunità che, quanto meno, sia salvata la forma e sia dato un minimo di garanzia, permettendo al personale di eleggere i propri rappresentanti in seno alla Commissione che formerà la graduatoria.
Mr. le Conseiller PERRON déclare d'être du même avis que Mr. le Conseiller Géom. Nicco. Il remarque que, vu que seront appelés à faire partie de la dite Commission un salarié et un employé de l'Administration régionale, il est juste que ces deux représentants soient nommés par le personnel même. Il relève, à ce propos, que le nombre de représentants du personnel n'est pas suffisant et il propose, par conséquent, qu'il soit augmenté, afin que le personnel puisse, faire sentir sa voix dans la Commission.
Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che nella Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria e per l'assegnazione degli alloggi ai dipendenti della Società Anonima "Cogne", vi sono anche i rappresentanti della Commissione interna.
Rileva che, per quanto concerne i punteggi, la loro determinazione non è basata su un sistema rigido, poiché vi concorrono elementi di valutazione soggettiva.
Cita, ad esempio, che contro l'operato della Commissione che ha proceduto alla determinazione dei punteggi per l'assegnazione, degli alloggi delle case Fanfani, - nonostante che la Commissione stessa abbia agito con imparzialità, - sono stati presentati molti ricorsi, a seguito dei quali è stata modificata la graduatoria, con conseguente revoca e sostituzione di alcune assegnazioni di alloggi.
Fa presente che la immissione di rappresentanti dei dipendenti nelle varie Commissioni è stata una conquista democratica e ritiene che i rappresentanti del personale dell'Amministrazione regionale in seno alla Commissione giudicatrice debbano essere eletti dal personale stesso.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che la polemica sollevata, con accenni a pretesi sistemi antidemocratici, è fuori luogo e rileva che la discussione generale, anziché il complesso del progetto di Regolamento, concerne alcuni articoli del progetto di Regolamento.
Comunica che la Giunta si è preoccupata esattamente del contrario di quanto sostengono alcuni Consiglieri e che, precisamente, si è preoccupata di proporre un Regolamento contenente norme così rigide da non lasciare alla Giunta stessa potere discrezionale, anche per evitare il verificarsi di pressioni e di reclami. Ritiene che, non disponendo di facoltà e di poteri discrezionali, la Commissione e la Giunta procederanno alla applicazione pura e semplice delle precise disposizioni del Regolamento.
Per quanto concerne la richiesta, formulata dai Consiglieri Geom. G. Nicco e Sig. Manganoni, - per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, - fa presente che la Giunta non si oppone all'accoglimento della richiesta medesima, fermo restando, peraltro, il principio che non possano fare parte della Commissione i dipendenti che abbiano presentato domanda di assegnazione di alloggio.
Il Consigliere Geom. G. NICCO - in relazione al primo rilievo formulato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri - obietta che la discussione, pur mantenendosi di carattere generale, concerne necessariamente anche osservazioni su determinati articoli del Regolamento.
Passando, quindi al secondo rilievo, esprime la sua meraviglia per il fatto che il Presidente della Giunta ritenga che le leggi, in generale, ed il Regolamento in questione, in particolare, siano così rigidi nello loro forma da non potere dare adito ad alcuna facoltà discrezionale e a discussione circa la loro pratica applicazione.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, eccepisce che la sua esperienza di avvocato gli suggerisce appunto di insistere affinché sia approvato un regolamento con disposizioni molto rigide.
Il Presidente Ing. PASQUALI, constatato che nessun altro Consigliere intende fare dichiarazioni di carattere generale, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del Regolamento previa lettura degli articoli stessi da parte del Consigliere segretario, Geom. Valleise.
Articolo 1 - Si, dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.
Articolo 2 - Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che molto opportunamente l'articolo 2 stabilisce: "Non possono, di regola, essere ammessi all'assegnazione di alloggi i dipendenti che abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, o i cui coniugi abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, di alloggi siti nel capoluogo di Aosta, ecc.".
Osserva, peraltro, che, in base a tale disposizione, può verificarsi il caso di un dipendente, più anziano di età, che non abbia diritto all'assegnazione perché ha una casa o un alloggio, intestato al proprio nome, per avere già ereditato dai genitori; mentre, per contro, può verificarsi il caso di un dipendente, più giovane di età che ha diritto all'alloggio perché non ha ancora ereditato e, quindi, non ha ancora una casa o un alloggio intestato al proprio nome. Rileva il caso di dipendenti i cui genitori non possiedono alloggi nel Capoluogo di Aosta.
Chiede, quindi, se non sia possibile inserire una disposizione che dia la priorità, nell'assegnazione degli alloggi, a quest'ultima categoria di dipendenti.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, osserva che la questione sollevata dal Consigliere Sig. Manganoni potrà essere discussa in sede di esame e di approvazione della lettera c) dell'articolo 8, con il quale vengono stabiliti i punteggi per la formazione della graduatoria.
Il Consigliere Sig. MANGANONI concorda con il Presidente Ing. Pasquali.
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
Articolo 3 - Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che la frase "... con indicazione di un termine per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi." sia completata con l'espresso inserimento del termine "di almeno un mese". Rileva, infatti, che il personale assente dal servizio per malattia o per congedo, deve venire tempestivamente a conoscenza dell'ordine di servizio che dà comunicazione al personale delle disponibilità di alloggi e dell'invito a presentare le domande di assegnazione.
Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone di fissare un termine di 15 giorni.
Il Presidente Ing. PASQUALI, a conclusione della discussione, chiede se il Consiglio approvi la proposta di inserimento, dopo la parola "termine" delle parole "di almeno quindici giorni".
Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta.
Si dà atto che il testo dell'articolo viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, con l'inserimento della aggiunta sopra riportata.
Articolo 4 - Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva l'opportunità che il primo comma dell'articolo 4 sia completato con l'inserimento delle parole; "sotto la sua responsabilità", fra le parole: "deve precisare" e le parole: "le condizioni di alloggio...".
Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Ing. PASQUALI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Geom. G. NICCO, e Sig. MARCHESE.
Si dà atto che l'articolo 4 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto (senza modificazioni né aggiunte).
Articolo 5 - Il Presidente Ing. PASQUALI, in relazione alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 5, ritiene opportuno che il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi sia pubblicato, oppure sia dato in visione al personale, contemporaneamente all'ordine di servizio, affinché il personale stesso possa prendere conoscenza delle norme e delle condizioni del Regolamento.
Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel testo proposto.
Articolo 6 - Il Consigliere Sig. MARCHESE esprime parere che, in relazione ai rilievi formulati in sede di discussione di carattere generale, la seconda parte della disposizione dell'articolo 6 debba essere riveduta e rettificata, nel senso di stabilire che i rappresentanti del personale (un impiegato ed un salariato) in seno alla Commissione giudicatrice siano designati dal personale stesso, anziché dalla Giunta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene opportuno che la parola "designati" sia sostituita con la parola "eletti".
Dopo breve discussione, il presidente Ing. PASQUALI precisa che, in relazione alla proposta, la seconda parte della disposizione risulterebbe modificata come segue:
" da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione regionale, eletti dai dipendenti di ruolo delle corrispondenti categorie".
Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene che vi sia una incongruenza tra la disposizione dell'articolo 6 e la disposizione del primo comma dell'articolo 9, che stabilisce:
"La Giunta, in base alla graduatoria, approvata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria".
Infatti, egli osserva, costituendo i sette membri della Giunta la maggioranza nella commissione giudicatrice, ne consegue che è sempre la Giunta che forma la graduatoria e che procede, in base alla stessa, alla assegnazione degli alloggi disponibili.
Propone, pertanto, che, ad ovviare a tale inconveniente, la Commissione giudicatrice sia formata dal Presidente della Giunta regionale, da tre Consiglieri regionali, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, e da due rappresentanti del personale (un impiegato ed un salariato).
Fa, altresì, presente che, in tal modo, verrebbe meno l'impressione che la Giunta prevalga nelle decisioni della Commissione giudicatrice. Chiede che la sua proposta sia favorevolmente accolta dal Consiglio. In caso contrario, egli osserva, tanto varrebbe approvare un articolo unico del seguente tenore: "La Giunta forma la graduatoria ed assegna gli alloggi".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, sottolinea che la Giunta è organo esecutivo del Consiglio regionale e che, come tale, non può essere sostituita nell'espletamento delle sue attribuzioni da altra Commissione.
Fa, poi, presente che la Giunta regionale, con deliberazione, deve procedere alla assegnazione degli alloggi disponibili in base alla graduatoria formata dalla Commissione.
Il Consigliere Geom. G. NICCO ribadisce il proprio punto di vista ed insiste affinché sia accolta la sua proposta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa che l'assegnazione degli alloggi è un atto conseguente e successivo alla formazione della graduatoria, la quale, in base all'articolo 6, viene formata da apposita Commissione; fa presente che la Giunta non può discostarsi dalla graduatoria nel deliberare la assegnazione degli alloggi.
Il Consigliere Sig. MANGANONI informa che la Commissione prevista dal Regolamento per l'assegnazione di alloggi al personale dipendente dell'Amministrazione comunale di Aosta è composta dal Sindaco o da un suo delegato - che la presiede -, da tre Consiglieri e da un rappresentante della Commissione interna del personale comunale.
Propone che, in analogia, la Commissione che procede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi al personale dell'Amministrazione regionale, sia composta dal Presidente della Giunta, da alcuni Assessori, da tre Consiglieri regionali, come proposto dal Consigliere Geom. G. Nicco, e dai rappresentanti del personale.
Il Consigliere Sig. MARCHESE rileva che la Commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria in base ai punteggi stabiliti nel regolamento, che non possono essere variati. Ritiene, quindi, superfluo chiamare a fare parte della Commissione tre Consiglieri regionali, come proposto dai Consiglieri Geom. G. Nicco e Sig. Manganoni.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, pur riconoscendo che il Consiglio è organo di controllo dell'operato della Giunta regionale, ritiene che, nel caso in discussione, si cada, da parte di alcuni Consiglieri, in una evidente esagerazione e che si voglia avvolgere la Giunta in un alone di sfiducia, sospettandola di arbitri che non sono possibili, per le ragioni già esposte dal Consigliere Sig. Marchese.
Pone in rilievo il fatto che la Giunta, in relazione alle sue specifiche attribuzioni e competenze, decide e delibera su argomenti molto più importanti e delicati della questione della assegnazione degli alloggi.
L'Assessore Geom. BIONAZ dichiara di concordare su quanto esposto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e pone in rilievo che nessun arbitrio da parte della Giunta può essere commesso, per la semplice ragione che la graduatoria viene formata dalla Commissione in base ai precisi punteggi che saranno stabiliti dal Consiglio in sede di discussione e di approvazione dell'articolo 8.
Informa che, appunto per evitare il sorgere di eventuali dubbi sull'operato della Giunta, è stata stralciata dalla bozza di Regolamento, esaminata in un primo tempo dalla Giunta, una disposizione transitoria che lasciava alla Giunta determinate facoltà discrezionali per la prima assegnazione dei nuovi alloggi.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che se il Consiglio stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punteggi è, però, la Commissione che assegna i punteggi ai singoli aspiranti in base alla valutazione delle necessità e della situazione di ognuno di essi.
Ricorda nuovamente l'inconveniente verificatosi in sede di assegnazione di alloggi nelle Case Fanfani, inconveniente che ha comportato la revisione dei punteggi, con revoca di qualche assegnazione di alloggio, successivamente concesso ad altri richiedenti.
Ribadisce che tale inconveniente è dovuto alla valutazione soggettiva della situazione degli aspiranti assegnatari, e al relativo giudizio della apposita Commissione.
Insiste, quindi, affinché siano chiamati a far parte della Commissione tre Consiglieri regionali.
L'Assessore Per. ind. FOSSON rileva che il Regolamento per la assegnazione degli alloggi delle case Fanfani è molto complesso e che in detto Regolamento la determinazione dei punteggi è lasciata alla valutazione soggettiva della Commissione; fa presente che nella proposta di Regolamento in esame per l'assegnazione di alloggi ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, la valutazione soggettiva è, invece, quasi del tutto esclusa, o, quanto meno, è possibile solo per una minima parte come risulta dall'articolo 8.
Rileva, infatti, che solo la determinazione del punteggio relativo alle disagiate condizioni ambientali di alloggio e delle condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi ed a carico è lasciata alla valutazione soggettiva della Commissione giudicatrice e, con un punteggio massimo di soli sei punti, punteggio che non può influire, sostanzialmente, nella formazione della graduatoria.
Rileva che nessun elemento di valutazione soggettiva è lasciato, invece, alla Commissione per quanto concerne la determinazione dei punteggi di cui alla lettera a) (anzianità di servizio) e alla lettera b) (numero dei componenti la famiglia conviventi ed a carico), poiché l'operato della Commissione è limitato al controllo o calcolo materiale dei punti spettanti in base alla anzianità di servizio ed al numero dei componenti la famiglia dell'aspirante con lui conviventi ed a carico.
Illustra l'indirizzo adottato dalla Giunta nell'elaborazione dell'articolo 8, indirizzo che potrà essere discusso dal Consiglio regionale e che consiste nel dare maggiore peso e punteggio all'anzianità di servizio ed al carico di famiglia e minor peso e punteggio alle condizioni economiche ed ambientali.
Il Presidente Ing. PASQUALI rileva che l'articolo 6 è stato già ampiamente discusso e chiede ai Consiglieri del gruppo social-comunista se, in seguito ai chiarimenti avuti, essi possano desistere dalla loro proposta.
Il Consigliere Sig. MANGANONI comunica, a nome dei Consiglieri del gruppo della minoranza, che essi non intendono recedere dalla loro proposta ed insistono affinché della Commissione giudicatrice siano chiamati a far parte anche tre Consiglieri regionali.
Su invito del Presidente Ing. PASQUALI, a concretare la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 6, il Consigliere Sig. MANGANONI precisa come segue la proposta dei Consiglieri del gruppo social-comunista:
""Le domande di assegnazione di alloggi sono esaminate da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta, da tre Consiglieri, da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione regionale eletti dai dipendenti di ruolo delle corrispondenti categorie"".
Il Presidente Ing. PASQUALI, rilevato che nessuna richiesta è stata avanzata per il rinvio della discussione dell'emendamento proposto dai Consiglieri del gruppo social-comunista ad altra adunanza consiliare, - in relazione al primo comma dell'articolo 61 del Regolamento interno del Consiglio - pone ai voti l'approvazione della nuova formulazione del primo collima dell'articolo 6, come da proposta surriportata, formulata dal Consigliere Sig. Manganoni a nome dei Consiglieri del gruppo social-comunista.
Si dà atto che i Consiglieri Signori MATHAMEL, PERRON e DAYNE' dichiarano di astenersi dalla votazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti numero 27 (ventisette);
Consiglieri astenutisi dalla votazione: n. 3 (tre: Sigg. Dayné, Mathamel e Perron);
Consiglieri votanti: n. 24 (ventiquattro);
Consiglieri favorevoli: n. 7 (sette);
Consiglieri contrari: n. 17 (diciassette).
Il Presidente Ing. PASQUALI, accerta e comunica il risultato della votazione e dichiara che la proposta formulata dai Consiglieri del gruppo social-comunista è stata respinta dal Consiglio.
Il Presidente Ing. PASQUALI pone, quindi, ai voti per alzata di mano l'approvazione della seguente nuova formulazione del testo dell'articolo 6, come è stata concretata, in relazione alle proposte formulate in sede di discussione, testo di cui dà lettura:
Articolo 6 - "Le domande di assegnazione di alloggi sono esaminate da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta, regionale, da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione, eletti dai dipendenti di ruolo delle corrispondenti categorie.
Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio".
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara che i Consiglieri del gruppo social-comunista, pur concordando sulla formulazione della seconda parte dell'articolo 6, si astengono dalla votazione perché il dispositivo della prima parte dell'articolo non è stato modificato come da loro proposta.
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 27 (ventisette);
Consiglieri astenutisi dalla votazione: n. 7 (sette: Sigg. Armand, Désaymonet-Ronc, Manganoni, Nicco Anselmo, Nicco Geom. Giulio, Nouchy e Vacher);
Consiglieri favorevoli: n. 20 (venti).
Il Presidente Ing. PASQUALI, accerta e comunica il risultato della votazione e dichiara che il testo dell'articolo 6 è stato approvato dal Consiglio nella formulazione sopra riportata, con voti venti favorevoli e sette Consiglieri astenutisi dalla votazione.
Articolo 7 - Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.
Articolo 8 - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, a nome della Giunta, propone anzitutto che siano stralciate dal testo dell'articolo 8 le parole "in centesimi", "centesimi di punteggio" e "centesimi".
Dà, quindi, lettura del testo dell'articolo modificato e completato come segue, per quanto concerne i punteggi:
""La Commissione procede all'esame delle domande ed alla formazione. della graduatoria, assegnando punteggi, in base alle norme seguenti e per il numero di assegnatari corrispondente al numero degli alloggi disponibili;
a) sono assegnati due punti per ogni anno di anzianità riconosciuta utile agli affetti delle norme vigenti in materia di aumenti periodici di stipendio;
b) sono assegnati per il numero dei componenti la famiglia conviventi e a carico del richiedente: due punti per la moglie a carico, due punti per ogni figlio convivente a carico e un punto per ogni altro familiare convivente e a carico.
A tale fine, non possono essere computate a carico le persone, anche se conviventi, per le quali il richiedente non benefici delle quote complementari di carovita.
Così pure non sono considerati a carico i figli. coniugati, anche se conviventi;
c) possono essere assegnati sino ad un massimo di sei punti per le disagiate condizioni ambientali di alloggio o di mancanza di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi e a carico"".
Il Consigliere Sig. MANGANONI richiama il rilievo già formulato in sede di discussione sull'arti colo 2 e chiede se la Giunta intenda prendere in considerazione quanto già esposto.
Passando, quindi, all'esame del testo dell'articolo 8, propone che la disposizione di cui alla lettera c) sia completata con l'inserimento delle parole "e di stipendio" tra le parole "condizioni economiche" e le parole "dell'aspirante".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, precisa che le parole "condizioni economiche" hanno un senso lato, comprensivo, quindi, della voce "stipendio" e di ogni altro assegno.
Il Consigliere Sig. MANGANONI prende atto del chiarimento dato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, pone in rilievo che il sistema adottato dalla Giunta è molto rigido e non dà, in effetti, alcun potere discrezionale alla Giunta.
Infatti, egli osserva, sono assegnati: due punti per ogni anno di anzianità; due punti per la moglie a carico; due punti per ogni figlio convivente ed a carico; un punto per ogni altro familiare convivente e a carico e un massimo di sei punti per le disagiate condizioni ambientali di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi ed a carico.
Segue discussione, alla quale partecipano il Presidente, della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, l'Assessore Geom. BIONAZ ed i Consiglieri sigg. MANGANONI, NICCO Geom. Giulio e Dott. DUJANY.
Il Presidente Ing. PASQUALI ed il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, su richiesta del Consigliere Geom. NICCO, forniscono precisazioni circa il significato e la portata della parola "convivente".
Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede che si precisi il significato delle parole "privo di abitazione".
L'Assessore Geom. BIONAZ cita alcuni casi a titolo di esempio, rilevando che è da considerarsi privo di abitazione, o di alloggio anche il dipendente che abita fuori Aosta, oppure quello che ha ricevuto ordinanza di sfratto dall'alloggio attualmente occupato.
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo di cui è stata data lettura dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, completato con l'aggiunta del seguente comma finale:
"A chi è privo di abitazione (alloggio), è assegnato il punteggio massimo di cui alla lettera c)".
Articoli 9 e 10 - Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati, ad unanimità, dal Consiglio nel testo proposto e senza discussione.
Articolo 11 - Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità, nel testo proposto e dopo breve discussione, alla quale partecipano, il Presidente, Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Geom. BIONAZ ed il Consigliere Geom. G. NICCO.
Articoli 12, 13 e 14 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.
Articolo 15 - Il Consigliere Geom. G. NICCO, prende atto che la disposizione di cui al secondo comma "i canoni di affitto sono soggetti alle variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalle leggi", e rileva che i canoni di affitto degli alloggi siti nella vecchia parte del fabbricato a suo tempo costruito, già assegnati a dipendenti dell'Amministrazione regionale, sono soggetti alle norme sul blocco degli affitti.
Raccomanda che, in sede di determinazione dei canoni di affitto dei nuovi alloggi, siano, per quanto possibile, evitate sperequazioni di canone di affitto fra i vecchi ed i nuovi alloggi, concedendo, eventualmente, una indennità agli assegnatari dei nuovi alloggi, onde livellare la differenza di canone di affitto.
Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede che la Giunta comunichi, in via approssimativa, in quale misura sarà determinato l'importo dei canoni di affitto dei vani dei nuovi alloggi.
Il Consigliere Sig. MARCHESE raccomanda che i canoni di affitto siano determinati nella misura minore possibile.
Partecipano, altresì, alla discussione l'Assessore Geom. BIONAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il quale dà assicurazione che la Giunta terrà in considerazione la raccomandazione formulata dal Consigliere Sig. Marchese.
Si dà atto che l'articolo 15 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.
Articolo 16 - Si dà atto che l'articolo 16 viene approvato ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.
Articolo 17 - Il Consigliere Sig. MANGANONI richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione seguente della lettera e): "...a meno che tale alloggio sia inadatto dal punto, di vista igienico o sia insufficiente alle necessità della famiglia per scarsità o ristrettezza di locali".
Chiede se l'accertamento delle condizioni ambientali sarà effettuato dalla Giunta.
Il Consigliere Dott. NORAT ed il Consigliere Geom. NICCO esprimono parere che debba essere anche sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.
Si dà atto che l'articolo 17 è approvato, ad unanimità, nel testo proposto.
Articolo 18 - Si dà atto che l'articolo 18 viene approvato, ad unanimità, nel testo proposto, dopo precisazioni fornite dal Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, su richiesta del Consigliere Geom. G. NICCO.
Articolo 19 - II Consigliere Sig. MANGANONI richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente disposizione del secondo comma della lettera c):
""Gli alloggi sono concessi agli inquilini assegnatari esclusivamente per uso loro proprio e dei loro familiari conviventi ed a carico"".
Osserva che, qualora sia mantenuta la dizione "ed a carico", il dipendente, cioè l'inquilino, non avrebbe diritto di alloggiare il figlio quando non sia più a suo carico.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riconosce esatta l'osservazione formulata dal Consigliere Sig. Manganoni e propone che sia stralciata dalla disposizione di cui si tratta la dizione "ed a carico".
Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.
Il Consigliere Sig. MANGANONI ed il Consigliere Geom. G. NICCO, premesso che la disposizione di cui alla lettera f) stabilisce: "È vietato di tenere animali di qualsiasi specie negli alloggi e nelle cantine", esprimono parere che debba essere lasciata la possibilità all'inquilino di tenere un canarino, o un pappagallo o un cane, con l'obbligo di allontanare l'animale in caso di proteste eventualmente sollevate da altri inquilini.
Il Consigliere Sig. MANGANONI propone che la disposizione di cui alla lettera m): "In caso di inosservanza delle norme di igiene,... l'Amministrazione potrà provvedere al licenziamento immediato dell'inquilino" sia completata con l'aggiunta delle parole "dopo preavviso".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, ritengono non necessaria l'aggiunta proposta dal Consigliere Sig. Manganoni, in quanto la lettera b) dell'articolo 17, prevede che l'infrazione ad una o più delle condizioni del Regolamento deve essere "contestata almeno due volte, con lettera raccomandata".
Il Consigliere Sig. CUAZ chiede se, qualora il dipendente capo famiglia venga a morire, i familiari conviventi abbiano diritto ad abitare ugualmente nell'alloggio.
Il Consigliere Sig. MARCHESE richiama, all'uopo, i casi di decadenza contemplati nella prima parte dell'articolo 17.
Si dà atto che l'articolo 19 viene approvato, ad unanimità, nel testo proposto, previo stralcio delle parole "ed a carico", al secondo comma della lettera c).
Articolo 20 - Il Consigliere Geom. G. NICCO, in relazione alla disposizione transitoria dell'articolo 20, raccomanda che la Giunta assegni, per quanto possibile, gli alloggi ai soli dipendenti che, con quasi certezza, saranno sistemati nel ruolo organico dell'Amministrazione regionale.
Forniscono chiarimenti il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, il quale osserva che il mantenimento dell'alloggio è condizionato al mantenimento in servizio del dipendente assegnatario.
Si dà atto che l'articolo 20 viene approvato, ad unanimità, nel testo proposto.
Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che, data la carenza di alloggi in Aosta, riuscirebbe poco opportuno e assai difficile di procedere allo sfratto di un dipendente nel caso di cessazione del rapporto di impiego con l'Amministrazione regionale.
Constata, quindi, che nel Regolamento non è stata inserita alcuna disposizione che dia la possibilità al dipendente aspirante all'assegnazione di alloggio, il quale si ritenga leso nei suoi diritti, di ricorrere contro la negata assegnazione di un alloggio.
Propone che sia approvata una disposizione che precisi l'organo al quale i dipendenti possono inoltrare ricorso.
Segue discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente, del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. BIONAZ ed Ing. FRESIA, ed i Consiglieri Geom. NICCO Giulio e Sig. MANGANONI, il quale propone che, prima dell'assegnazione degli alloggi da parte della Giunta, sia pubblicata all'albo pretorio la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, affinché il personale possa prenderne visione e presentare eventuali ricorsi.
Il Presidente, Ing. PASQUALI, concorda su quanto esposto dal Consigliere Sig. MANGANONI e ricorda che, in sede di discussione dell'articolo 5, egli ha rilevato la necessità che il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi sia pubblicato affinché il personale interessato possa prenderne visione, unitamente alla graduatoria, ed avanzare ricorso, qualora si ritenga leso nei suoi diritti.
Il Consigliere Geom. G. NICCO concorda su quanto esposto dal Consigliere Sig. Manganoni e dal Presidente, Ing. Pasquali.
Articolo 9 - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, in relazione a quanto sopra, propone che la disposizione del primo comma dell'articolo 9 sia completata con l'inserimento, dopo le parole: "all'articolo 6", delle parole "e dopo dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa".
Il Presidente, Ing. PASQUALI, riassume la discussione e dà lettura della seguente nuova formulazione dell'articolo 9:
"La Giunta, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6, e dopo dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria.
Agli effetti dell'assegnazione e per quanto concerne il numero dei vani degli alloggi da assegnarsi, deve essere tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico di ciascun aspirante classificato".
Si dà atto che l'articolo.9, già approvato in precedenza, viene modificato ed approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo definitivo sopra riportato.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare, nel testo sottoriportato, il Regolamento recante norme per l'assegnazione di alloggi al personale e norme per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale:
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE E PER LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI NEI CASEGGIATI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Norme per l'assegnazione di alloggi
ART. 1.
Sono ammessi a concorrere all'assegnazione di alloggi disponibili nelle case di proprietà dell'Amministrazione regionale gli impiegati ed i salariati capi famiglia aventi rapporto di impiego di ruolo con l'Amministrazione regionale.
La Giunta, in via eccezionale o per particolari necessità, può ammettere a concorso per l'assegnazione di alloggi anche personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici addetti a servizi di interesse regionale e i cui assegni siano a carico dell'Amministrazione regionale.
ART. 2.
Non potranno, di regola, essere ammessi all'assegnazione di alloggi i dipendenti che abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, - o i cui coniugi abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, di alloggi siti nel Capoluogo di Aosta a meno che i richiedenti comprovino clic gli alloggi stessi siano inadatti dal punto di vista igienico o siano insufficienti alle necessità delle loro famiglie per scarsità o ristrettezza di locali.
ART. 3.
Della disponibilità di alloggi deve essere dato avviso al personale, mediante ordine di servizio, con indicazione di un termine, di almeno quindici giorni, per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio.
ART. 4.
La domanda di assegnazione di alloggio, oltre all'indicazione dell'alloggio per il quale si intende di concorrere, deve precisare le condizioni di alloggio e familiari dell'aspirante ed altri eventuali elementi atti a stabilire le particolari necessità e gli eventuali titoli di preferenza.
Qualora siano disponibili più alloggi, possono essere indicati nella domanda, in ordine di preferenza, gli alloggi ai quali si aspira.
ART. 5.
Nella domanda deve essere espressamente dichiarato se l'aspirante e il di lui coniuge abbiano o no la piena proprietà o l'usufrutto di alloggi o di locali di abitazione nel capoluogo di Aosta.
Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che l'aspirante si rende responsabile e debitore della pigione dalla data di assegnazione dell'alloggio.
Nella domanda deve, infine, essere espressamente dichiarato che l'aspirante conosce ed accetta, senza riserve, tutte le norme e condizioni del regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la disciplina delle locazioni negli stabili dell'Amministrazione regionale.
ART. 6.
Le domande di assegnazione di alloggi sono esaminate da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta regionale, da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione, eletti dai dipendenti di ruolo delle corrispondenti categorie.
Non possono far parte della Commissione coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio.
ART. 7.
La Commissione giudicatrice decide a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Giunta regionale.
ART.8.
La Commissione procede all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria, assegnando punteggi, in base alle norme seguenti e per il numero di assegnatari corrispondente al numero degli alloggi disponibili;
a) sono assegnati due punti per ogni anno di anzianità riconosciuta utile agli effetti delle norme vigenti in materia di aumenti periodici di stipendio;
b) sono assegnati per il numero dei componenti la famiglia conviventi e a carico del richiedente: due punti per la moglie a carico, due punti per ogni figlio convivente a carico e un punto per ogni altro familiare convivente e a carico.
A tal fine, non possono essere computate a carico le persone, anche se conviventi, per le quali il richiedente non benefici delle quote complementari di carovita.
Così pure non sono considerati a carico i figli coniugati, anche se conviventi;
c) possono essere assegnati sino ad un massimo di sei punti per le disagiate condizioni ambientali di alloggio o di mancanza di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi e a carico.
A chi è privo di abitazione (alloggio) è assegnato il punteggio massimo di cui alla lettera c).
ART. 9.
La Giunta, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice, di cui all'articolo 6 e dopo dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria.
Agli effetti dell'assegnazione, e per quanto concerne il numero dei vani degli alloggi da assegnarsi, deve essere tenuto conto del numero dei familiari conviventi e a carico di ciascun aspirante classificato.
Trasferimento di alloggi
ART. 10.
Allo scopo di adeguare il numero dei vani degli alloggi assegnati alle eventualmente mutate necessità familiari degli assegnatari, la Giunta può disporre d'ufficio trasferimenti di alloggio, allorquando venga a mutare sensibilmente il numero dei componenti le famiglie dei locatari.
Concessioni speciali di alloggi
ART. 11.
La concessione speciale di alloggi al personale che abbia diritto all'alloggio ai sensi del Regolamento organico (usciere-capo, uscieri e inservienti incaricati della custodia di stabili, autista meccanico capo-garage, ecc.), non comporta pagamento di canone di affitto ed è limitata alla durata dell'effettivo esercizio delle mansioni da cui deriva il diritto all'alloggio gratuito.
La concessione speciale di alloggio al personale di custodia di cui sopra comprende il diritto all'alloggio, alla luce per illuminazione, all'acqua potabile ed al riscaldamento nei limiti stabiliti dalla Giunta, quale corrispettivo del servizio di custodia e di pulizia dei locali e comporta l'obbligo da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio e dell'adempimento dei doveri inerenti alle mansioni di custodia (pulizia locali, apertura e chiusura di porte di ingresso, ecc.).
Sono a carico dei concessionari di alloggi assegnati senza canone di affitto, a titolo speciale, le spese per l'energia elettrica ad uso applicazioni domestiche.
Concessione di alloggi al personale forestale
ART. 12.
Gli alloggi ed i locali di abitazione siti negli stabili di proprietà regionale, adibiti a casermette forestali, sono assegnati a personale forestale, con deliberazione di Giunta, indipendentemente dalle norme di assegnazione di cui agli articoli precedenti.
Avrà, di norma, precedenza nell'assegnazione degli alloggi il personale forestale coniugato ed avente maggior numero di persone conviventi ed a carico.
I canoni di affitto degli alloggi e dei locali negli stabili adibiti a casermette forestali sono stabiliti dalla Giunta.
Locali accessori agli alloggi
ART. 13.
Negli atti di assegnazione di alloggio devono essere precisati anche il numero e la ubicazione o numerazione degli eventuali locali accessori (vani cantina e vani sottotetto), locali che dovranno essere adibiti esclusivamente a deposito di oggetti e di masserizie della famiglia assegnataria.
Affitto di terreni annessi ai fabbricati
ART. 14.
La Giunta può assegnare in affitto al personale dell'Amministrazione, anche non assegnatario di alloggi, appezzamenti di terreno attigui alle case destinate ad alloggio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Il canone annuo di affitto di tali appezzamenti di terreno è stabilito di volta in volta, all'atto delle locazioni o della loro proroga.
Canoni di affitto
ART. 15.
I canoni di affitto degli alloggi e dei locali sono stabiliti con deliberazioni di Giunta, tenuto conto del numero dei locali, della loro superficie e cubatura e delle loro caratteristiche ambientali e di rifinitura.
I canoni di affitto sono soggetti alle variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalle leggi.
I canoni di affitto sono comprensivi dell'affitto dei locali principali ed accessori e delle spese per servizio di custodia, di pulizia e di illuminazione dei locali di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.).
Il consumo dell'acqua potabile è a carico degli inquilini.
Decorrenza e scadenza delle locazioni
ART. 16.
Le locazioni degli alloggi e dei locali ed il pagamento dei relativi canoni di affitto hanno decorrenza dalla data precisata nella deliberazione di assegnazione e, ove non sia diversamente stabilito, scadono alla fine dell'anno solare in corso alla data dell'assegnazione.
Ove non sia diversamente stabilito, le locazioni sono rinnovate, tacitamente, di anno in anno, se non interviene disdetta da una delle parti, entro il mese di ottobre di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 17.
I contratti di locazione si ritengono scaduti di diritto, con tutte le conseguenze di legge, nei seguenti casi:
a) qualora l'inquilino perda, comunque, la qualità di dipendente dell'Amministrazione regionale - fatta eccezione per i dipendenti collocati in pensione dall'Amministrazione regionale - o non sia più addetto a servizio di interesse regionale, per il quale la Regione debba provvedere al pagamento dei di lui assegni;
b) qualora l'inquilino commetta infrazione ad una o più delle condizioni del presente regolamento, contestata almeno due volte con lettera raccomandata;
c) qualora l'inquilino o il di lui coniuge diventino proprietari o usufruttuari di alloggio sito nel capoluogo di Aosta, a meno che tale alloggio sia inadatto dal punto di vista igienico o sia insufficiente alle necessità della famiglia per scarsità o ristrettezza di locali.
Pagamento dei canoni di affitto
ART. 18.
I canoni di affitto sono, normalmente, pagati a rate mensili anticipate, con versamento all'Economo oppure con trattenute dirette da effettuarsi sugli assegni mensili.
Norme e condizioni contrattuali di affitto degli alloggi e dei locali
ART. 19.
Le domande e le accettazioni di assegnazione di alloggio o di locali implicano la conoscenza e l'accettazione incondizionata. delle norme del presente regolamento.
Gli affitti sono regolati dalle apposite norme generali del Codice civile. e, in particolare, dalle seguenti norme e condizioni speciali:
a) l'inquilino riconosce e dichiara di ricevere in consegna i locali concessigli in affitto e tutti gli impianti idro-termo-sanitari ed elettrici relativi in perfetto stato e si obbliga di mantenerli e di restituirli tali al termine della locazione;
b) l'inquilino non può eseguire nei locali affittati alcuna opera di adattamento se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, che è subordinata, comunque, all'obbligo dell'esecuzione dei lavori sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico regionale e all'obbligo di rimettere le cose in pristino al termine della locazione oppure di cedere all'Amministrazione senza compenso le opere eseguite secondo che l'Amministrazione crederà di scegliere;
c) è vietata ogni cessione o subaffitto, totale o parziale, anche gratuita, dei locali affittati.
Gli alloggi sono concessi agli inquilini assegnatari esclusivamente per loro proprio uso e dei loro famigliari conviventi.
È pure vietato di tenere persone in pensione, anche temporaneamente, o saltuariamente, e anche se a titolo gratuito.
d) è fatto obbligo agli inquilini di avere la più diligente cura dei locali affittati e dei locali e luoghi di uso comune (scale, cantine, cortili);
e) per le spese delle riparazioni diverse si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile; nelle riparazioni ordinarie, si comprendono le normali riparazioni agli impianti e alle rubinetterie, nonché la sostituzione dei vetri e delle tapparelle delle persiane movibili delle porte e delle finestre.
In caso di guasti agli impianti idro-termo-sanitari, gli inquilini devono precauzionalmente chiudere subito la chiave della colonna interna dell'acqua e dare immediato avviso dei guasti al custode del fabbricato;
f) è vietato di tenere animali di qualsiasi specie negli alloggi e nelle cantine;
g) sono vietati i rumori che possono recare disturbo agli altri inquilini;
h) è vietato di spaccare legna e di frantumare carbone negli alloggi, sui terrazzi e nelle scale;
i) è vietata l'esposizione di indumenti in vista verso la via pubblica;
1) è vietato di gettare fuori dell'alloggio, nelle scale o nei luoghi di uso comune, oggetti o rifiuti di qualsiasi genere; le immondizie devonsi gettare esclusivamente nelle apposite canne o casse di raccolta;
m) in caso di inosservanza delle norme di igiene, di pulizia, di buona manutenzione della casa o di persistente turbamento dell'ordine, della tranquillità e della moralità della casa, l'Amministrazione potrà provvedere al licenziamento immediato dell'inquilino;
n) sono a carico dell'inquilino le spese di registrazione dei contratti verbali di affitto e le spese di bollo per le quietanze di ricevuta dei canoni di affitto.
Disposizioni transitorie
ART. 20.
In via transitoria e sino all'avvenuta sistemazione a ruolo del personale dell'Amministrazione regionale in applicazione del nuovo regolamento organico in corso di approvazione, sono ammessi all'assegnazione degli alloggi i dipendenti dell'Amministrazione regionale per i quali vi sia la possibilità di sistemazione nei ruoli organici principali e nei ruoli transitori in applicazione degli artt. 167 e seguenti del suddetto regolamento organico.
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