Oggetto del Consiglio n. 70 del 30 luglio 1952 - Verbale

OGGETTO N. 70/52 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SPECIALI PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E DEI COMUNI COMPRESI NEL SUO TERRITORIO E PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione e di promulgazione di una legge regionale recante norme speciali per i concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Amministrazione regionale e dei Comuni compresi nel suo territorio e per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione illustrativa del progetto di legge riportato in calce alla relazione stessa e di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SPECIALI PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI IN VALLE D'AOSTA E PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE.

Riferimento della Divisione Sanità.

Oggetto: Concorsi per sanitari condotti.

Le condotte mediche esistenti in Valle sono in numero di 22. In dieci di esse, il posto è ricoperto dal titolare della condotta, mentre, nelle altre dodici, il servizio è affidato a Sanitari interini. Vi sono, quindi, dodici condotte scoperte.

Per sette di esse, questa condizione dura da oltre dieci anni, dato che l'ultimo concorso espletato è stato quello bandito nell'anno 1937.

Questo stato di cose è causa di grave pregiudizio per i Sanitari interini e, di riflesso, per il servizio sanitario stesso.

Vi sono medici interini che ricoprono i posti loro affidati da 14-15 anni e che non hanno potuto ottenere una sistemazione definitiva per la carenza dei concorsi, mentre si trovano, ora, sul punto di superare i limiti di età per la partecipazione ai concorsi, correndo, quindi, pericolo di esserne esclusi, cosa, evidentemente, ingiusta.

Per regolarizzare queste posizioni, si rende necessario bandire al più presto il relativo concorso.

La stessa necessità si impone anche per le condotte resesi vacanti in questi ultimi anni, onde evitare sia la rotazione degli interini, deleteria per buon andamento del servizio sanitario, sia il crearsi di posizioni delicate, che verrebbero a turbare il normale espletamento dei futuri concorsi.

La medesima situazione si è prodotta per le condotte veterinarie e per quelle ostetriche.

La riapertura dei concorsi sanitari, decretata dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità nel 1947, è stata rinviata, in Valle d'Aosta, a richiesta dell'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta e dell'Associazione Medici Condotti della Valle, essendosi, allora, ritenuto necessario apportare delle variazioni al Regolamento nazionale dei concorsi, in relazione alla costituzione della Valle d'Aosta in Regione autonoma.

La questione è stata ampiamente esaminata dal Consiglio di Sanità, le cui proposte sono state concretate nel seguente schema di legge regionale:

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Legge 1952, n. NORME SPECIALI PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E DEI COMUNI COMPRESI NEL SUO TERRITORIO, E PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE.

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Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e in deroga ai RR.DD. 27 luglio 1934, n. 1265, e 11 marzo 1935, n. 281, modificati dal D.L.L. 31 luglio 1945, n. 446, le Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di Sanitari addetti, ai servizi della Regione autonoma Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio, sono nominate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

A parziale modifica del citato R.D. 11 marzo 1935, n. 281:

a) dette Commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale, di grado non inferiore al 6°;

b) quali funzionari Medico e Veterinario, sono chiamati a fare parte di tali Commissioni giudicatrici, rispettivamente, il Medico regionale ed il Veterinario regionale;

e) un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione regionale esercita le funzioni di Segretario delle stesse Commissioni.

Art. 3

In relazione all'articolo 38 della citata legge costituzionale, i concorrenti ai posti in oggetto, oltre agli esami prescritti dal R.D. 11 marzo 1935, n. 281, devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame le Commissioni giudicatrici sono integrate, chiamando a farne parte:

a) il Preside del Liceo classico di Aosta;

b) un insegnante di francese delle Scuole Medie di Aosta.

Ogni Commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale in lingua francese precede le altre prove, ed i concorrenti, i quali non conseguano in essa il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi, sono esclusi dagli altri esami e dichiarati soccombenti nel concorso.

Art. 4

Nel territorio della Valle d'Aosta, le facoltà conferite al Prefetto, in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Nel primo concorso che sarà bandito per ciascuna categoria di Sanitari, in esecuzione della presente legge regionale, e sino a due anni, dopo la sua entrata in vigore, si prescinde dai limiti massimi di età per i Sanitari non di ruolo dipendenti da Enti locali, quando essi abbiano compiuto, alla data del bando, otto anni di lodevole servizio, in analogia o quanto disposto dal D.L. 11 novembre 1946, n. 461.

Art. 6

Per il territorio della Valle d'Aosta, la Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento delle farmacie, prevista dall'articolo 105 del T.U. LL.SS. (approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265), è composta dei seguenti membri:

a) Ispettore regionale dei Comuni - Presidente;

b) Medico regionale;

e) Esperto in materia giuridica;

d) un Farmacista e un Chimico-Farmacista, scelti dal Presidente della Giunta regionale, su terne proposte dalle rispettive Associazioni di categoria riconosciute competenti per territorio.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, (data)

F.to Caveri

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Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, informa che il progetto di legge regionale surriportato è stato approvato tenendo presente l'opportunità di discostarsi il meno possibile dalle disposizioni delle leggi richiamate nell'articolo 1 del progetto stesso, pur apportando alle disposizioni di tali leggi le modifiche ritenute indispensabili, in relazione al particolare ordinamento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Comunica che le modificazioni apportate concernono i seguenti tre punti:

1) organo competente a nominare le Commissioni dei concorsi;

2) composizione delle Commissioni stesse;

3) conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti.

Informa che l'istruttoria degli atti per il disegno di legge, che si è conclusa con l'elaborazione del progetto di legge regionale in esame, è stata molto lunga e laboriosa perché la Giunta regionale ha ritenuto opportuno di. mantenersi in contatto anche con l'Ordine dei Medici, per la preparazione della Legge.

Comunica che il progetto di legge è stato esaminato anche dal Consiglio regionale di Sanità, che ha espresso parere favorevole.

Illustra, quindi, brevemente le seguenti modificazioni che il progetto di legge regionale apporta alle disposizioni delle leggi dello Stato, per adattarle e adeguarle all'attuale ordinamento amministrativo regionale.

Prima modificazione - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, premette che, ai sensi dell'articolo 69 del T.U. delle Leggi sanitarie - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - la nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi sanitari era di competenza del Ministero dell'Interno. Rileva che tale competenza è stata devoluta, con successivo provvedimento legislativo, all'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità.

Precisa che, a' sensi dell'articolo 1 del progetto di legge regionale in esame, la nomina delle Commissioni di cui si tratta, nel territorio della Valle d'Aosta, sarebbe attribuita alla competenza del Presidente della Giunta regionale.

Seconda modificazione - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'articolo 44 del Regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie (R.D. 11 marzo 1935, n. 281), il quale stabilisce che le Commissioni Giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto sono presiedute da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore al VI e sono composte:

a) da un funzionario medico appartenente al ruolo dell'Amministrazione della Sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII;

b) da due docenti di Università, uno dei quali scelto su terna proposta dalla competente Associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

e) da un medico condotto scelto su terna proposta, dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale del pubblico impiego.

Rileva, che, avendo l'Amministrazione regionale la potestà di emanare, nella materia in esame, norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi per adattarle alle particolari condizioni della Regione, l'articolo 2 del progetto di legge regionale prevede di apportare al surrichiamato articolo 14 le seguenti modificazioni:

a) Le Commissioni giudicatrici, anziché da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore al VI, sono presiedute da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore al VI;

b) sono chiamati a far parte delle rispettive Commissioni giudicatrici, quali funzionari medico e veterinario, il medico regionale ed il veterinario regionale;

c) è, altresì, chiamato a far parte delle Commissioni, con funzioni di Segretario delle Commissioni stesse, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione regionale.

Terza modificazione - Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che la terza modificazione è prevista, all'articolo 3 del progetto di legge, da una disposizione che fa obbligo ai candidati di sostenere una prova orale allo scopo di comprovare la conoscenza della lingua francese.

Conclude, riservandosi di rispondere alle richieste di chiarimenti ed alle eventuali osservazioni che verranno formulate dai Signori Consiglieri sul progetto di legge in esame.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di approvare il progetto di legge in discussione, salvo per quanto riguarda l'articolo 3, nel quale si stabilisce che, per quanto concerne la prova orale in lingua francese, le Commissioni giudicatrici sono integrate chiamando a farne parte, fra altri, un insegnante di lingua francese delle Scuole medie di Aosta.

Osserva che l'insegnante di lingua francese delle Scuole medie potrebbe essere un elemento molto giovane od una donna, il che potrebbe essere interpretato come una menomazione della personalità del medico o veterinario candidato, in quanto fra i sanitari che parteciperanno ai concorsi ve ne sono di quelli che prestano servizio di interino da quattordici o quindici anni. Esprime parere, per tale ragione, che l'insegnante di lingua francese dovrebbe essere opportunamente sostituito da un medico condotto che conosca bene la lingua francese.

Il Consigliere Dr. NORAT concorda con il Consigliere Geom. G. Nicco.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica che il rilievo formulato dal Consigliere Geom. G. Nicco potrà essere oggetto di esame in sede di discussione particolare dell'art. 3 del progetto di legge.

Constatato, quindi, che sulla discussione di carattere generale nessun altro Consigliere intende chiedere la parola, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del progetto stesso, dei quali viene data lettura.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.

Articolo 2 - Il Consigliere Geom. G. NICCO, in considerazione del fatto che il Medico ed il Veterinario regionale saranno chiamati a far parte delle Commissioni. giudicatrici, rileva l'opportunità che siano indetti per primi i concorsi per l'assegnazione dei posti di Medico e di Veterinario regionali.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ricorda che, con legge dello Stato (Decreto legislativo 5-2-1948, n. 61), era stato disposto che i posti, che si rendevano disponibili entro un anno dalla entrata in vigore del detto decreto, erano conferiti, mediante concorsi interni per titoli con l'esenzione del limite massimo di età per l'ammissione, al personale di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore di detto decreto, avesse compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esso analoghe e che fosse in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina al posto stesso.

Rileva che, successivamente, è stato precisato che le agevolazioni contemplate in tale decreto non concernevano i sanitari, per i quali, invece, veniva fatto obbligo di bandire i concorsi per l'assegnazione dei posti vacanti.

Il Consigliere Dr. NORAT, pur concordando su quanto esposto dal Consigliere Geom. G. Nicco, fa presente che il dare la precedenza ai concorsi ai posti di Medico e Veterinario regionali significherebbe il rinvio, per sei-sette mesi, dei concorsi per i posti vacanti di sanitari condotti, con grave pregiudizio per i sanitari e per i servizi sanitari nei Comuni. Cita il caso del Comune di Brusson ove, nel periodo di un anno, si sono succeduti nell'incarico di medico condotto ben tre medici.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, ed il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprimono parere che, per non pregiudicare i servizi sanitari nei Comuni, i concorsi dei sanitari comunali potrebbero essere indetti contemporaneamente ai concorsi per l'assegnazione dei posti di Medico e di Veterinario regionali.

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

Articolo 3 - Il Consigliere Dr. NORAT propone che, per la prova orale che i candidati debbono sostenere per comprovare la conoscenza della lingua francese, le Commissioni giudicatrici siano integrate, oltre che dal Preside del Liceo classico di Aosta e da un insegnante di lingua francese delle Scuole medie di Aosta, da "un medico esercente in Valle d'Aosta, nominato dal Presidente della Giunta regionale"; rileva che un sanitario ha maggiore competenza degli altri due membri a rivolgere ai candidati quesiti in materia sanitaria e con termini tecnici, il che faciliterebbe l'interrogatorio e l'esame.

Il Vice-Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, rileva che la Commissione è costituita di sette persone, fra le quali è da presupporre che vi sia qualche elemento che conosca la lingua francese e la materia sanitaria, ad esempio, il Medico regionale o il rappresentante dei medici condotti.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che, per risolvere la questione prospettata dal Consigliere Dr. Norat, è sufficiente che l'Ordine dei Medici proponga quale membro di propria designazione, nella Commissione giudicatrice, un medico che conosca la lingua francese.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara che la proposta formulata dal Consigliere Dr. Norat non può essere accettata, perché di un nuovo membro verrebbe a innovare troppo in materia di composizione della Commissione. Ricorda, a questo proposito, che nell'illustrazione del progetto di legge in esame, ha fatto presente che il progetto stesso era stato studiato tenendo conto della necessità di scostarsi il meno possibile dalle disposizioni del regolamento vigente sui concorsi a posti di sanitari.

Ritiene che, come osservato dal Vice-Presidente del Consiglio, Ing. Pasquali, e dall'Assessore Geom. Arbaney, la questione possa essere superata mediante designazione, da parte dell'Ordine dei Medici, di un sanitario rappresentante dei sanitari condotti, che conosca la lingua francese. Rileva che, se il Consiglio accedesse alla richiesta del Dr. Norat, da parte di alcuno potrebbe anche essere obiettato che non vi sarebbe più garanzia di imparzialità in quanto la maggioranza dei componenti sarebbe nominata dal Presidente della Giunta regionale.

L'Assessore Dr. BERTHET, richiamandosi alla proposta formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco, ritiene che la dizione "un insegnante di francese delle Scuole medie di Aosta", possa essere sostituita con la dizione "un docente di lingua francese", che potrebbe essere anche un professore di Università.

Segue breve discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Dr. BERTHET ed il Consigliere Geom. G. NICCO e l'Assessore Geom. BIONAZ, il quale ultimo propone che la dizione suddetta sia sostituita con la dizione "un insegnante di lingua francese".

Si dà atto che il Consiglio concorda ed approva, ad unanimità, la proposta dell'Assessore Geom. Bionaz.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la variante surriportata alla lettera b), proposta dall'Assessore Geom. Bionaz.

Articoli 4, 5, 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli di cui si tratta sono approvati dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza discussione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere alla votazione per la approvazione del testo completo del progetto di legge regionale recante norme speciali per i concorsi a posti di sanitari condotti a servizio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio e per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie, con la sola variante di cui sopra apportata alla lettera b) dell'articolo 3.

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IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità e l'urgenza dell'approvazione di norme regionali di integrazione e di adattamento della legislazione generale statale in materia di concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione e dei Comuni compresi nel territorio della Valle d'Aosta, nonché in materia di composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie;

- visto l'art. 1 del Decreto legislativo C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532;

- veduti i RR.DD. 27 luglio 1934, n. 1265, e 11 marzo 1935, n. 281, modificati dal D.L.L. 31 luglio 1945, n. 446;

- veduti gli articoli 3, lettera l), 38 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

- ad unanimità di voti;

Delibera

di approvare l'emanazione e la promulgazione della seguente legge regionale, recante norme di integrazione per i concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione autonoma della Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio e per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie:

DISEGNO DI LEGGE. REGIONALE N. 3 DEL 30 LUGLIO 1952

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge.......... (data), n....: NORME SPECIALI PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E DEI COMUNI COMPRESI NEL SUO TERRITORIO E PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

ART. 1

Ai sensi della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e in deroga ai RR.DD. 27 luglio 1934, n. 1265, e 11 marzo 1935, n. 281, modificati dal D.L.L. 31 luglio 1945, n. 446, le Commissioni giudicatrici, per i concorsi a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione autonoma Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio, sono nomi- nate dal Presidente della Giunta regionale.

ART. 2

A parziale modifica del citato R.D. 11 marzo 1935, n. 281;

a) dette Commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione regionale, di grado non inferiore al VI;

b) quali funzionari Medico e Veterinario, sono chiamati a fare parte di tali Commissioni giudicatrici, rispettivamente, il Medico regionale ed il Veterinario regionale;

e) un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione regionale esercita le funzioni di Segretario delle stesse commissioni.

ART. 3

In relazione all'art. 38 della citata legge costituzionale, i concorrenti ai posti in oggetto, oltre agli esami prescritti dal R.D. 11 marzo 1935, n. 281, devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame, le Commissioni giudicatrici sono integrate, chiamando a farne parte:

a) il Preside del Liceo classico di Aosta;

b) un insegnante di lingua francese.

Ogni Commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale di lingua francese precede le altre prove, ed i concorrenti, i quali non conseguano in essa il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi, sono esclusi dagli altri esami e dichiarati soccombenti nel concorso.

ART. 4

Nel territorio della Valle d'Aosta, le facoltà conferite al Prefetto in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

ART. 5

Nel primo concorso che sarà bandito per ciascuna categoria di Sanitari, in esecuzione della presente legge regionale, e sino a due anni dopo la sua entrata in vigore, si prescinde dai limiti massimi di età per i Sanitari non di ruolo dipendenti da Enti locali quando essi abbiano compiuto, alla data del bando, otto anni di lodevole servizio, in analogia a quanto disposto dal D.L. 11 novembre 1946, n. 461.

ART. 6

Per il territorio della Valle d'Aosta, la Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento delle farmacie, prevista dall'articolo 105 del T.U. LL.SS. (approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265), è composta dei seguenti membri:

a) Ispettore regionale dei Comuni - Presidente;

b) Medico regionale;

e) Esperto in materia giuridica;

d) un Farmacista e un Chimico-Farmacista, scelti dal Presidente della Giunta regionale, su terne proposte dalle rispettive Associazioni di categorie riconosciute competenti per territorio.

ART. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

F.to CAVERI

Aosta............. (data)

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