Oggetto del Consiglio n. 13 del 14 marzo 1952 - Verbale

OGGETTO N. 13/52 - PROPOSTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA A DIMORA DI PIANTINE DA FRUTTO, SENZA LIMITE DI ALTITUDINE E CON RIDUZIONE DA 50 A 10 DEL LIMITE MINIMO DEL NUMERO DI PIANTINE. (Mozione dei Consiglieri regionali signori Ronc-Désaymonet Anaide e Manganoni Claudio)

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione, presentata dai Consiglieri regionali Signora RONC-DESAYMONET Anaide e Signor MANGANONI Claudio, concernente la concessione di contributi per la messa a dimora di piantine da frutto, mozione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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"Avv. BONDAZ

Presidente del Consiglio regionale

AOSTA

e, p.c.

Geom. ARBANEY

Assessore all'Agricoltura

AOSTA

Preghiamo la S.V. di voler portare sull'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio la seguente mozione:

Con circolare n. 201 dell'Assessore all'Agricoltura, in seguito alle disposizioni del Ministero dell'Agricoltura, si concede un contributo di lire 200 per ogni pianta da frutto messa a dimora ed attecchite entro la prossima primavera, a condizione che i piantamenti vengano eseguiti in appezzamenti situati al disopra di 600 m. s.l.m. e che comprendano la messa a dimora di almeno cinquanta piante da frutto.

Vengono così esclusi dal sussidio i Comuni del fondo Valle da Pont Saint-Martin a Sarre ed i piccoli contadini proprietari di limitati appezzamenti di terreno il cui suolo non si presta in parte e la cui superficie non è sufficiente per la piantagione di almeno cinquanta piantine.

Per ovviare a questa ingiustizia proponiamo al Consiglio di eliminare il limite minimo di altitudine e di modificare il comma I° della circolare come segue:

1) Sono ammessi al contributo i piantamenti che comprendono la messa a dimora di almeno dieci piante da frutto.

Aosta, li 8 dicembre 1951.

F.to: Ronc-Désaymonet Anaide - Manganoni Claudio"

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Il Consigliere Sig. MANGANONI illustra la mozione surriportata rilevando che, in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Agricoltura, per poter usufruire del contributo statale di lire 200 per ogni pianta da frutto messa a dimora ed attecchite entro la primavera, occorre che i piantamenti vengano eseguiti in appezzamenti situati al disopra di 600 metri di altitudine e che comprendano la messa a dimora di almeno 50 piantine. Fa presente che in base a tale disposizione vengono esclusi dal beneficio del contributo statale tutti i contadini dei Comuni del fondo Valle, da Pont St-Martin a Sarre, ed i piccoli contadini proprietari di limitati appezzamenti di terreno che si prestano solo in parte alla coltura di piante da frutto e la cui superficie, essendo ristretta, non è sufficiente per la messa a dimora di almeno 50 piantine da frutto.

Prende atto che trattasi di disposizione diramata dal Ministero dell'Agricoltura. Ritiene, peraltro, che tale disposizione debba essere opportunamente completata ed integrata dall'Amministrazione regionale, per il territorio della Valle d'Aosta, apportandovi le seguenti modificazioni: abolizione del limite minimo di altitudine, in modo che anche i contadini residenti nel territorio della media e bassa Valle d'Aosta possano usufruire del beneficio del contributo statale, e riduzione da 50 a 10 del limite minimo del numero di piantine.

Comunica di essere informato che l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney, si è già interessato al riguardo allo scopo di ovviare, in parte, all'inconveniente di cui sopra in sede di applicazione pratica delle disposizioni ministeriali.

Ritiene, però, che la questione debba essere definita con una deliberazione di Consiglio, con la quale si abolisca per il territorio della Valle di Aosta il limite di altitudine e si riduca da 50 a 10 il numero minimo di piantine stabilito per avere diritto al beneficio del sussidio.

Mr. le Conseiller MATHAMEL déclare d'approuver entièrement les propositions dont à la motion ci-dessus.

Mr. le Conseiller CUAZ déclare de ne pas partager l'avis de Mr. le Conseiller Manganoni en ce qui concerne la possibilité de réduire de 50 à 10 le nombre des petites plantes à fruit. Il observe que l'Assessorat à l'Agriculture s'est tenu aux directives qui ont été données par le Ministère de l'Agriculture.

Il ajoute que, d'autre part, le nombre de 50 plantes, requis pour l'obtention du subside, n'a pas influé, vu que plus de 7 ou 8 mille plantes ont déjà été distribuées; ce qui prouve que cette providence a déjà donné de bons résultats. Le nombre des plantes à fruit est donc relatif - ajoute-t-il - d'autant plus que le subside est donné aussi pour la mise en place d'arbres à fruit en espalier ainsi que pour les petites plantes à fruit, telles que les pruniers, les abricotiers, les pêchers.

Il ajoute encore que Mr. l'Assesseur à l'Agriculture est venu à la rencontre des agriculteurs en leur donnant la possibilité de grouper les demandes, ce qui a permis aux agriculteurs qui ne disposaient que de petits emplacements de terrain de réaliser la plantation des arbres à fruit en bénéficiant du subside.

Il remarque que le Ministère de l'Agriculture s'est proposé, par les dispositions dont il s'agit, d'encourager le développement de la fructiculture de montagne; voilà pourquoi il a fixé le minimum d'altitude de 600 mètres.

Il déclare qu'il n'est pas contraire à ce que le bénéfice soit étendu aussi aux propriétaires de terrains situés au-dessous des 600 mètres.

Il conclut en faisant remarquer qu'à son avis, pour aider le développement de la fructiculture dans le territoire de la Vallée d'Aoste, il serait opportun que dans les pépinières forestières on cultive aussi des plantes à fruit, qu'on devrait distribuer aux agriculteurs pour la mise en place dans leurs propriétés.

Il Consigliere Dott. DUJANY esprime parere che la mozione, nel testo in cui è stata formulata, sia stata impostata in modo errato, in quanto ritiene che il Consiglio regionale non abbia la potestà di variare o di abrogare una disposizione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, tanto più che i fondi per la concessione dei sussidi per la messa a dimora di piantine da frutto vengono erogati dal succitato Ministero e non già dall'Amministrazione regionale.

Osserva poi che, - come già fatto presente dai Consiglieri Sig. Manganoni e Sig. Cuaz, - l'Assessore all'Agricoltura ha già fatto quanto era in suo potere al fine di estendere, in sede di pratica attuazione delle norme ministeriali, il beneficio del sussidio al maggior numero possibile di agricoltori della Valle d'Aosta.

Rileva che, contrariamente a quanto dichiarato dal Consigliere Sig. Cuaz (secondo il quale il numero di 50 piante, stabilito come limite minimo per l'ottenimento del sussidio, non è da ritenersi eccessivo), potrebbe essere obiettato che, in alcuni casi, tale numero minimo non può essere raggiunto da un solo piccolo proprietario agricoltore.

Per quanto concerne la proposta abolizione del limite di altitudine, concorda che ciò sarebbe un'ottima cosa per incrementare maggiormente la frutticoltura in tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Ritiene, però, che sia l'abolizione dell'altitudine che la riduzione del numero delle piantine da frutto potrebbero essere approvate dal Consiglio soltanto qualora i fondi per la concessione dei sussidi fossero finanziati dall'Amministrazione regionale sul proprio bilancio.

Il Consigliere Sig. VUILLERMOZ rileva che le disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nel presente caso, sono state emanate esplicitamente per andare incontro alle necessità degli abitanti della montagna.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che la circolare diramata dall'Assessorato all'Agricoltura è stata emanata in armonia alle disposizioni e alle direttive impartite dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, le quali, a loro volta, sono state emanate in relazione al disegno di legge che trovasi attualmente all'esame di apposita Commissione parlamentare per gli aiuti alle zone di montagna.

Precisa che il disegno di legge di cui si tratta classifica "zona di montagna" i terreni siti ad altitudine superiore ai 600 metri nonché i terreni dei Comuni che hanno superficie coltivabile in parte al di sotto e in parte al di sopra dei 600 metri, sempre che la media di altitudine superi i 600 metri.

Osserva che è intendimento del Ministero dell'Agricoltura di favorire l'incremento e lo sviluppo della frutticoltura nelle zone di montagna, per dare agli abitanti di tali zone un complemento di reddito ed anche perché i prodotti delle zone di montagna sono di qualità superiore ai prodotti delle altre zone.

Comunica che il Ministero dell'Agricoltura ha messo a disposizione dell'Ispettorato Agrario della Valle d'Aosta la somma di Lire 3 milioni, stabilendo determinate norme per l'erogazione dei sussidi per la messa a dimora di piantine da frutto, in ragione di lire 200 per ogni piantina, e fissando in metri 600 l'altitudine ed in 50 il numero minimo delle piantine da frutto per l'ottenimento del sussidio da parte dei proprietari agricoltori.

Precisa che l'unica facoltà che è stata lasciata all'Assessorato all'Agricoltura è quella di determinare la varietà delle piante da frutto sussidiabili.

Passando, quindi, alla mozione presentata dai Consiglieri Signora Ronc-Désaymonet e Signor Manganoni, rileva, anzitutto, che il limite di 600 metri di altitudine, entro il quale debbono avere luogo i piantamenti, è assai relativo.

Per quanto concerne il numero minimo di piantine da frutto, fissato in 50, osserva che il sussidio viene concesso non solo per la messa a dimora di piante di alto fusto, quali i peri, i meli, ecc., ma anche per la messa a dimora di piante a basso fusto, quali gli albicocchi, i peschi, ecc., per cui, praticamente, il proprietario agricoltore che voglia effettuare piantamenti può benissimo beneficiare del contributo ministeriale, non essendo necessaria una vasta estensione di terreno per la messa a dimora di piccole piante da frutto.

Riferisce a questo proposito che, per quanto concerne la messa a dimora di piante da frutto, gli agricoltori vengono consigliati a destinare parte dei terreni per l'impianto di frutteti e parte per le colture ordinarie.

Rileva che il Consiglio regionale non ha la facoltà di modificare le norme stabilite con la circolare del Ministero dell'Agricoltura.

Informa che, a tutt'oggi, sono state accolte dall'Assessorato all'Agricoltura tutte le domande di sussidio pervenute, che oltrepassano, nel loro complesso, il numero di 11.500.

Osserva che, sempre per aiutare, per quanto possibile, i proprietari agricoltori, sono stati concessi i sussidi anche per le piante da frutto selvatiche, cioè quelle ancora da innestare.

Comunica che della somma di Lire 3 milioni, messa a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura, non rimangono più che poche centinaia di migliaia di lire, somma che sarà indubbiamente esaurita entro breve tempo.

Conclude, facendo osservare che la Giunta regionale ed il Consiglio potranno eventualmente studiare la possibilità di aiutare gli agricoltori con lo stanziamento di fondi regionali per sussidiare la messa a dimora di piantine da frutto, qualora la somma messa a disposizione dal Ministero risulti non sufficiente.

Il Consigliere Sig. MANGANONI fa presente che gran parte dei contadini della Valle d'Aosta possiedono limitate estensioni di terreno di cui una parte, per ubicazione e configurazione, non è adatta per la coltura di frutteti, altra parte si trova ad altitudine alla quale le piante da frutto non attecchiscono, e parte ancora è già coltivata a frutteto per il completamento del quale necessitano soltanto poche piantine.

Rileva che, per tale ragione, difficilmente il contadino riesce a raggiungere il numero minimo di 50 nuove piante prescritto per potere beneficiare del contributo statale.

Pertanto, egli chiede che il Consiglio regionale integri le disposizioni impartite con la circolare ministeriale, stanziando fondi regionali per l'erogazione di sussidi ai contadini che intendono procedere alla coltura di frutteti in terreni siti al di sotto dei 600 metri e che necessitano di un numero di piantine da frutto inferiore al numero prescritto di 50.

Osserva che l'affermazione dell'Assessore all'Agricoltura, secondo la quale nessuna domanda di sussidio è stata esclusa, sta a dimostrare che molti contadini, che avevano terreni al di sotto dei 600 metri o che avevano necessità di un numero di nuove piantine da frutto inferiore al numero prescritto, non hanno presentato domanda, sapendo a priori che il sussidio, in base alle disposizioni ministeriali, non poteva venire loro concesso.

Fa presente che, se i criteri che hanno ispirato le disposizioni ministeriali possono essere giusti in campo nazionale, in quanto scopo delle stesse è di valorizzare le zone di montagna, non altrettanto può dirsi per la Regione Valle d'Aosta.

Infatti, egli osserva, in base alle succitate disposizioni ministeriali, si verifica il fatto che possono usufruire ed usufruiscono del sussidio statale per la messa a dimora di piante da frutto i contadini proprietari di terreni ottimamente ubicati in zone fertili, siti al di sopra dei 600 metri, quale potrebbe, ad esempio, essere il caso della frazione Signayes di Aosta, mentre non possono beneficiare di tale sussidio i poveri contadini che posseggono appezzamenti di terreno siti in zone particolarmente aride al di sotto dei 600 metri; cita, ad esempio, i territori dei Comuni di Arnaz, Hône, ecc.

Il Consigliere Sig. Manganoni, tenuto presente che il Consiglio regionale ha approvato la concessione di sussidi per il piantamento di nuove viti senza subordinare la concessione stessa né ad un numero minimo di barbatelle né ad altitudine alcuna, chiede che, per analogia, il Consiglio regionale, ad integrazione delle disposizioni e dei fondi del Ministero dell'Agricoltura, approvi lo stanziamento di un adeguato fondo regionale per l'assegnazione di sussidi regionali ai proprietari agricoltori che effettuino piantamenti di piante da frutto, prescindendo da qualsiasi limite, sia in ordine all'altitudine che in ordine al numero delle nuove piante.

Il Consigliere Sig. CUAZ ritiene che il modo più efficace per sopperire alle necessità dei piccoli agricoltori, ai fini dell'incremento e del potenziamento della frutticoltura in montagna, consista nella coltivazione, nei vivai forestali regionali, di piantine da frutto di ogni qualità e specie e nella loro distribuzione gratuita ai contadini.

Osserva che la parola frutticoltura non comprende soltanto la coltivazione di peri e di meli, ma anche la coltivazione di piante da frutto di qualsiasi altra specie, ad esempio, piante di prugne, ciliegi, albicocchi, ecc.; rileva che tali piante potrebbero essere opportunamente messe a dimora su qualsiasi appezzamento di terreno, anche nelle zone ove attualmente crescono cespugli e siepi. Precisa che i frutti di tali piante permetterebbero ai contadini di farsi la marmellata in casa, similmente a quanto avviene nella vicina Svizzera, il che costituirebbe un'ottima integrazione della loro alimentazione.

Propone che nei vivai forestali siano seminate anche essenze di piante da frutto di ogni specie e qualità per la produzione di pianticelle da distribuirsi gratuitamente ai contadini.

L'Assessore Geom. ARBANEY illustra gli scopi cui si ispirano le disposizioni e i sussidi del Ministero.

Fa presente che qualsiasi agricoltore, anche se povero, dispone di piccoli appezzamenti per la messa a dimora di piantine da frutto, il cui prodotto assicurerebbe un reddito superiore a qualsiasi altra coltura.

Rispondendo al Consigliere Sig. Manganoni, fa presente che non ritiene sia il caso che il Consiglio stanzi, nell'adunanza odierna, fondi ad integrazione di quelli concessi dal Ministero dell'Agricoltura in quanto, a tutt'oggi, sono state accolte tutte le domande di sussidio pervenute da parte degli agricoltori.

Rileva che l'affermazione del Consigliere Manganoni (secondo cui gli agricoltori che hanno bisogno di piante da frutto in numero inferiore a 50 non hanno fatto richiesta di sussidio, sapendo a priori di non averne diritto), non corrisponde alla realtà delle cose, in quanto ha potuto constatare che i contadini si rivolgono abitualmente all'Assessorato all'Agricoltura per chiarimenti ed informazioni, anche quando sanno di non trovarsi nelle condizioni previste per poter beneficiare dei contributi che intendono richiedere.

In merito alla proposta del Consigliere Cuaz, osserva che i pochi vivai forestali regionali non sono sufficienti per assicurare la produzione di piante di alto fusto occorrenti per il rimboschimento di terreni nudi o delle foreste radamente boscate; rileva, infatti, che lo scorso anno il Comando del Corpo Forestale ha dovuto rivolgersi ad altri Comandi forestali del Piemonte per ottenere il rifornimento di un rilevante quantitativo di piante occorrenti per portare a termine il programma di rimboschimenti approvati dal Consiglio regionale.

Fa presente che all'ordine del giorno dell'adunanza odierna è iscritta la proposta di approvazione e di impegno di spesa per l'impianto di un nuovo vivaio nel quale, oltre alle essenze occorrenti per le zone attualmente nude o radamente boscate, saranno pure coltivate essenze occorrenti per il collocamento di numerose piante lungo le strade regionali e comunali e nelle località di villeggiatura.

Rileva le attuali difficoltà di affidare il compito della semina e della coltivazione di piantine da frutto al Corpo forestale regionale. Ritiene, invece, che potrebbero essere distribuite gratuitamente, o mediante pagamento di una modica somma, piantine da frutto già innestate a cura della nuova Scuola di Agricoltura di Aosta, nella quale si procede agli innesti secondo un nuovo sistema, di cui sono già a buon punto gli esperimenti pratici in un apposito vivaio di portainnesti.

Conclude, esprimendo parere che la proposta formulata dal Consigliere Sig. Manganoni possa essere accettata come raccomandazione nel senso che, esauriti i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura, il Consiglio regionale potrà stanziare un fondo regionale per soddisfare le richieste di sussidio eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi ministeriali.

Il Consigliere Signor MANGANONI osserva che i chiarimenti forniti dall'Assessore Geom. Arbaney sono soddisfacenti soltanto in parte; dichiara di non poter approvare che la mozione presentata sia presa in considerazione come semplice raccomandazione. Insiste, quindi, affinché il Consiglio regionale approvi la proposta formulata nella mozione stessa.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che la mozione propone di modificare le disposizioni impartite dal Ministero, il che non è possibile per le ragioni già illustrate.

Mr. le Conseiller MATHAMEL remarque que les paysans petits propriétaires ne disposent pas des quantités de fumier nécessaires pour la culture et la mise en demeure de cinquante arbres fruitiers.

M. le Conseiller PERRON déclare être d'accord avec ce qu'ont exposé MM. Manganoni et Mathamel, faisant aussi ressortir la nécessité que les propositions contenues dans la motion soient accueillies, afin que les paysans petits propriétaires puissent bénéficier de l'allocation dont il s'agit, même s'ils ne disposent que de petits empiècements de terrain, dans lesquels un nombre limité d'arbres fruitiers peuvent être mis en demeure.

Mr. le Conseiller CUAZ estime que pour la mise en demeure et la culture des arbres fruitiers il n'est pas indispensable de disposer de grosses quantités de fumier, pour cette raison que la culture peut se faire aussi par l'emploi de feuilles sèches, de buissons ou d'autres résidus.

L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che i contadini proprietari anche di sole due mucche dispongono di concime più che sufficiente per la coltivazione razionale delle piante da frutto; rileva, inoltre, che qualsiasi contadino può disporre del terreno necessario per la coltivazione di 50 piante da frutto.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Prof. DEFFEYES e il Consigliere Sig. MANGANONI, il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva che la mozione è già stata esaurientemente discussa e che, qualora nessun altro Consigliere intenda formulare proposte concrete, porrà ai voti la mozione stessa.

Si dà atto che i Consiglieri Signori DAYNE' e VUILLERMOZ dichiarano di astenersi dalla votazione sulla mozione di cui si tratta.

Il Consigliere Dott. DUJANY dichiara pure di astenersi dalla votazione; precisa, peraltro. di essere favorevole alla riduzione del limite minimo del numero di piantine ed alla abolizione del limite di altitudine, qualora siano stanziati fondi da parte della Regione per la concessione di sussidi regionali analoghi a quelli statali di cui si tratta.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione surriportata, presentata dai Consiglieri regionali Signora Ronc-Désaymonet Anaide e Signor Manganoni Claudio.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 31 (trentuno);

- Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 3 (tre: Sig. Dayné Celestino, Dott. Dujany Cesare e Sig. Vuillermoz Zeffirino);

- Consiglieri votanti n. 28 (ventotto);

- Consiglieri favorevoli all'approvazione della mozione n. 5 (cinque);

- Consiglieri contrari all'approvazione della mozione n. 23 (ventitré).

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara che il Consiglio ha respinto la mozione surriportata.

IL CONSIGLIO

prende atto.

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