Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 219 del 29 luglio 1972 - Resoconto

OGGETTO N. 219/72 - Legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un assegno di accompagnamento, ai ciechi civili".

Benzo (D.P.) - Nella relazione inviata ai Signori Consiglieri, sono elencate le varie leggi regionali che sono state emanate a partire dal 1965 in materia di assistenza economica continuativa ai ciechi civili valdostani, il cui importo mensile è passato dalle prime cinquemila lire alle attuali quindicimila lire. Con l'adozione, poi, di criteri più estensivi per la concessione dell'assegno di accompagnamento, un maggior numero di minorati della vista ha potuto fruire del beneficio regionale, con progressivo aumento globale degli assistiti, per cui l'attuale stanziamento annuo di spesa di lire ventotto milioni si è reso insufficiente.

Stante, quindi, la necessità di un nuovo provvedimento legislativo regionale per l'aumento della spesa annua previste in lire quattro milioni, la Giunta regionale ha ritenuto, nell'occasione, di presentare all'esame e all'approvazione del Consiglio un nuovo testo unificato e coordinato delle norme regionali che si sono succedute in materia, introducendo alcune nuove disposizioni che sopperiscono a carenze o necessità che si sono rivelate in sede di pratica applicazione del precedente, della precedente normativa. I più importanti elementi migliorativi e funzionali previsti dal disegno di legge in esame sono:

1) l'affidamento dell'accertamento delle condizioni visive dei richiedenti alla Commissione sanitaria regionale, composta dal Medico regionale e da due oculisti, già incaricata di diagnosticare il registro visivo dei minorati della vista ai fini della concessione delle provvidenze pensionistiche statali previste dalla legge 27 marzo 1970, n. 382. In tal modo si eviterà, per il futuro, che coloro che abbiano inoltrato domanda per l'assistenza sia regionale sia statale debbano essere sottoposti a una duplice visita medica da parte due collegi di medici diversi;

2) possibilità degli eredi di riscuotere i ratei maturati e non riscossi dall'assistito per sopravvenuto decesso. Con tale norma si intende evitare, per il futuro, le frequenti e giustificate rimostranze nei confronti dell'Amministrazione regionale. La legge regionale dell'11 maggio '65 non permette in nessun caso, scusi dottore, la devoluzione agli eredi... dei ratei maturati e non riscossi da parte dei famigliari del cieco deceduto nelle more dell'istruttori della pratica, i quali, pur avendo magari provveduto alla sua assistenza, si vedono negare la possibilità di entrare in possesso dei ratei maturati dal congiunto;

terzo: liquidazione dell'assegno assistenziale in rate bimestrali, con irripetibilità della rata percepita anticipatamente, anziché a trimestri posticipati, sia per un adeguamento della procedura applicata dagli Enti previdenziali nazionali, sia in adesione a richieste formulate in tal senso dagli assistiti.

Ecco, questo è un caso, appunto, di legge che viene revisionata al suo interno cercando di conglobare tutti i vari provvedimenti precedenti.

Bancod (U.V.) - Attualmente le pensioni ai ciechi vengono liquidate in parte dalla Regione e in parte dallo Stato... le quote a carico della Regione vengono versate regolarmente, mentre le quote a carico dello Stato vengono versate con molti ritardi, certe volte di sei, sette mesi. Per esempio, ci sono casi che dal mese di dicembre, novembre, non percepiscono più questa quota di pensione e questo è dovuto un po' al sistema attuale, che credo debba passare tramite la Cassa di Risparmio di Torino; e ci sono lungaggini che non è giusto che questi ciechi debbano aspettare, insomma, mesi e mesi, perché in genere sono tuta gente che ha bisogno. Quindi, raccomanderei all'Assessore alla Sanità di preoccuparsi di questo problema e intervenire il più sollecito possibile.

Siggia (P.C.I.) - Altri interventi? Si passa alla votazione dell'oggetto 33.

Articolo 1. Il Consiglio approva.

Articolo 2. Il Consiglio approva.

Articolo 3. Il Consiglio approva.

Articolo 4. Il Consiglio approva.

Articolo 5. Il Consiglio approva.

Articolo 6. Il Consiglio approva.

Articolo 7. Il Consiglio approva.

Articolo 8. Il Consiglio approva.

Articolo 9. Il Consiglio approva.

Articolo 10. Il Consiglio approva.

Articolo 11. Il Consiglio approva.

Votazione a scrutinio segreto del testo della legge.

Risultati della votazione dell'oggetto 33: presenti e votanti 24, favorevoli 24. Il Consiglio approva.

L'oggetto 34 è stato discusso e votato stamattina, oggetto 35.