Oggetto del Consiglio n. 205 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 205/72 - Cessione in proprietà agli attuali assegnatari, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni, di alloggi della Casa popolare, di proprietà regionale sita in Aosta, Viale della Pace-Via Trèves. Delega alla Giunta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di cessione in proprietà agli attuali assegnatari, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni, di alloggi della Casa popolare, di proprietà regionale, sita in Aosta, Viale della Pace-Via Trèves, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1972:

La Regione è proprietaria dello stabile sito in Aosta, località St. Etienne, tra il Viale della Pace e la Via Trèves, distinto in catasto al Foglio XLIII con il n. 234 subb. 1/26, costituito da n. 26 alloggi di tipo economico-popolare, assegnati in locazione ad altrettanti di. pendenti regionali o pensionati regionali.

Detto stabile è stato costruito, nel corso degli anni 1953 e 1954, con spese parzialmente finanziate con il provento di un mutuo di Lire 60 milioni contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ed assistito dal contributo statale annuo del 4%, per la durata di 35 anni.

Con domanda, in data 17 gennaio, venti dipendenti regionali e pensionati regionali, assegnatari di alloggio nella predetta casa popolare, hanno chiesto che l'Amministrazione Regionale deliberi la cessione in loro proprietà degli alloggi occupati nella casa stessa; precisando che a tale cessione in vendita l'Amministrazione Regionale è tenuta ai termini del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e della successiva legge modificativa 27.4.1962, n. 231, recanti norme per "la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico" costruiti dagli Enti pubblici con il concorso o con il contributo dello Stato.

In merito alla precitata domanda il dipendente Ufficio Legale ha espresso il seguente parere:

"OGGETTO: Richiesta di dipendenti e pensionati regionali per la cessione in proprietà. - a sensi dei D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni, degli alloggi dagli stessi occupati nello stabile, di proprietà regionale, sito in Aosta, Viale della Pace - Via Trèves (località St. Etienne).

vista la richiesta di cui in oggetto, in data 17 gennaio 1972, qui trasmessa, il 14 marzo successivo;

dato atto che lo stabile, di proprietà regionale, sito in Aosta - località St. Etienne - è stato costruito negli anni. 1953 e 1954 con il contributo dello Stato di Lire 2.400.000 annue per 35 anni, ai termini della legge 2 luglio 1949, n, 408, e con spesa parzialmente finanziata con un mutuo di Lire 60.000.000 contratto nel 1952 con la Cassa Depositi e Prestiti;

accertato, pertanto, che gli alloggi (n. 26) di tipo popolare di cui è composto detto fabbricato rientrano nella categoria di alloggi (1° e 5° cpv. dell'art. 1) di cui il D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni, prevede la cessione obbligatoria in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi medesimi, fatta deduzione di una quota di alloggi pari al 20% che è esclusa dalla cessione a riscatto in base all'articolo 2 della legge 27.4.1962, n. 231, sostitutivo del comma 10 dell'articolo 3 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2;

rilevate, inoltre, ed in particolare, che gli alloggi in argomento non possono considerarsi esclusi dalla cessione in vendita a monte dell'articolo 2 del precitato decreto n. 2 del 17.1.1959;

- né in base alla lettera b), in quanto l'espressione "in loco" contenuta nella disposizione: ("gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni") va intesa - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1244 del 14.6.1965) - non già nel senso di un'identità strutturale tra luogo di lavoro ed alloggio, bensì nel senso di identità di località (capoluogo) tra posto di lavoro ed alloggio: la relazione tra la concessione ed il servizio deve essere, però essenziale, nel senso che l'alloggio deve essere stato concesso, non già nella semplice e generica considerazione - della qualità di dipendente dell'assegnatario, bensì, "intuitu ministerii", con specifico riguardo, cioè, alle speciali funzioni di cui il dipendente è investito;

- né in base alla successiva lettera c), perchè nel fabbricato "de quo" non si trovano servizi o uffici dell'Amministrazione Regionale;

- tutto ciò. premesso;

si esprime parere

che la richiesta di cui si tratta debba essere accolta e che, di conseguenza, l'Amministrazione Regionale debba cedere in proprietà, agli attuali occupanti, gli alloggi in questione limitatamente alla quota dell'80%, fermo remando che la quota residua del 20% rimarrà di proprietà della Ragione.

Il prezzo di cessione degli alloggi di tipo economico-popolare costruiti con il contributo dello Stato "è dato dal valore venale al momento nel quale gli Enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30% nonché di un ulteriore 0,25 per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente" (art. 4 della legge 27.4.1952, n. 231, sostitutivo del comma dell'art. 6 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2).

Il valore venale è determinato da una Commissione (provinciale) con sede presso l'Ufficio del Genio Civile, nominata e presieduta dal Provveditore Reg.le alle OO.PP. e composta dall'Intendente di Finanza e dall'Ingegnere Capo del Genio Civile e con l'intervento, con voto consultivo, di un rappresentante dell'Ente proprietario (citato art. 6 del D.P.R. n. 2 del 1959).

Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5,00% (art. 9 decreto citato modificato con art. 6, legge n. 231).

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene soltanto quando il prezzo sia stato integralmente versato.

Le Regioni, le Province ed i Comuni sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare, le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari, al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

Degli attuali 26 concessionari (N.B. il Signor Ottenga Pier Giorgio è subentrato solo di fatto al proprio padre, deceduto nel 1966) di alloggi nella "Casa popolare" di cui si tratta non hanno sottoscritto la domanda diretta ad ottenere la cessione in vendita dell'alloggio occupato i Signori Ghelfi Ermanno (pensionato), Barmasse Mario (pensionato,) Samola Gelindo, Crétier Marcello, Vallet Francesco (pensionato) e Montesello Giancarlo,

Dei 20 sottoscrittori di detta domanda di riscatto di proprietà 6 sono pensionati e, precisamente: Trabbia Umberto, Clorici Bagozzi Ermanno, Favre Giuseppe, Gagnor Alda, Bisune Anselmo e Giuseppe Thiébat,

L'articolo 3 della legge 27.4.1962 n. 231 - sostitutivo dell'articolo 4 del D.P.R. n. 2 del 1959 - si limita a precisare che: "Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge".

In base agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 2 del 1959 erano previste rispettivamente l'esclusione dal diritto all'acquisto in proprietà degli alloggi di cui si tratta di determinate categorie di inquilini e l'esistenza di una determinata proporzione fra la superficie dell'alloggio e la composizione del nucleo familiare. Tali limitazioni sono ora cadute per effetto dell'avvenuta abrogazione delle richiamate disposizioni disposta con gli artt. 1 e 3 della legge 27.4.1962 n. 231".

Quanto sopra premesso, la Giunta propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di approvare, in via di massima, la proposta di cessione in vendita agli attuali assegnatari - in conformità delle norme del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni - di n. 21 (ventuno) alloggi della Casa economico-popolare, di proprietà regionale, sita in Aosta, località St. Etienne, tra il Viale della Pace e la Via Trèves, distinta al nuovo catasto edilizio urbano al Foglio XLIII mappale n. 234 subb. 1/26, con l'avvertenza che i restanti cinque alloggi di cui è composto lo stabile resteranno in proprietà della Regione, quale quota di riserva pari al 20%, ai sensi dell'art. 2 della legge 27.4.1962, n. 231;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi necessari provvedimenti deliberativi di esecuzione per addivenire alla definizione degli atti di trasferimento di proprietà dei suddetti alloggi a favore degli aventi diritto, alla costituzione del condominio dello stabile in base alle norme del Codice Civile, nonché all'adozione di un apposito regolamento di condominio ed infine, all'introito sull'apposito capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1972 e successivi delle somme che risulteranno dovute alla Regione dai cessionari quale prezzo di acquisto degli alloggi di cui si tratta; tali somme, al netto degli oneri di gestione di ammortamento del mutuo di Lire 60.000.000 in corso con la Cassa Depositi e Prestiti dovranno - a mente dell'art. 21 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 essere investite nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Intervengono i Consiglieri BORDON, FOSSON e l'Assessore CHANTEL.

IL CONSIGLIO

concordando sulle proposte della Giunta;

visti il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e la legge 27 aprile 1962, n. 231, recanti norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, costruiti dagli Enti pubblici con il concorso o con il contributo dello Stato;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: ventitré; astenutosi dalla votazione il Consigliere Fosson);

DELIBERA

1°) di approvare, in via di massima, la proposta di cessione in vendita agli attuali assegnatari - in conformità delle norme del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive modificazioni - di n. 21 (ventuno) alloggi della Casa economico-popolare, di proprietà regionale, sita in Aosta, località St. Etienne, tra il Viale della Pace e la Via Trèves, distinta al nuovo catasto edilizio urbano al Foglio XLIII, mappale n. 234 subb. 1/26, con l'avvertenza che i restanti cinque alloggi di cui è composto lo stabile resteranno in proprietà della Regione, quale quota di riserva pari al 20% ai sensi dell'art. 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi necessari provvedimenti deliberativi di esecuzione per addivenire alla definizione degli atti di trasferimento di proprietà dei suddetti alloggi a favore degli aventi diritto, alla costituzione del condominio dello stabile in base alle norme del Codice Civile, nonché all'adozione di un apposito regolamento di condominio e, infine, all'introito sull'apposito capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1972 e successivi delle somme che risulteranno dovute alla Regione dai cessionari quale prezzo di acquisto degli alloggi di cui si tratta; tali somme al netto degli oneri di gestione di ammortamento del mutuo di Lire 60.000.000 in corso con la Cassa Depositi e Prestiti dovranno - a mente dell'art. 21 del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 - essere investite nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.