Oggetto del Consiglio n. 278 del 30 ottobre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 278/72 - Legge regionale riguardante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1971 n. 10, recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 9 ottobre 1972:
Con legge regionale 3 agosto 1971 n. 10 venivano approvate norme per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di Funivie e Seggiovie locali e di altre Società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Con la stessa legge veniva autorizzata, a tale scopo, la spesa annua massima di Lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1971.
Con le sottoscrizioni sino ad ora effettuate nel corso dell'anno 1972 la disponibilità del fondo annuale è stata interamente assorbita. In relazione a proposte già discusse in sede di Giunta regionale, su istanze di finanziamento in corso di esame, resta tuttora da finanziare sul bilancio preventivo dell'anno 1972 la complessiva spesa di Lire 250.000.000 per l'acquisto di azioni delle Società seguenti:
- L. 50.000.000 |
per azioni della S.p.A. Cime Bianche, con sede in Valtournanche, come da riserva espressa dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 224 in data 29 luglio 1972; |
- L. 25.000.000 |
per azioni della S.p.A. I.S.A.G., con sede in Gressoney, come da riserva espressa dal Consiglio regionale con propria deliberazione n° 222 in data 29 luglio 1972; |
- L. 25.000.000 |
per azioni della S.p.A. Funivie del Piccolo San Bernardo, con sede in La Thuile, come da riserva espressa dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 223 del 29 luglio 1972. |
- L. 95.000.000 |
per azioni della S.p.A. Centrale del Latte, di Aosta; |
- L. 50.000.000 |
per azioni della S.p.A. Monte Bianco, di Courmayeur; |
- L. 5.000.000 |
per azioni della S.p.A. Magazzini Generali, di Aosta, ed altre Società. |
Per quanto concerne la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Centrale del Latte", di Aosta, si fa presente che, con atto in data 27 luglio 1972 Rep. n° 10.092/1928 rogito Notaio Dr. Domenico Stellatelli, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato quanto segue:
1) riduzione del capitale sociale della Società da Lire 20.000.000 a Lire zero, per assorbimento parziale delle perdite degli esercizi precedenti, e conseguente annullamento delle azioni attualmente in circolazione così suddivise:
- Regione Valle d'Aosta: n° 2.000 azioni da nominali L. 5.000, per complessive L. 10.000.000;
- Comune di Aosta: n° 2.000 azioni da nominali L. 5.000, per complessive L. 10.000.000;
2) aumento del capitale sociale da Lire zero a Lire cento milioni mediante emissione di n° 20.000 azioni del valore nominale di L. 5.000 cadauna, da offrire in opzione agli azionisti, in ragione di 5 azioni nuove per ogni azione già posseduta, al prezzo pari al valore nominale.
Con lettera n° 127, in data 19.9.1972 la S.p.A. "Centrale del Latte" di Aosta informava che il Comune di Aosta, con deliberazione n° 298 in data 7 luglio 1972, rinunciando ad esercitare per intero il diritto di opzione per la totalità delle azioni già possedute, decideva di aderire all'aumento di capitale sociale da Lire zero a Lire 100.000.000, con una partecipazione azionaria limitata a Lire 5.000.000.
In conseguenza della rinuncia da parte del Comune di Aosta ad esercitare per intero il proprio diritto di opzione, la S.p.A. "Centrale del Latte" richiedeva alla Regione di sottoscrivere azioni per complessive Lire 95.000.000.
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta della S.p.A. "Centrale del Latte" e di autorizzare la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società per un importo di Lire 95.000.000.
Per quanto concerne la sottoscrizione di nuove azioni delle altre Società sopra indicate, la Giunta si riserva di sottoporre in seguito al Consiglio proposte concrete e la approvazione ed il finanziamento delle relative spese.
In relazione a quanto esposto ed al prevedibile futuro sviluppo degli interventi regionali in campo societario, la Giunta Regionale propone, inoltre, al Consiglio di elevare il limite massimo di spesa annua da Lire duecentomilioni ai seguenti nuovi limiti annui massimi:
- L. 450.000.000 annue per l'anno finanziario 1972;
- L. 300.000.000 annue per l'anno finanziario 1973 e seguenti.
Occorre quindi modificare anche l'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10 come segue:
"Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire quattrocentocinquantamilioni per l'anno 1972 e di annue massime Lire trecentomilioni per gli anni successivi".
Per l'approvazione delle proposte di cui sopra la Giunta ha predisposto e sottopone all'esame del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale.
(Segue: allegato disegno di legge). (... Omissis ...)
Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Intervengono il Consigliere MANGANONI, l'Assessore CHANTEL, i Consiglieri FREPPAZ, PEDRINI e l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli-scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Maghetti e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: quattro.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1971 n. 10, recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società".
(SEGUE: disegno di. legge regionale n. 42)
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Disegno di legge regionale n. 42
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ....: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971 N. 10, RECANTE NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETA' DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETA'.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10 è modificato come segue: "Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire quattrocentocinquantamilioni per l'anno 1972 e di Lire trecentomilioni per gli anni successivi".
Art. 2
Per il finanziamento delle maggiori spese annue di cui al precedente articolo è approvato per l'anno finanziario 1972 l'aumento da Lire duecentomilioni a Lire quattrocentocinquantamilioni dello stanziamento del capitolo 246 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e l'aumento a Lire trecentomilioni dello stanziamento annuo del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973 e seguenti.
Al finanziamento e alla copertura delle maggiori spese annue di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:
Variazione in aumento alla Parte ENTRATA
- Lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di Saint Vincent) è aumentato di Lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Variazioni in aumento alla Parte SPESA
- Lo stanziamento del capitolo 246 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre Società) è aumentato dell'importo di Lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Art. 3
(Norme transitorie)
È approvata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della "S.p.A. Centrale del Latte di Aosta", con sede in Aosta, per l'ammontare di spesa di Lire novantacinquemilioni.
La spesa di Lire novantacinquemilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente comma graverà sull'apposito capitolo 246 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società").
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì