Oggetto del Consiglio n. 337 del 20 dicembre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 337/72 - Sottoscrizione di azioni della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede a Courmayeur.
Il Vice Presidente SIGGIA dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Sottoscrizione di azioni della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede a Courmayeur, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 dicembre 1972 e giorni seguenti:
La Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede in Courmayeur, ha proposto che l'Amministrazione Regionale sottoscriva capitale azionario di nuova emissione.
Con l'aumento del capitale sociale, deliberato dagli azionisti in data 30.9.1972, da Lire 453.937.500 a Lire 907.875.000 mediante l'emissione di 363.150 azioni da nominali Lire 1.250 caduna, si intende alleviare la difficile situazione finanziaria della Societą che, a fronte di investimenti per un importo di spesa di Lire 2.623.337.802, ha debiti per un importo complessivo di Lire 1.621.009.317.
I risultati di esercizio non danno la possibilitą di autofinanziamenti per l'attuazione dei piani di investimento; pertanto la Societą ha dovuto ricorrere a prestiti vari per un importo di Lire 1.606.823.067 (alla data del 31.10.1971), ripartito come segue:
a) Mutui a medio termine: Lire 965.829.261
b) Anticipazioni bancarie: Lire 446.196.426
c) Creditori diversi: Lire 194.797.380
Tale indebitamento comporta, ovviamente, il pagamento di forti somme a titolo di interessi passivi (Lire 143.461.909 per l'esercizio 1.11.1970-31.10.1971 e Lire 655.798.865 per il quinquennio 1966-1971).
Considerata la validitą della proposta della predetta Societą e tenuto conto che gli impianti funiviari della zona di Courmayeur costituiscono una delle infrastrutture indispensabili per l'attivitą turistica nell'alta Valle d'Aosta, la Giunta ritiene necessaria l'approvazione di una prima sottoscrizione di 40.000 azioni di nuova emissione della predetta Societą, per un importo di spesa di Lire 50.000.000.
La Giunta propone quindi che
Il Consiglio Regionale
- vista la legge regionale 3.8.1971 n. 10 e successive modificazioni;
Deliberi
1°) di approvare una prima sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Societą "Monte Bianco S.p.A." con sede in Courmayeur, per un importo di spesa di Lire 50.000.000 (cinquanta milioni);
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 50.000.000 sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą"), che presenta la necessaria disponibilitą;
3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta secondo quanto previsto dall'art 3 della legge regionale n. 10 del 3.8.1971.
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono il Consigliere MAPPELLI, al quale risponde l'Assessore al turismo, antichitą e belle arti, MILANESIO, e i Consiglieri DOLCHI e RAMERA.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 3 agosto 1971 n. 10 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica in data 11 dicembre 1972;
- ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);
DELIBERA
1°) di approvare una prima sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede in Courmayeur, per un importo di spesa di Lire 50.000.000 (cinquanta milioni);
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 50.000.000 sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą"), che presenta la necessaria disponibilitą;
3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 3.8.1971.
