Oggetto del Consiglio n. 74 del 27 febbraio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 74/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle Comunità Montane".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle Comunità Montane", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:

Il provvedimento legislativo che si sottopone all'esame del Consiglio Regionale ha lo scopo di istituire le Comunità Montane, definendone funzioni, scopi e strutturazione, in applicazione della legge 3.12.1971, n. 1102.

Il provvedimento regionale si inquadra in una concezione nuova della politica di gestione delle risorse e del territorio montano.

Il carattere fondamentale di questo nuovo indirizzo è quello di riconoscere a tutte le componenti sociali ed economiche della montagna il diritto di amministrare, organizzare ed operare in prima persona e con adeguati e validi strumenti.

Il provvedimento proposto è un avvio alla concretizzazione del concetto che tende a considerare il territorio montano di grande interesse generale, riconoscendo contemporaneamente che l'operatore montano agisce in un ambiente con particolari difficoltà.

Per la prima volta, attraverso la partecipazione singola ed organizzata, la gente montana è chiamata a decidere responsabilmente sull'organizzazione economica e sociale del suo territorio e a gestire gli investimenti relativi.

Momenti caratterizzanti del provvedimento sono la definizione delle Comunità Montane (art. 3), la redazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale (art. 15) e la possibilità di integrazione dei fondi previsti dalla legislazione statale con fondi regionali (art. 19).

Definire le Comunità Montane organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, nonché minima unità territoriale di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica significa riportare la politica su un livello più democratico e libero che permetta l'avvio di una programmazione responsabile e di autonomia finanziaria.

Questa politica nuova viene fissata attraverso i piani zonali, redatti dalle Comunità Montane, come indicato negli artt. 15 e 16.

Le indicazioni e le proposte dei piani zonali troveranno possibilità di realizzazione solo se si disporrà di mezzi finanziari adeguati.

Gli articoli 19 e 22 sanciscono la volontà della Regione di operare in questa prospettiva, mettendo a disposizione delle Comunità Montane mezzi finanziari del proprio bilancio; tali mezzi dovranno assumere una entità sempre crescente, man mano che sarà a realizzarsi il trasferimento reale delle competenze amministrative ai nuovi organi.

Il disegno di legge prevede anche norme circa la struttura che dovranno darsi le Comunità Montane, il loro funzionamento, i rapporti con Enti ed organizzazioni operanti nel territorio della Comunità Montana e i parametri di base per la ripartizione dei fondi tra le Comunità.

Il provvedimento legislativo che si sottopone all'esame del Consiglio vuole essere un documento di base per l'avvio di una nuova politica di gestione delle risorse, nonché una nuova necessaria impostazione delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione Regionale nel settore di cui si tratta.

(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri TONINO, DAYNÉ, ANDRIONE, BORDON, CHINCHERÉ il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri BANCOD e CHABOD.

Sugli articoli intervengono il Consigliere DAYNÉ, che propone un emendamento della Commissione Agricoltura, l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY e i Consigliere ANDRIONE.

Prende la parola il Consigliere DAYNÉ che ritira l'emendamento.

Intervengono i Consiglieri DOLCHI, l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, i Consiglieri CHABOD, DAYNÉ, SIGGIA, CHINCHERÉ, l'Assessore LUSTRISSY e l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Il Presidente Montesano, dopo aver constatato e comunicato che i ventinove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Dolchi e Ramera, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle Comunità Montane".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 7)

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Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: NORME SULLA ISTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle Comunità montane previste dalla legge 3.12.1971 n. 1102, in relazione alle norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Art. 2

Nell'ambito della Regione Valle d'Aosta i territori montani determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952 n. 991 e successive modificazioni, sono ripartiti, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

1a zona: Comprendente i Comuni di: Courmayeur, Pré St. Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;

2a zona: Comprendente i Comuni di: Valgrisanche; Rhêmes N. Dame, Rhêmes St. Georges, Valsavaranche, Cogne, Aymaville, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, St. Nicolas e St. Pierre;

3a zona: Comprendente i Comuni di: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allain, Doues, Ollomont, Etroubles, St. Oyen e St. Rémi;

4a zona: Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, St. Marcel, Fénis, Nus, Quart, St. Christophe, Aosta (parte montana) e Sarre;

5a zona: Valtournanche, Chamois, La Magdeleine, Antey St. André, Torgnon, Châtillon, St. Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, St. Denis e Verrayes;

6a zona: Comprendente i Comuni di: Ayas, Brusson, Challant St. Anselme, Challant St. Victor, Verrès, Arnaz, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

7a zona: Comprendente i Comuni di: Gressoney La Trinité, Gressoney St. Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont St. Martin, Donnaz, Bard, Hône, Pont Bozet e Champorcher.

Art. 3

I Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente sono costituiti in Comunità montana, Ente di diritto pubblico, organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, nonché minima unità territoriale di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica.

Art. 4

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, può essere disposta la soppressione o la modificazione territoriale delle Comunità montane qualora ne vengano meno gli scopi istituzionali o mutino le condizioni territoriali o economiche che ne costituiscono il presupposto.

Con lo stesso Decreto sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali conseguenti all'estinzione o alla modificazione delle Comunità montane.

Art. 5

Il controllo sugli atti deliberativi delle Comunità montane è esercitato dalla Regione secondo le norme in vigore per il controllo degli atti degli Enti pubblici locali della Valle d'Aosta.

Art. 6

Le Comunità montane devono adottare, entro sei mesi dalla loro costituzione, un proprio Statuto formulato in conformità delle norme della presente legge.

Lo Statuto e le sue eventuali successive modificazioni sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio della Comunità e sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale.

Lo Statuto deve stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della Comunità montana;

b) l'indicazione dei Comuni che fanno parte della Comunità;

c) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità alle norme della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e della presente legge;

d) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della Comunità con l'indicazione delle attribuzioni e competenze loro spettanti, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

e) le attribuzioni del Presidente della Comunità montana, per quanto non previsto dalla presente legge;

f) l'organizzazione e la struttura degli uffici della Comunità montana;

g) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri degli organi della Comunità montana;

h) le norme per la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

i) le norme per l'elezione e la revoca del Direttivo e del suo Presidente;

l) le norme per la convocazione del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie;

m) i criteri di ripartizione, tra i Comuni, delle spese ordinarie della Comunità montana;

n) le norme relative alla costituzione e conservazione del demanio e del patrimonio della Comunità montana;

o) modalità di formazione e convocazione delle Assemblee e Commissioni consultive;

p) altre norme di amministrazione non previste dalla presente legge.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 7

Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio;

b) il Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 8

Fanno parte del Consiglio della Comunità montana, in rappresentanza di ciascun Comune, il Sindaco nonché due rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza e uno dalla maggioranza del Consiglio comunale.

Art. 9

Al Consiglio, massimo organo deliberante della Comunità montana, spetta:

a) deliberare lo Statuto della Comunità e le sue eventuali modificazioni;

b) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente del Direttivo;

c) eleggere, su proposta del Presidente, i membri del Direttivo tra i componenti il Consiglio;

d) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) deliberare il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed il Piano urbanistico comprensoriale della Comunità;

f) deliberare i programmi-stralcio annuali del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale;

g) deliberare gli acquisti, le alienazioni, gli affitti e l'accensione di mutui presso Istituti di Credito;

h) deliberare il regolamento organico del personale dipendente, ed altri eventuali regolamenti ritenuti necessari per il funzionamento della Comunità;

i) deliberare su ogni altro provvedimento non di competenza del Direttivo o del Presidente;

1) coordinare le iniziative dei Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, delle Cooperative e di altre Associazioni, affinché le iniziative stesse siano rispondenti ai piani e ai programmi formulati dalla comunità.

Art. 10

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni Comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale, provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana.

Art. 11

Il Direttivo è composto:

- dal Presidente, che è anche il rappresentante della Comunità Montana;

- da un numero di membri variabile in ragione di:

a) quattro per le Comunità costituite da non più di 8 Comuni;

b) sei per le Comunità costituite da 9 a 16 Comuni;

c) otto per le Comunità costituite da più di 16 Comuni.

Il Direttivo elegge un proprio Vice Presidente, scegliendolo fra i propri membri.

La decadenza della carica di Consigliere comporta la decadenza da membro del Direttivo.

Art. 12

Il Direttivo è l'organo esecutivo della Comunità Montana.

Spetta in particolare, al Direttivo:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) approvare le spese di gestione nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto della Comunità montana;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) stabilire la convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio;

e) predisporre studi e progetti per le opere da eseguire in base ai programmi-stralcio annuali.

In caso di necessità e urgenza, il Direttivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio, a' sensi di legge.

Art. 13

Il Presidente del Direttivo è eletto dal Consiglio tra i propri membri.

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio ed il Direttivo; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Direttivo e ne coordina l'attività; rappresenta la Comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie urgenti riferendone al Direttivo nella sua prima seduta; esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 14

Il Consiglio ed il Direttivo deliberano, con l'intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza di voti. Per la elezione degli organi direttivi della Comunità montana è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti di diritto degli organi deliberanti.

TITOLO III

PIANO PLURIENNALE E PROGRAMMI ANNUALI. PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE. ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO.

Art. 15

La Comunità montana, entro un anno dalla sua costituzione, appronterà, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona; concorrerà, inoltre, alla formazione del Piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi della Regione.

La Comunità montana, mediante Assemblee e Commissioni, promuove la partecipazione popolare diretta, nonché il concorso delle locali Organizzazioni sindacali, sociali ed economiche, al processo di formazione e di attuazione dei piani pluriennali di cui al comma precedente.

Oltre a quanto previsto dal 2° comma dello articolo 5 della legge 3.12.1971 n. 1102, il Piano di sviluppo deve indicare, - sulla base dei criteri di pianificazione dell'assetto territoriale -, le scelte prioritarie relative ai principali settori di sviluppo economico e sociale.

Per assicurare e verificare il collegamento dei Piani pluriennali di sviluppo e dei Piani urbanistici comprensoriali con gli indirizzi della Regione, le Comunità montane si avvarranno di un apposito Comitato composto dai Presidenti delle Comunità stesse.

Il predetto Comitato è l'organo di collegamento delle Comunità montane con l'Amministrazione Regionale.

Art. 16

Per l'attuazione del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, la Comunità montana predispone programmi-stralcio annuali recanti l'indicazione in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle relative spese.

Art. 17

Al piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed al piano urbanistico comprensoriale della Comunità debbono adeguarsi i piani degli altri Enti ed Organizzazioni locali operanti nel territorio della Comunità Montana.

Art. 18

A decorrere dalla data di adozione del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e del Piano urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana è fatto obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzioni edilizie che risultino in contrasto con le prescrizioni del Piano di sviluppo e del Piano urbanistico adottati dalla Comunità.

Art. 19

Allo scopo di promuovere l'attuazione dei Piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane, secondo il principio del decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, la Regione potrà provvedere con fondi propri alla integrazione di quelli previsti dall'art. 5 della legge 3.12.1971 n. 1102, sia per le spese ordinarie che per quelle di investimento.

Previa istruttoria da parte della Giunta, i piani di cui al comma precedente devono essere presi in esame dal Consiglio Regionale, in concomitanza e non oltre l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo al fine della decisione sui finanziamenti.

Art. 20

I fondi destinati alle Comunità Montane sono approvati e ripartiti con deliberazioni del Consiglio Regionale, tenendo conto:

a) della superficie territoriale delle Comunità Montane;

b) della popolazione residente nelle Comunità, con riferimento anche all'indice di spopolamento;

c) delle condizioni economiche-sociali nel territorio delle Comunità Montane;

d) delle strutture agricole e forestali esistenti e degli ordinamenti colturali prevalenti;

e) del grado di dissesto idrogeologico;

f) degli indici di disoccupazione relativi al territorio delle Comunità;

g) della situazione delle abitazioni nelle Comunità montane.

Con tale deliberazione sarà stabilito il valore dei diversi parametri.

Art. 21

Ogni Comunità montana deve avere un Servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito e disciplinato da un apposito regolamento da deliberare dal Consiglio della Comunità montana.

Art. 22

I contributi regionali nelle spese ordinarie di gestione delle Comunità montane possono essere concessi sino ad un ammontare massimo dell'80% delle spese stesse.

I fondi regionali da assegnare per le spese di investimento (opere ed infrastrutture) di interesse delle Comunità montane saranno concessi entro i limiti massimi delle spese annualmente stanziate nel bilancio della Regione e con imputazione agli appositi capitoli di spesa di cui al successivo articolo 23.

Art. 23

Per la copertura e il finanziamento per lo anno 1973 delle spese di cui ai precedenti articoli 19 e 22 - da imputare ai nuovi capitoli n. 342 e n. 330 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e dei bilanci preventivi per gli anni seguenti - sono approvate le sottoindicate variazioni alla Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

- è istituito il nuovo capitolo n. 342 ("Contributi per la istituzione e la gestione delle Comunità montane previste dalla legge 3.12.1971 n. 1102"), con lo stanziamento di £. 50.000.000 (cinquantamilioni), somma da prelevare dal capitolo 206 ("Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento -Spese correnti - Allegato E") - legge regionale... n...;

- è istituito il nuovo capitolo n. 380 ("Contributi per interventi, iniziative e opere di interesse delle Comunità Montane di cui alla legge 3.12.1971 n. 1102"), con lo stanziamento di Lire 100.000.000 (centomilioni), somma da prelevare dal capitolo 271 ("Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F") - Legge regionale... n...

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

In materia di funzionamento e amministrazione e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle Comunità montane le norme di legge in vigore per gli Enti pubblici territoriali della Valle d'Aosta.

Art. 25

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è stabilito il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del Consiglio della Comunità montana.

Alla prima convocazione del Consiglio provvede il Sindaco del Comune indicato come sede della prima riunione, il quale esercita provvisoriamente le funzioni del Presidente.

Art. 26

Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli Organi della Comunità montana scadranno dalla carica in coincidenza con la scadenza degli Organi dei Comuni in occasione delle prime elezioni amministrative locali.

Art. 27

Alla predisposizione del primo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, nonché del primo programma-stralcio annuale, le Comunità Montane, in attesa della costituzione dei propri Uffici, provvederanno avvalendosi di personale incaricato o comandato dalla Regione o da altri Enti locali, nonché della consulenza del personale dell'Ufficio Regionale di Programmazione e dell'Ufficio Urbanistico Regionale, su richiesta del Direttivo della Comunità.

Art. 28

Nel periodo di prima applicazione della presente legge le funzioni di Segretario delle Comunità montane saranno svolte da Segretari nei Comuni sede delle Comunità; in caso di impossibilità, saranno svolte da persone in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale, previa prova della conoscenza della lingua francese.

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 20,57.